Studio Legale Avv. Andrea Figliuzzi

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📢 SUPPLENZE GPS 2026/27: “HO PIÙ PUNTI, PERCHÉ HANNO NOMINATO CHI È DOPO DI ME?” ATTENZIONE: IL PUNTEGGIO NON È L’UNICO ...
02/09/2026

📢 SUPPLENZE GPS 2026/27: “HO PIÙ PUNTI, PERCHÉ HANNO NOMINATO CHI È DOPO DI ME?” ATTENZIONE: IL PUNTEGGIO NON È L’UNICO ELEMENTO CHE DETERMINA LA NOMINA

Con la pubblicazione dei primi bollettini GPS, molti docenti stanno facendo la stessa verifica: confrontano il proprio punteggio con quello dei colleghi nominati.

E inevitabilmente nasce la domanda:

👉 “Io ho più punti. Perché un candidato collocato dopo di me ha ottenuto una supplenza e io no?”

La risposta non può essere data guardando soltanto il punteggio.

⚖️ Essere collocati più in alto in GPS non attribuisce automaticamente il diritto a qualsiasi posto successivamente assegnato a un candidato con punteggio inferiore.

Per stabilire se esista davvero un errore occorre ricostruire l’intera procedura: graduatoria, preferenze, disponibilità, precedenze, riserve, tipologia di posto e momento dell’elaborazione.

🚨 PRIMO ELEMENTO: LE PREFERENZE ESPRESSE NELLA DOMANDA

L’algoritmo non assegna genericamente “il primo posto disponibile”.

Lavora sulla base delle preferenze che ciascun aspirante ha indicato nella propria domanda.

Questo significa che due docenti appartenenti alla stessa graduatoria, anche se uno possiede un punteggio superiore, possono ottenere risultati differenti perché hanno espresso preferenze diverse.

📌 Scuole, comuni, distretti, tipologia di posto, cattedra intera o spezzone e altre opzioni indicate nell’istanza possono incidere concretamente sull’esito.

👉 Se una determinata disponibilità non rientra nelle preferenze validamente espresse dal candidato, il maggiore punteggio da solo non consente di ottenerla.

⚖️ PRECEDENZE: UN CANDIDATO CON MENO PUNTI PUÒ ESSERE NOMINATO PRIMA

Altro elemento fondamentale riguarda le precedenze previste dalla legge, tra cui quelle riconducibili, quando ne ricorrano tutti i presupposti, alla Legge n. 104/1992.

Una precedenza correttamente riconosciuta può incidere sulla scelta della sede.

⚠️ Questo, però, non significa che la Legge 104 attribuisca automaticamente il diritto a superare qualsiasi candidato in graduatoria per ottenere una supplenza.

Occorre distinguere attentamente posizione utile alla nomina e priorità nella scelta della sede, verificando nel caso concreto i requisiti e le preferenze espresse.

📌 ATTENZIONE ANCHE ALLE RISERVE

Esistono poi i titoli di riserva, che possono incidere sulle operazioni di nomina secondo la normativa applicabile.

Anche in questo caso il semplice confronto:

“Io ho 120 punti, lui ne ha 100”

può essere insufficiente.

⚖️ Un candidato beneficiario di una riserva può essere interessato dalle relative aliquote e modalità di applicazione previste dall’ordinamento.

Per comprendere la legittimità dell’assegnazione bisogna quindi conoscere non soltanto il punteggio, ma anche l’eventuale presenza di titoli che incidono sulla procedura.

🏫 CATTEDRA INTERA E SPEZZONE NON SONO LA STESSA PREFERENZA

Un altro errore frequente consiste nel confrontare candidati che, in realtà, hanno presentato domande differenti.

Esempio:

👩‍🏫 Docente A: punteggio più alto, ma ha richiesto soltanto cattedre intere.

👨‍🏫 Docente B: punteggio inferiore, ma ha espresso disponibilità anche per spezzoni.

Se al momento dell’elaborazione rimane disponibile soltanto uno spezzone compatibile con la domanda del docente B, quest’ultimo può essere nominato senza che ciò dimostri automaticamente un errore ai danni del docente A.

Il principio è semplice:

👉 l’algoritmo non può attribuire al candidato una tipologia di posto che egli non abbia richiesto secondo le modalità previste.

🔎 ANCHE LE COE POSSONO FARE LA DIFFERENZA

Particolare attenzione merita la disponibilità ad accettare cattedre orario esterne (COE).

Anche questa opzione può differenziare due candidati apparentemente comparabili.

Se un aspirante ha manifestato la disponibilità per determinate tipologie di cattedra e un altro no, il risultato dell’elaborazione può essere differente pur in presenza di un punteggio maggiore del candidato rimasto senza nomina.

⚖️ Ancora una volta: non basta confrontare i numeri della graduatoria. Bisogna confrontare le domande.

⏰ CONTA ANCHE QUANDO IL POSTO DIVENTA DISPONIBILE

Questo aspetto è decisivo.

Una cattedra che compare in un bollettino successivo non era necessariamente disponibile quando è stato elaborato il turno precedente.

Il posto potrebbe essere diventato disponibile successivamente per:

🔹 rinuncia;

🔹 mancata presa di servizio;

🔹 rettifica;

🔹 nuova comunicazione della scuola;

🔹 liberazione della cattedra;

🔹 altre variazioni intervenute dopo la prima elaborazione.

Per questo vedere successivamente un posto attribuito a un candidato con meno punti non dimostra, da solo, che quel posto spettasse al candidato con punteggio superiore nel turno precedente.

Bisogna accertare quando quella disponibilità sia entrata effettivamente nel sistema.

🔄 GPS 2026/27: ATTENZIONE AI TURNI SUCCESSIVI

Per le operazioni 2026/27 assume particolare importanza anche il meccanismo di riesame degli aspiranti rimasti senza nomina.

Chi non ottiene alcun incarico in un turno può, ricorrendone le condizioni, essere nuovamente considerato nei turni successivi, qualora emergano disponibilità compatibili con le preferenze già espresse.

⚠️ Questo non significa però poter modificare la domanda.

Le preferenze restano quelle originariamente indicate.

E soprattutto bisogna distinguere il candidato semplicemente rimasto senza nomina da chi abbia posto in essere comportamenti ai quali la disciplina collega specifiche conseguenze, come rinuncia, mancata presa di servizio o abbandono.

🚨 “MI HANNO SCAVALCATO”: PRIMA DI PRESENTARE RECLAMO, CONTROLLATE QUESTI DOCUMENTI

Se ritenete che un candidato con punteggio inferiore abbia ottenuto una supplenza che spettava a voi, non limitatevi allo screenshot del bollettino.

Per effettuare una verifica seria servono almeno:

✅ graduatoria GPS e relativo punteggio;

✅ domanda delle 150 preferenze effettivamente inoltrata;

✅ ricevuta/PDF dell’istanza;

✅ disponibilità pubblicate dall’USP per quel turno;

✅ bollettino delle nomine;

✅ eventuali rettifiche;

✅ precedenze e riserve applicabili;

✅ tipologia della cattedra assegnata;

✅ eventuale disponibilità a spezzoni e COE;

✅ momento nel quale il posto è diventato effettivamente disponibile.

⚖️ Solo mettendo questi elementi in relazione è possibile stabilire se ci troviamo davanti alla corretta applicazione della procedura oppure a una possibile anomalia dell’algoritmo o dell’operato amministrativo.

❗ IL PUNTEGGIO PIÙ ALTO NON BASTA A DIMOSTRARE L’ERRORE

Questo è il principio che ogni docente dovrebbe conoscere prima di contestare un bollettino.

PUNTEGGIO + PREFERENZE + DISPONIBILITÀ + PRECEDENZE/RISERVE + TIPOLOGIA DEL POSTO + TURNO DI NOMINA

sono elementi che devono essere esaminati insieme.

👉 Solo se, ricostruita l’intera procedura, emerge che al momento dell’elaborazione esisteva una disponibilità richiesta dal docente, attribuibile alla sua posizione e tuttavia assegnata illegittimamente a un aspirante successivo, può assumere concretezza la contestazione.

In quel caso è importante agire tempestivamente, valutando una motivata istanza di riesame/rettifica in autotutela e, quando necessario, gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall’ordinamento.

🚨 Quindi, se vedete un collega con meno punti nominato mentre voi siete rimasti senza incarico, non concludete immediatamente “l’algoritmo ha sbagliato”. Ma non date neppure per scontato che sia tutto corretto.

Verificate gli atti. Ricostruite il turno. Confrontate le preferenze. Controllate la disponibilità.

È soltanto così che si può distinguere una nomina legittima da un possibile errore.

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🚨 SUPPLENZE GPS 2026/27: ATTENZIONE ALLA RINUNCIA. SI PUÒ RESTARE SENZA INCARICHI AL 30 GIUGNO O 31 AGOSTO ANCHE DA GRAD...
01/09/2026

🚨 SUPPLENZE GPS 2026/27: ATTENZIONE ALLA RINUNCIA. SI PUÒ RESTARE SENZA INCARICHI AL 30 GIUGNO O 31 AGOSTO ANCHE DA GRADUATORIA D’ISTITUTO E INTERPELLO

Con l’avvio delle nomine GPS, c’è un aspetto che ogni docente dovrebbe conoscere prima di rinunciare a un incarico.

La domanda è questa:

👉 “Se rinuncio a una supplenza ottenuta da GPS, posso poi accettare un altro incarico annuale tramite graduatoria d’istituto o interpello?”

Secondo quanto evidenziato nell’articolo, la risposta è no, quando si tratta di un altro incarico al 30 giugno o al 31 agosto.

⚖️ Il punto fondamentale è che gli effetti della rinuncia non devono essere valutati soltanto in relazione al canale attraverso il quale arriva la successiva proposta, ma anche alla tipologia e alla durata dell’incarico.

❌ RINUNCIO ALLA GPS E ASPETTO UNA SCUOLA MIGLIORE?

È proprio questo il ragionamento che può esporre il docente alle conseguenze più serie.

Pensare:

👉 “Rinuncio alla nomina GPS e aspetto che una scuola mi convochi dalla graduatoria d’istituto”

oppure:

👉 “Rinuncio e poi provo con un interpello”

può rivelarsi una scelta sbagliata.

Secondo la disciplina richiamata, gli effetti della rinuncia possono infatti impedire di conseguire un’altra supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, anche se la nuova proposta arriva attraverso un diverso canale di reclutamento.

🚨 NON CONTA SOLTANTO DA DOVE ARRIVA LA NOMINA

Questo è l’aspetto da comprendere bene.

Non bisogna ragionare esclusivamente in termini di:

GPS – Graduatoria d’Istituto – Interpello.

⚖️ Ai fini degli effetti della rinuncia assume particolare rilievo la natura dell’incarico successivamente proposto.

Pertanto, una successiva proposta:

📌 da GPS;

📌 da graduatoria d’istituto;

📌 tramite interpello,

non consente automaticamente di superare gli effetti della precedente rinuncia se riguarda una supplenza al 31 agosto o al 30 giugno.

📅 IL 30 GIUGNO O IL 31 AGOSTO È IL PUNTO DECISIVO

Secondo quanto spiegato nell’articolo, la preclusione riguarda gli incarichi:

🔴 fino al 31 agosto, cioè le supplenze annuali;

🔴 fino al 30 giugno, cioè le supplenze sino al termine delle attività didattiche.

Questo significa che il docente deve prestare particolare attenzione alla scadenza del contratto proposto, non soltanto al modo in cui viene convocato.

📢 E GLI INTERPELLI?

Anche qui occorre sfatare un possibile equivoco.

L’interpello non costituisce automaticamente una “via alternativa” per aggirare gli effetti della rinuncia.

Se attraverso interpello viene proposto un incarico al 30 giugno o al 31 agosto, la precedente sanzione/preclusione può impedirne comunque l’accettazione, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

👉 Quindi:

“È un interpello, posso accettarlo comunque”

non è un ragionamento giuridicamente sicuro.

Prima di presentare la propria candidatura occorre verificare gli effetti della precedente rinuncia.

⚠️ E LE SUPPLENZE BREVI E TEMPORANEE?

Qui bisogna fare una distinzione.

Le supplenze brevi e temporanee hanno una natura diversa rispetto agli incarichi annuali al 31 agosto e a quelli fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno.

Pertanto, per stabilire se una determinata proposta possa essere accettata, occorre verificare concretamente:

🔹 quale sanzione sia stata applicata;

🔹 da quale comportamento sia derivata;

🔹 quale sia la tipologia della nuova supplenza;

🔹 quale sia la sua durata;

🔹 quale disciplina trovi applicazione al caso concreto.

⚖️ Non tutte le supplenze sono giuridicamente equivalenti.

🚨 RINUNCIA, MANCATA PRESA DI SERVIZIO E ABBANDONO NON SONO LA STESSA COSA

Aggiungiamo una precisazione molto importante.

Quando si parla genericamente di “rinuncia” si rischia di mettere insieme situazioni differenti.

Occorre distinguere tra:

➡️ rinuncia alla proposta di nomina;

➡️ mancata assunzione/presa di servizio dopo l’assegnazione;

➡️ abbandono del servizio dopo averlo assunto.

⚖️ Sono fattispecie diverse e possono produrre conseguenze differenti.

Per questo, prima di decidere di non accettare una nomina o di non presentarsi per la presa di servizio, è necessario verificare esattamente quale conseguenza prevede la normativa per quella specifica situazione.

❗ “NON MI PIACE LA SEDE, RINUNCIO E ASPETTO IL PROSSIMO BOLLETTINO”

Massima attenzione anche a questa scelta.

Con il nuovo sistema dei turni successivi e del cosiddetto ripescaggio, non bisogna confondere il docente che rimane senza nomina con quello che ottiene una nomina e vi rinuncia

Sono due situazioni completamente diverse.

✅ Chi resta senza incarico perché nel proprio turno non esiste una disponibilità compatibile può, ricorrendone le condizioni, essere riesaminato nei turni successivi.

❌ Chi invece riceve una nomina e vi rinuncia non può presumere di tornare semplicemente in gioco come se nulla fosse accaduto.

Gli effetti della rinuncia devono essere valutati secondo la disciplina delle supplenze.

⚖️ PRIMA DI RINUNCIARE, FATE QUESTE VERIFICHE

Prima di assumere una decisione che potrebbe incidere sull’intero anno scolastico, controllate:

✅ da quale graduatoria deriva la nomina;

✅ tipologia di posto e classe di concorso;

✅ durata dell’incarico;

✅ se si tratta di supplenza al 31 agosto, al 30 giugno oppure temporanea;

✅ se state rinunciando prima della presa di servizio o se avete già assunto servizio;

✅ quali conseguenze prevede la disciplina applicabile alla vostra specifica situazione.

📌 Non basate una decisione così importante sul semplice presupposto che “tanto arriverà un interpello”.

Una futura proposta potrebbe arrivare davvero, ma questo non significa automaticamente che possiate accettarla.

🚨 IL PRINCIPIO DA RICORDARE

Rinunciare a una nomina GPS non significa semplicemente perdere quella scuola.

La scelta può produrre conseguenze sulle successive possibilità di ottenere incarichi al 30 giugno o al 31 agosto, anche quando la proposta successiva proviene da un canale diverso, come graduatorie d’istituto o interpelli.

⚖️ Per questo una rinuncia deve essere sempre una decisione consapevole, adottata dopo aver verificato le conseguenze previste dalla normativa e la propria situazione concreta.

Una sede scomoda può sembrare un problema oggi.

Una rinuncia effettuata senza conoscere gli effetti giuridici potrebbe diventare un problema per tutto l’anno scolastico.

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📣 Salvate e condividete questo post con i colleghi che stanno ricevendo le nomine GPS: prima di rinunciare a un incarico al 30 giugno o al 31 agosto è fondamentale sapere quali porte potrebbero chiudersi successivamente.

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📢 SUPPLENZE GPS 2026/27: NOMINE AL VIA. COME CAPIRE SE SI È STATI NOMINATI E COSA FARE SUBITO DOPOCon l’avvio dell’anno ...
01/09/2026

📢 SUPPLENZE GPS 2026/27: NOMINE AL VIA. COME CAPIRE SE SI È STATI NOMINATI E COSA FARE SUBITO DOPO

Con l’avvio dell’anno scolastico entra nel vivo la fase delle nomine da GPS per le supplenze al 31 agosto e al 30 giugno

In diverse province sono già stati pubblicati i primi bollettini e nei prossimi giorni le operazioni proseguiranno con ulteriori turni.

Una delle domande più frequenti è:

👉 “Come faccio a sapere se sono stato nominato?”

⚖️ Il primo consiglio è molto semplice: non aspettate esclusivamente l’e-mail.

🚨 IL DOCUMENTO DA CONTROLLARE È IL BOLLETTINO PUBBLICATO DALL’USP

Gli Uffici Scolastici Provinciali pubblicano gli esiti delle operazioni attraverso i propri canali istituzionali.

Il bollettino può contenere, tra le altre informazioni:

🔹 classe di concorso o tipologia di posto;
🔹 nominativo dell’aspirante;
🔹 punteggio e posizione, secondo il formato utilizzato dall’Ufficio;
🔹 scuola assegnata;
🔹 durata dell’incarico;
🔹 eventuali ulteriori informazioni relative alla nomina.

📌 Ogni docente che ha presentato la domanda delle 150 preferenze dovrebbe quindi controllare direttamente il sito del proprio USP.

📧 “NON HO RICEVUTO NESSUNA E-MAIL: SIGNIFICA CHE NON SONO STATO NOMINATO?”

No.

La comunicazione può arrivare anche tramite e-mail, ma non è prudente considerare la propria casella di posta come l’unico strumento per conoscere l’esito.

Una comunicazione potrebbe non essere visualizzata immediatamente, essere filtrata nello spam o comunque non essere il mezzo sul quale fare esclusivo affidamento.

⚠️ Per questo motivo, la mancata ricezione di una mail non deve indurre il docente a disinteressarsi delle pubblicazioni dell’Ufficio competente.

Controllate sempre gli atti ufficialmente pubblicati.

⚖️ AVETE TROVATO IL VOSTRO NOME? NON FERMATEVI ALLA SOLA SCUOLA

Una volta individuata la nomina, occorre leggere attentamente l’intero provvedimento.

Verificate:

✅ scuola assegnata;
✅ tipologia di posto/classe di concorso;
✅ durata della supplenza;
✅ decorrenza dell’incarico;
✅ eventuale completamento orario;
✅ indicazioni relative alla presa di servizio.

Questo controllo è particolarmente importante perché un errore di lettura può determinare conseguenze rilevanti.

🏫 DOPO LA NOMINA: CONTATTATE LA SCUOLA ASSEGNATA

Chi risulta nominato deve prendere immediatamente contatto con l’istituzione scolastica indicata nel bollettino.

⚠️ Attenzione a un dettaglio pratico molto importante.

In presenza di una cattedra articolata su più istituzioni scolastiche, il riferimento principale è la scuola indicata nel provvedimento come sede competente/principale, secondo quanto riportato nell’atto di nomina.

Non bisogna quindi scegliere autonomamente presso quale istituto presentarsi.

📅 PRESA DI SERVIZIO: NON È UNA SEMPLICE FORMALITÀ

La presa di servizio rappresenta un momento essenziale nell’instaurazione concreta del rapporto di lavoro.

Per le nomine con decorrenza dal 1° settembre, occorre attenersi alle indicazioni dell’Amministrazione e della scuola relativamente a data, orario e modalità di presentazione.

Il docente dovrà normalmente predisporre la documentazione richiesta dall’istituzione scolastica, che può comprendere, tra l’altro:

📄 documento di identità;
📄 codice fiscale;
📄 IBAN;
📄 dichiarazioni e documentazione amministrativa richiesta dalla segreteria.

❗ Non presentarsi nei termini previsti senza una valida giustificazione può produrre conseguenze molto serie.

In presenza di un impedimento effettivo e documentabile, è quindi opportuno comunicarlo immediatamente alla scuola, verificando la disciplina applicabile al caso concreto.

⏰ E SE LA NOMINA ARRIVA DOPO IL 1° SETTEMBRE?

I bollettini possono continuare anche successivamente.

In questo caso non bisogna presumere autonomamente quale sia il giorno della presa di servizio.

👉 Occorre leggere attentamente il provvedimento di individuazione e rispettare decorrenza, termini e indicazioni comunicati dall’Ufficio e dall’istituzione scolastica.

🔄 NON SEI STATO NOMINATO AL PRIMO TURNO? NON SIGNIFICA CHE SEI FUORI

Questo è uno degli aspetti più importanti delle operazioni 2026/27.

La mancata nomina nel primo bollettino non determina necessariamente la definitiva esclusione dai turni successivi.

Il nuovo meccanismo consente, ricorrendone le condizioni, di riesaminare nei turni successivi gli aspiranti rimasti senza incarico, sempre sulla base delle preferenze già espresse nella domanda.

Potrebbero infatti emergere nuove disponibilità a seguito di:

🔹 rinunce;
🔹 mancate prese di servizio;
🔹 rettifiche;
🔹 posti sopravvenuti;
🔹 altre variazioni delle disponibilità.

⚖️ Questo, però, non significa che la domanda possa essere modificata: il sistema continuerà a operare sulla base delle preferenze originariamente presentate.

🕐 PART-TIME: ATTENZIONE ALLA PROCEDURA

Anche il docente individuato per una supplenza può, nei casi e secondo le modalità consentite dalla disciplina vigente, presentare richiesta di rapporto di lavoro a tempo parziale.

Ma attenzione:

❌ il part-time non deve essere considerato automaticamente acquisito;

❌ non è sufficiente una semplice richiesta informale;

✅ occorre seguire la procedura prevista e attendere le determinazioni dell’Amministrazione.

Prima di assumere decisioni sull’orario di servizio è quindi necessario verificare l’effettivo accoglimento della richiesta.

🚨 COSA FARE DA OGGI

Chi ha presentato le 150 preferenze dovrebbe controllare ogni giorno:

👉 sito dell’USP/Ambito Territoriale;
👉 eventuali decreti di rettifica;
👉 nuovi bollettini;
👉 Istanze Online, ove pertinente;
👉 e-mail e cartella spam;
👉 comunicazioni della scuola in caso di nomina.

E soprattutto: scaricate e conservate ogni bollettino.

Se ritenete che l’algoritmo abbia attribuito una sede a un candidato con punteggio inferiore o che abbia saltato una vostra preferenza, non basta il semplice confronto dei punteggi per dimostrare un errore.

⚖️ Occorre ricostruire graduatoria, preferenze espresse, disponibilità esistenti in quel turno, precedenze applicabili e momento in cui la cattedra è diventata disponibile.

Solo dopo questa verifica è possibile valutare se esista una concreta anomalia e se sia opportuno chiedere all’USP un riesame in autotutela.

📌 IL PRINCIPIO DA RICORDARE

Nomina pubblicata ➡️ controllare immediatamente il provvedimento ➡️ verificare sede e decorrenza ➡️ contattare la scuola ➡️ rispettare le indicazioni per la presa di servizio.

Nessuna nomina ➡️ non smettere di controllare: possono esserci ulteriori turni.

In questa fase, la tempestività è fondamentale.

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📣 Condividete questo post con i colleghi che stanno aspettando le nomine GPS: controllare soltanto l’e-mail non basta. Il sito del proprio USP deve diventare, in questi giorni, uno dei principali punti di riferimento.

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🚨 CONTINUITÀ SUL SOSTEGNO 2026/27: “LA FAMIGLIA MI HA RICHIESTO, HO DATO DISPONIBILITÀ, MA NON SONO STATO CONFERMATO”. P...
30/08/2026

🚨 CONTINUITÀ SUL SOSTEGNO 2026/27: “LA FAMIGLIA MI HA RICHIESTO, HO DATO DISPONIBILITÀ, MA NON SONO STATO CONFERMATO”. PERCHÉ PUÒ ACCADERE?

In queste ore diversi docenti stanno ponendo una domanda molto delicata:

👉 “La famiglia ha chiesto la mia conferma, io ho dato la disponibilità alla continuità e ho indicato la scuola nella domanda delle 150 preferenze. Perché non ho ottenuto la riconferma?”

La risposta richiede di chiarire un principio fondamentale:

⚖️ la richiesta della famiglia e la disponibilità del docente, da sole, non determinano automaticamente il diritto alla conferma sulla stessa cattedra.

La procedura di continuità sul sostegno è subordinata alla verifica di ulteriori condizioni, tra cui assumono particolare importanza la disponibilità effettiva del posto e la cosiddetta “nominabilità” del docente.

🔴 PRIMO REQUISITO: IL POSTO DEVE ESSERE ANCORA DISPONIBILE

La continuità può essere disposta soltanto se, terminate le operazioni che precedono le supplenze, nella scuola esiste ancora un posto di sostegno utilizzabile per la conferma.

Questo significa che occorre considerare quanto accaduto con:

🔹 immissioni in ruolo;

🔹 mobilità;

🔹 utilizzazioni;

🔹 assegnazioni provvisorie;

🔹 altre operazioni che incidono sulla disponibilità delle cattedre.

Se il posto sul quale il docente lavorava nell’anno precedente viene occupato, ad esempio, attraverso assegnazione provvisoria, quella specifica disponibilità viene meno e non può essere utilizzata per la riconferma.

Lo stesso principio opera quando il posto viene legittimamente destinato a un docente di ruolo.

⚠️ La continuità, quindi, non “congela” la cattedra dell’anno precedente.

🏫 MA ATTENZIONE: BISOGNA GUARDARE ANCHE GLI ALTRI POSTI DELLA SCUOLA

Qui troviamo una precisazione molto importante.

La presenza nella scuola di un docente arrivato tramite assegnazione provvisoria non significa necessariamente che ogni possibilità di continuità sia venuta meno.

Occorre verificare il numero complessivo dei posti di sostegno presenti nell’istituzione scolastica.

📌 Se la scuola dispone di più posti e, dopo tutte le operazioni precedenti, rimane almeno una disponibilità utile, la possibilità della conferma può ancora sussistere, sempre che siano rispettati tutti gli altri requisiti.

👉 Quindi non bisogna limitarsi a chiedere:

“È arrivato qualcuno in assegnazione provvisoria?”

Bisogna verificare:

“Dopo tutte le operazioni, quanti posti di sostegno sono rimasti effettivamente disponibili in quella scuola?”

È una differenza fondamentale.

⚖️ SECONDO REQUISITO: IL DOCENTE DEVE ESSERE “NOMINABILE”

Ed eccoci all’aspetto che sta creando maggiore confusione.

Per ottenere la conferma non è sufficiente che esista un posto disponibile nella scuola.

Il docente deve anche risultare nominabile nell’ambito della procedura informatizzata.

Cosa significa?

L’Amministrazione deve verificare, sulla base di elementi quali:

📌 posizione in graduatoria;

📌 punteggio;

📌 preferenze espresse nella domanda;

📌 disponibilità esistenti al momento dell’elaborazione;

se il docente avrebbe concretamente titolo a ottenere una supplenza nell’ambito della procedura.

È proprio questa verifica preliminare che viene comunemente associata al cosiddetto “bollettino zero”.

🚨 AVERE INDICATO LA SCUOLA NELLE 150 PREFERENZE NON GARANTISCE LA CONFERMA

Altro equivoco da evitare.

Un docente potrebbe dire:

👉 “Ho indicato quella scuola nella domanda, quindi perché non sono stato confermato?”

Perché l’indicazione della sede rappresenta uno degli elementi necessari, ma non è sufficiente da sola.

Devono concorrere contemporaneamente:

✅ i requisiti previsti per la procedura di continuità;

✅ la disponibilità del docente;

✅ la corretta indicazione della sede secondo la procedura;

✅ la permanenza di un posto utile nella scuola;

✅ la nominabilità dell’aspirante.

❗ Se viene meno uno dei presupposti richiesti, la conferma può non perfezionarsi.

🔎 “MA UN DOCENTE CON MENO PUNTI È STATO CONFERMATO E IO NO”

Anche in questo caso bisogna evitare conclusioni immediate.

La continuità sul sostegno non funziona semplicemente come una normale assegnazione in cui si confrontano due punteggi e “vince” automaticamente quello più alto.

Quando la procedura di conferma opera legittimamente, produce una priorità circoscritta alla sede interessata dalla continuità.

Questo, però, non modifica l’ordine generale della GPS e non attribuisce al docente confermato un punteggio maggiore.

⚖️ Per stabilire se esiste realmente un’anomalia occorre ricostruire l’intera operazione amministrativa.

📄 NON SIETE STATI CONFERMATI? ECCO COSA CONTROLLARE

Prima di presentare reclami o istanze generiche, è opportuno verificare almeno:

🔹 la domanda presentata per la continuità;

🔹 la domanda delle 150 preferenze;

🔹 la posizione e il punteggio in GPS;

🔹 le disponibilità pubblicate dall’USP;

🔹 gli esiti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie;

🔹 le eventuali immissioni in ruolo intervenute sulla scuola;

🔹 il numero complessivo dei posti di sostegno rimasti disponibili;

🔹 l’esito della procedura di conferma;

🔹 il successivo bollettino delle nomine.

Solo mettendo questi elementi a confronto è possibile comprendere se la mancata conferma sia conseguenza della corretta applicazione della procedura oppure se vi siano elementi che meritano un riesame da parte dell’Amministrazione.

⚠️ NON CONFONDIAMO TRE CONCETTI DIVERSI

RICHIESTA DELLA FAMIGLIA
⬇️
è uno dei presupposti della procedura, ma non garantisce da sola la conferma.

DISPONIBILITÀ DEL DOCENTE
⬇️
è necessaria, ma non equivale all’attribuzione automatica della cattedra.

CONFERMA EFFETTIVA
⬇️
può intervenire soltanto dopo la verifica di **tutte le condizioni previste**, comprese disponibilità del posto e nominabilità.

⚖️ IL PRINCIPIO DA RICORDARE

La continuità didattica sul sostegno tutela un interesse particolarmente importante: garantire, quando possibile e nel rispetto della disciplina applicabile, la prosecuzione del rapporto educativo tra docente e alunno con disabilità.

Ma continuità didattica non significa diritto automatico del supplente alla stessa cattedra.

Per questo, se non avete ottenuto la conferma nonostante la richiesta della famiglia e la vostra disponibilità, non fermatevi alla frase “non mi hanno riconfermato”.

Bisogna capire perché.

E se dal confronto tra graduatoria, domanda, disponibilità e provvedimenti pubblicati emerge una concreta incongruenza, allora può essere opportuno valutare tempestivamente una richiesta motivata di riesame/rettifica all’Ufficio competente.

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📢 INIZIO ANNO SCOLASTICO: TRA IL 1° SETTEMBRE E L’AVVIO DELLE LEZIONI I DOCENTI DEVONO ESSERE A SCUOLA TUTTI I GIORNI?Co...
29/08/2026

📢 INIZIO ANNO SCOLASTICO: TRA IL 1° SETTEMBRE E L’AVVIO DELLE LEZIONI I DOCENTI DEVONO ESSERE A SCUOLA TUTTI I GIORNI?

Con l’avvicinarsi del 1° settembre torna una delle questioni che ogni anno genera più dubbi tra i docenti:

👉 “Se le lezioni non sono ancora iniziate, devo recarmi a scuola ogni giorno?”

La risposta è: non automaticamente.

⚖️ Il fatto che l’anno scolastico inizi formalmente il 1° settembre non significa che, fino all’inizio delle lezioni, tutti i docenti debbano essere presenti a scuola quotidianamente per un normale orario di servizio.

Occorre distinguere tra presa di servizio, attività funzionali all’insegnamento e ordinaria attività didattica.

🚨 1° SETTEMBRE: ATTENZIONE ALLA PRESA DI SERVIZIO

Per molti docenti il primo adempimento fondamentale è la presa di servizio.

Sono interessati, a seconda della propria posizione, ad esempio, docenti neoassunti, trasferiti, assegnati o utilizzati e supplenti il cui contratto decorra dal 1° settembre.

📌 Chi è tenuto alla presa di servizio deve rispettare le indicazioni fornite dall’istituzione scolastica.

Non presentarsi senza una valida giustificazione può produrre conseguenze sul rapporto di lavoro: per questo la presa di servizio non deve essere confusa con le successive riunioni collegiali.

🏫 E DOPO LA PRESA DI SERVIZIO?

Qui nasce l’equivoco più frequente.

Prima dell’inizio delle lezioni, il docente non è automaticamente obbligato a recarsi a scuola ogni giorno semplicemente perché non è ancora iniziata l’attività didattica.

La presenza è collegata agli obblighi di servizio concretamente previsti.

Tra questi possono rientrare:

🔹 Collegio dei docenti;

🔹 riunioni di dipartimento;

🔹 consigli o altre riunioni collegiali previste;

🔹 attività di programmazione;

🔹 incontri organizzativi;

🔹 attività deliberate nell’ambito del Piano annuale delle attività;

🔹 ulteriori adempimenti effettivamente riconducibili agli obblighi contrattuali.

⚖️ Il punto centrale è quindi semplice: essere in servizio non equivale ad avere un obbligo generalizzato di presenza fisica a scuola dalla mattina alla sera in assenza di attività programmate.

📚 IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ È FONDAMENTALE

Il riferimento organizzativo è rappresentato dal Piano annuale delle attività, predisposto secondo la disciplina contrattuale e sottoposto agli organi competenti.

È attraverso la programmazione delle attività funzionali all’insegnamento che vengono individuati numerosi impegni collegiali ai quali il docente è tenuto a partecipare.

❗ Questo significa anche che una convocazione non dovrebbe trasformarsi genericamente in un obbligo di permanenza a scuola privo di una specifica attività da svolgere.

⏰ LE “40 + 40 ORE”: COSA SIGNIFICANO?

Altro tema importante riguarda gli obblighi collegiali previsti dal CCNL del comparto Istruzione e Ricerca.

Le attività funzionali all’insegnamento comprendono diverse tipologie di impegni collegiali, per i quali il contratto stabilisce specifici limiti e modalità di computo.

È quindi importante che ogni docente tenga sotto controllo gli impegni programmati durante l’anno.

⚠️ Le ore dedicate a riunioni, collegi e altri adempimenti collegiali non sono una disponibilità illimitata che l’Amministrazione può utilizzare senza tener conto della disciplina contrattuale.

❌ “PRIMA DELLE LEZIONI SI DEVONO FARE 18 ORE A SCUOLA”

Questa affermazione, formulata in termini generali, è fuorviante.

Le 18 ore settimanali del docente della scuola secondaria riguardano l’orario di insegnamento previsto contrattualmente.

Prima dell’inizio delle lezioni, quando quell’attività didattica non è ancora concretamente iniziata, non si può automaticamente trasformare l’orario di insegnamento in un equivalente obbligo di presenza a scuola per attività diverse.

Lo stesso principio, con riferimento ai rispettivi orari contrattuali, vale per gli altri ordini di scuola.

⚖️ Ogni attività richiesta deve trovare il proprio fondamento negli obblighi contrattuali del docente.

🚨 ATTENZIONE, PERÒ: “NON DEVO ESSERE A SCUOLA TUTTI I GIORNI” NON SIGNIFICA “SONO ANCORA IN FERIE”

Anche l’affermazione opposta sarebbe sbagliata.

Dal momento in cui decorre il rapporto di lavoro, il docente è in servizio e deve rispettare gli obblighi previsti.

Se viene regolarmente convocato per un Collegio dei docenti, una riunione o un'altra attività obbligatoria, deve partecipare, salvo legittimo impedimento o assenza giustificata secondo le regole applicabili.

La questione, quindi, non è stabilire se il docente “lavori” prima dell’inizio delle lezioni.

Naturalmente lavora.

La vera questione è quali attività sia contrattualmente tenuto a svolgere e quando sia richiesta la sua presenza fisica a scuola.

⚖️ E SE IL DIRIGENTE CHIEDE LA PRESENZA QUOTIDIANA?

In questi casi è opportuno evitare sia contrapposizioni immediate sia accettazioni acritiche.

Occorre verificare concretamente:

📌 quale attività sia stata disposta;

📌 attraverso quale atto o convocazione;

📌 se l’attività rientri negli obblighi contrattuali;

📌 se sia prevista dal Piano annuale delle attività;

📌 come debba essere computata;

📌 se siano rispettati i limiti previsti dal CCNL.

Solo esaminando la situazione concreta è possibile stabilire se la richiesta sia legittima.

📌 IL PRINCIPIO DA RICORDARE

1° settembre = inizio dell’anno scolastico e, per chi vi è tenuto, presa di servizio.

Periodo precedente alle lezioni = partecipazione agli adempimenti e alle attività collegiali legittimamente previste.

Inizio delle lezioni = avvio dell’ordinario orario di insegnamento secondo l’orario assegnato.

👉 Quindi, nessun automatismo secondo cui tutti i docenti debbano necessariamente recarsi a scuola ogni giorno dal 1° settembre fino all’inizio delle lezioni, indipendentemente dalle attività programmate.

Allo stesso modo, però, non esiste un diritto del docente a considerarsi libero da qualsiasi obbligo fino al primo giorno di lezione.

⚖️ La risposta si trova nel CCNL, nel Piano annuale delle attività, nelle convocazioni e negli specifici obblighi di servizio, non nelle consuetudini della singola scuola.

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