24/10/2023
Ogni condomino può legittimamente manifestare il proprio dissenso alla lite. L’art. 1132 c.c., infatti, prevede che qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.
Significa quindi che qualora, ad esempio, il condominio dovesse perdere una controversia in tribunale, al condomino dissenziente non potranno essere addebitate le spese legali cui sia stato condannato il condominio stesso.
Ciò a condizione che:
la lite riguardi le parti comuni dell’edificio;
la partecipazione alla vertenza sia stata deliberata dall’assemblea.
Inoltre il condomino deve comunicare all’amministratore il proprio dissenso entro trenta giorni da quando sia venuto a conoscenza della decisione dell’assemblea di fare causa o resistervi.
Ma con quale modalità il condomino è chiamato a manifestare il proprio dissenso?
Si è occupato di questo di recente il Tribunale di Sassari.
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Ogni condomino può legittimamente manifestare il proprio dissenso alla lite. L’art. 1132 c.c., infatti, prevede che qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può s...