Avvocato Michele Femminella

Avvocato Michele Femminella L'Avv. L’Avv.

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Femminella – iscritto all’Ordine degli Avvocati di Lagonegro – fornisce assistenza e consulenza legale, giudiziale e stragiudiziale, in materia di Diritto Civile, del Lavoro e d'Impresa, nonché in Diritto dell'Immigrazione. Femminella è inoltre Partner Lawyer dello Studio Viglione & Libretti di Sant'Arsenio (SA) ove, insieme ai Colleghi del Team Legale, garantisce assistenza e consulenza anche in materia di Diritto Penale e Diritto Tributario.

29/05/2026
𝙊𝙡𝙩𝙧𝙖𝙜𝙜𝙞𝙤 𝙖 𝙥𝙪𝙗𝙗𝙡𝙞𝙘𝙤 𝙪𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡𝙚: 𝙡’𝙞𝙣𝙨𝙪𝙡𝙩𝙤 𝙣𝙤𝙣 𝙗𝙖𝙨𝙩𝙖. 𝙎𝙚𝙧𝙫𝙚 𝙪𝙣 “𝙥𝙪𝙗𝙗𝙡𝙞𝙘𝙤”La Cassazione torna sui presupposti dell’oltragg...
22/05/2026

𝙊𝙡𝙩𝙧𝙖𝙜𝙜𝙞𝙤 𝙖 𝙥𝙪𝙗𝙗𝙡𝙞𝙘𝙤 𝙪𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡𝙚: 𝙡’𝙞𝙣𝙨𝙪𝙡𝙩𝙤 𝙣𝙤𝙣 𝙗𝙖𝙨𝙩𝙖. 𝙎𝙚𝙧𝙫𝙚 𝙪𝙣 “𝙥𝙪𝙗𝙗𝙡𝙞𝙘𝙤”

La Cassazione torna sui presupposti dell’oltraggio a pubblico ufficiale e chiarisce un punto decisivo: perché si configuri il reato previsto dall’art. 341-bis c.p., non è sufficiente che l’offesa venga pronunciata in un luogo pubblico o aperto al pubblico.

Serve anche la presenza effettiva di almeno due persone terze, estranee alla pubblica amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale offeso.

In altre parole: gli agenti presenti perché stanno svolgendo il proprio servizio non possono essere conteggiati come “terzi”.

Il caso riguardava un detenuto che, durante una perquisizione in cella, aveva rivolto frasi offensive e minacciose agli agenti di polizia penitenziaria. Secondo i giudici di merito, il reato era integrato perché l’episodio si era svolto in carcere, ritenuto luogo aperto al pubblico.

La Cassazione, però, ha corretto questa impostazione: il luogo aperto al pubblico è solo uno dei requisiti. Occorre anche che l’offesa sia percepibile da soggetti estranei, cioè da un vero “pubblico”. Nel caso concreto, essendo presenti solo gli agenti impegnati nell’attività di servizio, il requisito mancava.

La conseguenza è importante: non ogni insulto rivolto a un pubblico ufficiale diventa automaticamente oltraggio.

L’oltraggio tutela non solo la persona del pubblico ufficiale, ma anche il prestigio della pubblica amministrazione davanti alla collettività. Senza la presenza di terzi, l’offesa resta confinata nel rapporto tra autore e destinatario e non assume quella dimensione pubblica richiesta dalla norma.

📌 Principio chiave:
per l’oltraggio a pubblico ufficiale servono luogo pubblico o aperto al pubblico e presenza di almeno due persone estranee alla pubblica amministrazione coinvolta.

Cass. pen., Sez. VI, 27 aprile 2026, n. 15023



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15/05/2026

Promuovere la cultura della legalità, rafforzare il rispetto delle regole e avvicinare i più giovani ai valori della Costituzione e della cittadinanza attiva.

💍 𝙇𝙖𝙨𝙘𝙞𝙖𝙧𝙚 𝙡𝙖 𝙘𝙖𝙨𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙞𝙪𝙜𝙖𝙡𝙚 𝙨𝙪𝙗𝙞𝙩𝙤 𝙙𝙤𝙥𝙤 𝙞𝙡 𝙢𝙖𝙩𝙧𝙞𝙢𝙤𝙣𝙞𝙤 𝙥𝙪𝙤̀ 𝙜𝙞𝙪𝙨𝙩𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙧𝙚 𝙡’𝙖𝙙𝙙𝙚𝙗𝙞𝙩𝙤 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙨𝙚𝙥𝙖𝙧𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚Con l’ordinanza 23 ...
08/05/2026

💍 𝙇𝙖𝙨𝙘𝙞𝙖𝙧𝙚 𝙡𝙖 𝙘𝙖𝙨𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙞𝙪𝙜𝙖𝙡𝙚 𝙨𝙪𝙗𝙞𝙩𝙤 𝙙𝙤𝙥𝙤 𝙞𝙡 𝙢𝙖𝙩𝙧𝙞𝙢𝙤𝙣𝙞𝙤 𝙥𝙪𝙤̀ 𝙜𝙞𝙪𝙨𝙩𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙧𝙚 𝙡’𝙖𝙙𝙙𝙚𝙗𝙞𝙩𝙤 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙨𝙚𝙥𝙖𝙧𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚

Con l’ordinanza 23 aprile 2026, n. 10859, la Cassazione torna su un tema delicato: quando la crisi matrimoniale può essere “addebitata” a uno dei coniugi?

Nel caso esaminato, la moglie aveva deciso di rientrare definitivamente a casa dei propri genitori subito dopo il matrimonio, senza una valida giustificazione. Il marito aveva quindi chiesto l’addebito della separazione a suo carico.

La Cassazione ha confermato il principio: l’allontanamento volontario e unilaterale dalla casa familiare può costituire una violazione del dovere di convivenza e può giustificare l’addebito, salvo che chi si allontana dimostri l’esistenza di motivi seri e giustificati.

📌 Attenzione, però: l’addebito non è automatico.

Chi lo chiede deve provare due elementi fondamentali:

✅ il comportamento contrario ai doveri matrimoniali;
✅ il nesso causale tra quella condotta e la fine della convivenza.

Se, invece, la crisi della coppia era già iniziata prima dell’allontanamento, il nesso causale può ve**re meno. In quel caso, la separazione non può essere addebitata solo perché uno dei coniugi ha lasciato la casa.

Secondo la Corte, nel caso concreto, la decisione della moglie di tornare stabilmente dai genitori subito dopo le nozze, senza una valida ragione, ha rappresentato una grave violazione degli obblighi matrimoniali ed è stata considerata l’unica causa della rottura del rapporto.

👉 Il principio è chiaro: lasciare la casa coniugale senza giustificato motivo può avere conseguenze importanti nella separazione, ma serve sempre una prova concreta del comportamento e del suo peso nella crisi matrimoniale.



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🦌  𝗦𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗼 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮𝗹𝗲 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗮 𝗳𝗮𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗲𝗹𝘃𝗮𝘁𝗶𝗰𝗮: 𝗰𝗵𝗶 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗱𝗮𝗻𝗻𝗶?Con l’ordinanza 27 aprile 2026, n. 11299, la Cas...
05/05/2026

🦌 𝗦𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗼 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮𝗹𝗲 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗮 𝗳𝗮𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗲𝗹𝘃𝗮𝘁𝗶𝗰𝗮: 𝗰𝗵𝗶 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗱𝗮𝗻𝗻𝗶?

Con l’ordinanza 27 aprile 2026, n. 11299, la Cassazione torna sul tema dei danni provocati dalla fauna selvatica, chiarendo che la responsabilità deve essere ricondotta all’art. 2052 c.c.

Il caso riguardava un incidente stradale causato dall’improvviso attraversamento di un cinghiale.

In appello, il Tribunale aveva escluso la responsabilità della Regione, ritenendo necessario dimostrare una specifica colpa dell’ente, secondo lo schema dell’art. 2043 c.c.

La Cassazione, però, ha censurato questa impostazione.

📌 Secondo la Corte, i danni cagionati dalla fauna selvatica rientrano nella responsabilità oggettiva prevista dall’art. 2052 c.c., perché la Regione è titolare della gestione e tutela del patrimonio faunistico.

Questo significa che il danneggiato non deve provare la colpa della Regione, ma deve comunque dimostrare in modo rigoroso:

✅ la dinamica del sinistro;
✅ il nesso causale tra il comportamento dell’animale e il danno;
✅ che l’attraversamento dell’animale sia stato causa, anche solo concorrente, dell’incidente.

Alla Regione, invece, spetta provare il caso fortuito, cioè un fattore esterno capace di interrompere il nesso causale. Ad esempio, una condotta di guida del conducente talmente rilevante da essere l’unica causa dell’evento.

👉 Il principio è chiaro: la responsabilità per danni da fauna selvatica è oggettiva, ma non automatica. Serve sempre un accertamento serio e concreto del nesso causale.



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🚗 Sinistri stradali: l’ente gestore non può più “nascondersi” dietro l’insidiaCon l’ordinanza 15 aprile 2026, n. 9580, l...
30/04/2026

🚗 Sinistri stradali: l’ente gestore non può più “nascondersi” dietro l’insidia

Con l’ordinanza 15 aprile 2026, n. 9580, la Cassazione torna sulla responsabilità dell’ente gestore della strada e chiarisce un punto importante: la vecchia categoria dell’“insidia” non è più il criterio decisivo per stabilire la responsabilità.

In altre parole, chi subisce un danno non deve dimostrare che il pericolo fosse “imprevedibile” o “inevitabile”.

👉 Nel caso esaminato, una conducente era uscita dalla carreggiata lungo una strada statale, finendo in un fosso laterale e urtando il basamento di un ponte. I giudici di merito avevano respinto la domanda risarcitoria perché non era stata provata una vera e propria “insidia”.

La Cassazione, però, ha censurato questa impostazione.

✅ In tema di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso causale tra la strada e il danno, non anche l’esistenza di un pericolo imprevedibile.

✅ Anche quando si ragiona in termini di responsabilità ex art. 2043 c.c., l’ente gestore deve comunque valutare concretamente se quel tratto stradale presenti rischi per gli utenti.

✅ L’obbligo di sicurezza previsto dall’art. 14 del Codice della Strada impone al gestore di adottare le cautele necessarie: ad esempio, in presenza di banchine ridotte, fossi laterali o assenza di barriere protettive.

📌 Il punto centrale è chiaro: non conta più cercare l’“insidia”, ma verificare se la strada, per come era fatta e mantenuta, presentasse un rischio prevenibile con adeguate misure di sicurezza.



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𝗠𝗮𝗹𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗶𝗻 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗮: 𝗶𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗽𝘂𝗼̀ 𝘀𝘂𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗼𝗽𝗼 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲Separarsi non basta, da solo, a far venir ...
13/04/2026

𝗠𝗮𝗹𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗶𝗻 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗮: 𝗶𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗽𝘂𝗼̀ 𝘀𝘂𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗼𝗽𝗼 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲

Separarsi non basta, da solo, a far venir meno il reato di maltrattamenti in famiglia. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 11360 del 26 marzo 2026, ha chiarito che, se dopo la separazione continuano minacce, umiliazioni e comportamenti vessatori, può restare applicabile l’art. 572 c.p. e non automaticamente il reato di atti persecutori.

Il punto centrale è questo: il coniuge separato resta comunque “persona della famiglia” fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, anche se non c’è più convivenza. Nel caso esaminato, la Cassazione ha ritenuto che le condotte oppressive fossero proseguite anche dopo la separazione, soprattutto nelle vicende legate ai figli e al mantenimento.

È una decisione importante perché rafforza la tutela della vittima e chiarisce meglio il confine tra maltrattamenti in famiglia e stalking.



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CASO RISOLTOUn mio assistito aveva versato un acconto per la fornitura e posa in opera di serramenti.Nonostante il pagam...
10/04/2026

CASO RISOLTO

Un mio assistito aveva versato un acconto per la fornitura e posa in opera di serramenti.
Nonostante il pagamento, però, il lavoro non è mai stato eseguito. Dopo inutili solleciti, è stato necessario rivolgersi a un’altra impresa, con un costo molto più elevato rispetto a quello inizialmente concordato.

Abbiamo quindi agito in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento, la restituzione della somma versata e il risarcimento del danno subito dal cliente.

Il Tribunale ha riconosciuto che, a fronte del contratto, del pagamento e dei solleciti documentati, l’inadempimento era grave e ha applicato i principi degli artt. 1218 e 1453 c.c., accogliendo le domande proposte. Il Tribunale ha anche riconosciuto il danno economico conseguente: per ottenere la stessa opera, il cliente ha dovuto affrontare un costo molto più elevato rispetto a quello originariamente pattuito. La differenza tra quanto già concordato e quanto necessario per incaricare una nuova impresa è stata considerata un danno risarcibile.

Esito positivo:
✅ contratto risolto
✅ somme versate recuperate
✅ danno economico risarcito
✅ cliente tutelato in modo concreto

Il principio da ricordare
Chi paga per una fornitura o un lavoro ha diritto a ricevere esattamente quanto promesso.
Quando la prestazione non viene eseguita, il problema non riguarda solo la restituzione di quanto versato: possono esserci anche ulteriori danni, come l’aumento dei costi necessario per affidarsi a un altro operatore. E quei danni, se provati, possono essere richiesti e ottenuti in giudizio.

Hai pagato un acconto per lavori mai eseguiti o per una fornitura mai consegnata?
Contattami per valutare il tuo caso e verificare quali tutele puoi far valere.

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⚖️ Danno esistenziale: non basta dire “ho subito un disagio”Con l’ordinanza n. 8022 del 1° aprile 2026, la Cassazione ri...
08/04/2026

⚖️ Danno esistenziale: non basta dire “ho subito un disagio”

Con l’ordinanza n. 8022 del 1° aprile 2026, la Cassazione ribadisce un principio molto chiaro: il danno esistenziale non si risarcisce automaticamente.
Chi lo chiede deve allegare fatti specifici e provare una lesione seria ed effettiva di un interesse di rilievo costituzionale. 📌

Nel caso esaminato, la ricorrente lamentava i disagi vissuti in casa per i difetti degli impianti, ma per la Corte questo non basta: il generico riferimento a condizioni scomode o difficili non è sufficiente, se manca una prova concreta del pregiudizio giuridicamente rilevante. Anche la liquidazione equitativa, infatti, non può sostituire ciò che prima va dimostrato. 🏠

Il punto pratico è questo:
se si chiede il risarcimento del danno esistenziale, occorre dimostrare come l’inadempimento abbia inciso in modo significativo sulla vita della persona e quale diritto fondamentale sia stato realmente compromesso. ✅



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Bonifico ricevuto per errore: trattenerlo non è appropriazione indebita, ma i soldi vanno restituiti.Una decisione molto...
30/03/2026

Bonifico ricevuto per errore: trattenerlo non è appropriazione indebita, ma i soldi vanno restituiti.

Una decisione molto importante della Cassazione chiarisce un punto spesso frainteso: se ricevi un bonifico per errore, non commetti automaticamente un reato se non lo restituisci subito.

Con la sentenza 13 marzo 2026, n. 9843, la Corte ha spiegato che, in questi casi, non si parla di appropriazione indebita quando manca un vero vincolo di destinazione sulla somma.

In pratica:
✅ se il denaro arriva per errore, resta l’obbligo di restituzione
❌ ma non c’è rilevanza penale per appropriazione indebita

Questo perché il bonifico errato non nasce da una volontà reale di attribuire quella somma al destinatario, né da uno scopo preciso che ne limiti l’uso. Di conseguenza, la questione si sposta sul piano civile, non penale.

Tradotto in modo semplice:
non tutto ciò che è “ingiusto” è anche un reato.
In caso di bonifico sbagliato, chi ha ricevuto la somma deve restituirla, ma la tutela passa dagli strumenti civilistici.

Una pronuncia che traccia un confine chiaro tra illecito civile e reato, con effetti molto concreti nella pratica quotidiana.



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