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Nel procedimento di secondo grado è superfluo l’ascolto del minore che ha già espresso la propria volontà in ordine alla...
27/04/2026

Nel procedimento di secondo grado è superfluo l’ascolto del minore che ha già espresso la propria volontà in ordine alla frequentazione con il padre. Cass. sez. I civ. ord. 20 aprile 2026, n. 10344

Nei procedimenti minorili, il giudice che deve adottare provvedimenti relativi al minore non può decidere senza ascoltarlo, qualora questo sia capace di discernimento, salvo che l'ascolto sia contrario al suo interesse o manifestamente superfluo, sicché, ove il minore non abbia compiuto dodici anni e vi sia espressa richiesta di procedere all'incombente, il giudice è tenuto a valutare se lo stesso sia in grado di esprimere una propria opinione sulle questioni che lo interessano e di tale valutazione, a pena di nullità della decisione, deve essere fornita una motivazione tanto più argomentata quanto più il minore si avvicina all'età che rende l'ascolto obbligatorio.

L'audizione del minore, infatti, non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d'appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, non essendo l'ascolto del minore un atto istruttorio o burocratico, ma l'esercizio di un diritto sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore; al di fuori delle ipotesi indicate, il diniego alle richieste di rinnovo può essere anche implicito.

Nella specie, la dichiarazione resa dal minore che non intende modificare il precedente regime di visita rende implicitamente superfluo l'ascolto in secondo grado, non emergendo, peraltro, alcuna situazione, anche solo potenzialmente, contrastante con l'interesse del minore.

ascolto

L'ASCOLTO DEL MINORE NEI PROCEDIMENTI DI AFFIDO ETEROFAMILIARE È ADEMPIMENTO NECESSARIO: L'OMISSIONE RICHIEDE MOTIVAZION...
25/04/2026

L'ASCOLTO DEL MINORE NEI PROCEDIMENTI DI AFFIDO ETEROFAMILIARE È ADEMPIMENTO NECESSARIO: L'OMISSIONE RICHIEDE MOTIVAZIONE SPECIFICA
Sentenza allegata all'articolo

Cassazione: l'ascolto del minore nei procedimenti di affido eterofamiliare è adempimento necessario e non rinviabile; la sua omissione, se eccepita, esige motivazione specifica.

06/02/2026

L'ordinanza n. 617 del 12 gennaio 2026 della Corte di Cassazione stabilisce che si perde il diritto all'assegno di mantenimento se l'ex coniuge inizia a lavorare senza comunicarlo, provando la propria autonomia economica. Le relazioni investigative private sono valide prove atipiche per dimostrare il nuovo impiego.
Ecco i punti chiave della sentenza:
Fine del sostegno: L'assegno non è un diritto vitalizio, ma assistenziale; se viene meno lo stato di bisogno (grazie al lavoro), cessa l'obbligo.
Rilevanza del lavoro "in nero": Non conta la formalizzazione contrattuale; basta un impegno concreto e continuativo capace di generare reddito.
Prove investigative: Foto e deposizioni di investigatori privati sono utilizzabili nel processo civile per accertare la reale situazione economica.
Trasparenza: La Corte sanziona la condotta di chi occulta la propriaL'ordinanza n. 617 del 12 gennaio 2026 della Corte di Cassazione stabilisce che si perde il diritto all'assegno di mantenimento se l'ex coniuge inizia a lavorare senza comunicarlo, provando la propria autonomia economica. Le relazioni investigative private sono valide prove atipiche per dimostrare il nuovo impiego.
Ecco i punti chiave della sentenza:
Fine del sostegno: L'assegno non è un diritto vitalizio, ma assistenziale; se viene meno lo stato di bisogno (grazie al lavoro), cessa l'obbligo.
Rilevanza del lavoro "in nero": Non conta la formalizzazione contrattuale; basta un impegno concreto e continuativo capace di generare reddito.
Prove investigative: Foto e deposizioni di investigatori privati sono utilizzabili nel processo civile per accertare la reale situazione economica.
Trasparenza: La Corte sanziona la condotta di chi occulta la propria autosufficienza economica.

Ripetibile l’assegno divorzile in mancanza dei presupposti - Cass. Civ., Sez. I, ord. 29 gennaio 2026 n. 1999In tema di ...
31/01/2026

Ripetibile l’assegno divorzile in mancanza dei presupposti - Cass. Civ., Sez. I, ord. 29 gennaio 2026 n. 1999

In tema di assegno divorzile, qualora il giudice di merito accerti l’assenza dei presupposti per il riconoscimento del contributo economico sin dall’origine — per mancata allegazione e prova, da parte dell’ex coniuge richiedente, che l’attuale condizione economica deteriore sia causalmente riconducibile alle scelte familiari condivise durante il matrimonio e al ruolo ivi assunto — l’assegno divorzile deve essere negato. In tale ipotesi trova applicazione la regola generale della piena ripetibilità delle somme già corrisposte a tale titolo a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status, operando la condictio indebiti, poiché la rivalutazione ex tunc concerne la condizione del richiedente e accerta l’inesistenza originaria del diritto all’assegno.

La Corte afferma che:
l’assegno divorzile non ha natura meramente assistenziale, ma richiede la verifica dell'apporto dato dal coniuge richiedente alla vita familiare e dell’eventuale sacrificio delle proprie capacità reddituali;
sussiste l’onere di allegazione e prova: il coniuge che domanda l’assegno deve dimostrare di aver assunto un ruolo familiare concordato che abbia inciso sulla sua capacità lavorativa; che vi sia stato un sacrificio personale con vantaggio per l’altro coniuge o per la famiglia.
Se tale onere non è assolto, difetta ab origine il diritto all’assegno divorzile.
In tale scenario, ai sensi del principio delle Sezioni Unite, le somme percepite devono essere restituite, operando la condictio indebiti, perché la rivalutazione giudiziale riguarda la posizione del richiedente e non dell'obbligato.

Assegno divorzile – Natura meramente assistenziale dell’assegno - Verifica dell'apporto dato dal coniuge richiedente alla vita familiare – Onere della prova da parte del richiedente - Ripetizione – Mancanza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile

23/12/2025
Trova le differenze,avvocati famiglia del bosco vs avvocato Stefania Desantis
20/12/2025

Trova le differenze,avvocati famiglia del bosco vs avvocato Stefania Desantis

Vittoria clamorosa 🥇  il Pm chiede l inserimento della minore (12 anni appena) in comunità socio sanitaria, il T.M di Le...
15/10/2025

Vittoria clamorosa 🥇 il Pm chiede l inserimento della minore (12 anni appena) in comunità socio sanitaria, il T.M di Lecce accoglie il mio ricorso, la bambina resta a casa con I genitori ( incredibile ma vero!)

VITTORIA 🥇 AFFIDO ESCLUSIVO ALLA MADRE
09/10/2025

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🥇 VITTORIA AL Tribunale per I Minorenni
19/09/2025

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11/09/2025

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22522/2025, ha risolto definitivamente il contrasto giurisprudenziale sui requisiti per il rimborso delle spese straordinarie dei figli ...

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