Cristian Vezzoli

Cristian Vezzoli avvocato esperto in diritto civile, commerciale, societario, bancario e finanziario. Assiste e difende società e privati

Danni da superbonus 110%: responsabilità e garanzieIn caso di errori nella procedura del superbonus 110% chi paga i dann...
28/04/2024

Danni da superbonus 110%: responsabilità e garanzie
In caso di errori nella procedura del superbonus 110% chi paga i danni? Se viene notificata una sanzione da parte dell’Agenzie delle Entrate di chi è la responsabilità?
Qualora i lavori eseguiti non risultassero a norma, per motivi difformità dal progetto o errore nella procedura, l’Agenzia delle Entrate può disporre la decadenza dal beneficio dell’agevolazione fiscale al 110% e avviare il recupero fiscale. In tal caso chi paga i danni? Di chi è la responsabilità?
Il Ministero dell’Economia ha individuato due categorie di errori:
Errori Formali: inesattezze nei recapiti, nei dati catastali o in altre informazioni necessarie che si possono correggere e che quindi non fanno decadere agevolazioni e detrazioni;
Sostanziali: sono gravi e invalidano la procedura come ad esempio la mancata indicazione del codice fiscale del cedente e del codice di intervento dal quale dipende la percentuale di detrazione e il limite di spesa
Il primo responsabile in caso di errori è sempre il beneficiario dell’agevolazione fiscale ovvero il committente - proprietario dell’immobile e ciò anche se l’errore è imputabile al professionista.
Cosa deve fare il committente se riceve la notifica della sanzione da parte dell’Agenzia delle Entrate? Chi è il responsabile in caso di danni per errori nella procedura del superbonus 110?
In caso di responsabilità e danni, il committente – proprietario dovrà rivalersi sul tecnico professionista chiedendo il risarcimento dei danni. A garanzia del committente, i tecnici sono obbligati a stipulare un’assicurazione di importo non inferiore a 500.000€ per coprire eventuali difformità nell’esecuzione dei lavori e comunque per il caso di responsabilità contrattuale e risarcimento danni. Questo potrebbe facilitare il recupero della somma chiesta dall’Agenzia delle Entrate al committente.
E’ dunque importante che il committente, direttamente o tramite l’amministratore condominiale tenga sempre copia di tutti i documenti per chiarire la situazione all’Agenzia delle Entrate. Qualora dovesse pertanto ricevere la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio dovrà recuperare la relativa documentazione e contattare immediatamente i tecnici incaricate e le imprese che hanno eseguito i lavori.
Dunque in caso di responsabilità connessa ad errori nella pratica del superbonus 110, il primo soggetto responsabile è il committente che, peraltro, potrà agire in rivalsa nella sua richiesta di risarcimento dei danni al tecnico professionista e alle imprese esecutrici. Al fine di ottenere il risarcimento dei danni sarà opportuno verificare la presenza di valide polizze assicurative.

L’USO DELLE EMAIL PER IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTESe il datore di lavoro viene a conoscenza di un illecito da una ema...
15/04/2024

L’USO DELLE EMAIL PER IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE
Se il datore di lavoro viene a conoscenza di un illecito da una email è possibile licenziare il dipendente.
Il licenziamento però è possibile solo se il dipendente era stato informato della possibilità di controllo della sua posta elettronica e il controllo viene fatto dopo la notizia della condotta illecita e quindi dopo l’insorgere del sospetto.
Il Tribunale del Lavoro di Roma, nella sentenza del 14 febbraio 2024, ha annullato il licenziamento di un dirigente di una compagnia aerea. L’azienda aveva ritenuto giusto il licenziamento, perché aveva trovato delle mail denigratorie, nei confronti della dirigenza aziendale, nella casella postale del dipendente.
Le informazioni, però, erano state ottenute tramite un accesso illecito alla sua email in violazione dell’art.4 dello Statuto dei Lavoratori e della normativa europea e nazionale sulla privacy. Per questo, il Tribunale ha annullato la decisione precedente, reintegrando il dipendente licenziato.
Perciò, il controllo delle mail può avvenire solo dopo l’insorgere di un “fondato sospetto” e non prima e previa informazione al dipendente (o meglio a tutti i dipendenti) di tale facoltà da parte del datore di lavoro. Nel caso in oggetto alla sentenza, invece, i datori di lavoro avevano acquisito le mail, prima di avere il dubbio per la commissione dell’illecito.

L’onere della prova nella responsabilità medicaLa Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 5922 del 5 marzo 2024 ricapitol...
08/04/2024

L’onere della prova nella responsabilità medica
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 5922 del 5 marzo 2024 ricapitola l’onere probatorio del nesso di causa in tema di responsabilità sanitaria.
La Corte di Cassazione specifica correttamente i differenti compiti probatori in campo. Il paziente era onerato di introdurre mezzi di prova, anche di natura presuntiva, al fine di accertare il nesso di causalità materiale intercorrente tra l’allegata condotta del medico e l’evento dannoso, mentre non era onerato di provare la condotta negligente ed imperita dell’anestesista, spettando invece all’Azienda convenuta, l’onere di provare che, al contrario, la prestazione sanitaria era stata eseguita con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, oppure che l’inadempimento (ovvero l’adempimento inesatto) fosse dipeso dall’impossibilità di eseguirla esattamente per causa non imputabile.
Si legge infatti nella sentenza: “la Corte d’appello, disattendendo completamente gli illustrati principi – e sulla base di una indebita confusione tra i due elementi del fatto di inadempimento e del nesso causale tra lo stesso e l’evento di danno – ha rigettato la domanda risarcitoria sul rilievo che egli non aveva fornito la prova (asseritamente raggiungibile attraverso la deduzione di appositi capitoli testimoniali e l’escussione su di essi dell’infermiera presente all’intervento) dell’allegata condotta imperita del medico anestesista e dell’”effettività” dello stress algico conseguentemente subito dal paziente“. Inoltre si afferma che: “la Corte territoriale, lungi dal sanzionare legittimamente l’inosservanza dell’onere probatorio del paziente di provare il nesso causale, lo ha – illegittimamente – ritenuto gravato del distinto e ulteriore onere di provare l’inadempimento della struttura sanitaria, omettendo di considerare che non spettava all’attore-appellato dimostrare l’allegato errore del medico, ma spettava alla convenuta-appellante dimostrarne l’esatto adempimento, provando, in ossequio al parametro della diligenza qualificata di cui all’art. 1176 c.c., che la manovra anestesiologica era stata eseguita in modo corretto, nel pieno rispetto delle regole tecniche proprie della professione esercitata“.

RUMORI MOLESTI: NON SERVE UNA PERIZIA FONOMETRICALa Cassazione con la recente sentenza 7717/2024 ha stabilito che affinc...
26/03/2024

RUMORI MOLESTI: NON SERVE UNA PERIZIA FONOMETRICA
La Cassazione con la recente sentenza 7717/2024 ha stabilito che affinché sussista la violazione dell’art. 659 cod. pen. è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificiocondominio. E’ infatti necessario che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018).
Inoltre la capacità dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata con una consulenza tecnica in quanto il giudice può fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità (Sez.1, n. 20954 del 18/01/2011; Sez. 3, n.11031 del 05/02/2015).
Pertanto in caso di presenza di rumori molesti, la prova potrà essere fornita anche mediante testimonianze precise e concordanti; in tal caso, oltre alla contravvenzione il responsabile potrà essere chiamato anche a risarcire i danni, alla salute e biologici, direttamente imputabili al suo comportamento.

La nullità del tasso Euribor dal 2005 al 2008La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, ha af...
01/03/2024

La nullità del tasso Euribor dal 2005 al 2008
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, ha affermato che sono nulli i tassi che le banche hanno applicato ai mutui, ai finanziamenti o ai leasing indicizzati al tasso Euribor “fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari come accertato dalla Commissione Antitrust Europea” tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008.
La Corte ha riconosciuto che la Decisione del 4 dicembre 2013 riveste natura di “prova privilegiata” dell’esistenza dell’intesa illecita, conclusa “a monte” del leasing, sufficiente a fondare la domanda di nullità dei tassi “manipolati” e di rideterminazione degli interessi nel periodo della manipolazione.
Per tale ragione non assume rilevanza che all’intesa avesse o meno partecipato la Banca che ha erogato il prestito, in quanto il contratto concluso “a valle” dell’intesa illecita è raggiunto dal divieto, aprendo così la strada alle domande di rimborso in favore di chi ha corrisposto rate del mutuo o altro finanziamento a tasso variabile nel periodo in questione.
Secondo la Suprema Corte qualsiasi forma di distorsione della concorrenza di mercato, in qualunque modo essa venga posta in essere, costituisce un comportamento rilevante ai fini dell’accertamento della violazione dell’art.2 della Legge antitrust, a prescindere dal fatto che all’intesa illecita avesse o meno partecipato l’istituto di credito interessato, poiché raggiunta dal divieto dell’art.2 della Legge Antitrust (L.287/1990) è qualunque contratto o negozio a valle che costituisce applicazione delle intese illecite concluse a monte (in proposito vedasi anche Cass. 12.12.2017 n.29810).
Si segnala in senso favorevole una recente Sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che ha riconosciuto la nullità della clausola dell’Euribor del mutuo stipulato nel 2005 a causa di pratiche illecite riguardanti la manipolazione dei tassi di interesse e, di conseguenza, ha dichiarato la nullità della clausola contrattuale di determinazione dell’interesse convenzionale, prevedendo quale tasso sostitutivo il tasso legale, molto più conveniente per il mutuatario.
La domanda di rimborso è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dal pagamento dell’ultima rata del mutuo. L’entità dell’indebito oggettivo e della somma da richiedere a rimborso è determinata sulla base dell’ammontare del capitale a mutuo e del tasso di interesse convenzionale, per cui occorrerà valutare caso per caso ogni situazione

Il contributo al consorzio di bonifica è sempre dovuto?La regola è che se non c’è beneficio, i contributi dei consorzi d...
19/02/2024

Il contributo al consorzio di bonifica è sempre dovuto?
La regola è che se non c’è beneficio, i contributi dei consorzi di bonifica non sono dovuti: tra le sentenze si rinvia alla n. 188/2018 della Corte Costituzionale secondo cui, ai fini della debenza dei contributi di bonifica è necessario valutare in maniera concreta la fruizione di un beneficio da parte del contribuente. Non è sufficiente che ci sia una potenziale utilità nell’attività di bonifica, i relativi benefici devono essere goduti concretamente. Pertanto, è il concreto miglioramento agli immobili che rappresenta la giustificazione dell’imposizione dei contributi consortili di bonifica, quella “capacità contributiva” richiamata anche dall’art. 53 della Costituzione.
La prestazione patrimoniale imponibile è il “beneficio”, ossia l’utilità generata dalle attività del consorzio di bonifica con riferimento al singolo fondo.
Come precisato dalla Corte Costituzionale, non è possibile sganciare l’obbligo contributivo dai terreni e dai relativi benefici ottenuti dall’attività del consorzio di bonifica.
Pertanto, la cartella notificata al contribuente, per il recupero degli oneri non versati, deve ritenersi illegittima.
Il medesimo principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 10393/2022) secondo cui “l’adozione del c.d. “perimetro di contribuenza” e/o del piano di classifica e l’inserzione dell’immobile all’interno del piano
esonerano il Consorzio dall’onere della prova della esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica (cfr. tra le tante Cass nr 23225/2014, nr.6708/2015,
nr.24356/2016. nr 3365/2017, nr 22099/2018) riversandosi sul contribuente la prova della inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa, ovvero la estinzione o modificazione del diritto di
credito vantato dal Consorzio. Dunque l’adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell’area
di intervento (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato”.
La prova del mancato beneficio spetta pertanto all’utente che in tal caso non sarà tenuto a versare il relativo contributo al consorzio di bonifica.
Per informazioni e senza impegno si può scrivere ad [email protected]

L’amministratore condominiale che non agisce nei confronti dei condomini morosi è chiamato a risarcire il danno al condo...
01/02/2024

L’amministratore condominiale che non agisce nei confronti dei condomini morosi è chiamato a risarcire il danno al condominio.
Secondo la Cassazione va condannato l’amministratore condominiale che non agisce contro i morosi per riscuotere le quote condominiali. La Cassazione civile, con l’ordinanza n. 36277 del 28 dicembre 2023, ha confermato la condanna al risarcimento del danno di un amministratore per aver omesso di recuperare i crediti per spese condominiali non pagate. La Suprema Corte ha condannato l’amministratore a risarcire oltre 20.000 euro al condominio per la sua inerzia nel recuperare i crediti. Questa sentenza segna un chiaro esempio di responsabilità personale dell’amministratore per la gestione dei crediti condominiali.
La sentenza sottolinea l’importanza per gli amministratori condominiali di agire tempestivamente nei confronti dei morosi. L’inerzia o la negligenza in questa materia possono portare a responsabilità legali e finanziarie significative per l’amministratore. Invero il comportamento negligente del rappresentante condominiale, aveva impedito, in via definitiva, il recupero del credito vantato dal condominio nei confronti del condomino moroso poi fallito, producendo grave nocumento allo stesso.
In particolare la Corte ha chiarito che:
a) la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che l’amministratore condominiale avrebbe potuto proporre ricorso per decreto ingiuntivo ottenendo anche la provvisoria esecuzione del medesimo ed iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili in vendita così da scongiurare il rischio che la società debitrice, venendo cancellata dal registro delle imprese, non potesse essere più un soggetto escutibile;
b) non sussiste alcun vizio di sussunzione in relazione ad una normativa sopravvenuta perché, anche antecedentemente all’entrata in vigore della l. n. 220/2012 non applicabile ratione temporis, l’Amministratore aveva l’obbligo di provvedere al recupero dei crediti del condominio ai sensi dell’art. 1130, 1° co. n. 3 c.c. nonché ex art. 63 disp. att. c.c.
Per informazioni si può inviare senza impegno una email a [email protected]

DANNO DA INSIDIA IN AUTOSTRADALa Corte di Cassazione con la sentenza n. 31943 del 16/11/2023 ha ribadito che “è noto che...
24/01/2024

DANNO DA INSIDIA IN AUTOSTRADA
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 31943 del 16/11/2023 ha ribadito che “è noto che, per la giurisprudenza di questa Corte, anche il custode di una strada aperta al pubblico transito risponde delle alterazioni di quella, a meno che non provi che, per il carattere improvviso della modifica delle condizioni originarie, non sia stato inesigibile un intervento tale da scongiurare, per quanto possibile, le conseguenze potenzialmente dannose di tale modifica”. In particolare la Suprema Corte ha rilevato che non poteva ritenersi sufficiente per escludere la civile responsabilità della società gestrice dell’autostrada il dato, meramente formale, della predisposizione di un servizio di vigilanza sul tratto autostradale interessato all’evento, in assenza della prova della vigilanza in orario notturno, allorquando era avvenuto l’evento, e in un giorno particolarmente interessato da fenomeni atmosferici avversi. Si sarebbe invero dovuto accertare, con onere di allegazione e prova a carico del convenuto, se l’evento che aveva determinato il danno (il distacco del copertone dall’autoarticolato) fosse così imprevedibile e temporalmente vicino agli eventi da non consentire un intervento di pulizia della strada, con riferimento al caso concreto.
Per informazioni e senza impegno si può inviare una email a [email protected]

CONTI CORRENTI – LA BANCA DEVE VIGILARE SUI MOVIMENTI ANOMALI DEL CLIENTELa Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, 3 novembr...
17/01/2024

CONTI CORRENTI – LA BANCA DEVE VIGILARE SUI MOVIMENTI ANOMALI DEL CLIENTE
La Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, 3 novembre 2023, n. 30588) ha confermato la responsabilità della banca in operazioni di conto corrente, giungendo ad affermare la configurabilità di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della banca allorché si ravvisi da parte della stessa violazione dei doveri di diligenza, di correttezza e di buona fede.
Nonostante la Banca non abbia alcun dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno, in presenza di circostanze anomale idonee a ledere l’interesse del correntista, questa, in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede, deve rifiutare l’esecuzione o almeno informare il cliente.
Tale obbligo di protezione si attiva in presenza di due presupposti: che l’operazione sia ictu oculi anomala e che non risponda agli interessi del cliente. Può aggiungersi che il dovere di astenersi dall’esecuzione di un’operazione, o perlomeno di informare il cliente prima di eseguirla, si riferisce a singole operazioni precisamente individuate, non estendendosi l’anomalia di un’operazione, idonea a far sorgere l’obbligo di protezione della banca, a quelle successive.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva osservato che, a far data dal momento in cui il carattere anomale delle disposizioni impartite dal soggetto delegato a operare sulla gestione patrimoniale e sui conti correnti della cliente si era reso evidente, la Banca, in osservanza degli obblighi di protezione sulla stessa gravanti, avrebbe dovuto astenersi dall’esecuzione delle stesse, se non previa informazione della cliente che, nei casi rilevati, era stata omessa. La Corte d’Appello ha riconosciuto che le operazioni poste in essere con riferimento alla gestione patrimoniale e ai conti correnti, sì come individuate quali voci di danno in sede di liquidazione dell’importo risarcitorio, presentassero carattere di operazioni ictu oculi anomale e non rispondenti agli interessi della cliente e ha, al contempo, accertato che la Banca avesse dato corso a tali esecuzioni pur in assenza di una previa specifica informazione della cliente.
A carico della banca viene configurata sia una responsabilità di natura contrattuale per violazione dei doveri di esecuzione della convenzione di assegno secondo correttezza e buona fede gravanti sul mandatario, sia una responsabilità extracontrattuale per lesione del diritto di credito, attraverso il proprio concorso all’inadempimento degli obblighi di fedeltà dell’amministratore verso la società da quest’ultimo amministrata.
Dottrina e giurisprudenza costanti ritengono che le obbligazioni accessorie del mandatario di dare comunicazione od informazioni al mandante in ordine a dati eventi supponga l’esistenza di una più ampia obbligazione del mandatario di dare notizia al mandate di tutti i fatti rilevanti ai fini dello svolgimento del rapporto, come espressione dei generali doveri di diligenza e di buona fede cui il gestore deve uniformarsi nell’esecuzione dell’incarico.
Tale obbligo della banca viene meno solo laddove la circostante che dovrebbero costituire oggetto di informativa sono già conosciute o conoscibili da parte del cliente.
La norma di riferimento, per evocare la responsabilità della banca, è individuata nella disciplina di cui all’art. 1856, comma 1 c., nella parte in cui vi è il rinvio alla normativa del mandato.
La banca ha inoltre il dovere potere di discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora intervengano nuove circostanze ignorate dal cliente e non tempestivamente comunicabili, che facciano ragionevolmente ritenere che il cliente non avrebbe approvato.
Infatti, gli obblighi relativi all’informazione del cliente ed al rifiuto di eseguire certe attività potenzialmente lesive dell’interesse del mandate, seppur rientranti nell’oggetto dell’incarico conferito alla banca, vengono ricondotti ai doveri di esecuzione del contratto secondo buona fede e non ai doveri di diligenza.

IL MANTENIMENTO DEI FIGLI IN CASO DI SEPARAZIONECosa succede ai figli in caso di separazione dei genitori; come viene re...
04/10/2023

IL MANTENIMENTO DEI FIGLI IN CASO DI SEPARAZIONE
Cosa succede ai figli in caso di separazione dei genitori; come viene regolato e determinato il loro mantenimento a carico dei genitori fino a quando non sono economicamente autosufficienti?
I figli hanno diritto ad essere cresciuti e mantenuti da entrambi i genitori in caso di crisi dell’unione coniugale e devono mantenere un rapporto equilibrato con entrambi.
Quando i genitori decidono di separarsi, i figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti hanno il diritto di conservare tendenzialmente il tenore di vita che avevano quando la famiglia era unita.
È questo il criterio che guida la determinazione del contributo al mantenimento per i figli a carico del genitore non affidatario in caso di separazione. Il giudice chiamato a quantificare l’importo del mantenimento deve comparare in modo esplicito le condizioni economiche e patrimoniali dei genitori e verificare se le stesse possano (o meno) garantire ai figli il precedente tenore di vita. Lo ha precisato recentemente la Cassazione, con l’ordinanza n. 17903/2023, nella quale vengono inoltre chiarite le spese che i genitori devono sostenere per i figli; ciò in quanto la separazione determina per ciascun coniuge un aumento dei costi e delle spese di vita.
Il mantenimento ordinario e straordinario dei figli in caso di separazione
La determinazione dell’mantenimento ordinario per i figli non esaurisce i costi a carico del genitore non convivente che deve contribuire anche alle spese straordinarie, che possono derivare da scelte fatte in autonomia dal genitore collocatario, che vive con i figli e che sono destinate ad aumentare con l’avanzare degli anni (si pensi alle gite scolastiche, ai libri di testo, alle vacanze, alle tasse universitarie ecc).
La fattispecie è normata dall’articolo 337-ter del Codice civile, che prevede una comune decisione solo in riferimento alle decisioni di maggior interesse. I tribunali hanno poi formalizzato i protocolli sulle spese straordinarie per evitare discussioni tra i genitori dopo la separazione.
Fuori da questi casi il genitore non convivente è tenuto a versare il proprio contributo anche se non ha condiviso la scelta, con la sola esclusione di quei casi nei quali abbia manifestato il suo dissenso fondandolo su motivazioni concrete e oggettive.
Secondo la Suprema Corte il padre deve pagare la scuola privata per la figlia anche se non era d'accordo (Cass. n. 14564/2023).
Secondo gli ermellini la Corte di merito ha omesso di considerare che "in tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l'art. 155, comma 3, c.c. (oggi art. 337-ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione 'alle decisioni di maggiore interesse', mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso" (cfr. Cass. n. 15240/2018).
Spetta poi al giudice valutare la corrispondenza delle spese straordinarie all’interesse dei minori, commisurandone l’entità rispetto alla loro utilità e alla sostenibilità da parte dei genitori.
Pertanto qualora il genitore non affidatario non intenda sostenere determinate spese straordinarie dovrà fornire preventivamente al genitore affidatario validi motivi per il suo dissenso; un rifiuto generico non servirà a nulla soprattutto se le spese straordinarie corrispondono all’interesse del figlio.
Per ulteriori informazioni si può inviare una email ad [email protected] o chiamare in studio.

CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA; SE MUORE IL PROMITTENTE VENDITORE DEVONO FIRMARE IL DEFINTIVO TUTTI I COEREDILo ha rib...
18/09/2023

CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA; SE MUORE IL PROMITTENTE VENDITORE DEVONO FIRMARE IL DEFINTIVO TUTTI I COEREDI
Lo ha ribadito e precisato la Corte di cassazione, sentenza n. 25396/2023, affermando che qualora un immobile oggetto di un contratto preliminare di compravendita cada in successione, il definitivo deve essere stipulato con il consenso di tutti gli eredi anche se si tratta di un bene indivisibile. Nessuno dei coeredi può essere estromesso dalla firma del definitivo per la sua validità. In assenza di tutte le firme dei coeredi il contratto di vendita è nullo.
La Suprema corte ha affermato che se è vero che l'obbligazione di trasferire la proprietà di un immobile oggetto di comunione, considerato inscindibile, con la pattuizione di un solo prezzo, dà luogo all'indivisibilità dell'obbligazione, è altrettanto vero che da tale affermazione non si può derivare "l'irrilevanza della mancanza di partecipazione di un coerede all'atto, stante la natura obbligatoria del preliminare e l'estensione al suo adempimento, tramite l'esecuzione dell'obbligo a contrarre, della disciplina delle obbligazioni solidali".
La prestazione di trasferire la proprietà di un bene in comproprietà ha natura collettiva, "non potendo operare il principio stabilito dall'articolo 1292 c.c., secondo cui ciascuno degli obbligati in solido può adempiere per l'intero e l'adempimento dell'uno libera gli altri, atteso che i promittenti sono in grado di manifestare il consenso relativo alla propria quota e non quello concernente le quote spettanti agli altri" (Cass. n. 2613/2021).
In caso di contenzione pertanto la domanda di adempimento deve essere rivolta a tutti i promittenti venditori, determinando un litisconsorzio necessario, che si genera nei confronti di tutti gli eredi anche quando, promosso il giudizio ex art. 2932 cod. civ. per l'esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre, sopravvenga il decesso di uno dei promittenti venditori, trattandosi di cause inscindibili.
Per informazioni si può inviare una email a [email protected] o chiamare in studio.

IL RISARCIMENTO DEL DANNO A SEGUITO DI INCIDENTE MORTALEIn caso di incidente mortale l’assicurazione del responsabile de...
11/09/2023

IL RISARCIMENTO DEL DANNO A SEGUITO DI INCIDENTE MORTALE
In caso di incidente mortale l’assicurazione del responsabile deve risarcire le persone legate da un solido e duraturo legame affettivo. Non è necessario che sia familiare o di convivenza infatti il diritto al risarcimento del danno nel caso di sinistro mortale spetta a una lunga lista di soggetti tra i qualii prossimi congiunti ovvero coniuge, figli, genitori fratelli e sorelle. Anche se non sono conviventi.
Invero la Suprema Corte (Cass. 10335/23) ha recentemente statuito che “La convivenza non assurge a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, essendo soltanto, al pari di altri, un elemento probatorio utile a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti: non è condivisibile limitare la “società naturale” di cui all'art. 29 Cost. all'ambito ristretto della sola c.d. “famiglia nucleare” per arrivare così a escludere automaticamente il risarcimento del danno dinamico-relazionale a favore dei famigliari non conviventi con il defunto”.
In caso di perdita del rapporto parentale, ciascuno dei famigliari superstiti ha diritto a una liquidazione comprensiva dell'intero danno non patrimoniale patito, da determinarsi in base alla durata e all'intensità del vissuto, alle caratteristiche del nucleo familiare superstite e a ogni altra circostanza che potrà essere allegata e provata anche in via presuntiva e secondo nozioni di comune esperienza, spettando all'altra parte la prova contraria di situazioni che compromettano l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare.

In caso di incidente mortale in cui un soggetto terzo sia responsabile, i congiunti o gli aventi diritto hanno diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. I danni patrimoniali includono il mancato apporto economico del defunto, il lucro cessante e i danni emergenti, come le spese funerarie. I danni non patrimoniali sono rappresentati dai danni morali, danno esistenziale, danni da perdita della vita e danno da morte iure hereditatis.
Sono quelli derivanti dal turbamento e dalla sofferenza che seguono al decesso del familiare. Il danno da perdita della vita è stato sancito dai tribunali sulla base del principio che tale circostanza, se derivante da un fatto illecito altrui, fa scattare il diritto al risarcimento in favore degli eredi. Il danno da morte iure hereditatis viene riconosciuto se il decesso non avvenga subito dopo l’incidente. In termini concreti consiste nel risarcimento per il danno biologico e morale e comprende, ad esempio, le spese mediche e quelle ospedaliere, i costi di trasporto eventualmente sostenuti e quelli per gli esami specialistici
Anche i prossimi congiunti non conviventi possono avere diritto al risarcimento danni in seguito all’incidente mortale di un familiare. Ma è indispensabile dimostrare uno stabile legame affettivo. Solo in caso di grave alterazione delle condizioni esistenziali scatta infatti il diritto al risarcimento del danno. Per la Corte di Cassazione, tale situazione si configura se due persone hanno spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale.
Per informazioni si può inviare una email a [email protected] o chiamare in studio.

Indirizzo

Via Lombardia, 2/C
Seriate
24068

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