14/04/2024
*Vi segnalo questa interessante sentenza del Tribunale di Avellino dell’11 aprile 2024*
*Utilizzabilità delle chat di WhatsApp*
*Oggetto: giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - prova digitale del credito - trascrizione delle chat di Whatsapp e di Skype - utilizzabilità della trascrizione delle chat.*
1. L’esistenza del credito o di un rapporto obbligatorio non può essere comprovato con il deposito della trascrizione della messaggistica WhatsApp (a cui sono assimilabili altre piattaforme come Skype) utilizzabile solo con l’acquisizione del supporto telematico o figurativo contenente la menzionata registrazione.
La trascrizione non è altro che una riproduzione del contenuto della principale prova di cui pertanto devono essere controllate l’attendibilità, la veridicità e la paternità mediante l’esame diretto del supporto.
2. Tali riscontri, depositate le trascrizioni secondo le modalità annotate, potranno essere oggetto di consulenza tecnica d’ufficio per verificare che il testo non abbia subito alterazioni, a patto che la stessa non sia esplorativa.
3. Per conferire maggiore valore probatorio ai messaggi occorre munirsi di una relazione tecnica di un consulente informatico, di una copia conforme ed autenticata dei messaggi WhatsApp a uso legale (inclusi anche SMS, messaggi, chat o gruppi di qualunque altro sistema di instant messaging, tra cui Telegram viber iMessage, Facebook Messenger, o Skype) da depositare in giudizio.
4. È necessario procurarsi un’attestazione di conformità delle trascrizioni o degli screenshot alle conversazioni originali presenti sul supporto informatico esibito, da parte di un notaio o di altro pubblico ufficiale.
5. La produzione di una trascrizione cartacea di messaggistica istantanea digitale non seguita dal tempestivo deposito del dispositivo informatico e del supporto con cui è stato acquisito o conservato il dato, rende la prova incerta e inutilizzabile.
La mera stampa di un documento che raffiguri indirettamente una prova digitale è inutilizzabile e inammissibile, per l’impossibilità di procedersi agli opportuni riscontri (autenticità indirizzo IP, file di log, data, ora, pagina, login, account etc…) ed in assenza di una perizia di parte volta a supportarne l’autenticità.