29/07/2025
CORTE COSTITUZIONALE: ESENZIONE ICI ANCHE SE I FAMILIARI RISIEDONO ALTROVE
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 112 dello scorso 18 luglio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 504, «nella parte in cui richiede, per ottenere l'esenzione dall'ICI, che non solo il possessore dell'immobile, ma anche i suoi familiari, vi dimorino abitualmente».
Secondo quanto chiarito dalla Corte, tale previsione, contenuta nell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, risulta in contrasto con i principi costituzionali, in particolare con quelli di uguaglianza e di tutela della famiglia.
I Giudici hanno infatti, osservato che l'ICI, come l'IMU, è un'imposta reale che si fonda su un presupposto oggettivo – il possesso dell'immobile – e che la situazione personale del contribuente, compresa la composizione del nucleo familiare o la convivenza, non deve incidere sul diritto all'esenzione. In numerosi casi della vita quotidiana, infatti, i familiari di un contribuente possono avere motivi validi e legittimi per non convivere stabilmente nell'abitazione principale (lavoro, assistenza a parenti, ecc.), e ciò non può costituire motivo di esclusione dal beneficio fiscale.
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