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MANTENIMENTO AI FIGLI MAGGIORENNI SE SI IMPEGNANO A CERCARE UN LAVORO.VA MANTENUTO IL FIGLIO CHE SI IMPEGNA NEL CERCARE ...
12/11/2021

MANTENIMENTO AI FIGLI MAGGIORENNI SE SI IMPEGNANO A CERCARE UN LAVORO.
VA MANTENUTO IL FIGLIO CHE SI IMPEGNA NEL CERCARE UN'OCCUPAZIONE.
PER LA CASSAZIONE, L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO SPETTA AL FIGLIO MAGGIORENNE A CONDIZIONE CHE LO STESSO, CONCLUSA LA PROPRIA FORMAZIONE, SI ATTIVI, PER CERCARE UN LAVORO STABILE.

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 27904/2021 ribadisce quello che è l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità sulla spettanza del mantenimento ai figli maggiorenni. Tale diritto spetta al figlio che, una volta concluso un percorso formativo, tenendo conto anche dell'età e delle sue condizioni di salute, si impegna attivamente nel cercare un impiego stabile, ma non lo trova. Da qui la decisione della Corte di rinviare alla Corte di Appello affinché accerti nel caso di specie la sussistenza dei suddetti requisiti richiesti per confermare o revocare il mantenimento alla figlia di quasi 35 anni, che lavora in nero in diversi bar, quando questi hanno bisogno.
La vicenda processuale
Il Tribunale dichiara la cessazione degli effetti civili di un matrimonio e dispone tra le altre cose l'assegnazione della casa famigliare in favore della moglie perché convivente con la figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e un assegno di 450 euro mensili in favore di quest'ultima, nulla riconoscendo all'altro figlio che invece ha acquisito la sua autonomia economica.
In sede di appello l'importo in favore della figlia viene ridotto a 350 euro al mese perché la stessa, anche se in modo precario e irregolare, svolge comunque un'attività lavorativa. Eccessivo quindi il carico mensile di 450 euro per il padre, visto che la sua ex moglie contribuisce alle spese per la ragazza e visto altresì che l'uomo deve provvedere ai bisogni della nuova compagna e della figlia avuta da quest'ultima.
Per il padre l'assegno alla figlia non è dovuto se la stessa lavora
• Il padre ricorre però in Cassazione, lamentando nel primo motivo il mancato rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa in quanto la Corte di Appello ha fondato la propria decisione sull'audizione della figlia, senza sentire le parti e i loro difensori.
• Con il secondo motivo lamenta invece l'omessa considerazione da parte della Corte di documenti allegati dallo stesso e da cui emerge la raggiunta autosufficienza economica della figlia.
• Con il terzo contesta la riduzione dell'assegno in favore della figlia e non la sua revoca, in contrasto con l'orientamento più recente della giurisprudenza, per la quale l'obbligo di mantenimento in favore del figlio viene meno quando questo non cerca lavoro o trova un'occupazione conforme alle proprie capacità, inclinazioni e aspirazioni. La figlia del ricorrente infatti, ultra-trentenne e in salute, anche se in modo non continuativo e priva di una formazione universitaria, lavora e percepisce una retribuzione.
Occorre accertare l'impegno concreto nella ricerca di un'occupazione
La Corte di Cassazione respinge i primi due motivi del ricorso, ma accoglie il terzo, cassa quindi la sentenza limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello in diversa composizione affinché statuisca anche sulle spese.
In particolare per la Cassazione il primo motivo è inammissibile perché il ricorrente non ha esposto le ragioni per le quali l'errata applicazione della regola processuale abbia comportato la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio relativamente alla decisione di merito.
Del pari inammissibile il secondo motivo del ricorso perché non si può contestare al giudice di aver attribuito maggior rilievo al alcune prove rispetto ad altre, perché trattasi di una valutazione discrezionale riconosciuta dalla legge. Il motivo in ogni caso difetta di specificità considerato che il ricorrente non ha riprodotto i documenti non considerati ai fini della decisione in sede di appello, ma si è limitato a elencarli nell'atto.
Fondato invece il terzo motivo. Prima di tutto la Corte rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla madre, la figlia non è risultata affetta da un handicap conclamato che giustifichi l'applicazione alla stessa delle regole previste per i figli minori, come sancito dal comma 2 dell'art. 337 septies c.c
Ciò premesso, l'obbligo di mantenimento del figlio non cessa con il raggiungimento della maggiore età, ma persiste quando costui, senza colpa, dipende ancora dai genitori.
La recente giurisprudenza inoltre ha precisato che il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento da parte dei genitori solo se, ultimato il percorso di formazione, dimostri di essersi adoperato concretamente nella ricerca di un'occupazione, tenendo conto di ciò che offre il mercato e ridimensionando eventualmente le proprie aspirazioni. Il giudice deve quindi accertare tutta una serie di elementi nel riconoscere o disconoscere l'assegno di mantenimento al figlio, come l'età, il livello di competenza tecnica e professionale raggiunti, l'impegno nel cercare un'occupazione e in generale la condotta.
Attività che però la Corte di Appello non ha compiuto nel caso di specie, fondando la propria decisione sulla sola affermazione della figlia che "lavora in nero", che non è rimasta inerte e che attivandosi viene contattata da alcuni bar "che la chiamano al bisogno." E' però mancato un accertamento concreto sulla attivazione della figlia, ormai trentacinquenne e priva di un percorso formativo alle spalle, di reperire un'occupazione stabile.

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30/08/2021

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LASTRICO SOLARE: ENTRO QUALI LIMITI RISPONDE DEI DANNI DA INFILTRAZIONI IL CONDOMINIO.Cassazione Civile Ordinanza 19556/...
06/08/2021

LASTRICO SOLARE: ENTRO QUALI LIMITI RISPONDE DEI DANNI DA INFILTRAZIONI IL CONDOMINIO.

Cassazione Civile Ordinanza 19556/2021
Con l'ordinanza n. 19556/2021 la Corte di Cassazione ha chiarito ancora una volta in quali casi il Condominio è chiamato a rispondere dei danni derivanti dal lastrico solare in concorso con il condomino, proprietario esclusivo del lastrico.

Il Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Marano - accoglieva la domanda avanzata da Tizio e condannava il Condominio Alfa al risarcimento dei danni subiti dall'unità immobiliare dell'attore, sita al secondo piano dell'edificio, a cagione delle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di proprietà esclusiva dell' attore.

Il Tribunale, inquadrando la fattispecie nell'ipotesi di cui all'art.1126 c.c., ripartiva le spese di ripristino e riparazione tra Tizio, proprietario dell'unità immobiliare danneggiata e del lastrico solare, e il Condominio convenuto, nelle proporzioni indicate dalla norma stessa.

La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenendo che il primo giudice non avesse tenuto conto del fatto che le cause delle infiltrazioni fossero da imputare non già a usura e a carenze manutentive, ma a difetti originari di costruzione della copertura, applicava il criterio di imputazione di responsabilità indicato dall'art. 2051 c.c., così onerando delle spese in oggetto il solo proprietario del lastrico solare, senza alcuna partecipazione del Condominio.

Tizio ricorre in Cassazione, che dichiara inammissibile il ricorso, motivando nei seguenti termini:
a) La Corte d'appello di Napoli ha affermato che la responsabilità per i danni cagionati dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di proprietà esclusiva dell'attore, giacché riferibili (come accertato in fatto sulla base delle risultanze peritali) a vizi e carenze costruttive dell'immobile, alla luce dei difetti delle pendenze e del punto di raccolta, nonché dell'assenza di giunti dilatativi, è da ascrivere unicamente, ai sensi dell'art. 2051c.c., al medesimo proprietario esclusivo e non anche al convenuto condominio;

b) in tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 C.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, regolandosi il concorso di tali responsabilità, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., a meno che non risulti la prova della riconducibilità del danno a fatto esclusivo del titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare;

c) nel caso in esame, la causa dei danni è imputabile non alla omissione di riparazioni del lastrico dovute a vetustà, ipotesi cui torna applicabile l'art. 1126 c.c., quanto riconducibile a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell'opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario, con conseguente responsabilità del solo medesimo proprietario del lastrico solare, ex art. 2051 c.c., e non anche - sia pure in via concorrenziale - del condominio, il quale è obbligato ad eseguire le attività di conservazione e di manutenzione straordinaria del bene, ma non ad eliminarne i vizi costruttivi originari.

INFILTRAZIONI IN CONDOMINIO, IL DANNEGGIATO CONTRIBUISCE AL RISARCIMENTOAnche il condomino danneggiato dalle infiltrazio...
05/07/2021

INFILTRAZIONI IN CONDOMINIO, IL DANNEGGIATO CONTRIBUISCE AL RISARCIMENTO

Anche il condomino danneggiato dalle infiltrazioni dovute alla mancata manutenzione delle parti comuni deve contribuire, per pro quota, al risarcimento del danno operato dal condominio nei suoi confronti. Lo ha affermato la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 18187 depositata il 24/06/2021, affermando un principio di diritto.
La VI Sezione civile ha così respinto il ricorso della società danneggiata contro la sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva affermato la "sussistenza dell'obbligo dell'appellante di contribuire anch'essa, quale condomina, alla spesa occorrente per risarcire il danno subito dall'unità immobiliare della S.r.l.". La società infatti era proprietaria del piano terra dell'edificio condominiale ed aveva chiesto la condanna del Condominio al rimborso delle spese anticipate ed al risarcimento dei danni in relazione alle infiltrazioni dal lastrico comune di copertura, costituente la corte interna del fabbricato.
Per la Suprema corte il ricorso della società è infondato in quanto "non considera che l'accertamento della responsabilità risarcitoria della compagine condominiale per i danni cagionati dall'omessa manutenzione delle parti comuni alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, non esclude affatto che lo stesso condomino danneggiato rimanga a sua volta gravato pro quota nei confronti del condominio dell'obbligo di contribuzione alla correlata spesa, che trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell'edificio e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile".
La Cassazione ha così affermato il seguente principio: "Il condomino, che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni dell'edificio ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo, che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell'edificio e alla rifusione dei danni cagionati".

LIMITI PIGNORABILITA’ DELLO STIPENDIOLo stipendio, al pari della pensione è un titolo di credito aggredibile che rientra...
10/06/2021

LIMITI PIGNORABILITA’ DELLO STIPENDIO

Lo stipendio, al pari della pensione è un titolo di credito aggredibile che rientra nella casistica del “pignoramento presso terzi”. In caso di pignoramento dello stipendio, però, al contrario che per la pensione, il legislatore non ha stabilito un limite al di sotto del quale non si può andare a colpire (minimo vitale).
Questo perché, di principio, il debitore lavoratore è un soggetto meno debole rispetto al debitore pensionato. Per legge il limite pignorabile dello stipendio o della pensione è un quinto dell’importo mensile netto, il che significa che il massimo pignorabile da un creditore su uno stipendio mensile di 1.000 euro è 200 euro. L’azione di pignoramento dello stipendio è un atto formale che coinvolge anche il datore di lavoro che elabora la busta paga e che deve tenere conto dell’ingiunzione notificata al debitore.

Pignoramento stipendio
Esistono due metodi di pignoramento dello stipendio. Il primo è direttamente presso il datore di lavoro, il secondo presso la banca dove viene accreditato. Il pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro prevede una prima fase in cui il creditore può notificare l’atto di pignoramento al datore di lavoro del debitore. Lo stesso comunicherà poi al creditore se il lavoratore è a credito. Successivamente, per poter procedere, le parti verranno convocate davanti al giudice civile per verificare la sussistenza e la consistenza dei debiti e dei crediti dopo di che verrà emanato decreto che autorizza la procedura di pignoramento. Da lì in avanti, il datore di lavoro potrà trattenere un quinto dello stipendio netto che girerà al creditore fino a estinzione del debito. La busta paga conterrà la voce che indica la trattenuta mensile al lavoratore da destinare al creditore.

Pignoramento stipendio presso datore di lavoro
Il lavoratore moroso non potrà essere privato di somme di denaro al di sotto di una particolare soglia. La legge fissa infatti a un quinto l’importo massimo pignorabile in busta paga, al netto di tasse, contributi, crediti, assegni familiari, ecc. Pertanto, se un lavoratore percepisce uno stipendio di 1.200 euro mensili, gli verranno detratte 240 euro. Inoltre, secondo quanto previsto dall’articolo 545 del codice di procedura civile, le somme dovute a titolo di stipendio o salario che sono state già accreditate sul conto bancario o postale intestato al debitore prima del pignoramento possono essere pignorate solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale. Nel caso in cui, invece, l’accredito dello stipendio avvenga successivamente o contestualmente al pignoramento potrà essere pignorato entro il limite massimo di un quinto.

Pignoramento stipendio presso banca
Diverso è il sistema di pignoramento dello stipendio presso conto bancario o postale. In questo caso non viene coinvolto il datore di lavoro che continuerà ad erogare lo stipendio pieno al lavoratore, ma l’intermediario bancario. La procedura presso il tribunale è la stessa con comparizione delle parti e decreto che autorizza il pignoramento, ma l’azione esecutiva si differenzia a seconda se le somme siano state accreditate sul conto prima o dopo la notifica del pignoramento. Nel primo caso, il limite massimo pignorabile della retribuzione è pari al triplo dell’importo dell’assegno sociale (459,83 euro per 13 mensilità). Dunque, seguendo tale ragionamento, se lo stipendio è già accreditato sul conto corrente, la somma che non può essere pignorata è pari a 1.379,49 euro. Quindi, se sul conto ci sono 10.000 euro, il creditore potrà pignorarne 8.620,51. Nel secondo caso, invece, ossia se la retribuzione è accreditata sul conto dopo la notifica del pignoramento, il limite massimo di pignoramento è di un quinto dello stipendio.

Pignoramento fino a metà dello stipendio
Può capitare che un lavoratore sia sottoposto a più di un’azione di pignoramento dello stipendio. In questo caso bisogna distinguere se il creditore sia la stessa persona fisica o giuridica oppure soggetti diversi.
Nel primo caso, rimane fisso il limite di un quinto dello stipendio pignorabile, mentre nel secondo caso i creditori possono concorrere per loro quota fino alla metà dello stipendio. Questo è ad esempio il caso di pignoramento per debiti nei confronti del fisco e contestualmente da parte, ad esempio, di privati per alimenti o quant’altro. Come, già detto, non esiste limite vitale, per cui se un lavoratore percepisce 1.000 euro al mese di stipendio, gli possono ve**re pignorati fino a 500 euro.

VOLTURA CATASTALE E PRESUNZIONE DI ACCETTAZIONE DELL'EREDITA'Con l’ordinanza n. 11478/2021, la Corte di Cassazione ha ri...
05/06/2021

VOLTURA CATASTALE E PRESUNZIONE DI ACCETTAZIONE DELL'EREDITA'

Con l’ordinanza n. 11478/2021, la Corte di Cassazione ha ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'accettazione tacita dell' può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di , inidonea di per sè a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale”, che, quindi, acquista rilevanza dal punto di vista fiscale per il pagamento dell’imposta, ma è rilevante anche dal punto di vista civilistico per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.

PRESCRIZIONE BIENNALE PER LE FORNITURE DI ENERGIA, GAS E ACQUA (LEGGE DI BILANCIO 2018).Come noto, il legislatore, con l...
31/05/2021

PRESCRIZIONE BIENNALE PER LE FORNITURE DI ENERGIA, GAS E ACQUA (LEGGE DI BILANCIO 2018).

Come noto, il legislatore, con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (art. 1, commi da 4 a 10) ha previsto che nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescriva in due anni, limitandone però l’ambito di applicazione alle sole fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 per il settore elettrico, al 1° gennaio 2019 per il settore gas e al 1° gennaio 2020 per settore idrico.

Veniva inoltre introdotta, nella versione iniziale, il limite della “causa cliente” (art. 1, comma 5) che, disapplicando le disposizioni di cui al comma 4, non impediva la prescrizione del diritto al corrispettivo, ma evitava semplicemente la riduzione del termine. Si assisteva quindi ad una situazione in cui il termine di prescrizione da quinquennale era divenuto biennale, salvo poi poter tornare nuovamente quinquennale a seconda della condotta tenuta dall’utente (in proposito, non si comprende per quale ragione il legislatore, in ragione della peculiarità del mercato delle utilities, anziché introdurre un’eccezione ancorata alla “responsabilità accertata dell’utente” - salvo poi tornare sui propri passi - non abbia introdotto una causa di sospensione svincolata dal dolo del debitore).

A decorrere dal 1° gennaio 2020 la parte della norma che consentiva di dar rilevanza alla responsabilità dell’utente è stata abrogata (art. 1, comma 295, L. 27 dicembre 2019, n. 160) con la conseguenza che, per luce, acqua e gas, attualmente non è più possibile applicare il termine di prescrizione quinquennale.1

Associata alla norma primaria sussistono una serie di interventi regolatori dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che, a tutela dell’utente finale, ha imposto regole sempre più stringenti agli operatori del mercato.

Si assiste quindi ad una continua evoluzione regolamentare che, se da un lato spinge gli operatori ad efficientare i propri processi, dall’altro rischia di agevolare comportamenti opportunistici di alcuni utenti; comportamenti questi ultimi che la disposizione del comma 5, ormai abrogata, quantomeno aiutava ad arginare.

Nozione e fondamento giuridico della prescrizione estintiva
Decorrenza della prescrizione, sospensione e cause ostative
Considerazioni finali
Nozione e fondamento giuridico della prescrizione estintiva
Prescrizione estintiva: estinzione del diritto soggettivo per effetto dell’inerzia del titolare del diritto che non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.2

Il fondamento della prescrizione è individuato sia nella tutela dell’interesse pubblico alla certezza di trattamento delle situazioni giuridiche, sia (soprattutto) nella tutela degli interessi privati coinvolti nel rapporto giuridico, in particolare degli interessi individuali contrapposti a quello del titolare del diritto.3

Tale circostanza spiega perché il rilievo dell’eccezione di prescrizione sia rimesso esclusivamente alla controparte (art. 2938 c.c.), o ai creditori e ai terzi che abbiano interesse ad opporla, naturalmente qualora la parte non la faccia valere o vi abbia rinunciato (art. 2939 c.c.).

Dovendo comunque la prescrizione essere eccepita dalla parte che vi ha interesse, non operando automaticamente, ma solo in quanto opposta, servirsi della prescrizione estintiva non sempre può risultare conforme all’etica potendo apparire dal punto di vista morale un impium remedium.4 Per tale ragione è consentita la sua rinuncia successiva al decorso del termine di prescrizione (art. 2937 c.c.).

Essendo la prescrizione estintiva un istituto di ordine pubblico, le norme che definiscono il tempo necessario affinché si verifichi sono inderogabili e, pertanto, ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione è da ritenersi nullo (art. 2936 c.c.).

Si precisa infine che la prescrizione non ha una funzione sanzionatoria5; l’istituto opera dando semplice rilevanza all’inerzia del titolare, non per punirlo, bensì per la generale necessità di certezza, anche a costo di sacrificare gli interessi individuali di quest’ultimo.6

Decorrenza della prescrizione, sospensione e cause ostative
L’estinzione del diritto per prescrizione si verifica per il fatto puro e semplice del mancato esercizio del diritto (art. 2934 c.c.) a decorrere dal giorno in cui tale diritto avrebbe potuto essere esercitato (art. 2935 c.c.) e del mancato compimento di atti interruttivi (artt. 2943-2945 c.c.) per il tempo determinato dalla legge.

Succede però che l’esercizio del diritto possa essere condizionato da circostanze estranee alla sfera giuridica del titolare; in questo caso, pare legittimo interrogarsi sull’incidenza che possano avere tali circostanze sul decorso della prescrizione.

Il panorama dottrinale e giurisprudenziale è abbastanza allineato nel risolvere tale quesito rifacendosi alla distinzione tra impedimenti alla decorrenza del termine di prescrizione (operanti come blocco iniziale alla decorrenza) e cause di sospensione della prescrizione (operanti quindi in corso di decorrenza).

A tale distinzione sono ricondotti rispettivamente gli impedimenti giuridici e gli impedimenti di fatto.

Mentre per i primi il legislatore ha lasciato spazio alla loro individuazione prendendo come riferimento principale l’art. 2935 c.c.; per i secondi, invece, ha ritenuto di dover individuare in modo puntuale una serie di fattispecie strettamente nominate (in dottrina, purtroppo, è rimasta minoritaria la tesi secondo cui, al di là delle ipotesi espressamente previste, dovrebbe ammettersi la sospensione tutte le volte che un fatto non imputabile al titolare gli renda impossibile l’esercizio del diritto).

Nonostante paia che siano stati individuati dei rigidi paletti applicativi, in alcune casistiche di matrice giuslavoristica, tali paletti hanno ceduto di fronte ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, dando rilevanza, in tema di decorrenza, anche ad impedimenti di natura economico-sociale.7

La menzionata distinzione tra impedimenti giuridici e impedimenti di fatto, seppur consolidata nel panorama giurisprudenziale, non resta quindi scevra di valutazioni contrastanti tese a dar rilevanza, anche ai fini della decorrenza della prescrizione, agli impedimenti non imputabili al titolare.

Invero, come rilevato dalla dottrina, il fondamento dell’irrilevanza degli impedimenti di fatto sul decorso del termine di prescrizione, argomentando sull’inconsistenza della categoria dell’impedimento giuridico, non si può individuare né in un’interpretazione letterale, né logica, né sistematica dell’art. 2935 c.c.; tale concezione risiederebbe esclusivamente nella volontà del legislatore storico, che trova piena espressione nella relazione governativa al codice civile, di non dare ingresso nel nostro ordinamento al principio contra non valentem agere non currit praescriptio e di reagire contro le opinioni dottrinali e le pronunce giurisprudenziali che ammettevano la sospensione del decorso della prescrizione per impedimento non imputabile al titolare, anche al di là delle ipotesi legislativamente previste.

Posto tale assunto, la tesi che esclude la rilevanza degli impedimenti di fatto non imputabili al titolare non ha un fondamento, ma solo un movente psicologico, ossia la paura di attentare alla certezza del trattamento delle situazioni giuridiche.8

Sulla base di tali considerazioni, è difficile adattare il disposto normativo alla realtà fattuale che caratterizza il mondo delle utilities. Come noto, oltre ai casi in cui il ritardo sia dettato da impedimenti operativi interni dell’operatore (che esulano dalla presente disamina e in relazione ai quali pare ragionevole la prescrizione del diritto di credito)9, la maggior parte delle volte il problema sorge con riferimento ai conguagli di consumi pluriennali dettati dall’impossibilità nel tempo di ottenere un dato di misura effettivo a causa dell’inaccessibilità del contatore.

Si crea quindi una situazione in cui il cliente, pur pagando le bollette con regolarità, si trova a dover corrispondere ad una certa data un importo superiore rispetto a quanto normalmente corrisposto; un importo, si rammenta, comunque correlato ai consumi realmente effettuati.

Mentre per il servizio idrico il tema della rilevazione della misura è da ricondurre in generale allo stesso soggetto che poi di fatto procede ad addebitare i consumi al cliente, per il servizio elettrico e gas il panorama operativo è più complesso in quanto caratterizzato dall’attività di almeno due operatori, ossia il fornitore e il distributore. In quest’ultimo caso si viene a creare una situazione in cui l’attività di rilevazione del distributore ricade su quella del fornitore e, di conseguenza, sull’entità dei consumi fatturati al cliente finale.

In tale contesto, può succedere che il distributore, pur agendo diligentemente nel rispetto delle disposizioni regolamentari, si trovi nell’impossibilità materiale di ottenere il dato di misura effettivo e, conseguentemente, sia costretto a comunicare al fornitore dati di misura stimati. E’ evidente che prima o poi tali dati di misura dovranno essere oggetto di conguaglio.

Si crea quindi una situazione penalizzante per gli operatori che sono costretti a subire gli effetti della prescrizione senza la possibilità di attuare un valido rimedio, anche a fronte, in alcuni casi, di condotte negligenti da parte degli utenti finali.

Non tutte le condotte di questi ultimi sono però irrilevanti; invero, laddove si palesi una condotta dolosa dell’utente, soccorre a tale circostanza quanto previsto dall’art. 2941 c.c n. 8).

Facendo ricorso a tale norma, gli operatori del settore potrebbero ritenere sospeso il termine di prescrizione e agire per il recupero del credito scongiurando così le condotte opportunistiche di coloro che, consci della situazione, abbiano deciso di ostacolare l’attività di rilevazione disposta dal distributore.

Purtroppo, salvo quest’ultima eventualità, stante l’interpretazione restrittiva dell’art. 2935 c.c. in relazione agli impedimenti di fatto, il rischio di determinare un ingiustificato pregiudizio si presenta come inevitabile; invero, ci si trova costretti a sacrificare situazioni meritevoli di tutela all’insegna dell’esigenza di certezza, piuttosto che valutare in termini di buona fede e correttezza la possibilità di far valere il diritto ed evitare un’ingiusta perdita economica.10

In generale, parrebbe quindi che, salvo i casi di dolo, la condotta dell’utente non possa ostacolare la decorrenza della prescrizione, sacrificando di fatto il diritto al corrispettivo del venditore (ignaro ed incolpevole) al quale non resterebbe che valutare l’eventuale inadempimento contrattuale dell’utente medesimo al fine di una possibile azione di risarcimento danni.11

Di conseguenza, si assiste ad una situazione in cui gli operatori del mercato, trovandosi di fatto nell’impossibilità di ottenere autonomamente il dato di misura, sono costretti a richiedere la collaborazione dell’utente, responsabilizzando quest’ultimo tramite l’attività di autolettura.

Tenuto conto delle circostanze esaminate, si rende necessaria la seguente considerazione: se la prescrizione opera ancorata all’irrilevanza degli impedimenti di fatto, ritenendo quindi che il diritto si prescriva anche laddove il creditore si trovi senza colpa nell’impossibilità di poter contabilizzare integralmente un credito12 e, quindi, ritenendo il diritto di credito prescrivibile anche laddove non correttamente quantificato, proprio per la concezione secondo cui la prescrizione decorrerebbe dalla data di effettuazione dei consumi, parrebbe legittimo poter ritenere che tale decorso possa essere interrotto da una dichiarazione da parte del fornitore con la quale si manifesti l’intenzione di esercitare il proprio diritto di credito nella sua interezza (pur non quantificandolo e quindi disattendendo la concezione in base alla quale, ai fini dell’interruzione della prescrizione, sia necessaria una richiesta completa dell’esatta quantificazione dell’importo), adottando, per certi aspetti, un’interpretazione estensiva del disposto di cui all'art. 2943, comma 4.13

Merita infine una riflessione, magari sottoponendolo al vaglio delle tutele previste dalla normativa consumeristica, l’effetto che potrebbe avere un eventuale accordo tra utente e società di vendita sostanzialmente volto a limitare l’azionabilità della pretesa, da subordinare questa all’ottenimento del dato di consumo effettivo.14

In conclusione, visto il complesso panorama giuridico e non in cui si trovano a svolgere la propria attività gli operatori del mercato idrico ed energetico, non resta che continuare ad auspicare un intervento ponderato del legislatore che consenta la giusta tutela del diritto al corrispettivo ed impedisca ingiusti sacrifici economici determinati dall’esigenza di certezza.

CONDOMINIO: CRITERIO DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI RISANAMENTO DEI FRONTALINI DEI BALCONI.Quando parliamo di balconi, d...
26/05/2021

CONDOMINIO: CRITERIO DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI RISANAMENTO DEI FRONTALINI DEI BALCONI.

Quando parliamo di balconi, dobbiamo distinguere quelli aggettanti da quelli incassati.

I balconi aggettanti sono quelli che sporgono dalla facciata dell’edificio e costituiscono un prolungamento dell’unità immobiliare, sono di proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti che se ne servono.

I balconi incassati invece sono quelli che non sporgono rispetto ai muri perimetrali, restando incassati nell’edificio condominiale. L’attenzione si sofferma principalmente sul frontalino, che è quella fascia verticale di piccola altezza, che a volte rifinisce sulla fronte una struttura orizzontale aggettante (la parte esterna del parapetto del balcone quella che costituisce una sorta di cornice dello stesso balcone). Il frontalino lo troviamo sia nei balconi incassati, che in quelli aggettanti, ed è proprio in questo caso che sorgono i problemi. Infatti quando si devono effettuare i lavori di manutenzione, ci si domanda a chi debbano essere addebitate le spese per gli interventi sugli stessi.

Natura condominiale dei frontalini dei balconi

Quando si devono effettuare i lavori di manutenzione, ci si domanda a chi debbano essere addebitate le spese per gli interventi sul c.d. frontalino. Tale problematica sorge per il balcone aggettante (cioè quelli sporgenti dalla verticale della facciata dell’edificio) perché sono quelli che appartengono esclusivamente al proprietario dell’appartamento che se ne serve.

Ci si chiede se le spese devono essere sostenute dal proprietario del balcone ovvero dal condominio. Questa questione ha generato negli anni un enorme contezioso. Ormai la giurisprudenza è costante nel ritenere che gli elementi decorativi che caratterizzano la parte frontale del balcone aggettante si debbono considerare beni comuni quando contribuiscono a rendere esteticamente gradevole l’edificio.

Ripartizione delle spese dei frontalini

La Cassazione oggi ritiene che i frontalini appartengono al condominio in quanto elementi estetici e di arredo della facciata. Per cui le relative spese devono essere divise tra tutti i condòmini, anche quelli che affacciano su altro lato del palazzo o quelli che non sono proprietari di balconi (le spese vanno ripartite tra tutti i condomini, secondo i millesimi di proprietà, così come previsto dall’art. 1123 c.c.). Recentemente il Tribunale di Roma con la sentenza n. 915 del 19 Gennaio 2021, ha qualificato le spese da sostenere per il risanamento dei frontalini come “condominiali”.

Tribunale di Roma: frontalini sono condominiali

Con la sentenza n. 915 del 2021, il Tribunale di Roma conferma che i balconi sono una estensione della proprietà individuale, ma contestualmente precisa che si pongono come elementi decorativi esterni che si inseriscono nella facciata. Pertanto, le spese per gli elementi decorativi dei balconi, quando si identificano con la struttura della facciata, vanno ripartite a carico della collettività condominiale, suddivise tra tutti i condomini in maniera proporzionale alle singole quote di proprietà. Questo ragionamento viene fatto anche per i c.d. frontalini e di conseguenza le spese devono essere ripartite tra tutti i condomini, poiché i frontalini vengono considerati elemento imprescindibile della facciata costituendo l’estetica dello stabile allo stesso modo del muro perimetrale dell’edificio con cui si integrano in un rapporto armonico. Lo stesso Tribunale di Roma in precedenti sentenze, ha affermato non essere necessario, affinché i frontalini siano considerati parti comuni, che essi rivestano un particolare pregio architettonico, essendo sufficiente che contribuiscano a segnare le linee ornamentali del fabbricato.

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