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Risarcimento per omessa informazione circa gli esiti dei «markers epatici» positivi per HCV.La Corte d’Appello di Palerm...
07/06/2024

Risarcimento per omessa informazione circa gli esiti dei «markers epatici» positivi per HCV.
La Corte d’Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per perdita della chance di guarigione determinata dal ritardo nell’intraprendere le cure, quantificata in una percentuale di circa il 15%, ritenuta dalla Corte sufficiente per configurare un pregiudizio suscettibile di ristoro.

TUTELA DEI CONSUMATORI NEGLI ACQUISTI ONLINE: IL PULSANTE DI INOLTRO DI UN ORDINE DEVE INDICARE CON CHIAREZZA CHE, CLICC...
04/06/2024

TUTELA DEI CONSUMATORI NEGLI ACQUISTI ONLINE: IL PULSANTE DI INOLTRO DI UN ORDINE DEVE INDICARE CON CHIAREZZA CHE, CLICCANDOVI, IL CONSUMATORE SI SOTTOPONE A UN OBBLIGO DI PAGAMENTO. C. Giustizia UE sez. V, 30 maggio 2024, n. 400.
La recentissima sentenza della CGUE (30 maggio 2024, C-400/22) afferma che, in conformità a quanto disposto dalla Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, il professionista deve informare il consumatore, prima dell’inoltro di un ordine online, del fatto che egli si sottopone con tale ordine ad un obbligo di pagamento attraverso un’esplicita dicitura. Ciò vale anche quando l’obbligo di pagamento dipende ancora dalla realizzazione di un’ulteriore condizione. Se il professionista non ha rispettato l’obbligo d’informazione, il consumatore non è vincolato dall’ordine. Tuttavia, nulla impedisce al consumatore di confermare il proprio ordine.

LIMITI AL DIRITTO DEL PAZIENTE DI RIFIUTARE LE CURE: PRESUPPOSTI PER L’APPLICAZIONE DEL CONCORSO DI COLPA.A fronte di un...
29/05/2024

LIMITI AL DIRITTO DEL PAZIENTE DI RIFIUTARE LE CURE: PRESUPPOSTI PER L’APPLICAZIONE DEL CONCORSO DI COLPA.
A fronte di un rifiuto ingiustificato al trattamento medico, poiché non correlato ad attività gravosa o tale da determinare notevoli rischi o rilevanti sacrifici, può configurarsi un concorso colposo del paziente creditore a norma dell’art. 1227, comma 2, c.c., qualora emerga che il completamento clinico rifiutato avrebbe, più probabilmente che non, portato alla guarigione (Cass. Civ. sez. III, 11 dicembre 2023, n. 34395).

COMMETTE ERRORE DIAGNOSTICO IL MEDICO CHE NON PRESCRIVE ULTERIORI CONTROLLI AL PAZIENTE.“In tema di colpa professionale ...
30/04/2024

COMMETTE ERRORE DIAGNOSTICO IL MEDICO CHE NON PRESCRIVE ULTERIORI CONTROLLI AL PAZIENTE.
“In tema di colpa professionale medica, l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai
fini di una corretta formulazione della diagnosi” (Cass. sez. IV, 21 febbraio 2019, n. 23252).
“Risponde di omicidio colposo per imperizia, nell’accertamento della malattia, e per negligenza, per l’omissione delle indagini necessarie, il medico che, in presenza di sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale, rimanga arroccato su diagnosi inesatta, benché posta in forte dubbio dalla sintomatologia, dalla anamnesi e dalle altre notizie comunque pervenutegli, omettendo così di porre in essere la terapia più profittevole per la salute del paziente” (Cass. sez. IV, 15 maggio 2019, n. 26906).

CARTELLA CLINICA: COMPILAZIONE E UTILIZZO NEL GIUDIZIO DIRESPONSABILITÀ MEDICA.La cartella clinica costituisce un docume...
25/04/2024

CARTELLA CLINICA: COMPILAZIONE E UTILIZZO NEL GIUDIZIO DI
RESPONSABILITÀ MEDICA.
La cartella clinica costituisce un documento pressoché indefettibile ai fini di una
completa ricostruzione della degenza e, conseguentemente, di una corretta valutazione
dell’operato dei professionisti coinvolti nel trattamento. Si approfondiscono le modalità
di compilazione.La cartella clinica è un documento fondamentale per ricostruire il percorso di cura di un paziente e valutare l'operato dei professionisti coinvolti. La sua compilazione è regolata dall'articolo 24 comma 1 del Decreto Ministeriale del 5 agosto 1977, che ne stabilisce i contenuti essenziali. Anche se la norma menziona le case di cura private, il suo contenuto si applica anche alle strutture pubbliche, con differenze nel valore probatorio del documento.
La compilazione della cartella clinica deve seguire le pratiche della migliore scienza medica e il codice deontologico. Il medico è tenuto a redigere il documento in modo chiaro e completo, motivando e sottoscrivendo eventuali correzioni, registrando il decorso clinico e garantendo la tracciabilità della sua redazione.
La giurisprudenza penale conferma l'importanza della contestualità delle annotazioni nella cartella clinica, considerandola un diario del percorso di malattia. Ogni modifica al documento costituisce falsità materiale, anche se il documento è ancora sotto il controllo del compilatore.
Si è avviato un processo di digitalizzazione della cartella clinica, ma la sua effettiva implementazione è affidata alle istituzioni sanitarie. L'uso di software specifici potrebbe garantire l'integrità del documento.
Per quanto riguarda i soggetti responsabili della compilazione, il primario è incaricato nella struttura pubblica, mentre nel settore privato è il medico curante. Il primario è tenuto a vigilare sulla corretta tenuta delle cartelle cliniche da parte dei medici del reparto.
In conclusione, la corretta compilazione della cartella clinica è fondamentale per garantire la qualità delle cure e proteggere i professionisti sanitari da eventuali responsabilità.

OMESSA DIAGNOSI DI MALFORMAZIONE FETALE.La giurisprudenza concernente l'omessa diagnosi di malformazione fetale ha ormai...
23/04/2024

OMESSA DIAGNOSI DI MALFORMAZIONE FETALE.
La giurisprudenza concernente l'omessa diagnosi di malformazione fetale ha ormai raggiunto un assetto ben delineato, a seguito di una pronuncia delle Sezioni Unite del 2015, la quale ha precisato, per un verso, che il genitore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare che la madre avrebbe esercitato la facoltà d'interrompere la gravidanza, e per altro verso escluso la legittimazione del disabile ad agire in conseguenza dell'errata diagnosi, negando che egli sia portatore di un danno-conseguenza dell'inadempimento del medico.

15/04/2024

LA REGISTRAZIONE DI UNA CONVERSAZIONE PUÒ ESSERE USATA IN GIUDIZIO.
Per la Cassazione, la registrazione fonografica di una conversazione, svoltasi tra presenti ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, non è riconducibile, anche se realizzata clandestinamente, ad intercettazione.
Nel caso in esame, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 10079/2024, è stata chiamata a pronunciarsi, per quanto qui rileva, in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato nel corso del colloquio telefonico con la figlia e in sede di espletamento dell'incarico peritale.
Tale utilizzo, a detta dell'imputato, era inammissibile.
Rispetto a tale contestazione la Corte ha rilevato la manifesta infondatezza del motivo d'impugnazione posto che "le intercettazioni regolate dagli artt. 266 e segg. cod. proc. pen. consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo".
Posto quanto sopra, la Corte ha affermato che "la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo".
La Corte ha concluso il proprio esame dichiarando inammissibile il ricorso e condannando il ricorrente alle spese processuali.

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11/02/2022

DENUNCE PER CALUNNIA.
L’utilizzo disattento dei mezzi di comunicazione, compresi i nuovi “social network”, può esporre a rischi piuttosto gravi. Ad esempio, si può correre il rischio di ingiuriare, diffamare o calunniare qualcuno ed essere quindi oggetto di una o più denunce per calunnia.
La calunnia è reato “plurioffensivo”, nel senso che è in grado di “offendere” cioè di recare danno a due “beni giuridici”: il buon andamento dell’amministrazione della giustizia e l’onore personale.
In primo luogo, le denunce per calunnia tutelano l’attività giudiziaria, cioè il legittimo e regolare svolgimento del procedimento penale, inteso quale dimensione “oggettiva” dell’amministrazione della giustizia. È interesse di ciascuno che i procedimenti penali si svolgano regolarmente e che le risorse dello Stato non vengano disperse in attività inutili. Con le denunce per calunnia, si vuole impedire che il lavoro di forze dell’ordine, magistrati, ausiliari e avvocati venga “sprecato” nell’accertamento di un reato inesistente ed in un processo contro un innocente.
Le denunce per calunnia sono possibili anche se la persona ingiustamente incolpata non viene condannata o sottoposta a processo penale.
Le denunce per calunnia sono possibili anche in caso di ritrattazione ex art. 376 c.p. o remissione di querela.
Questo perché la calunnia è “reato di pericolo”, punita perché determina la probabilità (cioè il pericolo, appunto) dell’avvio di un procedimento penale inutile. Per le denunce per calunnia è sufficiente quindi la mera possibilità che l’Autorità Giudiziaria avvii un procedimento penale, ostacolando il normale funzionamento della giustizia.
Le denunce per calunnia non sono invece possibili quando il fatto incolpato appare manifestamente inesistente, infondato o assurdo, perché l’accertamento dell’infondatezza del reato non comporta alcuna indagine e quindi nessuno spreco di risorse da parte dello Stato.
Né sono possibili le denunce per calunnia quando il fatto accusato è un reato estinto o abolito precedentemente, oppure quando il soggetto falsamente accusato non è punibile o non è imputabile, o sussiste una causa di giustificazione.

22/05/2020

REGOLARIZZAZIONE MIGRANTI.
DOMANDE FREQUENTI.
In attesa delle specificazioni rimandate ai decreti ministeriali di prossima emanazione pubblichiamo alcune domande e possibili risposte dei nostri esperti giunte in redazione.

Si tratta di una doppia sanatoria? Se sì, che differenza c’è tra una e l’altra?
Viene impropriamente definita doppia sanatoria perché permette una doppia regolarizzazione/emersione:
a) lavorativa: di cittadini italiani e stranieri (cittadini UE ed extra-UE) regolarmente soggiornanti;
b) della posizione sul territorio italiano: lavoratori stranieri irregolari potranno ottenere oltre che un formale contratto di lavoro anche un permesso di soggiorno. Questa possibilità è tuttavia riservata agli stranieri che si trovavano sul territorio italiano prima dell’8 marzo 2020.

Tutti i datori di lavoro possono attivare la procedura?
No. Dal testo letterale del Decreto sarà possibile attivare la procedura con il primo canale (emersione dal lavoro nero e regolarizzazione di cittadino straniero) solo a:
datori di lavoro italiani;
cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea;
cittadini stranieri lungo soggiornanti.
Quindi sono da ritenersi esclusi i datori di lavoro con un permesso di soggiorno ordinario, con i conseguenti profili di illegittimità del Decreto su questo punto.

La sanatoria è solo per coloro che hanno un permesso di soggiorno scaduto o per tutti coloro che non hanno documenti?
La scadenza del permesso di soggiorno, indicata a dopo il 31.10.2019, è richiesta solo nel caso del primo canale, ovvero di richiesta di permesso di soggiorno temporaneo.
Invece il datore di lavoro potrà regolarizzare anche cittadini stranieri che siano comunque privi di permesso, purché la loro presenza sia provata dall’ 08.03.2020 e non abbiano lasciato il territorio.

Come si può dimostrare la presenza in Italia dall’08.03.2020?
E’ possibile dare prova della propria presenza:
1) se si è stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici, perché, ad esempio, si è stati precedentemente titolari un permesso di soggiorno o perché, pur per casualità, si è stati fermati dalla Polizia e sottoposti a controlli;
2) se si è effettuata dichiarazione di presenza: adempimento richiesto nei casi di soggiorno breve inferiore a 3 mesi (turismo, ricerca scientifica, missione, studio, gara sportiva, affari, visita) tramite dichiarazione entro 8 giorni alla Questura del luogo in cui ci si reca. A tale dichiarazione provvedono anche le strutture dove si alloggia (alberghi);
3) producendo “attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici”, idonea a dimostrare la propria presenza sul territorio italiano prima del 08.03.2020.
Il possesso di tale documentazione costituisce sicuramente un’eventualità puramente casuale ma sarà possibile fornire prova tramite qualsiasi certificazione che provenga da organismi pubblici (pronto soccorso e scuole ad esempio, se si hanno figli minori).

Gli stranieri che provengono da Paesi che non applicano l’accordo Schengen, come possono dimostrare la loro presenza?
Tramite il timbro apposto sul passaporto ai valichi di frontiera.

Nel secondo caso di regolarizzazione, cosa si intende per permesso di soggiorno scaduto? Vale anche in caso di rinnovo richiesto ma con procedura pendente?
La norma parla espressamente di permesso non rinnovato o convertito, probabilmente per evitare che chi già abbia ottenuto il rinnovo o altro titolo ricorra a questo canale. Si può quindi ritenere che chi abbia semplicemente fatto richiesta di rinnovo o conversione, fino a che la procedura non sia ancora conclusa, possa richiedere il permesso di soggiorno temporaneo.

Ai fini della richiesta di permesso temporaneo, fino a quanto tempo prima è necessario aver svolto attività in quei 3 settori?
Il testo della norma non pone limiti temporali, sicché si può presumere che l’attività lavorativa da comprovare nei tre settori di riferimento possa essere stata svolta anche molto tempo prima della scadenza del proprio permesso di soggiorno. Ne consegue che non necessariamente il permesso di soggiorno scaduto debba essere stato connesso all’attività lavorativa di quei tre settori.

Come si può dimostrare di aver svolto attività lavorativa nei tre settori richiesti dalla norma?
Occorre premettere che la documentazione necessaria a tal fine sarà indicata nel decreto ministeriale di prossima emanazione.
Si può comunque anticipare che ti tratterà di documentazione che possa essere “riscontrata” dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Nel caso di lavoro in nero, è presumibile che anche le dichiarazioni del datore di lavoro precedente possano essere utili a tal fine. In tal caso sono comunque da considerare gli eventuali effetti di tale dichiarazione stante il rischio di vedersi contestare un illecito.

In quali casi il permesso di soggiorno temporaneo potrà essere convertito in permesso per lavoro?
Queste le possibili ipotesi:
a) il cittadino straniero alla scadenza del permesso temporaneo è munito di contratto di lavoro in uno dei tre settori indicati dalla norma;
b) il cittadino straniero ha prestato attività lavorativa durante i sei mesi (la norma non ne indicata però la durata, quindi potranno essere anche più prestazioni di breve durata) ma al momento della scadenza del permesso temporaneo è sprovvisto del contratto: in questo sarà si potrà produrre la documentazione retributiva e previdenziale e richiedere comunque la conversione;
c) il cittadino straniero non ha prestato alcuna attività lavorativa, che trova a ridosso della scadenza del titolo. In questa ipotesi potrà esibire il contratto per richiedere la conversione.

Il contratto di lavoro necessario per la conversione, se avuto al termine dei sei mesi deve riguardare gli stessi settori indicati dalla norma?
Il dato letterale della norma non fa riferimento ai tre settori, ai quali deve invece fare riferimento la documentazione retributiva e previdenziale se l’attività è stata svolta nei sei mesi di permesso temporaneo. Quindi, il nuovo contratto di lavoro pare poter anche riguardare altri settori.

Se cessa rapporto di lavoro intrapreso mentre si è in possesso del permesso per lavoro cosa succede?
La perdita del lavoro non potrà determinare revoca del permesso di soggiorno e sarà possibile iscriversi alle liste di collocamento. Attenzione: queste garanzie operano anche se il lavoro perso abbia natura stagionale.

I motivi ostativi per accedere alla procedura riguardano anche la richiesta di permesso di soggiorno temporaneo?
In questa ipotesi, rileveranno soltanto gli eventuali motivi riguardanti il richiedente, mentre i motivi riguardanti il datore di lavoro potranno essere ostativi solo nella fase di conversione del permesso temporaneo, non essendo coinvolto nella prima parte della procedura.

Una semplice espulsione per irregolarità o mancato rinnovo del precedente permesso di soggiorno permette di accedere alla regolarizzazione?
No. L’espulsione deve essere stata disposta per motivi di sicurezza pubblica, ipotesi che si verifica in caso di condanna per fatti gravi e determinate categorie di reati.

Cosa accade tra la presentazione della domanda e la conclusione dell’iter?
In questo lasso di tempo:
a) vige il divieto di espulsione del cittadino straniero richiedente, salvo che rientri tra le categorie con motivi ostativi che renderebbero comunque la domanda inammissibile;
b) sarà possibile svolgere attività lavorativa. Attenzione: Nel caso del primo canale di emersione (richiesta avanzata dal datore di lavoro), esclusivamente alle dipendenze di chi ha presentato la domanda;
c) saranno sospesi i procedimenti penali ed amministrativi a carico del datore di lavoro, relativi all’impiego irregolare dei lavoratori di cui richiede l’emersione, e a carico del lavoratore, relativi all’ingresso e soggiorno illegale.

Fino a quando rimangono sospesi gli eventuali procedimenti penali e amministrativi? E quando cessa la sospensione?
I procedimenti in oggetto rimangono sospesi fino alla definizione delle procedure. Riprenderanno però il loro corso in caso di rigetto o archiviazione.

Se la procedura ha esito negativo per causa indipendente dal datore di lavoro, i procedimenti a suo carico vengono comunque archiviati?
Sì. Tuttavia, questa possibilità non è prevista per il cittadino straniero, i cui procedimenti riprenderanno corso anche se la procedura dovesse avere esito negativo per cause a lui non addebitabili.

Quando di estinguono i procedimenti penali e amministrativi nel caso di primo canale di emersione (domanda del datore di lavoro)?
Nel caso si avvii questa procedura, se andrà a buon fine, occorreranno anche:
a) sottoscrizione del contratto di soggiorno;
b) la comunicazione obbligatoria di assunzione;
c) Il rilascio del permesso di soggiorno.

Quando di estinguono i procedimenti penali e amministrativi nel caso di secondo canale di emersione (richiesta permesso temporaneo)?
In questo caso, gli eventuali procedimenti a carico del cittadino italiano si estingueranno solo nel caso in cui il permesso temporaneo venga convertito in permesso per motivi di lavoro.

FONTI: Articolo 103 del decreto-legge Cura Italia

REGOLARIZZAZIONE DEI LAVORATORI MIGRANTI. I settori lavorativi interessatiI settori lavorativi per cui si applica la reg...
13/05/2020

REGOLARIZZAZIONE DEI LAVORATORI MIGRANTI. I settori lavorativi interessati
I settori lavorativi per cui si applica la regolarizzazione sono: agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca, acquacoltura, assistenza alle persone affette da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza, e lavoro domestico.
Come funziona la regolarizzazione?
Per affrontare l’emergenza sanitaria i datori di lavoro che hanno impiegato cittadini stranieri con il permesso di soggiorno scaduto potranno richiederne l’emersione e la regolarizzazione a fronte della stipula di un contratto di lavoro subordinato. Questa misura riguarda anche l’emersione del lavoro nero per i lavoratori italiani, precedentemente impiegati in nero.
Potranno accedere alla misura tutti quelli che sono stati identificati con fotosegnalazione prima dell’8 marzo del 2020 o che possono dichiarare di aver risieduto in Italia continuativamente prima di quella data.
Permesso di soggiorno temporaneo.
Gli stranieri che hanno un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 o in scadenza, che non hanno lasciato il Paese prima dell’8 marzo 2020, potranno chiedere un permesso di soggiorno temporaneo per cercare un lavoro. Il permesso di soggiorno temporaneo potrebbe durare dai tre ai sei mesi, ancora da definire.
Se gli stranieri che fanno domanda trovano un lavoro, il permesso di soggiorno temporaneo viene trasformato in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro di quattro mesi. Chi intraprende questa procedura deve però dimostrare di aver già lavorato in passato nei settori professionali interessati dal decreto.

Indirizzo

Via Roma 43
Sant'anastasia
80048

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