Avvocato Lucia Forgetta, Studio Legale

Avvocato Lucia Forgetta, Studio Legale Pagina di divulgazione giuridica a cura dell'avvocato Lucia Forgetta

Buona Festa della Repubblica 🇮🇹
02/06/2026

Buona Festa della Repubblica 🇮🇹

23/05/2026
Grande Avvocato.
27/04/2026

Grande Avvocato.

PROCESSO PER STUPRO.

L'ARRINGA DI TINA LAGOSTENA BASSI

Tina Lagostena Bassi, nella sua arringa finale, senti la necessità di ricordare che era venuta in quell'aula per difendere una donna che era stata abusata. Fu uno dei momenti più alti in cui si manifestò la volontà delle donne di poter essere libere e di poter agire senza i condizionamenti di una società in cui, come dimostrò l'incredibile dibattimento, si palesavano diversi ed odiosi stereotipi nonostante tutte le battaglie promosse negli anni settanta.

Tina Lagostena Bassi affermò: “Devo purtroppo ancora prendere atto, e mi scusino i colleghi, che la difesa dei violentatori considera le donne come soli oggetti, con il massimo disprezzo. E vi assicuro: questo è l’ennesimo processo che io faccio ed è come al solito la solita difesa che io sento”. “Io mi auguro di riuscire ad avere la forza di sentirli, non sempre ce l’ho, lo confesso – proseguì - e mi auguro di non dovermi vergognare come donna e come avvocato per la toga che tutti insieme portiamo. La difesa è sacra ed inviolabile, è vero, ma nessuno di noi avvocati si sognerebbe di impostare una difesa per rapina così come si imposta un processo per violenza carnale. Nessun avvocato, nel caso di quattro rapinatori che con la violenza entrino in una gioielleria e portano vie le gioie, si sognerebbe di cominciare la difesa dicendo che però il gioielliere ha un passato poco chiaro, che in fondo ha commesso reati di ricettazione, che è un usuraio, che specula, che guadagna, che evade le tasse. Ecco: nessuno si sognerebbe di fare una difesa di questo genere, infangando la parte lesa soltanto. Se invece che quattro oggetti d’oro “l’oggetto” del reato è una donna in carne ed ossa, perché ci si permette di fare un processo alla ragazza? E questa è una prassi constante: il processo alla donna. La vera imputata è la donna”. “E scusatemi la franchezza – sottolineò - se si fa così è solidarietà maschilista perché solo se la donna viene trasformata in un’imputata, solo così si ottiene che non si facciano denunce per violenza carnale”. “Una donna – concluse - ha diritto di essere quello che vuole e io non sono il difensore della donna Fiorella, io sono l’accusatore di un certo modo di fare i processi per violenza. Ed è una cosa diversa”.

Ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria accolto.Soddisfazione per lo Studio Legale Forgetta e per gli assistiti,...
05/03/2026

Ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria accolto.
Soddisfazione per lo Studio Legale Forgetta e per gli assistiti, seguiti con professionalità e competenza.

Giornata di formazione professionale.
25/02/2026

Giornata di formazione professionale.

02/02/2026

Il 1° febbraio 1945 alle donne italiane veniva riconosciuto il diritto di voto: dopo anni di lotte, il suffragio universale veniva esteso a tutta la popolazione femminile – di almeno 21 anni di età – grazie al Decreto legislativo luogotenenziale n. 23. Da quel momento ci separano 81 anni, un arco temporale brevissimo se ci fermiamo un attimo a ragionare: le giovani che oggi si recano alle urne per esprimere liberamente il proprio voto rappresentano solo la quarta generazione di donne italiane a godere di questo diritto. Per avere un'idea, agli uomini italiani fu riconosciuto il diritto di voto nel 1912, 33 anni prima.
La piena parità dal punto di vista dei diritti politici fu però raggiunta solo l'anno successivo: il suffragio universale femminile venne sì approvato nel 1945, ma le donne dovettero aspettare fino al 1946 per poter esercitare il voto. Al tempo stesso, il diritto di voto passivo (ovvero la possibilità di candidarsi alle elezioni e di essere votate) fu esteso alla popolazione femminile solo il 10 marzo 1946.
Ma come siamo arrivate a questo importante traguardo? Come sappiamo, dopo l’armistizio dell'8 settembre 1943, l'Italia fu divisa in due distinte entità politiche: a Nord la Repubblica sociale italiana, sostenuta da fascisti e tedeschi, e nel Mezzogiorno il Regno del Sud, con il governo monarchico e il sostegno militare degli angloamericani.
La data che segna uno spartiacque nella storia dell'Italia, però, è il 1° febbraio 1945: mentre il Paese era ancora spaccato a metà, il governo del Regno del Sud presieduto da Bonomi emanò il decreto legislativo luogotenenziale n. 23, che estese il diritto di voto a tutte le donne che avessero compiuto almeno il 21° anno di età (che all'epoca indicava la soglia della maggiore età). La spinta decisiva arrivò dalla consapevolezza che, dopo il ruolo cruciale svolto dalle donne durante la Resistenza, non fosse più possibile escludere la popolazione femminile dalla vita politica. Secondo la ricostruzione storica, la proposta formale di estensione del suffragio universale fu avanzata il 30 gennaio 1945 durante una riunione del Consiglio dei Ministri. A farsi promotori dell'iniziativa furono due figure chiave della storia italiana: Palmiro Togliatti, membro del Partito Comunista, e Alcide De Gasperi, membro della Democrazia Cristiana.
Con l'entrata in vigore del Decreto il 21 febbraio 1945, un numero ristretto di donne (14 su un totale di 430 membri) entrò a far parte della Consulta nazionale, un'assemblea creata per affiancare il governo nel periodo di transizione post-fascista, il primo organo statale in cui sedettero anche rappresentanti femminili.
Il decreto Bonomi del 1° febbraio 1945, tuttavia, aveva una lacuna non trascurabile: il provvedimento, infatti, sanciva l'elettorato attivo, ossia il diritto di votare, ma non regolava in alcun modo il diritto di voto passivo, ovvero il diritto di candidarsi e di essere votate. Ancora oggi non è chiaro se si trattasse di una precisa volontà politica per frenare l'ascesa delle donne nelle istituzioni, anche se la maggior parte delle ricostruzioni storiche concorda sul fatto che si sia trattato di una “dimenticanza”, probabilmente alla fretta di emanare il decreto in un contesto di emergenza bellica.
Per ottenere la piena eleggibilità, le donne dovettero aspettare fino al 10 marzo 1946, quando la legge elettorale per l’Assemblea costituente (D. Lgs. Lgt. n. 74 del 10 marzo 1946) dichiarò «eleggibili i cittadini e le cittadine italiane che, al giorno delle elezioni, abbiano compiuto il 25° anno di età». Il 2 giugno 1946, oltre a esprimersi per il referendum monarchia-repubblica, gli italiani e le italiane furono chiamati a votare anche per i membri dell'Assemblea costituente: tra i banchi dell'organo incaricato di redigere la nuova Costituzione della Repubblica Italiana sedettero anche 21 donne.

Attestato di partecipazione al Webinar dal titolo: il diritto alla protezione dei dati personali e alla riservatezza.
30/12/2025

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Lo Studio Legale Forgetta augura a tutti un Sereno Natale 💫
25/12/2025

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17/12/2025

“Se ti dico di non accarezzare il mio cane non accarezzarlo!” Tizia recatasi presso l’abitazione dell’amica Caia è comodamente accomodata sul divano ...

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