20/05/2026
SU UNA RAGIONE DEL PROCESSO MEDIATICO AL LATO DEL PROCESSO GIUDIZIARIO.
La “difesa di Stasi” - il quale, condannato inappellabilmente, non ammetterebbe difesa (se non per la fase del diritto penitenziario sulla esecuzione della pena) – partecipa, assiduamente, della (epidemica) discussione mediatica del processo ad Andrea Sempio, accusato d'essere autore (unico) dell'omicidio per il quale fu condannato Stasi.
1. La difesa, quindi, è supponibile miri ad una revisione della condanna poggiante sulla ipotesi dell'art-. 630 co. 1 a) cpp, per il quale, se i fatti stabiliti a fondamento di una sentenza di condanna non possono conciliarsi con i fatti stabiliti in un'altra sentenza irrevocabile, di quella può chiedersi e aversi revisione.
Ma potrebbe, quella difesa, partecipare al processo (non mediatico ma giudiziario!) a Sempio?
Non potendo parteciparvi Stasi, non potrebbe, egli, essere rappresentato da un difensore.
Nemmeno se Stasi avesse denunciato l'autoria di Sempio in luogo della propria. Giacchè, la qualità di denunciante non gli conferirebbe quella di persona offesa (in quanto Sempio avrebbe offeso, se mai, Chiara Poggi, non colui che l'avrebbe uccisa, a stare al giudicato) o , comunque, di parte. E nemmeno se, denunciando, avesse presentato domanda di revisione. La quale sarebbe inammissibile (ingiudicabile) sino a che non fosse maturata la sentenza irrevocabile dai fatti incompatibili con quelli posti a base della propria, di cui si è cennato.
2. D'altro canto, non pare essere stata mirata, dalla difesa Stasi , altra ipotesi di revisione del giudicato di condanna. Ad esempio, quella della dipendenza della condanna da falsità in atti o in giudizio (art. 630 co.1 d). Anche tale ipotesi, comunque, renderebbe ammissibile la domanda di revisione quando la falsità fosse affermata da una sentenza irrevocabile.
3. Da ultimo, non pare che , la difesa Stasi, abbia mirato, neppure, l'ipotesi della revisione più immediatamente accessibile e domandabile (senza dovere attendere le lungaggini dei giudicati sulle ipotesi precedenti). Quella che siano sopravvenute o siano scoperte nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate (at. 630 co.1 c) cpp. dimostrino la infondatezza della condanna, per assolvibilità o proscioglibilità del condannato (con date formule) .
Il che, incidentalmente, segnala che il processo a Sempio non ha evidenziato elementi di fatto contro lui che possano rappresentare nuove prove, sopravvenute o scoperte, a favore di Stasi. Ma , tornando all'interrogativo tema di questa riflessione: se pure quegli elementi fossero stati rinvenuti, ciò, comunque, non permetterebbe, alla difesa Stasi, di partecipare al processo Sempio. Le permetterebbe, soltanto, di estrapolare gli elementi a suo favore che configurassero le prove suddette. .
4..Ciò posto.
Verosilmente si spiega una delle origini della mediatizzazione del processo a Sempio.:
senz'essa, alcuno -se non formalmente addetto ad esso -avrebbe avuto la facoltà di aprire bocca.