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Studio legale Avv. Davide Middione & Partners Lo Studio Legale Avvocato Davide Middione & Partners, specializzato in diritto tributario, amministrativo e civile.

PACE FISCALE La legge di Bilancio 2023 ha previsto una serie di novità molto importanti per i contribuenti in materia di...
20/01/2023

PACE FISCALE

La legge di Bilancio 2023 ha previsto una serie di novità molto importanti per i contribuenti in materia di definizione agevolata e stralcio delle cartelle.

La cd "pace fiscale" stabilita dalla legge finanziaria riguarda:

- la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;
- lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Per info dettagliate contattare lo

Da IL SOLE 24 Ore: commento a sentenza relativa  sostituzione firma autografa con firma a stampa sugli avvisi di accerta...
03/01/2023

Da IL SOLE 24 Ore: commento a sentenza relativa sostituzione firma autografa con firma a stampa sugli avvisi di accertamento tributi locali affidati in concessione. Articolata motivazione sulla questione e accoglimento totale delle tesi difensive.

L'Esattore notifica cartella alla contribuente e il Comune, dopo aver taciuto a seguito di istanza di annullamento in au...
01/04/2021

L'Esattore notifica cartella alla contribuente e il Comune, dopo aver taciuto a seguito di istanza di annullamento in autotutela ed anche in sede di reclamo-mediazione, costringe la stessa al deposito del ricorso con esborso di ulteriori spese. A giudizio in corso, l'ente locale comprende che l'avviso di accertamento presupposto è palesemente errato e viene dallo steso annullato. Conseguenza: cartella di pagamento annullata e condanna alle spese per l'ente locale.

Auguri a tutti!! 🎄✨
25/12/2020

Auguri a tutti!! 🎄✨

29/10/2020

DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Art. 27: Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario.

1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello
stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti,
limiti, impossibilita' di circolazione su tutto o parte del
territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza
ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumita' pubblica o dei
soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo
svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di
consiglio con collegamento da remoto e' autorizzato, secondo la
rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della
Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno
cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una
camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le
camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto,
ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo
consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie
disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da
remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre
giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalita'
di collegamento. Si da' atto a verbale delle modalita' con cui si
accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e la libera volonta'
delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati
personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da
remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da
remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.
2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le
controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano
in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti
non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare
alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi
anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono
comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui
sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante
collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con
fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima
dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni
prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia
possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo
precedente, la controversia e' rinviata a nuovo ruolo con
possibilita' di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei
medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono
considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti
presso la sede dell'ufficio.
3. I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o
comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la
commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa
comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla
partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso
la sede della Commissione interessata.
4. Salvo quanto previsto nel presente articolo, le modalita' di
svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi
dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136.

20/10/2020

CTP CALTANISSETTA SENTENZE DEL 20 OTTOBRE 2020: "Il ricorso deve essere accolto per la fondatezza dell’assorbente profilo di censura dedotto relativo al difetto di delega.
Invero, ove la questione sia stata oggetto di specifica censura ad opera di controparte, il funzionario delegato deve dimostrare di aver ricevuto i poteri rappresentativi dal titolare effettivo di tal che, in mancanza della possibilità di accertare quanto lamentato, non può che concludersi per la fondatezza del rilievo che risulta inconfutato".

Da oggi ripartono cartelle esattoriali, intimazioni, fermi e pignoramenti nei confronti dei contribuenti.Lo studio legal...
16/10/2020

Da oggi ripartono cartelle esattoriali, intimazioni, fermi e pignoramenti nei confronti dei contribuenti.
Lo studio legale è pronto per la Vostra difesa in ogni sede..

Graduale ripartenza di riscossione, riprendono notifiche e pagamenti 15 Ottobre 2020 E chi richiede la rateizzazione entro oggi può usufruire delle agevolazioni del Dl “Agosto”, che ha concesso la possibilità di saltare fino a 10 rate, invece le 5 ordinarie, prima della decadenza dalla dilazio...

30/09/2020

Commissioni Tributarie Provinciali: 5 - 0 a favore di altrettanti contribuenti! Accolti ricorsi su cartelle di pagamento afferenti a tributi locali (Imu e Tarsu) con vizi procedurali e maturata decadenza e prescrizione.

24/09/2020

In data odierna accolti 15 ricorsi su 15 avverso cartelle esattoriali in materia di tributi locali da parte di diverse Commissioni tributarie per errori procedurali e formali degli atti impugnati!

19/08/2020

CTP CL sentenze del 18/08/2020: annullate cartelle di pagamento su tributi locali per violazione delle norme sul procedimento tributario e prescrizione del credito

16/05/2020

DECRETO LEGGE 33/20 (C.D. RIAPERTURE)

Art. 1

Misure di contenimento della diffusione del COVID-19

1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio
regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020,n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi
degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a
quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,abitazione o residenza.
3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di
adeguatezza e proporzionalita' al rischio epidemiologico effettivamente presente in dtte aree.
4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020;
resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli
spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.
19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori,
secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio
epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.
5. Gli spostamenti tra lo Stato della Citta' del Vaticano o la
Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente
confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.
6. E' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per
provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al
ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
7. La quarantena precauzionale e' applicata con provvedimento
dell'autorita' sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli
altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
8. E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di
qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonche' ogni
attivita' convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base
dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalita' stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge n. 19 del 2020.
9. Il sindaco puo' disporre la chiusura temporanea di specifiche
aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare
adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
di almeno un metro.
10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza
di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
11. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il
rischio di contagio.
12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.
19 del 2020, che possono anche stabilire differenti termini di
efficacia.
13. Le attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonche' la frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione
superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali,
master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani,
nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da
altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti
privati, sono svolte con modalita' definite con provvedimento
adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
14. Le attivita' economiche, produttive e sociali devono svolgersi
nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento
o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli
regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati
a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita' economiche,
produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei
principi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma
16.
15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee
guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che
non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione
dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle
attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con
cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei
propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di
adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio
sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute,
all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico
di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione
civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In
relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul
territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del
Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali
modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.
19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della
salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive,
rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.

Art. 2

Sanzioni e controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui
all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni
del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in
attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione
amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa
nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la
sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o
dell'attivita' da 5 a 30 giorni.
2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura
ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del
2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da
autorita' statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le
violazioni delle misure disposte da autorita' regionali e locali sono
irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. All'atto
dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del
comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la
reiterazione della violazione, l'autorita' procedente puo' disporre
la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una
durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria
e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria
definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di
reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione
amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella
misura massima.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del
codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura
di cui all'articolo 1, comma 6, e' punita ai sensi dell'articolo 260
del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 3

Disposizioni finali

1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio
2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti
dall'articolo 1.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' ivi previste mediante utilizzo
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Art. 4

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 maggio 2020

UNICA POTENZA DI FUOCO (...A QUANTO PARE)
22/04/2020

UNICA POTENZA DI FUOCO (...A QUANTO PARE)

Agenzia delle Entrate-Riscossione ha ruoli arretrati pari a 954 miliardi di euro. Senza proroghe, da giugno partiranno le richieste di pagamento ai cittadini. Lo ha detto il direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini in audizione alla Camera

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