Avvocato Laura Secchi

Avvocato Laura Secchi L´Avv. Secchi presta particolare attenzione alle esigenze dei propri assistiti che accompagna nei p

Lo studio offre assistenza legale in diritto civile e penale, con particolare esperienza in diritto di famiglia, diritto minorile, violenza i genere, infortunistica stradale e risarcimento danni. Consulenze personalizzate e tutela dei diritti con professionalità.

⚖️ 𝗔𝗦𝗦𝗘𝗚𝗡𝗢 𝗗𝗜𝗩𝗢𝗥𝗭𝗜𝗟𝗘📌 Cassazione civile, ord. n. 1999/2026 – 29 gennaio 2026Con l’ordinanza n. 1999/2026, la Corte di Ca...
03/02/2026

⚖️ 𝗔𝗦𝗦𝗘𝗚𝗡𝗢 𝗗𝗜𝗩𝗢𝗥𝗭𝗜𝗟𝗘
📌 Cassazione civile, ord. n. 1999/2026 – 29 gennaio 2026
Con l’ordinanza n. 1999/2026, la Corte di Cassazione torna a intervenire in materia di assegno divorzile, rafforzando un orientamento ormai consolidato ma ancora centrale nella prassi forense.
La Suprema Corte chiarisce che la mera disparità reddituale tra gli ex coniugi non è sufficiente per il riconoscimento dell’assegno. Il coniuge richiedente deve provare concretamente che lo squilibrio economico derivi da sacrifici professionali o rinunce lavorative compiute durante il matrimonio per esigenze familiari, e che tali scelte abbiano inciso sulle sue attuali capacità reddituali.
Di particolare interesse anche il profilo della ripetibilità delle somme: qualora venga accertata l’insussistenza dei presupposti dell’assegno, le somme già corrisposte possono essere oggetto di ripetizione, non potendosi invocare un affidamento incolpevole in assenza del fondamento giuridico.
La pronuncia conferma dunque un approccio rigoroso sul piano probatorio, con rilevanti ricadute operative: l’assegno divorzile non è uno strumento automatico di riequilibrio economico, ma richiede una puntuale dimostrazione del nesso causale tra scelte familiari e squilibrio patrimoniale.
Una decisione che impone, già nei giudizi di merito, particolare attenzione alla strategia istruttoria e alla qualità delle prove.
(L.S.)

03/02/2026
𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐧.𝟐𝟎𝟏𝟑𝟐 𝐝𝐞𝐥 𝟏𝟖.𝟎𝟕.𝟐𝟎𝟐𝟓: 𝐢𝐥 𝐓𝐅𝐑 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐢𝐭𝐨 𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐨 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐢𝐯𝐨𝐫𝐳𝐢𝐨, 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐚𝐥𝐥'𝐞𝐱 ...
24/07/2025

𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐧.𝟐𝟎𝟏𝟑𝟐 𝐝𝐞𝐥 𝟏𝟖.𝟎𝟕.𝟐𝟎𝟐𝟓: 𝐢𝐥 𝐓𝐅𝐑 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐢𝐭𝐨 𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐨 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐢𝐯𝐨𝐫𝐳𝐢𝐨, 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐚𝐥𝐥'𝐞𝐱 𝐜𝐨𝐧𝐢𝐮𝐠𝐞 𝐭𝐢𝐭𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐝𝐢𝐯𝐨𝐫𝐳𝐢𝐥𝐞.
Con l’ordinanza n. 20132 del 18 luglio 2025, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema molto dibattuto in ambito divorzile: la spettanza di una quota del TFR al coniuge titolare dell’assegno divorzile.
Secondo la Corte: “Non spetta alcuna quota del TFR all’ex coniuge titolare dell’assegno divorzile se il trattamento è stato integralmente conferito a un fondo pensione prima della proposizione del ricorso per divorzio. Tuttavia, le prestazioni pensionistiche che da esso derivano possono essere valutate ai fini della determinazione o revisione dell’assegno divorzile.”
In altri termini, la Cassazione nega il diritto dell’ex coniuge a ottenere una quota del TFR conferito, ma apre alla possibilità che le prestazioni derivanti da quel conferimento vengano considerate per modulare l’importo dell’assegno divorzile (ex art. 5, comma 6, l. 898/1970).
Questa pronuncia rafforza l’orientamento volto a delimitare con chiarezza i diritti economici tra ex coniugi, tutelando il principio della destinazione previdenziale del TFR.

25/11/2024

In contro la violenza di genere

Quasi cento donne uccise dal primo gennaio 2024, quasi tutte in ambito o , molte per mano di ex-partner.

È un bilancio terribile per un Paese come l'Italia che si trova davanti ancora un cammino lungo da percorrere per eliminare il fenomeno della e raggiungere la di genere.

Troppe si ritrovano a dover affrontare un cammino faticoso per uscire dalla violenza.

Oggi più che mai la vera è promuovere un salto di qualità culturale, ogni vecchio alibi della violenza deve essere azzerato.

14/01/2023

Il Nuovo Processo
Percorso di Alta Formazione per

COME AFFRONTARE LE NOVITÀ, PREPARARE IL MANDATO, PRE-ISTRUIRE LA PRATICA, SCRIVERE GLI ATTI, SEGUIRE IL CLIENTE, ATTIVARE LE GARANZIE, IMPUGNARE, ESEGUIRE, NEGOZIARE

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° 10 incontri in presenza a Roma o da remoto su piattaforma ZOOM

° richiesto accreditamento crediti formativi

"Adozione Omogenitoriale: tra divieto di discriminazione e superiore interesse del minore", Convegno organizzato da CAMM...
19/04/2022

"Adozione Omogenitoriale: tra divieto di discriminazione e superiore interesse del minore", Convegno organizzato da CAMMINO "Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni" alla luce dell'ampio dibattito giurisprudenziale e da ultimo della sentenza della Corte Costituzionale n.79/ 2022 del 28.03.2022. Iscrizione tramite e-mail all'indirizzo [email protected]

𝐀𝐝𝐨𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐢 𝐞 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐢𝐧𝐨𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐝𝐨𝐭𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞: 𝐒𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐧.𝟕𝟗/ 𝟐𝟎𝟐...
01/04/2022

𝐀𝐝𝐨𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐢 𝐞 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐢𝐧𝐨𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐝𝐨𝐭𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞: 𝐒𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐧.𝟕𝟗/ 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟖.𝟎𝟑.𝟐𝟎𝟐𝟐

Con una importante decisione la Corte Costituzionale ha stabilito l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all’art. 300, secondo comma, del codice civile, prevede che l’adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante.
L’istituto della “adozione in casi particolari” è stato introdotto dalla legge n. 184 del 1983 per fare fronte a situazioni particolari, nelle quali versa il minore, che inducono a consentire l’adozione a condizioni differenti rispetto a quelle richieste per l’adozione cosiddetta piena. Ciò al fine di consentire al minore adottato di rimanere nella famiglia che l’ha accolto. Rientrano in tale ambito l’adozione del bambino, orfano di ambo i genitori, da parte di persone a lui unite o «da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento» (art. 44, comma 1, lettera a), o l’adozione del bambino da parte del «coniuge nel caso in cui il minore sia figlio del genitore anche adottivo dell’altro coniuge» (art. 44, comma 1, lettera b), poiché il bambino vive in quel nucleo familiare.
Le situazioni particolari richiamate e le motivazioni che sottendono giustificano l’accesso a questa adozione anche a persone singole, oltre che a persone coniugate (art. 44, comma 3), al convivente di diverso sesso del genitore biologico, al partner in un’unione civile o al convivente dello stesso sesso del genitore biologico, che hanno condiviso con quest’ultimo un percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA) effettuata all’estero. Il focus di tali fattispecie è concentrato sul superiore interesse del minore.
Il minore adottato, nelle ipotesi dell’ “adozione in casi particolari”, ha lo status di figlio e non può essere privato dei legami parentali, che il legislatore della riforma della filiazione “ha voluto garantire a tutti i figli a parità di condizioni, perché tutti i minori possano crescere in un ambiente solido e protetto da vincoli familiari, a partire da quelli più vicini, con i fratelli e con i nonni”. Non riconoscere i legami familiari coi parenti del genitore adottivo equivarrebbe a disconoscere l’identità del minore costituita dalla sua appartenenza alla nuova rete di relazioni familiari che, di fatto, costruiscono stabilmente il suo quotidiano.
In tal senso si è espressa la Corte costituzionale (Sentenza n. 79 depositata il 28 marzo), nel dichiarare illegittimo (con riferimento agli articoli 3, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della CEDU) l’articolo 55 della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui imponeva di applicare all’adozione in casi particolari dei minori le regole dettate dall’articolo 300, c. II, c.c. per l’adozione dei maggiorenni.

27/01/2022

𝐋’𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐝𝐢𝐯𝐨𝐫𝐳𝐢𝐥𝐞 𝐡𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐟𝐮𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐞 𝐢𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐢 𝐦𝐢𝐬𝐮𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐞𝐪𝐮𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚.
Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto. Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
(𝐂𝐚𝐬𝐬. 𝐂𝐢𝐯., 𝐒𝐞𝐳. 𝐈, 𝐎𝐫𝐝., 𝟐𝟓 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟐, 𝐧. 𝟐𝟏𝟒𝟎)

03/12/2021

𝐋𝐚 𝐫𝐢𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐞̀ 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞
La legge delega per la riforma del processo civile è stata approvata definitamente dall’Aula della Camera dei deputati nel testo già licenziato dal Senato lo scorso 21 settembre. Dal via libera definitivo di Montecitorio, l’esecutivo avrà 12 mesi di tempo per emanare i decreti legislativi di attuazione della delega.
Grande innovazione in materia di famiglia. Viene introdotto un rito unitario mentre prima c'era un rito per la separazione e il divorzio; un rito diverso per i figli se nati fuori o dentro il matrimonio; un rito ancora diverso per la decadenza dalla genitorialità o per il disconoscimento della paternità. Adesso il rito diventa uguale per tutti
In un contesto storicamente diverso come quello attuale dove la legislazione di diritto sostanziale è evoluta nel senso del riconoscimento di diritti soggettivi pieni che devono essere tutelati ai sensi dell’art. 24 della Costituzione, è impensabile che possano ancora esserci due giudici diversi che si occupano delle stesse problematiche. Il tema dell’affidamento nelle cause di separazione e divorzio e il tema della responsabilità genitoriale di competenza del Tribunale per i Minorenni, interferiscono continuamente tra di loro, con pericolo di giudicati contrastanti. Questo è davvero deleterio quando si tratta di diritti soggettivi pieni come quello del minore e del soggetto debole nel contesto della famiglia.
Era dunque necessario ricondurre ad unità i due giudici che tutt’oggi sono chiamati a giudicare su questa particolare e delicata materia
La riforma costituisce dunque una svolta nella previsione della istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, composto da tribunali circondariali e un tribunale distrettuale, frutto della trasformazione dei tribunali per i minorenni e con
l’istituzione di un rito unitario per tutti i procedimenti in materia di famiglia.
La nuova disciplina sollecita altresì una velocizzazione dell’iter deputato all’emanazione dei provvedimenti posti a tutela della donna vittima di violenza e del minore, con la previsione di strumenti di raccordo tra giustizia civile e penale.

Indirizzo

Via Zanfarino, 25a
Sassari
07100

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 20:00
Venerdì 09:00 - 20:00

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