Studio Legale Diaz

Studio Legale Diaz Studio Legale Diaz PIETRO DIAZ

TERESA PES

SERAFINA DONGU
LUCA DIAZ
ANTONELLA PIREDDA
MARIA SIMONA L.

PEDDE
CARLO MANCA
ANTONELLA PIRAS
M LUISA CARLOTTA PILO

GIANMARIA STARA
TIZIANO PINNA
CARMELA MULA
SIMONA TODDE

RITA MANCA
FRANCESCA BUSSU
MARIA CARLA SUNCH
MARIA VITTORIA PISCHEDDA

23/05/2026

TRAVAGLIO SU VENDOLA che, in Appello, non ha rinunciato alla prescrizione di un reato di concussione:

"il proscioglimento è dovuto a motivi tecnici che escludono la sua innocenza (altrimenti il giudice avrebbe dovuto assolverlo).

Ma Travaglio o falsifica o ignora, che la prescrizione non " esclude l'innocenza" ma arresta l'accertamento d'essa o della colpevolezza, toglie al giudice la cognizione e la decisione nel merito.
Come falsifica o ignora che il giudice, incombente la prescrizione, non assolve perché non è esclusa l'innocenza ma, solo, quando "risulti evidente" l'innocenza (art. 129 Co 2 cpp). La quale, quindi, pur inevidente, può esservi.
E quanto alla "accettazione" (mancata rinunzia, invero), da Vendola, della prescrizione,
avendo, Travaglio, contribuito a conservare, col referendum, giudice parziale e pm-giudice: può pure pretendere che Vendola gli si affidasse?

20/05/2026

SU UNA RAGIONE DEL PROCESSO MEDIATICO AL LATO DEL PROCESSO GIUDIZIARIO.

La “difesa di Stasi” - il quale, condannato inappellabilmente, non ammetterebbe difesa (se non per la fase del diritto penitenziario sulla esecuzione della pena) – partecipa, assiduamente, della (epidemica) discussione mediatica del processo ad Andrea Sempio, accusato d'essere autore (unico) dell'omicidio per il quale fu condannato Stasi.
1. La difesa, quindi, è supponibile miri ad una revisione della condanna poggiante sulla ipotesi dell'art-. 630 co. 1 a) cpp, per il quale, se i fatti stabiliti a fondamento di una sentenza di condanna non possono conciliarsi con i fatti stabiliti in un'altra sentenza irrevocabile, di quella può chiedersi e aversi revisione.
Ma potrebbe, quella difesa, partecipare al processo (non mediatico ma giudiziario!) a Sempio?
Non potendo parteciparvi Stasi, non potrebbe, egli, essere rappresentato da un difensore.
Nemmeno se Stasi avesse denunciato l'autoria di Sempio in luogo della propria. Giacchè, la qualità di denunciante non gli conferirebbe quella di persona offesa (in quanto Sempio avrebbe offeso, se mai, Chiara Poggi, non colui che l'avrebbe uccisa, a stare al giudicato) o , comunque, di parte. E nemmeno se, denunciando, avesse presentato domanda di revisione. La quale sarebbe inammissibile (ingiudicabile) sino a che non fosse maturata la sentenza irrevocabile dai fatti incompatibili con quelli posti a base della propria, di cui si è cennato.
2. D'altro canto, non pare essere stata mirata, dalla difesa Stasi , altra ipotesi di revisione del giudicato di condanna. Ad esempio, quella della dipendenza della condanna da falsità in atti o in giudizio (art. 630 co.1 d). Anche tale ipotesi, comunque, renderebbe ammissibile la domanda di revisione quando la falsità fosse affermata da una sentenza irrevocabile.
3. Da ultimo, non pare che , la difesa Stasi, abbia mirato, neppure, l'ipotesi della revisione più immediatamente accessibile e domandabile (senza dovere attendere le lungaggini dei giudicati sulle ipotesi precedenti). Quella che siano sopravvenute o siano scoperte nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate (at. 630 co.1 c) cpp. dimostrino la infondatezza della condanna, per assolvibilità o proscioglibilità del condannato (con date formule) .
Il che, incidentalmente, segnala che il processo a Sempio non ha evidenziato elementi di fatto contro lui che possano rappresentare nuove prove, sopravvenute o scoperte, a favore di Stasi. Ma , tornando all'interrogativo tema di questa riflessione: se pure quegli elementi fossero stati rinvenuti, ciò, comunque, non permetterebbe, alla difesa Stasi, di partecipare al processo Sempio. Le permetterebbe, soltanto, di estrapolare gli elementi a suo favore che configurassero le prove suddette. .
4..Ciò posto.
Verosilmente si spiega una delle origini della mediatizzazione del processo a Sempio.:
senz'essa, alcuno -se non formalmente addetto ad esso -avrebbe avuto la facoltà di aprire bocca.

20/05/2026

GIP di El KOURI

"Non c'è prova che il reato sia dipeso dalla infermità mentale, ammesso che questa vi sia" .
Ma per art 88 cp, non occorre che il reato dipenda dall infermità, basta che questa concomiti la commissione del reato.
Peraltro
Gip ha escluso le aggravanti dell'odio razziale e della premeditazione, tra le proteste dei media antimmigrazione e razzisti.

Senonché non rileva che i media, o chiunque, vedano le aggravanti, perché rileva che, e se, esse siano state viste, e vissute, dal reo. Per il principio della loro ascrizione a titolo soggettivo ( art. 59 co. 2 CP ).

20/05/2026

Imputazioni malsane in materia fallimentare penale, sulla scia della Corte di legittimità

Imputazione ex art 223 co.2 n.2 LF, “per avere cagionato per effetto di operazioni dolose ilfallimento della società SLMarmi srl. Ciò in quanto , quale amministratore,ometteva sistematicamente dal 2011 alla data di fallimento di adempiere agli obblighi previdenzialie contributivi, nonché agli obblighi tributari della società cos’ cagionando il dissesto e ilconseguente fallimento .”

1.Il cagionamento del fallimento è alternativamente previsto come effetto di dolo e come effetto di operazioni dolose. Se vuole conferirsi autosufficienza alle due fattispecie è necessario ritenere che mentre la prima ammetta qualunque condotta cagionativa del fallimento (commissiva od omissiva),la seconda ammetta solo la condotta commissiva, materialmente cagionativa del fallimento.
1.1Dunque le due fattispecie, che hanno in comune il dolo (come da previsione legale) hanno inproprio i contenuti specifici della condotta.
Onde, le sentenze di legittimità che accomunano i contenuti di questa, trasgrediscono entrambe le fattispecie, disconoscendo l'identità dell'una e dell'altra.
D'altro canto, contestate che siano come cagionative del fallimento, “operazioni dolose”. :
Anzitutto:
2 . Poichè la soggettivazione debitoria, fiscale e/o previdenziale, non é nella facoltà
dell'imprenditore ma segue (inseparabilmente) la sua attività, essa non può essere, né in tutto nè inparte, riconducibile ad operazione dolosa, che suppone facoltatività.
2.1, Se, pertanto fosse assunto (lo fa l'imputazione) l'omesso concreto sdebitamento dell 'obbligato
(a parte la sminuizione della volontarietà del fatto per involontarietà, anzi per indefettibilità del suo
presupposto!), va subito notato:
2.2 che il fine dell'operatore non è stato l'inadempimento alla obbligazione ma è stato quello,
traverso la attività d'impresa , di produzione di beni da vendere profittevolmente sul mercato.
Per cui:
2.3 mai potrebbe aversi il dolo di omissione (previsione e volizione di omissione: art. 43 co.1 cp)
nella previsione e volizione di impresa.
Onde, e al più, se l'inadempimento fosse ascrivibile, lo sarebbe quale effetto della azione di
impresa, derivato da imprudenza. Lo sarebbe, quindi, a titolo di colpa, non di dolo, per imprudenzanella pianificazione della attività di impresa e nella antevisione dei suoi effetti diretti e indiretti (il fatto non sarebbe previsto dalla legge come reato, se non nella ipotesi di art. 217 L.F. ).
3. D'altro canto, l'operazione dolosa di cui alla fattispecie non potrebbe essere ricondotta alla
attività di impresa medesima, perchè, se lo fosse, il divieto penale avrebbe ad oggetto questa (ad
oggetto, cioè, l' instaurazione delle condizioni del reato, non il reato!) non questo. Cioè, sarebbe
introdotto un divieto di impresa!
3.1 Ciò implica che l'operazione dolosa è geneticamente esterna alla attività della impresa e che
colpisce questa ab extrinseco, non ab intrinseco.
3.2 Laddove, in specie, è l'intrinseco generativo di debito che viene imputato e del quale è stata chiesta condanna!.
3.3 D'altro canto, che l'attività di impresa fosse proiettata alla produzione di ricavi che coprissero i
costi è segnalato da tutta la contrattazione per la realizzazione della sala preghiera in Moschea
Algeri che ha interessato parte del 2015 e poi il 2016,2017, e 2018.
E ancora segnalato dallacontestualità tra la cessazione della attività e la mancata formalizzazione contrattuale delle trattative.

19/05/2026

TARFUSSER e la consulenza cinesica dei CC nel processo a Sempio

Egli crede che sia stato disposto un accertamento sulla personalità o sulle qualità psichiche (indipendenti da cause patologiche) del l'indagato, vietato da art 220 cpp.. 2 cpp. Mentre pare sia stato disposto un accertamento cinesico, che interpreta la mimica facciale, le sue espressioni e le emozioni che queste segnalano.

Se, e in quanto, tale, l'accertamento sarebbe ammissibile e utilizzabile

Ma non si tralasci che i problemi sulla ammissibilita', oltre che sulla attendibilità, della consulenza cinesico sono due. Quello della scientificita', che, se mancasse a priori (assenza di teoria materia) , renderebbe inammissibile la consulenza (art 220. Co. 1). cpp. Quello della "immediatezza" - captazione delle espressioni non verbali del dichiarante-, appannaggio dibattimentale del giudice e delle parti, che solo questi potrebbero, eventualmente, "periziare".

17/05/2026

"NELLA COLONIA PENALE"

Nel bel film su Isili, Is Arenas, Mamone: che alcuna persona detenuta compaia, che compaiano solo le strutture e i congegni detentori, simbolizza la totalità dell'annientamento dei detenuti, sino alla completa smaterializzazione.
Che a sua volta simbolizza l'immanente potere (libidico) della inflizione, in modalità sostitutiva, della pena letale.

17/05/2026

CONSIGLIO D'EUROPA L'organismo composto da 46 Stati (tra i quali tutti quelli UE) - che ha istituito la CEDU - darà vita ad un tribunale speciale per la persecuzione del "crimine di aggressione", non in usurpazione o frizione della funzione della Corte penale internazionale, ma per compensare l'incompetenza (formale) di questa a processare quel crimine.

16/05/2026

5000 AI DOMICILIARI, penserebbe il governo.

Finalmente si comincia a capire che la detenzione domiciliare e' quella che, a differenza della carceraria, toglie meno diritti, anzitutto alla salute del corpo e della mente, ai condannati e meno li abbrutisce e li as soggetta.
La detenzione domiciliare, opportunamente congegnata, potrebbe riformare, portandola a Costituzione, la inveterata, annientativa pena carceraria

16/05/2026

LA FORMAZIONE
del convincimento dei soggetti del processo mediatico non sembra differire, o non abbastanza, da quella dei soggetti del processo giudiziario. E tanto meno, differisce a causa del reciproco influenzarsi.
La riforma della giustizia bocciata al referendum tendeva ad accrescere la differenza, professionalizzando al massimo, strutturalmente, la formazione del convincimento giudiziario.

16/05/2026

WOODKOCK : "L'alta Camorra oggi corrompe, non violenta"

Ma se "l'Alta Camorra" lucra corrompendo anziche' intimidendo e assoggettando, essa si è posta fuori dal modello che la incrimina in art 416 bis cp...
Tanto quanto si pone fuori chi, Woodkock (e simili) , vorrebbe continuare a perseguirla impugnando quella disposizione!
Con ciò, non solo eludendo la legge, ma, persino, la coscienza di farlo.

16/05/2026

L'ILLECITO DELL'ACCUSATO nel processo giudiziario, quale che sia , nel parallelo processo mediatico, per l'origine (la diffusione di informazioni segrete da parte dei loro custodi), per le passionalità
dei partecipanti, per il tradimento che del processo giudiziario essi compiono attentando alla possibilità stessa di essere giusto - cioè scevro da condizionamenti esterni-, quell'illecito è il meno significante e immorale al confronto degli illeciti di quella moltitudine.

Indirizzo

Via Principessa Jolanda N. 6
Sassari
07100

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