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31/03/2026
Servizio militare e graduatorie ATA: illegittima la disparità di punteggio – Ottemperanza al giudicato e astreinte.1. Tr...
03/03/2026

Servizio militare e graduatorie ATA: illegittima la disparità di punteggio – Ottemperanza al giudicato e astreinte.
1. Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, 5 luglio 2024, n. 7986 (RG n. 22843/2023);
2. TAR Lazio, Ottemperanza - Sez. V, 17 dicembre 2025, n. 6224 (RG n. 6224/2025).

Massima

In materia di graduatorie del personale ATA, è illegittima la previsione regolamentare che attribuisce al servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina un punteggio inferiore rispetto a quello riconosciuto al servizio svolto in costanza di rapporto di lavoro. Il servizio militare obbligatorio (e il servizio civile equiparato) deve essere valutato con punteggio pieno (6 punti per anno), in applicazione degli artt. 485, co. 7, D.Lgs. 297/1994 e 2050 D.Lgs. 66/2010, nonché dei principi costituzionali di cui all’art. 52 Cost.

In sede di ottemperanza, accertata la definitività del giudicato e la mancata esecuzione da parte dell’Amministrazione, il giudice amministrativo deve ordinare l’adempimento entro termine perentorio, nominare sin d’ora un Commissario ad acta e può applicare penalità di mora (astreinte) parametrate agli interessi legali ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.

Il caso

Un aspirante inserito nelle graduatorie di II fascia ATA per il triennio 2021–2024 impugnava l’attribuzione di punti 0,60 per il servizio militare svolto, deducendo l’illegittimità del D.M. n. 50/2021 nella parte in cui differenzia il punteggio tra servizio prestato in costanza di nomina e servizio svolto anteriormente.

Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, accoglieva il ricorso, disapplicando la previsione regolamentare contrastante con la normativa primaria e con l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, riconoscendo il diritto all’attribuzione di 6 punti per anno di servizio e ordinando la rettifica delle graduatorie.

A fronte della mancata esecuzione del giudicato, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Lazio, che accoglieva la domanda, fissando un termine di 60 giorni per l’adempimento, nominando un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e disponendo astreinte commisurate agli interessi legali.

Rilievi sistematici

La pronuncia del giudice del lavoro si inserisce nel solco dell’orientamento della Suprema Corte che valorizza la funzione costituzionale del servizio militare quale adempimento di un dovere civico non penalizzabile sul piano concorsuale o selettivo.

Il successivo intervento del giudice amministrativo rafforza l’effettività della tutela giurisdizionale, confermando come il giudizio di ottemperanza non si esaurisca in una mera declaratoria ma costituisca strumento di coercizione indiretta volto ad assicurare concreta esecuzione al giudicato.

TAR Lazio, Sez. III bis, 22 gennaio 2026, n. ___ – Ric. n. 5478/2025. Il ricorso è accolto; il diniego è annullato; l’Am...
02/03/2026

TAR Lazio, Sez. III bis, 22 gennaio 2026, n. ___ – Ric. n. 5478/2025.
Il ricorso è accolto; il diniego è annullato; l’Amministrazione è tenuta a riavviare il procedimento nel rispetto dell’art. 51 della Direttiva e dell’art. 16 D.Lgs. 206/2007.

Massima

In materia di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro dell’Unione europea, i principi di cui agli artt. 45 e 49 TFUE, come specificati dalla Direttiva 2005/36/CE (in particolare artt. 12, 13, 14 e 51), ostano a una prassi amministrativa che respinga l’istanza in via automatica per la mancata produzione di un determinato attestato formale, qualora siano comunque prodotti titoli formativi legalmente riconosciuti nello Stato di origine.

L’assenza dell’attestato abilitativo finale non esime l’Amministrazione dall’obbligo di procedere a una valutazione concreta, comparativa e individuale del percorso formativo e professionale del richiedente, dovendo le eventuali differenze sostanziali essere colmate mediante misure compensative proporzionate, e non attraverso un diniego aprioristico.

La violazione delle regole procedimentali di cui all’art. 51 della Direttiva — segnatamente l’omessa o tardiva richiesta di integrazione documentale e l’assegnazione di termini perentori non coerenti con il modello unionale — integra violazione del principio di proporzionalità e del diritto a una buona amministrazione.

Ai sensi dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il giudice amministrativo può valutare la documentazione prodotta anche in sede giurisdizionale ai fini dell’effettività della tutela, ove l’incompletezza procedimentale sia riconducibile a carenze istruttorie dell’Amministrazione.

23/12/2025
A proposito del proposto disegno di legge sulla nuova esecuzione creditoria.Il DDL Disegno di legge S. 978 (XIX leg.) in...
14/10/2025

A proposito del proposto disegno di legge sulla nuova esecuzione creditoria.
Il DDL Disegno di legge S. 978 (XIX leg.) in corso di esame in Commissione (assegnato in sede referente; ultimo aggiornamento 18.09.2025), non introduce alcun pignoramento “senza giudice”: prevede una fase monitoria stragiudiziale (intimazione dell’avvocato) priva di esecutorietà. Per procedere all’esecuzione forzata (pignoramento) occorre comunque un titolo esecutivo e l’intervento del G.E., come da sistema vigente.
Nuovo art. 656-bis c.p.c. (“Intimazione di pagamento”): l’avvocato del creditore, munito di procura, può emettere e notificare un provvedimento di intimazione di tipo monitorio per somme liquide:
entro il limite di competenza del Giudice di Pace;
con prova scritta ex art. 634 c.p.c.;
compresi i crediti professionali ex art. 633 nn. 2-3 c.p.c. (onorari di avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari, notai, ecc., con parcella e parere dell’Ordine salvo tariffe obbligatorie).
Termina con termine di 40 giorni per pagare o proporre opposizione. Sono esclusi i crediti bancari o ceduti da banche.
Esecutorietà: l’ingiunzione dell’avvocato non è, in questa fase, munita di esecutorietà; non sostituisce il giudice nell’attribuzione della provvisoria esecuzione.

Prima riunione di zona XVI Distretto Lions 108 Ya con la presenza del Sindaco di Sarno dott. Francesco Squillante e con ...
30/09/2025

Prima riunione di zona XVI Distretto Lions 108 Ya con la presenza del Sindaco di Sarno dott. Francesco Squillante e con la direzione di Luigi Ferrara quale presidente di Zona nonché il Presidente della VI circoscrizione Andrea Torre.

Indirizzo

Sarno
84087

Orario di apertura

Lunedì 16:00 - 20:00
Martedì 16:00 - 20:00
Mercoledì 16:00 - 20:00
Giovedì 16:00 - 20:00
Venerdì 16:00 - 20:00

Telefono

+393281344812

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