Studio Legale Rissone-Del Balzo-Colombini

Studio Legale Rissone-Del Balzo-Colombini Studio Legale di Diritto Civile e Amministrativo

20/01/2021

AUTOVELOX

Premessa
Circa la rilevazione delle violazioni mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico (ovvero gli autovelox), l’art. 201 comma 1-quater del Codice della Strada, prevede:
“tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale e, fuori dei centri abitati, possono essere installati e utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, […] tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico”.
Occorre, quindi, un decreto prefettizio che individui i tratti di strada, per le strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, su cui è ammissibile la rilevazione a distanza della velocità perché risulta impossibile effettuare la contestazione immediata.

Fatto
La Corte di Cassazione (cfr. Ordinanza n. 776/2021, che ha confermato la Sentenza n. 23551/2020 ha statuito l'indispensabilità che il decreto del prefetto sia citato nel verbale della multa con autovelox per garantire il diritto di difesa del presunto trasgressore.
Non è necessario allegare al verbale il decreto prefettizio vero e proprio, ma è indispensabile indicarne, quantomeno, gli estremi.

La mancata indicazione del decreto prefettizio nel verbale di contestazione che (perdipiù) non è sanabile nella fase di opposizione (ad esempio se l’ente accertatore producesse direttamente in udienza la copia del decreto), integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio e non una semplice irregolarità formale che porta alla cancellazione della multa.

LE CONVERSAZIONI TRA AVVOCATO E CLIENTE SONO INVIOLABILI PER GARANTIRE IL DIRITTO DI DIFESALa Corte europea dei diritti ...
09/01/2021

LE CONVERSAZIONI TRA AVVOCATO E CLIENTE SONO INVIOLABILI PER GARANTIRE IL DIRITTO DI DIFESA
La Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza n. 459/18 pronunciata il 17 dicembre 2020 (https://drive.google.com/file/d/1-F3VhLflPj8OYHHtZbikNXiVA5arUN69/view?usp=sharing) ha confermato un principio fondamentale che, non sempre, è rispettato da tutti gli operatori del diritto: le conversazioni tra avvocato e cliente sono inviolabili e tale inviolabilità è garanzia del diritto di difesa.
Ed è proprio per tale motivo che i Paesi hanno il dovere di avere norme chiare a tutela di tali diritti.
L’occasione per ribadire il principio è arrivata dal caso di un cittadino norvegese, che aveva citato il governo per una violazione dell’articolo 8 della Convenzione, quello che tutela la corrispondenza.
E la Corte ha valutato come insufficienti le norme norvegesi per proteggere il segreto professionale il rapporto privilegiato da difensore e cliente.
Ed è proprio per tale motivo che i Paesi hanno il dovere di avere norme chiare a tutela di tali diritti.
*
Le motivazioni di tale decisione arrivano proprio mentre in Italia è, purtroppo, messa in dubbio la segretezza delle conversazioni tra avvocati e assistiti, alla luce di diversi fatti di cronaca che evidenziano quella che per molti professionisti appare come una grave lesione del diritto di difesa.
Addirittura, l’avvocato Nicola Canestrini, del foro di Rovereto, ha dovuto rivolgersi in prima persona alla Cedu, contestando il meccanismo della verifica postuma del rispetto dei limiti legali, in quanto consente comunque di apprendere notizie sulla strategia difensiva.

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22/12/2020

SÌ BIPARTISAN ALLA CAMERA PER L’EMENDAMENTO ALLA MANOVRA SUL RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE LEGALI
Sei assolto? Lo Stato paga
Processare innocenti non sarà più un disguido.

22/10/2020

Interessante decisione della Suprema Corte in tema di locazione, su un argomento apparentemente minore ma assai sentito nei Condomini

Non è, poi, infrequente che il conduttore dell'appartamento si riveli essere un soggetto poco rispettoso del vicinato.

Quel tipo di conduttore, oltre ad avere una "originale" idea di educazione civica, non ha neppure interesse ad intrattenere buoni rapporti con il vicinato, essendo "di passaggio".
Eppertanto, egli si sente libero di fare quello che più gli aggrada anche in danno della quiete e tranquillità altrui.

Assai complesso è il tema della tutela dei diritti perchè l'onere probatorio è a carico degli altri condomini e la relativa prova è ardua da fornire.

In questo contesto, viene coinvolto il proprietario che, anch'esso, oltre a qualche raccomandazione null'altro poteva concretamente fare. Salvo essere "criticato" dagli altri proprietari per aver procurato quel tipo di nocumento all'intero stabile.

Adesso, dopo l'ordinanza della Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 22860/20; depositata il 20 ottobre 2020 la posizione del conduttore non è più così "granitica"-

Perchè è stato stabilito che il comportamento del conduttore che arreca molestia ai vicini è motivo di inadempimento contrattuale

Quindi, allorquando la condotta del conduttore si concreta in atti molesti volti a recare danno agli altri abitanti dello stabile siamo in presenza di abuso del bene locato che fa "scattare" l'inadempimento contrattuale.

20/10/2020

UNIONE CIVILE

Si può sciogliere per volontà di un solo partner
Anche il soggetto unito civilmente, come nel caso di matrimonio, può manifestare la sua volontà unilaterale di procedere allo scioglimento dell'unione civile

Lo ha confermato il Tribunale di Milano con la sentenza n. 45257/2020 che ha accolto la domanda di scioglimento di un'unione civile presentata da una sola parte.

Interessante occasione per un confronto tra la disciplina dello scioglimento di questo istituto con quella del matrimonio.

Come il matrimonio l'unione civile si può sciogliere solo nei casi previsti dalla legge.

Ovvero per morte, per dichiarazione di morte presunta, per rettificazione di sesso o per manifestazione di volontà di una delle parti.

Per il matrimonio la causa più rilevante di scioglimento è rappresentata dalla separazione.

Per l'unione civile invece coincide con la manifestazione di volontà di procedere allo scioglimento della stessa "resa congiuntamente da entrambe le parti o da una sola parte, all'ufficiale dello stato civile".

Nel procedere allo scioglimento del matrimonio, se i coniugi non raggiungono un accordo si procede alla separazione giudiziale e se il tentativo di conciliazione non riesce il giudice deve appurare la sussistenza per uno o entrambi del presupposto della intollerabilità della convivenza.

Nell'unione civile invece, in assenza di accordo, è sufficiente che una parte manifesti la sua volontà di procedere allo scioglimento all'ufficiale di stato civile in un procedimento amministrativo.

Diverso anche il tempo che deve decorrere affinché il giudice possa pronunciare la dissoluzione del vincolo discendente dal matrimonio o dall'unione civile: 12 mesi per la separazione giudiziale, sei mesi per la consensuale, 3 mesi in base a quanto previsto dalla legge n. 76/2016.

Rimane il fatto che la manifestazione di volontà di sciogliere l'unione civile resa all'ufficiale dello stato civile non determina l'acquisizione di un nuovo status con relativi diritti e obblighi come quando si divorzia, per cui il soggetto economicamente più debole può essere costretto a rivolgersi al giudice per avere diritto all'assegno "di divorzio".

Il giudice nel caso dell'unione civile, deve infatti procedere all'accertamento della sussistenza di una delle cause di scioglimento previste dalla legge, ma diversamente dal matrimonio, non è tenuto ad appurare anche il ve**re meno della comunione materiale e spirituale.

Nell'unione civile, a differenza di quanto avviene per il matrimonio, se la manifestazione di voler sciogliere l'unione è frutto della volontà di una sola parte, questa è tenuta a renderlo noto all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo parimenti idoneo.

08/09/2020

Pubblichiamo, per l'indubbio interesse, un'intervista al presidente emerito della Corte costituzionale Giovanni Maria Flick apparsa sul quotidiano Il Dubbio

«Trojan, Costituzione a rischio»
INTERVISTA A GIOVANNI MARIA FLICK SUL DECRETO INTERCETTAZIONI, DA IERI “OPERATIVO”

«Un altro colpo a principi cardine della democrazia. Nello specifico, alla riservatezza delle comunicazioni personali sancita dall’articolo 15 della Carta». A infliggerlo, secondo il presidente emerito della Corte costituzionale Giovanni Maria Flick, sono le nuove norme sul trojan, formalmente in vigore dal 1° settembre ma concretamente operative da ieri. «Con le modifiche introdotte dal decreto intercettazioni sarà possibile l’uso del materiale captato anche per l’accertamento di reati diversi da quello per il quale il giudice aveva autorizzato il virus spia, inclusi quelli contro la Pa. Si ingigantisce il peso di uno strumento pervasivo per assecondare l’ansia sociale di veder colpite le categorie coinvolte nelle accuse di corruzione».

«C’è una novità sgradevole, introdotta con le norme sulle intercettazioni da oggi concretamente in vigore. Solo adesso cominceremo a misurarne la portata. Da una parte la spazzacorrotti aveva, indebitamente, già posto i reati di corruzione sullo stesso piano di quelli commessi dai mafiosi. Dall’altro le norme appena operative consentono un uso delle intercettazioni anche al di fuori della rigorosa cornice che in linea di principio dovrebbe regolarle: ossia anche per reati diversi da quello per cui si procede, per i quali dunque manca l’autorizzazione del giudice, e che non sono connessi a quello di partenza. Lungo una via simile rischiamo di mettere ulteriormente in crisi il sistema costituzionale, in una fase in cui, anche per la materia oggetto del referendum, è già assai a rischio».

Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale, non parla di taglio dei parlamentari. Ne ha già detto in altri interventi. Si preoccupa invece di intercettazioni, e di come il peso dei trojan, ingigantito dalle norme da oggi operative, concorra all’indebolimento delle istituzioni democratiche. Tanto da poter arrivare a «incidere su principi cardine della nostra

Presidente Flick, lei dice che le intercettazioni possono sfuggirci di mano?

Vorrei partire da un aspetto centrale: l’emendamento proposto in Senato e, nel febbraio scorso, inserito nel testo definitivo durante la conversione del decreto. Prevede che le intercettazioni realizzate con i trojan possano essere utilizzate anche in procedimenti diversi da quello per il quale erano state autorizzate. Anche senza che vi sia connessione fra il reato incidentalmente emerso e quello per accertare il quale si era chiesta al giudice l’autorizzazione.

un rischio rilevante: la conversazione privata diventa un bersaglio vulnerabile. Ed è cosi tanto più se si considera che la flessibilità, per così dire, d’uso del trojan introdotta da quell’emendamento non riguarda solo i reati di criminalità organizzata ma appunto anche quelli legati alla corruzione, che non possono essere equiparati certo alla violenza del crimine organizzato.

Ma molti altri cominciano invece a pensarla come il sottoscritto. Un conto è la cosca che si avvale anche della corruzione. In quel caso il reato contro la Pa viene comunque commesso in un contesto criminale minaccioso, ed è comprensibile anche la pervasività del trojan come di altri strumenti investigativi. Ma la circostanza che anche la mafia si serve della corruzione non può certo giustificare il perseguimento della corruzione addebitata a chi mafioso non è con le stesse regole previste per il primo contesto.

Mi scusi: in astratto l’uso del materiale captato col trojan ai fini dell’accertamento di un reato diverso sarà ora consentito anche nel senso che, a partire da un’intercettazione su tutt’altre vicende, ne può derivare l’apertura di un nuovo fascicolo, un nuovo procedimento penale?

No, non è esattamente così. Però le norme sono molto complicate e l’ultimo decreto intercettazioni compie il miracolo di esasperare l’intreccio. Ebbene, si possono immaginare i rischi relativi proprio all’incertezza delle possibili interpretazioni che una tale confusione lascia ai magistrati. Già tale indeterminatezza è in sé una minaccia per il rispetto

Non è a rischio in sé, ma si è troppo sottovalutato l’articolo 15, posto dai padri costituenti a presidio della comunicazione del singolo con un’altra singola persona o con più persone determinate. Si tratta di una tutela a beneficio della personalità, dell’identità stessa del singolo che deve essere libero del proprio silenzio così come delle proprie parole. È un profilo di libertà parallelo e altrettanto rilevante rispetto alla libertà sancita all’articolo 21, relativa alla comunicazione pubblica. La violazione del perimetro tracciato dall’articolo 15 a me pare ormai evidente, anche in conseguenza dell’ultimo provvedimento.

Ad essere spiata non è più la singola persona ma la democrazia stessa?

In un certo senso è proprio così. La libertà del singolo riguarda anche il singolo uomo delle istituzioni, esposto alla contestazione di reati relativi al rapporto con la pubblica amministrazione. Altri, tra i quali il direttore dell’Huffington post, si sono soffermati sulla lesione della riservatezza intesa nel suo significato anche nostalgico: prima, il cassetto personale era un limite oltre il quale non ci si poteva spingere. L’ordinamento e la prassi affermavano il rispetto per la sfera privata più intima. Non è più così. Anche perché ci siamo messi in testa di dover conoscere tutto sull’affidabilità, l’integrità personale, morale di una persona che svolge funzioni pubbliche. Non è l’intercettazione lo strumento più adatto ad accertare quei requisiti. Abbiamo a disposizione l’accertamento degli illeciti disciplinari o deontologici. Ma non possiamo spiare nel cassetto dell’uomo pubblico pur di verificarne la credibilità, tanto per restare nella metafora che altri hanno proposto.

La trasparenza è un totem che viene prima di tutto?

La trasparenza è un principio che concorre con altri all’equilibrio di un sistema democratico, non è l’unico bene assoluto supremo. Adesso rischia di diventarlo. Anzi, lo è già diventato: con le nuove regole sulle intercettazioni e in particolare sul trojan lo sarà ancora di più. Ma attenzione: il riferimento non è solo o soprattutto alla divulgazione delle intercettazioni operata dai media.

È un problema, ma non è il solo problema. Prima del comportamento dei media viene la questione strettamente connessa all’attività giudiziaria. Al potere delle indagini e dunque all’equilibrio che viene compromesso attraverso l’indebolimento del principio di segretezza delle comunicazioni personali sancito all’articolo 15.

Chiarissimo. Anche perché la sofisticazione degli strumenti tecnologici è incontrollabile.

Lo è ed è ancora un ulteriore aspetto, forse centrale, del discorso. Con l’ultimo decreto intercettazioni abbiamo spalancato la breccia nella libertà d’uso del materiale captato, in particolare col trojan. La tecnologia può sfuggire ulteriormente di mano: dovremmo essere noi a controllarla ma rischiamo di finire per essere controllati noi dalla tecnologia. D’altra parte non possiamo escludere negligenza o peggio in chi abbia il compito di interrompere la registrazione e poi di riprenderla di fronte a situazioni non consentite, come pure preve con buona volontà la legge.

Andare a caccia di corrotti col virus spia: c’è proporzione tra i fini e i mezzi?

Tra i reati per i quali è consentito in generale l’uso delle intercettazioni, ce ne sono alcuni previsti in virtù del fatto che sono commessi proprio con modalità tecnologiche, e quindi è necessario accertarli anche attraverso la tecnologia. Poi gli altri si individuano in base alla loro gravità. E torniamo all’insostenibile equiparazione fra mafiosi e corrotti, utile solo ad aprire la breccia e mettere alcuni principi cardine a rischio.

Il pericolo non è solo di essere messi alla gogna sui giornali ma di essere comunque spiati.

Con le nuove intercettazioni rischiamo di avanzare nella erosione di principi essenziali del nostro sistema, dei diritti inviolabili che dovrebbe tutelare. Lo si fa in un contesto che non privilegia la serietà di tali minacce ma l’interesse sociale contingente, l’ansia di assicurare strumenti per il perseguimento dei reati tipici di determinate categorie. Siamo di fronte alla stessa alterazione che anima le campagne contro la concessione dei domiciliari, ai detenuti di mafia, per gravi motivi di salute. I giudici applicano il codice e l’articolo 32 della Costituzione, anche se possono sbagliare, ma è come se per alcuni non debba essere la Carta a stabilire i principi. È un sentiero in cui di principi davvero tutelati rischiamo di non trovarne più molti.

«LE NORME INTRODOTTE CON L’ULTIMO DECRETO, DA IERI OPERATIVE, TRAVOLGONO PRINCIPI CARDINE QUALI LA RISERVATEZZA DELLE COMUNICAZIONI PERSONALI, E LO FANNO SOLO PER ASSECONDARE L’ANSIA DI VEDER PUNITO CHI È NELLE ISTITUZIONI»

07/08/2020

NON SOLO VOUCHER. RITORNA IL RIMBORSO

Ai sensi delle modifiche intervenute in sede di conversione del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, ex art. 182 c. 3-bis, il consumatore (che si è visto annullare una prenotazione causa Covid-19) ha diritto di usufruire di un voucher sostitutivo della validità di 18 mesi (e non più di 12).
*
Però, e questa è la novità più rilevante, qualora detto consumatore non usufruisca del voucher, ha diritto di ricevere dalla società contraente, entro quattordici giorni dalla scadenza del voucher stesso, il rimborso dell'importo versato.
Mentre, seppur limitatamente al voucher emessi in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario e marittimo, sempre nel caso di non uso del voucher, il consumatore ha diritto di richiedere il rimborso decorsi 12 mesi (e non 18) dall'emissione del voucher ed è corrisposto sempre entro quattordici giorni dalla richiesta.

29/06/2020

AUTOVELOX - IL VERBALE NON FA FEDE SU OMOLOGAZIONE E REVISIONE

Non è coperta da fede privilegiata l'annotazione dei verbalizzanti su omologazione e verifiche periodiche.

Il verbale con cui si contesta al conducente di aver violato i limiti di velocità stabiliti dal Codice della Strada non può limitarsi alla generica attestazione che l'autovelox è stato "debitamente omologato e revisionato".

In caso di contestazioni sull'affidabilità dell'apparecchio, il giudice dovrà accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate.
Non è sufficiente, infatti, l'annotazione apposta dai verbalizzanti che sul punto non è coperta da fede privilegiata.

Quindi, grava sulla Pubblica Amministrazione l'onere di provare che l'apparecchiatura di rilevazione automatica sia stata omologata e sottoposta a verifiche periodiche.
Così hanno disposto due recenti ordinanze n. 11776 e n. 11869/2020 della Corte di Cassazione.

La Suprema Corte ha confermato l'orientamento per il quale, grava sulla Pubblica Amministrazione, l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria che, nella fattispecie, è rappresentato dalla circostanza che l'apparecchiatura atta all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione sia stata preventivamente sottoposta all'omologazione e, poi, alla revisione.

06/05/2020

CONDOMINIO - PARTI COMUNI - ANTENNE PER CELLULARI

Per il caso dell'installazione di antenne telefoniche (delle reti mobili) sul tetto del palazzo, la Corte di Cassazione, a sezione Unite Civili, con la sentenza n. 8434/20 ha ritenuto essere necessaria l’approvazione di tutti i condomini in caso di installazione che concede il diritto di superficie al gestore telefonico.
Mentre è sufficiente la maggioranza in caso di concessione a edificare per nove anni.
Ovvero:
- se le parti hanno inteso attribuire all' accordo effetti reali, si rientra nel contratto costitutivo di un diritto di superficie che richiede la totalità dei proprietari;
- se le parti preferiscono un accordo con effetti obbligatori, lo schema negoziale sarà quello del contratto atipico di concessione ad aedificandum di natura personale con rinuncia del concedente agli effetti dell'accessione. Con la conseguenza che, dopo nove anni, in difetto di nuovo accordo, l'antenna dovrà essere rimossa.

18/04/2020

Contratto di locazione e coronavirus
OBBLIGATORIETA' DEL PAGAMENTO DEL CANONE
Abbiamo ricevuto richieste di pareri in ordine alla vigenza, o meno, nelle locazioni ad uso abitativo, delle disposizioni concernenti la sospensione del pagamento del canone locativo nella locazione di immobili destinati ad uso diverso.
Occorre sgombrare il campo da leggende metropolitane.
NON ESISTONO disposizioni che hanno previsto la sospensione del pagamento del canone locativo (neppure) per le locazione di immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione.
Il d.l. n. 18-2020 all'art. 65 ha previsto, in favore del conduttore, un credito di imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C1– Negozi e botteghe.
Incidentalmente, si annota che l’Agenzia delle Entrate (circ. 3 aprile 2020, n. 8-E), ha fornito chiarimenti sul credito di imposta per le locazioni commerciali di negozi e botteghe di cui all’art. 65, D.L. n. 18/2020. Questo credito d’imposta è riconosciuto solo sul canone di marzo 2020 effettivamente pagato che non produrrà il credito d’imposta in quanto la norma intende ristorare il conduttore del canone versato a fronte della sospensione dell’attività di impresa in questo periodo.
L'art. 91, comma 6 bis, D.L. n. 18/2020, (comma 6-bis) prevede “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti".
Quindi, il senso della norma è orientato alla, successiva, valutazione dell’eventuale inadempimento del debitore, ma non per questo è automaticamente permesso sospendere il pagamento del canone.
Per quanto precede, il conduttore di una attività commerciale non è autorizzato a sospendere il canone di locazione; salvo poi, in ambito contrattuale/giudiziale, valutare le conseguenze dell’inadempimento/ritardo del debitore ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c.-
Tra le altre norme, vi è l’art. 103, comma 6, D.L. n. 18/2020 che recita: “l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020”.
Ma quest’ultima disposizione, per quanto di portata ampia, trova applicazione una volta che lo sfratto (abitativo e non abippertanto non riguarda il nostro argomento.
Allo stato attuale le norme non prevedono alcuna sospensione generalizzata dei canoni né per i contratti a uso commerciale o “diverso”, né per i contratti a uso abitativo (le pigioni risultano pertanto dovute ed esigibili dal locatore).
Gli inquilini e proprietari possono, invece, accordarsi per una riduzione del canone di locazione (e la relativa segnalazione all'Agenzia delle Entrate è gratuita).

18/03/2020

PERSONALE SANITARIO - TUTELE

IL DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18.
"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19"

L'art. 42, comma 2, del predetto decreto ha stabilito che: "Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato."
Ovvero, non si tratta di malattia bensì, appunto, di infortunio sul lavoro.
Evidente la rilevanza di questa disposizione, stante le notevoli differenze (favorevoli al lavoratore) dall'applicazione della disciplina dell'infortunio sul lavoro rispetto a quella della malattia.

04/02/2020

AUTOVELOX, LA POSIZIONE E' DETERMINANTE

La multa è illegittima se l'autovelox è posizionato su una strada urbana senza banchina

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza numero 16622/2019.
La Suprema Corte ha dichiarato illegittimi quei provvedimenti prefettizi che hanno autorizzato l'installazione degli apparecchi a funzionamento automatico con contestazione differita su strade urbane che non siano di tipo "a scorrimento".

Dall'illegittimità di detti provvedimenti consegue l'annullabilità delle multe (elevate in ambito urbano – se non contestate immediatamente dalle Forze dell'Ordine) nel caso gli apparecchi siano montati su tratti di asfalto senza banchina, ovvero uno spazio interno alla sede stradale ma esterno rispetto alla carreggiata e destinato al passaggio dei pedoni oppure alla sosta d'emergenza.
Infatti, l'articolo 2 del Codice della Strada, prevede che, solo le strade che hanno questa caratteristica, possono essere catalogate come "di scorrimento" e sono eleggibili per ospitare un punto non fisso di controllo della velocità. In tutti gli altri casi il provvedimento, se non contestato immediatamente, è da ritenersi nullo.

Indirizzo

Via Mistrangelo, 5-2
Savona
17100

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Martedì 09:00 - 12:30
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