04/07/2022
Con l’ordinanza 1 giugno 2022 n. 17896, la Cassazione conferma che, nel caso in cui il tamponamento a catena interessi veicoli in movimento, la colpa è in eguale misura a carico del veicolo tamponato e tamponante, fondata sull’ inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia da loro fornita prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.