27/04/2026
⚖ Il Tribunale di Udine, con la sentenza n. 167/2026, torna sul tema dell’assenza ingiustificata e dei limiti del potere disciplinare.
🔎 Nel caso in questione, una lavoratrice, impossibilitata a rientrare dopo un periodo di ferie per motivi sanitari, aveva comunicato via WhatsApp l’estensione dell’assenza a un referente aziendale sostituto, senza ricevere obiezioni.
Nonostante ciò, veniva sanzionata con una sanzione conservativa, pari a 2 giorni di sospensione.
👨⚖ Il Tribunale ha accolto il ricorso della lavoratrice: per il giudice, i messaggi, anche vocali, sono idonei a generare nella lavoratrice un’affidabile convinzione della liceità della propria condotta.
Anche se l’azienda, infatti, prevedeva comunicazioni via e-mail, viene valorizzata l’effettività della comunicazione: la messaggistica istantanea può essere rilevante, se consente comunque di raggiungere lo scopo organizzativo.
☝ Nel valutare la rilevanza disciplinare, prevale il risultato sostanziale (informare l’azienda) rispetto al rispetto formale della procedura.
📄 La sentenza completa 👉 https://ln.run/sentenza-tribunale-udine-167-2026
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