31/05/2021
PRESCRIZIONE BIENNALE PER LE FORNITURE DI ENERGIA, GAS E ACQUA (LEGGE DI BILANCIO 2018).
Come noto, il legislatore, con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (art. 1, commi da 4 a 10) ha previsto che nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescriva in due anni, limitandone però l’ambito di applicazione alle sole fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 per il settore elettrico, al 1° gennaio 2019 per il settore gas e al 1° gennaio 2020 per settore idrico.
Veniva inoltre introdotta, nella versione iniziale, il limite della “causa cliente” (art. 1, comma 5) che, disapplicando le disposizioni di cui al comma 4, non impediva la prescrizione del diritto al corrispettivo, ma evitava semplicemente la riduzione del termine. Si assisteva quindi ad una situazione in cui il termine di prescrizione da quinquennale era divenuto biennale, salvo poi poter tornare nuovamente quinquennale a seconda della condotta tenuta dall’utente (in proposito, non si comprende per quale ragione il legislatore, in ragione della peculiarità del mercato delle utilities, anziché introdurre un’eccezione ancorata alla “responsabilità accertata dell’utente” - salvo poi tornare sui propri passi - non abbia introdotto una causa di sospensione svincolata dal dolo del debitore).
A decorrere dal 1° gennaio 2020 la parte della norma che consentiva di dar rilevanza alla responsabilità dell’utente è stata abrogata (art. 1, comma 295, L. 27 dicembre 2019, n. 160) con la conseguenza che, per luce, acqua e gas, attualmente non è più possibile applicare il termine di prescrizione quinquennale.1
Associata alla norma primaria sussistono una serie di interventi regolatori dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che, a tutela dell’utente finale, ha imposto regole sempre più stringenti agli operatori del mercato.
Si assiste quindi ad una continua evoluzione regolamentare che, se da un lato spinge gli operatori ad efficientare i propri processi, dall’altro rischia di agevolare comportamenti opportunistici di alcuni utenti; comportamenti questi ultimi che la disposizione del comma 5, ormai abrogata, quantomeno aiutava ad arginare.
Nozione e fondamento giuridico della prescrizione estintiva
Decorrenza della prescrizione, sospensione e cause ostative
Considerazioni finali
Nozione e fondamento giuridico della prescrizione estintiva
Prescrizione estintiva: estinzione del diritto soggettivo per effetto dell’inerzia del titolare del diritto che non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.2
Il fondamento della prescrizione è individuato sia nella tutela dell’interesse pubblico alla certezza di trattamento delle situazioni giuridiche, sia (soprattutto) nella tutela degli interessi privati coinvolti nel rapporto giuridico, in particolare degli interessi individuali contrapposti a quello del titolare del diritto.3
Tale circostanza spiega perché il rilievo dell’eccezione di prescrizione sia rimesso esclusivamente alla controparte (art. 2938 c.c.), o ai creditori e ai terzi che abbiano interesse ad opporla, naturalmente qualora la parte non la faccia valere o vi abbia rinunciato (art. 2939 c.c.).
Dovendo comunque la prescrizione essere eccepita dalla parte che vi ha interesse, non operando automaticamente, ma solo in quanto opposta, servirsi della prescrizione estintiva non sempre può risultare conforme all’etica potendo apparire dal punto di vista morale un impium remedium.4 Per tale ragione è consentita la sua rinuncia successiva al decorso del termine di prescrizione (art. 2937 c.c.).
Essendo la prescrizione estintiva un istituto di ordine pubblico, le norme che definiscono il tempo necessario affinché si verifichi sono inderogabili e, pertanto, ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione è da ritenersi nullo (art. 2936 c.c.).
Si precisa infine che la prescrizione non ha una funzione sanzionatoria5; l’istituto opera dando semplice rilevanza all’inerzia del titolare, non per punirlo, bensì per la generale necessità di certezza, anche a costo di sacrificare gli interessi individuali di quest’ultimo.6
Decorrenza della prescrizione, sospensione e cause ostative
L’estinzione del diritto per prescrizione si verifica per il fatto puro e semplice del mancato esercizio del diritto (art. 2934 c.c.) a decorrere dal giorno in cui tale diritto avrebbe potuto essere esercitato (art. 2935 c.c.) e del mancato compimento di atti interruttivi (artt. 2943-2945 c.c.) per il tempo determinato dalla legge.
Succede però che l’esercizio del diritto possa essere condizionato da circostanze estranee alla sfera giuridica del titolare; in questo caso, pare legittimo interrogarsi sull’incidenza che possano avere tali circostanze sul decorso della prescrizione.
Il panorama dottrinale e giurisprudenziale è abbastanza allineato nel risolvere tale quesito rifacendosi alla distinzione tra impedimenti alla decorrenza del termine di prescrizione (operanti come blocco iniziale alla decorrenza) e cause di sospensione della prescrizione (operanti quindi in corso di decorrenza).
A tale distinzione sono ricondotti rispettivamente gli impedimenti giuridici e gli impedimenti di fatto.
Mentre per i primi il legislatore ha lasciato spazio alla loro individuazione prendendo come riferimento principale l’art. 2935 c.c.; per i secondi, invece, ha ritenuto di dover individuare in modo puntuale una serie di fattispecie strettamente nominate (in dottrina, purtroppo, è rimasta minoritaria la tesi secondo cui, al di là delle ipotesi espressamente previste, dovrebbe ammettersi la sospensione tutte le volte che un fatto non imputabile al titolare gli renda impossibile l’esercizio del diritto).
Nonostante paia che siano stati individuati dei rigidi paletti applicativi, in alcune casistiche di matrice giuslavoristica, tali paletti hanno ceduto di fronte ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, dando rilevanza, in tema di decorrenza, anche ad impedimenti di natura economico-sociale.7
La menzionata distinzione tra impedimenti giuridici e impedimenti di fatto, seppur consolidata nel panorama giurisprudenziale, non resta quindi scevra di valutazioni contrastanti tese a dar rilevanza, anche ai fini della decorrenza della prescrizione, agli impedimenti non imputabili al titolare.
Invero, come rilevato dalla dottrina, il fondamento dell’irrilevanza degli impedimenti di fatto sul decorso del termine di prescrizione, argomentando sull’inconsistenza della categoria dell’impedimento giuridico, non si può individuare né in un’interpretazione letterale, né logica, né sistematica dell’art. 2935 c.c.; tale concezione risiederebbe esclusivamente nella volontà del legislatore storico, che trova piena espressione nella relazione governativa al codice civile, di non dare ingresso nel nostro ordinamento al principio contra non valentem agere non currit praescriptio e di reagire contro le opinioni dottrinali e le pronunce giurisprudenziali che ammettevano la sospensione del decorso della prescrizione per impedimento non imputabile al titolare, anche al di là delle ipotesi legislativamente previste.
Posto tale assunto, la tesi che esclude la rilevanza degli impedimenti di fatto non imputabili al titolare non ha un fondamento, ma solo un movente psicologico, ossia la paura di attentare alla certezza del trattamento delle situazioni giuridiche.8
Sulla base di tali considerazioni, è difficile adattare il disposto normativo alla realtà fattuale che caratterizza il mondo delle utilities. Come noto, oltre ai casi in cui il ritardo sia dettato da impedimenti operativi interni dell’operatore (che esulano dalla presente disamina e in relazione ai quali pare ragionevole la prescrizione del diritto di credito)9, la maggior parte delle volte il problema sorge con riferimento ai conguagli di consumi pluriennali dettati dall’impossibilità nel tempo di ottenere un dato di misura effettivo a causa dell’inaccessibilità del contatore.
Si crea quindi una situazione in cui il cliente, pur pagando le bollette con regolarità, si trova a dover corrispondere ad una certa data un importo superiore rispetto a quanto normalmente corrisposto; un importo, si rammenta, comunque correlato ai consumi realmente effettuati.
Mentre per il servizio idrico il tema della rilevazione della misura è da ricondurre in generale allo stesso soggetto che poi di fatto procede ad addebitare i consumi al cliente, per il servizio elettrico e gas il panorama operativo è più complesso in quanto caratterizzato dall’attività di almeno due operatori, ossia il fornitore e il distributore. In quest’ultimo caso si viene a creare una situazione in cui l’attività di rilevazione del distributore ricade su quella del fornitore e, di conseguenza, sull’entità dei consumi fatturati al cliente finale.
In tale contesto, può succedere che il distributore, pur agendo diligentemente nel rispetto delle disposizioni regolamentari, si trovi nell’impossibilità materiale di ottenere il dato di misura effettivo e, conseguentemente, sia costretto a comunicare al fornitore dati di misura stimati. E’ evidente che prima o poi tali dati di misura dovranno essere oggetto di conguaglio.
Si crea quindi una situazione penalizzante per gli operatori che sono costretti a subire gli effetti della prescrizione senza la possibilità di attuare un valido rimedio, anche a fronte, in alcuni casi, di condotte negligenti da parte degli utenti finali.
Non tutte le condotte di questi ultimi sono però irrilevanti; invero, laddove si palesi una condotta dolosa dell’utente, soccorre a tale circostanza quanto previsto dall’art. 2941 c.c n. 8).
Facendo ricorso a tale norma, gli operatori del settore potrebbero ritenere sospeso il termine di prescrizione e agire per il recupero del credito scongiurando così le condotte opportunistiche di coloro che, consci della situazione, abbiano deciso di ostacolare l’attività di rilevazione disposta dal distributore.
Purtroppo, salvo quest’ultima eventualità, stante l’interpretazione restrittiva dell’art. 2935 c.c. in relazione agli impedimenti di fatto, il rischio di determinare un ingiustificato pregiudizio si presenta come inevitabile; invero, ci si trova costretti a sacrificare situazioni meritevoli di tutela all’insegna dell’esigenza di certezza, piuttosto che valutare in termini di buona fede e correttezza la possibilità di far valere il diritto ed evitare un’ingiusta perdita economica.10
In generale, parrebbe quindi che, salvo i casi di dolo, la condotta dell’utente non possa ostacolare la decorrenza della prescrizione, sacrificando di fatto il diritto al corrispettivo del venditore (ignaro ed incolpevole) al quale non resterebbe che valutare l’eventuale inadempimento contrattuale dell’utente medesimo al fine di una possibile azione di risarcimento danni.11
Di conseguenza, si assiste ad una situazione in cui gli operatori del mercato, trovandosi di fatto nell’impossibilità di ottenere autonomamente il dato di misura, sono costretti a richiedere la collaborazione dell’utente, responsabilizzando quest’ultimo tramite l’attività di autolettura.
Tenuto conto delle circostanze esaminate, si rende necessaria la seguente considerazione: se la prescrizione opera ancorata all’irrilevanza degli impedimenti di fatto, ritenendo quindi che il diritto si prescriva anche laddove il creditore si trovi senza colpa nell’impossibilità di poter contabilizzare integralmente un credito12 e, quindi, ritenendo il diritto di credito prescrivibile anche laddove non correttamente quantificato, proprio per la concezione secondo cui la prescrizione decorrerebbe dalla data di effettuazione dei consumi, parrebbe legittimo poter ritenere che tale decorso possa essere interrotto da una dichiarazione da parte del fornitore con la quale si manifesti l’intenzione di esercitare il proprio diritto di credito nella sua interezza (pur non quantificandolo e quindi disattendendo la concezione in base alla quale, ai fini dell’interruzione della prescrizione, sia necessaria una richiesta completa dell’esatta quantificazione dell’importo), adottando, per certi aspetti, un’interpretazione estensiva del disposto di cui all'art. 2943, comma 4.13
Merita infine una riflessione, magari sottoponendolo al vaglio delle tutele previste dalla normativa consumeristica, l’effetto che potrebbe avere un eventuale accordo tra utente e società di vendita sostanzialmente volto a limitare l’azionabilità della pretesa, da subordinare questa all’ottenimento del dato di consumo effettivo.14
In conclusione, visto il complesso panorama giuridico e non in cui si trovano a svolgere la propria attività gli operatori del mercato idrico ed energetico, non resta che continuare ad auspicare un intervento ponderato del legislatore che consenta la giusta tutela del diritto al corrispettivo ed impedisca ingiusti sacrifici economici determinati dall’esigenza di certezza.