23/03/2024
Discrimen tra art. 648 c.p. Ed art. 712 c.p.
Il bene giuridico protetto dalla fattispecie di cui all’art. 648 c.p. non è pacifico e la stessa collocazione del delitto tra i reati contro il patrimonio mediante frode è stata criticata. Secondo la dottrina tradizionale è un reato plurioffensivo poiché tutela oltre al patrimonio, l’amministrazione della giustizia. La dottrina maggioritaria sostiene, invece, che dalla ricettazione discende solo una lesione degli interessi patrimoniali. Storicamente presupposto del reato de quo è che il denaro o la cosa oggetto della condotta siano di provenienza delittuosa. Qualunque delitto colposo o doloso ( anche tentato) può costituire la base della ricettazione. Quanto al significato da attribuire alla provenienza delittuosa la prevalente giurisprudenza ne accoglie una nozione lata ascrivendovi oltre ai proventi anche tutto quanto è servito per commettere il delitto presupposto considerando sufficiente persino una provenienza mediata. Il d.lgs 8 novembre 2021 n.195 ha modificato l’art 648 c.p. estendendo la ricettazione anche alle cose provenienti da reato colposo e da contravvenzione. Secondo l’ opinione prevalente non è necessario che il delitto sia già stato accertato con sentenza definitiva potendo la sua esistenza essere accertata incidentalmente.
Bisogna a questo punto argomentare circa la distinzione tra ricettazione ed incauto acquisto, oltre a configurare la ricettazione un delitto e l’incauto acquisto una contravvenzione vi sono importanti differenze tra le due fattispecie.
La principale è l’elemento psicologico del reato: il discrimen tra il reato di ricettazione e l’acquisto di cose di sospetta provenienza risiede nel diverso grado di adesione psichica al fatto, più inteso nel dolo eventuale della ricettazione che non nel semplice sospetto dell’incauto acquisto. Il dolo della ricettazione, integrato non solo dalla certezza dell’illiceità della res, ma anche dalla consapevole accettazione di tale concreta possibilità, si pone ad un livello di maggiore adesione alla fattispecie tipica rispetto al semplice sospetto, il quale, invece, potendo suscitare nel soggetto agente un atteggiamento di mera disattenzione o noncuranza, costituisce elemento tipico dell’incauto acquisto. Così a tal proposito si è pronunciata la giurisprudenza di merito.
Si comprende, dunque, come il reato ex art 648 c.p. possa essere sorretto solo dal mero dolo eventuale, con la precisazione che a differenza della figura contravvenzionale di cui all’art 712 c.p. è richiesto un quid pluris rispetto al mero sospetto, inoltre a differenza della ricettazione nell’incauto acquisto il cd reato presupposto è riferibile anche alle contravvenzione, non fornendo l’art 712 c.p. alcun riferimento ai soli delitti come invece accade in relazione alla ricettazione.
È il caso di Caio, antiquario ed esperto di oggetti antichi e preziosi, che acquista un oggetto di un famoso artista del passato ad un prezzo irrisorio rispetto al reale valore di mercato e che lo stesso, avrebbe potuto ben accorgersi non fosse congruo alla vendita dell’oggetto de quo. Completando l’acquisto, pertanto, ha posto in essere la condotta tipica configurante la fattispecie di cui all’art. 648 c.p. E non la meno grave contravvenzione di cui all’art. 712 c.p. In quanto proprio le sue conoscenze riguardo il mercato degli oggetti di valore avrebbe potuto fargli comprendere che lo stesso fosse di provenienza illecita. Pertanto Caio ponendo in essere tale condotta ha fatto desumere che avrebbe acquistato l’oggetto a qualunque costo, nell’incauto acquisto invece avrebbe dovuto accorgersi della non congruità del prezzo utilizzando l’ordinaria diligenza.