01/06/2020
E' noto che i genitori, pur di vedere felici i propri figli, li aiuterebbero nel realizzare i loro progetti.
Nel caso specifico, nell'ottica del matrimonio della propria figlia, il padre della futura sposa metteva a disposizione un immobile di sua proprietà, prevedendo che i lavori di ristrutturazione sarebbero stati a carico del futuro genero. A lavori ultimati e casa arredata, la relazione sentimentale della figlia si interrompe bruscamente ed il padre non solo cambiava la serratura dell'immobile ma alienava il bene stesso.
L'ex fidanzato, non avendo riavuto indietro alcun somma, a fronte dei costi di ristrutturazione da questi sostenuti, agiva contro il padre della propria ex fidanzata, in base all'art. 2041 cod.civ.
Perso sia in primo che in secondo grado, ricorreva in Cassazione sostenendo che la difesa di controparte non si era
mai incentrata sulla contestazione circa la effettiva realizzazione dei lavori in questione nè della congruità della spesa, bensì sulla non debenza di tali somme.
La S.C., con l'ordinanza n. 8813 del 12/05/2020, ha accolto il ricorso dell'ex fidanzato sull'assunto che "la Corte di merito, con siffatta affermazione, e con la statuizione adottata sul presupposto della stessa, è incorsa nella denunciata violazione dell'art.115 c.p.c. e art. 2041 c.c., non essendo previsto, in relazione all'azione ex art. 2041 c.c. un regime probatorio "speciale" che non contempli, in particolare, anche il ricorso al principio della non contestazione, osservandosi che tale principio, prima che fosse riformato l'art. 115 c.p.c., è stato ritenuto comunque già applicabile e fondato sulla lettera dell'art. 167 c.p.c., che impone al convenuto di prendere
posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore (Cass. 6/10/2015, n. 19896), che l'onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti (Cass. 21/06/2016, n. 12748; Cass. 22/09/2017, n. 22055) e che l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero di una non contestazione, rientra nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, ed è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito (Cass. 1/02/2019, n. 3126)".