18/03/2020
COVID-19 MISURE DI SOSTEGNO
PER LAVORATORI A PARTITA IVA e CO.CO.CO
Decreto “Cura Italia” cosa prevede:
Nella nottata del 17.03.2020 è stato pubblicato il decreto n. 18 del 17.03.2020 intitolato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Tra le varie disposizioni introdotte emergono misure per la tutela dei lavoratori a p.iva e co.co.co. prevedendo per gli stessi un’indennità per il mese di Marzo pari ad Euro 600.
Ecco i requisiti previsti dagli artt. 27 e 28 del nuovo decreto:
- essere:
- liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 Febbraio 2020;
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23 Febbraio 2020;
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria).
- essere iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- non essere titolari di pensione;
- non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
(ad es. Casse professionali)
Tale indennità, ad oggi prevista solo per il mese di Marzo 2020, non concorrerà alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (e pertanto non tassabile), e verrà erogata dall’INPS, previa domanda dei singoli lavoratori.
A rimanere fuori pertanto saranno tutti quei professionisti iscritti agli ordini e casse professionali (ad es. avvocati, commercialisti..) per i quali non operano tali misure di sostegno.
Per tali soggetti ed in generale per tutti i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, l’art. 44 del predetto decreto dichiara la realizzazione di un “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.
Entro 30 giorni dovranno essere definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione di tale indennità da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 (professioni con iscrizione obbligatoria a albi o elenchi).
Una ulteriore previsione a favore dei ai soggetti esercenti attività d’impresa è rappresentata dall’art. 65, il quale prevede espressamente la copertura del 60% del canone di locazione relativo al mese di Marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.