28/03/2024
Il divieto di costruire a una distanza inferiore a tre metri da una preesistente veduta, riguarda tutto ciò che è realizzato a distanza inferiore da quella prevista dalla legge, di qualsiasi materiale e forma, idoneo a ostacolare il diritto di luci e vedute del vicino.
Secondo i Giudici della Suprema Corte (cfr: ordinanza Cassazione, sezione II civile, n. 7622 del 23 marzo 2024) una tenda scorrevole, dotata di una struttura fissa (scatolato destinato ad accoglierne il contenuto in condizioni di chiusura), e da un ulteriore manufatto destinato a consentire lo scorrimento della copertura, parzialmente tamponato da lastre di lamiera, costituisce un nuovo volume e, in quanto tale, non è a priori installabile in un condominio, se esorbita dal perimetro del balcone sovrastante.
È l’importante precisazione contenuta nell’ordinanza della Cassazione, sezione II civile, 7622 del 23 marzo 2024, con la quale è stato respinto il ricorso presentato dal proprietario di una villetta che aveva installato la tenda da sole, richiamando i principi sanciti dell’applicazione della distanza minima di tre metri prevista dall’articolo 907, comma 3 del Codice civile.
Invero, sia i giudici di merito che di legittimità, hanno evidenziato come la consistenza dei nuovi volumi generati dalla tenda scorrevole, in prossimità della soglia dei balconi, sono stati ritenuti suscettibili di minare anche la sicurezza del proprietario dell’appartamento sovrastante.
Il divieto di costruire a distanza inferiore a tre metri da una preesistente veduta, riguarda – ricordano i giudici - in genere tutto ciò che è realizzato a distanza inferiore da quella prevista dalla legge, di qualsiasi materiale e forma, idoneo ad ostacolare stabilmente il diritto di luci e vedute del vicino.
Con l’ordinanza viene ribadito che, nell’ambito dei rapporti tra proprietari di immobili situati in edifici in condominio, il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell’edificio. Ciò vuol dire, che lo stesso può opporsi conseguentemente alla costruzione di un altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi il suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà e la riservatezza del vicino.