24/01/2026
Assegno divorzile e la quota del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) dell'ex coniuge.
L'Analisi dell'Ordinanza n. 32910/2025
L'Ordinanza numero 32910, pubblicata il 17 dicembre 2025, segna un confine netto nella gestione dei rapporti economici post-matrimoniali, occupandosi nello specifico della correlazione tra l'assegno di divorzio e la quota del Trattamento di Fine Rapporto dell'ex coniuge. La Suprema Corte ha stabilito un principio di rigore interpretativo, chiarendo che non sussiste un automatismo tra l'erogazione di un assegno e il diritto a percepire parte della liquidazione lavorativa dell'altro partner.
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra le diverse anime dell'assegno divorzile. I giudici hanno stabilito che, qualora l'assegno sia stato accordato esclusivamente in funzione assistenziale — ovvero per sopperire a uno stato di bisogno e garantire il sostentamento minimo — viene meno il presupposto per accedere ai benefici previsti dall'articolo 12-bis della Legge n. 898 del 1970. Questa esclusione si fonda sulla natura stessa del TFR, considerato una forma di retribuzione differita che matura anche grazie al contributo indiretto fornito dal coniuge all'interno della vita familiare.
Affinché sorga il diritto alla quota del TFR, è necessario che l'assegno divorzile rivesta una funzione compensativa o perequativa. Ciò significa che il richiedente deve aver contribuito attivamente alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge o della famiglia, magari sacrificando le proprie aspettative professionali per dedicarsi alla cura della casa e dei figli. Senza questo nesso di causalità, l'assegno rimane un mero strumento di solidarietà sociale che non abilita alla spartizione dei frutti del lavoro dell'ex partner.
Questa pronuncia impone una cautela particolare nella redazione degli atti legali e nelle sentenze di merito. La mancata specificazione della natura compensativa dell'assegno in sede di divorzio può infatti precludere definitivamente ogni futura pretesa sulla quota della liquidazione. La Cassazione ribadisce così una visione del post-divorzio ancorata al merito del contributo fornito durante il matrimonio, limitando la protezione assistenziale al solo supporto economico necessario, senza estenderla a capitali derivanti dall'attività lavorativa altrui se non giustificati da un sacrificio pregresso documentato.