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Piccole soddisfazioni.Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano ritenuto infondata la nostra tesi difensiva, ma al...
20/11/2024

Piccole soddisfazioni.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano ritenuto infondata la nostra tesi difensiva, ma alla fine la Cassazione ci ha dato ragione.

𝗙𝗮𝗹𝘀𝗮 𝗱𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗿𝗲𝗱𝗱𝗶𝘁𝘂𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗻𝗼𝗻 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗼 𝘂𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼: 𝗻𝗼𝗻 è 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 (𝗖𝗮𝘀𝘀. 𝗽𝗲𝗻. 𝟰𝟬𝟴𝟳𝟮/𝟮𝟬𝟮𝟰)

La sentenza è riportata su Il Sole 24 Ore, Diritto e Giustizia, La Legge per Tutti, ilDiritto.it, Cassazione.net, Italia Oggi.

Diffamazione a mezzo FacebookLa provenienza di un post diffamatorio da uno specifico profilo Facebook e la riferibilità ...
18/06/2024

Diffamazione a mezzo Facebook

La provenienza di un post diffamatorio da uno specifico profilo Facebook e la riferibilità del profilo Facebook all’utente rispondono a massime di comune esperienza e non richiedono particolari indagini sull’indirizzo IP, sui file di log e sugli URL di ogni post, a meno che lo stesso utente registrato non abbia denunciato l’uso illecito del proprio profilo da parte di terzi. (Cassazione penale, sent. 24212/2021)

L’utilizzo diffuso dei social network comporta sempre più di frequente l’accertamento nelle aule dei tribunali di condotte penalmente rilevanti, perpetrate attraverso un uso improprio e illecito degli stessi.
L'orientamento nomofilattico ha da tempo indicato il social network come un luogo aperto al pubblico, sicchè l'uso improprio di tale strumento può portare alla sussistenza dei presupposti del reato di diffamazione.
La giurisprudenza, in particolare, ha affermato che la comunicazione di contenuti diffamatori (pensieri, immagini o video) attraverso la bacheca di un utente, visualizzabile da tutti coloro che hanno accesso al profilo, costituisce diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3 c.p., sotto il profilo dell’offesa arrecata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone.
In tale caso, infatti, la condotta diffamatoria risulta potenzialmente idonea a raggiungere un numero indefinito e sicuramente considerevole di persone, a prescindere dal fatto che tra queste vi sia o meno il destinatario delle espressioni offensive. Ciò in quanto la funzione principale di un messaggio in una bacheca o in un profilo è proprio quella della condivisione con persone che abbiano accesso al profilo (diversamente, non si potrebbe definire social).
La sentenza in esame (Cass. 24212/2021), dopo aver ricordato che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook integri un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, c.p., ha risposto al quesito che sovente si pone rispetto a questa tipologia di reato, ossia la prova circa la provenienza dei post, potendo accadere ad esempio che una bacheca virtuale venga utilizzata da diversi utenti.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che, anche in mancanza di accertamenti in merito alla provenienza del post di contenuto diffamatorio per il tramite dell'indirizzo IP dell’utenza telefonica intestata a un determinato soggetto, sia possibile pervenire alla riferibilità della diffamazione su base indiziaria: ciò nei casi in cui si riscontri la convergenza, pluralità e precisione di dati quali il movente, l’argomento su cui avviene la pubblicazione, il rapporto tra le parti, la provenienza del post dalla bacheca virtuale dell’imputato con utilizzo del suo nickname, nonché l’assenza di denuncia di cd. furto di identità da parte dell'intestatario della bacheca sulla quale vi è stata la pubblicazione dei post incriminati. Ed invero, con riferimento all'assenza di denuncia di furto di identità, si ritiene che risponda a criteri logici e a condivise massime di esperienza ritenere la provenienza di un post dal profilo dell’utente che ometta di denunciarne l’uso illecito eventualmente compiuto da parte di terzi.

18/06/2024

La “pace edilizia”: ecco in cosa consiste e quali abusi copre.

Consumi anomali: il gestore del servizio idrico deve informare l’utente. La Cassazione civile precisa gli oneri gravanti...
26/01/2022

Consumi anomali: il gestore del servizio idrico deve informare l’utente.
La Cassazione civile precisa gli oneri gravanti sulla società di gestione.
(ordinanza n. 24904/2021)

I giudici ermellini, richiamando gli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto di somministrazione idrica, hanno affermato che il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l'obbligo previsto per l'azienda fornitrice dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
Hanno inoltre osservato che l'adempimento o meno dell'utente all’onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore, nonchè di effettuare la c.d. autolettura, non esclude, di per sè, la sussistenza dell'inadempimento dell'azienda somministrante al proprio (distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anomali, con conseguente diritto dell'utente, in caso di omissione, al risarcimento del danno.

18/01/2022
Scuola: costo del tampone a carico del docente che lo sceglie come alternativa al vaccino.
02/09/2021

Scuola: costo del tampone a carico del docente che lo sceglie come alternativa al vaccino.

Due decreti gemelli (nn. 4531 e 4532/2021) hanno rigettato le richieste cautelari: costo del tampone a carico del docente che lo sceglie come alternativa al vaccino.

Come difendersi dalle telefonate anonimeForse non lo sai, ma quando la molestia o il disturbo viene procurato attraverso...
06/07/2021

Come difendersi dalle telefonate anonime

Forse non lo sai, ma quando la molestia o il disturbo viene procurato attraverso una cornetta del telefono – sia che si tratti di una postazione “fissa” che di uno smartphone – per il colpevole è previsto l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda fino a 516 euro.
In base ai principi più volte affermati dalla Cassazione, anche semplici squilli, se provocano un turbamento o una molestia, integrano una fattispecie di reato. Per di più quando «il numero delle telefonate e degli squilli accertati sulla base dei tabulati» è elevato, tale da procurare uno stato di sofferenza della vittima, non si può più parlare di particolare tenuità, configurabile solo quando il comportamento non è abituale.

E allora, come tutelarsi?
L'abbonato (contraente) che riceve telefonate anonime di disturbo sul proprio telefono può richiedere che il gestore telefonico renda temporaneamente inefficace la soppressione dell'identificazione della linea chiamante, in altre parole renda in chiaro il numero, e conservi i dati relativi alla provenienza delle chiamate ricevute (servizio override).
Lo stabilisce l’art. 127 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
L'inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
In questo modo la telefonata in entrata non arriverà più con la dicitura “numero sconosciuto”, ma con il numero del chiamante in chiaro.
I dati possono essere comunicati all'abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela. Per tale servizio il gestore telefonico può richiedere un contributo spese.

25/06/2021
QUANDO E' REATO LASCIARE ABBAIARE I CANI DI NOTTE                                              Art. 659 Codice PenaleDis...
22/04/2021

QUANDO E' REATO LASCIARE ABBAIARE I CANI DI NOTTE

Art. 659 Codice Penale
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

“Chiunque, ... suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ... è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309”.

La norma in esame è diretta a tutelare la tranquillità e la serenità della collettività, minacciata da schiamazzi e rumori molesti di qualsiasi tipo.
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesta la volontarietà delle condotte descritte dalla norma, a prescindere dall'effettiva intenzione di arrecare disturbo alla quiete pubblica.
Inoltre, trattandosi di un reato di pericolo presunto, ai fini della sua configurabilità non è necessaria la prova dell'effettivo disturbo arrecato, ma è sufficiente che la condotta sia idonea a disturbare un numero indeterminato di persone.
Muovendo da quest’ultima considerazione, ossia dalla idoneità della condotta a ledere non solamente il denunciante, ma un vasto ed indeterminato numero di individui (come impone la ratio della norma, posta a tutela della quiete pubblica e non di uno specifico interesse personale), la Corte di Cassazione ha ritenuto non configurabile il reato di cui all’art. 659 c.p. per il proprietario dei cani che abbaiano tutta la notte, se la lamentela arriva solo dai vicini e non da più abitanti del palazzo o del quartiere. Nel caso specifico, la Corte ha annullato la condanna inflitta dal Tribunale alla proprietaria di tre cani che, lasciati ad abbaiare di notte sul terrazzo dell’appartamento, avevano così disturbato il riposo di due condomini.

Indirizzo

Sant'Angelo Dei Lombardi
83054

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 20:00
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