Studio Legale Diaz

Studio Legale Diaz Studio Legale Diaz PIETRO DIAZ

TERESA PES

SERAFINA DONGU
LUCA DIAZ
ANTONELLA PIREDDA
MARIA SIMONA L.

PEDDE
CARLO MANCA
ANTONELLA PIRAS
M LUISA CARLOTTA PILO

GIANMARIA STARA
TIZIANO PINNA
CARMELA MULA
SIMONA TODDE

RITA MANCA
FRANCESCA BUSSU
MARIA CARLA SUNCH
MARIA VITTORIA PISCHEDDA

09/06/2026

TRAVAGLIO TRADUTTORE E INTERPRETE?
Su Il Fatto Q, a pp 2 e3 ha pubblicato, addi 08 06 '26, le interviste di "suo giornalista" a Graciela... , "la massaggiatrice", sulla faccenda della grazia a Minetti.
Le interviste sono, tutte, in lingua italiana.
Con lessico, inoltre, del tutto uniforme nelle domande e nelle risposte: come se, a parlare, fosse una sola persona - il che suppone che l'uno abbia parlato anche per l'altro-.
Ma a parte ciò - e a parte il disordine, grammaticale e logico, delle domande, delle risposte e del rapporto tra esse-:
Graciela parlava l'italiano?
Perché, se avesse parlato nella sua lingua:
Travaglio non avrebbe diffuso, nel suo giornale l'intervista, ma la sua traduzione.
Cioè, non avrebbe pubblicato l'eloquio della "fonte" ma quanto da lui ivi attinto!
Ed è noto che, simili interpretazioni, potrebbero alterare, non poco, gli originali!

07/06/2026

TRAVAGLIO ESALTA RIMANENZE DI INDIZII A CARICO DI DELL'UTRI ARCHIVIATO PER LE STRAGI 93-94

Indizii di che? In che? Indizii alla Travaglio, il cui Fatto immancabilmente costituisce reato?

07/06/2026

RICHARD GERE :
nell'Italia cristiana la immigrazione è illegale.

Legge illegale?
Non un ossimoro né un paradosso : semplicemente, la critica della ratio

06/06/2026

1. LA RESPONSABILE GIUSTIZIA (sic) del maggior partito di opposizione, all'indomani dell' uscita di Travaglio sulla grazia a Minetti, ha chiesto le dimissioni di Nordio!
Travaglio detta la linea a quel partito (oltre che ai 5 S) ?
2.Sempre la suddetta: ignorava che la controfirma del ministro della giustizia, Nordio, al decreto di grazia, aveva funzione solo formale, quella sostanziale esplicandola il presidente della Repubblica (la grazia è in potere esclusivo del secondo, non del governo!)?
3. Sempre la suddetta, ciò ignorando:
come ha potuto accreditare Travaglio senza neppure vedere, non solo i termini della procedura di grazia ma neanche quelli della prima istruttoria (tutti, peraltro, confermati dalla seconda!)?
Come ha potuto non dare il benché minimo (pur provvisorio) credito a Mattarella?
4. Cioè, come ha potuto, d'acchito, giocare solo con (un) Travaglio?

31/05/2026

Il PLAUSO DEL PM CHE HA DISPOSTO CONSULENZA PSICHIATRICA SU SEMPIO
non ha notato che,
In tutti i precedenti richiamati, è stata disposta perizia, prova del giudice, non consulenza, prova delle parti (in questo caso del PM).
Perche' non altro potrebbe disporsi ( con valore per tutti i soggetti del processo e del popolo)- quand'anche consulenze fossero presentate - , in vista dell'accertamento della (cruciale) sottoponibilita' a pena (se sano di mente) o a misura di sicurezza (se infermo di mente e pericoloso socialmente), di colui del quale sia stata accertata la responsabilità penale in ogni suo elemento integrativo (compresa l'assenza di situazioni scriminanti).
Condizione processuale piuttosto lontana, in specie, dato che, Sempio, nemmeno è imputato (è solo indagato)!
Pare quindi almeno intempestiva, la consulenza del pubblico ministero, e forse (irritualmente quanto macchinosamente ) compensativa delle lacunosita' della responsabilità!

31/05/2026

SALVINI....
che ha fatto leggi per dare la pi***la senza licenza ai poliziotti fuori servizio e che si agita per dare il Taser alle polizie municipali, si vanta di avere legiferato anni di reclusione ai portatori di coltelli in tasca.
Ovviamente!
Perché se non, come, le entità e i soggetti pubblici, manterrebbero, contro e sul popolo, il monopolio della forza armata?
E va notato che la reclusione per il porto di coltello raggiunge il livello del porto di arma da guerra!
Donde, alla sproporzione nelle facoltà dei soggetti, si aggiunge quella della pena in rapporto ai mezzi

26/05/2026

SUl DECRETO LEGGE
1. La sopraffazione (prassica) della legge (art. 70 ss cost.) dal decreto legge (art. 77 cost.),oltre che violare la legalità costituzionale (che preveda, per date materie: penale tributaria etc, riserva di legge) integra sopraffazione, dal governo, del parlamento, per usurpazione del suo potere legislativo, per confusione di questo col potere esecutivo.
2. E poiché una prassi ultrasettantennale ha eluso i limiti della "decretazione d'urgenza" (vd. li in art. 77 cost) e mai, d'altronde, essa è stata inibita dal Parlamento, urge una riforma costituzionale (art. 138 cost.) che la escluda dalla Carta - con eventuale attribuzione al parlamento della normazione d'urgenza, oggi, a differenza di ieri, esercitabile fulmineamente attraverso deliberazioni per via telematica-.
2.1 D'altro canto, la formalizzazione del potere governativo di decretazione in vece della legge risale alla volontà mussoliniana (prima, all'unità d'italia, essa viveva, travagliatamente, nella prassi).
Il Costituente non ha percepito l'insidia annidata nell'origine, se la ha messa, quale serpe, nel seno.
Le conseguenze sono state catastrofiche per i poteri politici costituzionali e per i loro rapporti (e per il popolo). La volontà mussoliniana si è rivelata ultrattiva. Potrebbe dirsi che la decretazione d'urgenza, formalmente costituzionale, e' materialmente incostituzionale!

24/05/2026

MUSSOLINI A ROATTA:
non "dente per dente" ma "testa per dente"!
L'indifferenza al rivoluzionario principio penale di Hammurabi (principio del talione, della proporzione tra azione e reazione), l'adozione del principio opposto, mostra che il "codice Rocco" non fu influenzato dal capo del fascismo - se non nel titolo Primo del Libro secondo, cosparso di pene di morte per i delitti che offendessero la "personalita' dello Stato" (i delitti politici del dissenso della opposizione della resistenza, al regime)-. Perché, nel resto, - nei limiti logici della sproporzione di fondo- il codice fu un capolavoro di proporzione tra azione e reazione, tra reato e pena, dentro i singoli Titoli e tra questi.
Mussolini, tuttavia, non si è perso d'animo.
Reincarnatosi nella repubblica costituzionale post anni '70, ha indotto la legge a rovesciare sistematicamente il "dente per dente", a praticare il "testa per dente"E si è
preso gioco della nostra illusione, che ci fossimo evoluti culturalmente.
Ma è la legge penale con i suoi apparati, che demarca lo stadio della evoluzione delle civiltà.

23/05/2026

TRAVAGLIO SU VENDOLA che, in Appello, non ha rinunciato alla prescrizione di un reato di concussione:

"il proscioglimento è dovuto a motivi tecnici che escludono la sua innocenza (altrimenti il giudice avrebbe dovuto assolverlo).

Ma Travaglio o falsifica o ignora, che la prescrizione non " esclude l'innocenza" ma arresta l'accertamento d'essa o della colpevolezza, toglie al giudice la cognizione e la decisione nel merito.
Come falsifica o ignora che il giudice, incombente la prescrizione, non assolve perché non è esclusa l'innocenza ma, solo, quando "risulti evidente" l'innocenza (art. 129 Co 2 cpp). La quale, quindi, pur inevidente, può esservi.
E quanto alla "accettazione" (mancata rinunzia, invero), da Vendola, della prescrizione,
avendo, Travaglio, contribuito a conservare, col referendum, giudice parziale e pm-giudice: può pure pretendere che Vendola gli si affidasse?

20/05/2026

SU UNA RAGIONE DEL PROCESSO MEDIATICO AL LATO DEL PROCESSO GIUDIZIARIO.

La “difesa di Stasi” - il quale, condannato inappellabilmente, non ammetterebbe difesa (se non per la fase del diritto penitenziario sulla esecuzione della pena) – partecipa, assiduamente, della (epidemica) discussione mediatica del processo ad Andrea Sempio, accusato d'essere autore (unico) dell'omicidio per il quale fu condannato Stasi.
1. La difesa, quindi, è supponibile miri ad una revisione della condanna poggiante sulla ipotesi dell'art-. 630 co. 1 a) cpp, per il quale, se i fatti stabiliti a fondamento di una sentenza di condanna non possono conciliarsi con i fatti stabiliti in un'altra sentenza irrevocabile, di quella può chiedersi e aversi revisione.
Ma potrebbe, quella difesa, partecipare al processo (non mediatico ma giudiziario!) a Sempio?
Non potendo parteciparvi Stasi, non potrebbe, egli, essere rappresentato da un difensore.
Nemmeno se Stasi avesse denunciato l'autoria di Sempio in luogo della propria. Giacchè, la qualità di denunciante non gli conferirebbe quella di persona offesa (in quanto Sempio avrebbe offeso, se mai, Chiara Poggi, non colui che l'avrebbe uccisa, a stare al giudicato) o , comunque, di parte. E nemmeno se, denunciando, avesse presentato domanda di revisione. La quale sarebbe inammissibile (ingiudicabile) sino a che non fosse maturata la sentenza irrevocabile dai fatti incompatibili con quelli posti a base della propria, di cui si è cennato.
2. D'altro canto, non pare essere stata mirata, dalla difesa Stasi , altra ipotesi di revisione del giudicato di condanna. Ad esempio, quella della dipendenza della condanna da falsità in atti o in giudizio (art. 630 co.1 d). Anche tale ipotesi, comunque, renderebbe ammissibile la domanda di revisione quando la falsità fosse affermata da una sentenza irrevocabile.
3. Da ultimo, non pare che , la difesa Stasi, abbia mirato, neppure, l'ipotesi della revisione più immediatamente accessibile e domandabile (senza dovere attendere le lungaggini dei giudicati sulle ipotesi precedenti). Quella che siano sopravvenute o siano scoperte nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate (at. 630 co.1 c) cpp. dimostrino la infondatezza della condanna, per assolvibilità o proscioglibilità del condannato (con date formule) .
Il che, incidentalmente, segnala che il processo a Sempio non ha evidenziato elementi di fatto contro lui che possano rappresentare nuove prove, sopravvenute o scoperte, a favore di Stasi. Ma , tornando all'interrogativo tema di questa riflessione: se pure quegli elementi fossero stati rinvenuti, ciò, comunque, non permetterebbe, alla difesa Stasi, di partecipare al processo Sempio. Le permetterebbe, soltanto, di estrapolare gli elementi a suo favore che configurassero le prove suddette. .
4..Ciò posto.
Verosilmente si spiega una delle origini della mediatizzazione del processo a Sempio.:
senz'essa, alcuno -se non formalmente addetto ad esso -avrebbe avuto la facoltà di aprire bocca.

Indirizzo

Via Principessa Jolanda N. 6
Sassari
07100

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