27/04/2026
Nel procedimento di secondo grado è superfluo l’ascolto del minore che ha già espresso la propria volontà in ordine alla frequentazione con il padre. Cass. sez. I civ. ord. 20 aprile 2026, n. 10344
Nei procedimenti minorili, il giudice che deve adottare provvedimenti relativi al minore non può decidere senza ascoltarlo, qualora questo sia capace di discernimento, salvo che l'ascolto sia contrario al suo interesse o manifestamente superfluo, sicché, ove il minore non abbia compiuto dodici anni e vi sia espressa richiesta di procedere all'incombente, il giudice è tenuto a valutare se lo stesso sia in grado di esprimere una propria opinione sulle questioni che lo interessano e di tale valutazione, a pena di nullità della decisione, deve essere fornita una motivazione tanto più argomentata quanto più il minore si avvicina all'età che rende l'ascolto obbligatorio.
L'audizione del minore, infatti, non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d'appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, non essendo l'ascolto del minore un atto istruttorio o burocratico, ma l'esercizio di un diritto sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore; al di fuori delle ipotesi indicate, il diniego alle richieste di rinnovo può essere anche implicito.
Nella specie, la dichiarazione resa dal minore che non intende modificare il precedente regime di visita rende implicitamente superfluo l'ascolto in secondo grado, non emergendo, peraltro, alcuna situazione, anche solo potenzialmente, contrastante con l'interesse del minore.
ascolto