03/05/2017
[Nella buona e nella cattiva interruzione del mandato]
A prescindere dalla causa che ha determinato la risoluzione del rapporto di agenzia, che dovrà essere valutata di volta in volta è importante vedere in che modo le Mandanti interrompono il rapporto con l’agente.
Infatti l’interruzione può avve**re in diversi modi, diciamo pure “ alle buone o alle cattive”. Quando la cessazione del rapporto avviene consensualmente tutto è molto più semplice e si chiude il rapporto con reciproca soddisfazione delle parti.
Quando, invece, la rottura ha origine unilateralmente, tutto è molto traumatico e spesso con conseguenze disastrose.
E’ chiaro che la risoluzione consensuale del rapporto non determina grossi problemi, anche se è opportuno prestare un po’ di attenzione per non incorrere in spiacevoli sorprese.
Si consiglia, pertanto, di verificare sempre i termini di preavviso a norma dell’art.13 e ss.gg. dell’A.N.A. 2003 e, quindi, procedere alla riconsegna dell’agenzia a norma dell’art.23 di tutto quanto sia di pertinenza stessa o sia inerente allo svolgimento dell’incarico agenziale nei tempi e nei modi concordati dall’Impresa.
Ultimata la verifica contabile/amministrativa si redige apposito verbale di riconsegna.
I problemi sorgono quando la risoluzione del rapporto agenziale arriva inaspettata , quindi, come revoca a norma dell’art.12, comma II, n.1,2 e 3 oppure ancora più grave, come revoca per giusta causa a norma dell’art. 12 comma I, lett. e).
In questi casi è fondamentale una assistenza legale immediata per essere tutelati nel miglior modo possibile, anche perché è una fase molto delicata che richiede una grande lucidità che spesso può ve**re a mancare, soprattutto nel momento dell’inizio delle operazioni di riconsegna e infine nella redazione del verbale finale.
Bisogna quindi ricevere l’incaricato per le operazioni di riconsegna, previa verifica dell’autorizzazione scritta rilasciata dall’impresa. E come previsto dall’art. 23 comma II, farsi assistere e/o rappresentare meglio se da un avvocato.
E’ necessario presenziare a tutte le operazioni di riconsegna in contradditorio e definire i rapporti con i terzi. Nel caso in cui l’agenzia abbia sede in locali di proprietà dell’agente o esista contratto di locazione in suo nome e per proprio conto, i locali dell’agenzia restano nella sua disponibilità, in questo caso l’agente può concordare i tempi e i modi delle operazioni di riconsegna con l’incaricato/i dell’impresa.
Eventuali contestazioni dell’agente devono risultare nel verbale di riconsegna con le ragioni e/o le riserve del caso.
Si raccomanda, quindi di verificare con la massima attenzione cosa stabilisce il mandato agenziale a suo tempo sottoscritto.
..........................................
Avvocato Luciana Fancellu
Consulente legale per intermediari assicurativi.
Assistenza e consulenza prestata su tutto il territorio Nazionale, anche a distanza.
Via Emilio Lussu, n.9
Sassari - Italia
Email: [email protected] .........................................