03/03/2026
Servizio militare e graduatorie ATA: illegittima la disparità di punteggio – Ottemperanza al giudicato e astreinte.
1. Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, 5 luglio 2024, n. 7986 (RG n. 22843/2023);
2. TAR Lazio, Ottemperanza - Sez. V, 17 dicembre 2025, n. 6224 (RG n. 6224/2025).
Massima
In materia di graduatorie del personale ATA, è illegittima la previsione regolamentare che attribuisce al servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina un punteggio inferiore rispetto a quello riconosciuto al servizio svolto in costanza di rapporto di lavoro. Il servizio militare obbligatorio (e il servizio civile equiparato) deve essere valutato con punteggio pieno (6 punti per anno), in applicazione degli artt. 485, co. 7, D.Lgs. 297/1994 e 2050 D.Lgs. 66/2010, nonché dei principi costituzionali di cui all’art. 52 Cost.
In sede di ottemperanza, accertata la definitività del giudicato e la mancata esecuzione da parte dell’Amministrazione, il giudice amministrativo deve ordinare l’adempimento entro termine perentorio, nominare sin d’ora un Commissario ad acta e può applicare penalità di mora (astreinte) parametrate agli interessi legali ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.
Il caso
Un aspirante inserito nelle graduatorie di II fascia ATA per il triennio 2021–2024 impugnava l’attribuzione di punti 0,60 per il servizio militare svolto, deducendo l’illegittimità del D.M. n. 50/2021 nella parte in cui differenzia il punteggio tra servizio prestato in costanza di nomina e servizio svolto anteriormente.
Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, accoglieva il ricorso, disapplicando la previsione regolamentare contrastante con la normativa primaria e con l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, riconoscendo il diritto all’attribuzione di 6 punti per anno di servizio e ordinando la rettifica delle graduatorie.
A fronte della mancata esecuzione del giudicato, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Lazio, che accoglieva la domanda, fissando un termine di 60 giorni per l’adempimento, nominando un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e disponendo astreinte commisurate agli interessi legali.
Rilievi sistematici
La pronuncia del giudice del lavoro si inserisce nel solco dell’orientamento della Suprema Corte che valorizza la funzione costituzionale del servizio militare quale adempimento di un dovere civico non penalizzabile sul piano concorsuale o selettivo.
Il successivo intervento del giudice amministrativo rafforza l’effettività della tutela giurisdizionale, confermando come il giudizio di ottemperanza non si esaurisca in una mera declaratoria ma costituisca strumento di coercizione indiretta volto ad assicurare concreta esecuzione al giudicato.