Studio Legale Volpe

Studio Legale Volpe STUDIO LEGALE VOLPE ha una lunga tradizione ed esperienza nel campo dei servizi legali in materia civile e offriamo un insieme diversificato di soluzioni

16/04/2025

𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐠𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐋𝐢𝐯𝐨𝐫𝐧𝐨, 𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝟏𝟏 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟓, 𝐏𝐫𝐞𝐬. 𝐎𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝𝐨, 𝐑𝐞𝐥. 𝐌𝐚𝐠𝐥𝐢𝐚𝐜𝐚𝐧𝐢

𝐼𝑛 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑠. 𝑆𝑆.𝑈𝑈. 𝑛. 5968 𝑑𝑒𝑙 6 𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜 2025, 𝑖𝑙 𝑚𝑢𝑡𝑢𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑒̀ 𝑖𝑑𝑜𝑛𝑒𝑜 𝑡𝑖𝑡𝑜𝑙𝑜 𝑒𝑠𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑠𝑒 𝑒̀ 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑑 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑒𝑑 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖𝑡𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑙’𝑎𝑑𝑒𝑚𝑝𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑜𝑏𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑚𝑢𝑡𝑢𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎

Ecco il primo provvedimento che "affronta" senza timori reverenziali le recentissime SS.UU. n. 5968/2025, prendendone i precipitati in diritto e traendone le opportune conseguenze.

16/04/2025

𝐈𝐥 𝐦𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐒.𝐂., 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂.𝐆.𝐔.𝐄.: 𝐢𝐥 𝐠𝐢𝐮𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐡𝐚 𝐢𝐥 𝐝𝐨𝐯𝐞𝐫𝐞 – 𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐟𝐚𝐜𝐨𝐥𝐭à – 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐥𝐞𝐯𝐚𝐫𝐞 𝐝'𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐥'𝐚𝐛𝐮𝐬𝐢𝐯𝐢𝐭à 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐥𝐚𝐮𝐬𝐨𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐮𝐚𝐥𝐞, 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐝'𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐚𝐛𝐛𝐢𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐥𝐞𝐯𝐚𝐭𝐨 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐞𝐜𝐜𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, "𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐚𝐥 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐜𝐮𝐢 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐞𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐞 𝐝𝐢 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬𝐚𝐫𝐢 𝐚 𝐭𝐚𝐥 𝐟𝐢𝐧𝐞...", 𝐞 𝐝𝐢 𝐚𝐝𝐨𝐭𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥'𝐮𝐨𝐩𝐨, 𝐢𝐧 𝐯𝐢𝐚 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬𝐚, 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐥𝐞 𝐦𝐢𝐬𝐮𝐫𝐞 𝐢𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞 𝐫𝐢𝐭𝐞𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐨𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐞 𝐚𝐥 𝐟𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐜𝐚𝐫𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐛𝐮𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐚𝐭𝐭𝐮𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐞𝐫𝐨𝐠𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐚𝐝 𝐚𝐥𝐜𝐮𝐧𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐢 𝐝𝐞𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬𝐮𝐚𝐥𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐢 (𝐂𝐚𝐬𝐬., 𝐧. 9434 10.04.2025). Deve inoltre essere valutata l'estensione della nullità parziale all'intero contratto, con un'indagine circa l'essenzialità della clausola.

Ciò sebbene "non sia tenuto a "disapplicare la clausola in esame qualora il consumatore, dopo essere stato avvisato da detto giudice, non intenda invocarne la natura abusiva e non vincolante", sicché il giudice che rilevi l'abusività della clausola deve disapplicarla, "tranne che nei casi in cui il consumatore vi si opponga".

Del resto, le nullità di protezione si configurano, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, come una species del più ampio genus rappresentato dalle nullità.

Il giudice di merito ha così doppiamente errato allorché ha rigettato l'eccezione di nullità affermando che le clausole oggetto di censura non avevano alcuna rilevanza nella risoluzione della controversia, senza neppure esaminarle ancorché vi fosse tenuto d'ufficio, e limitandosi a dire che comunque la loro nullità non avrebbe determinato la caducazione integrale del negozio, senza valutarne natura e incidenza sul sinallagma contrattuale.

20/03/2025

AVVISO IMPORTANTE SENTENZA DI MERITO IPOTESI FGVS ⚠️
Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10658/2024 del 10-12-2024
"... questo Tribunale aderisce all'orientamento consolidato della Cassazione che ha osservato come "la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del # # # di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio", visto che — a differenza di quanto affermato dalla controricorrente — "l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato", sicché il giudice di merito potrà "tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, -4- # # # 2019 n. 17566 # # # - ud. 16-06-2020 come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, senti. 17 febbraio 2016, n. 3019, Rv. 638633- 01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2014, n. 23434, Rv. 633196-01; Cass. Sez. 3, sent. 2 settembre 2013, n. 20066, Rv. 627683-01) (Cass. 18097/2020).
In ogni caso, dalla semplice lettura del verbale di # # # agli atti risulta come lo stesso sia stato inoltrato all' # # # per cui, stante la procedibilità d'ufficio già prima della riforma # # # rispetto al reato di lesioni ex art. 582 c.p., si deve ritenere che le # # # abbiano di per sé proceduto ad indagini volte all'identificazione del veicolo pirata con la conseguente non rilevanza, nemmeno come elemento presuntivo, della mancata prova da parte della danneggiata di aver sporto denuncia-querela contro ignoti. ..." (cfr. Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10658/2024 del 10-12-2024)

05/02/2025

AVVISO ⚠️
ecco alcune sentenze della Cassazione favorevoli in casi di incidente contro ignoti con vittime della strada:

1)Cassazione Civile, sez. III, 10/06/2005, n. 12304: Questa sentenza afferma che, in caso di sinistro stradale causato da un veicolo non identificato, la vittima ha l'onere di provare sia che l'incidente è avvenuto per colpa del conducente di un altro veicolo, sia che tale veicolo è rimasto sconosciuto. Tuttavia, la prova può essere fornita anche attraverso indizi e presunzioni, senza la necessità di identificare il responsabile.

2)Cassazione Civile, sez. VI - 3, 15/07/2021, n. 20159: Questa sentenza ribadisce che, in caso di incidente causato da un veicolo non identificato, la vittima non ha l'obbligo di presentare una querela contro ignoti per ottenere il risarcimento dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS). La prova dell'identità del responsabile può essere fornita anche in altri modi.
* Cassazione Civile, sez. III, 29/09/2021, n. 26294: Questa sentenza sottolinea che, in caso di incidente con veicolo non identificato, il giudice deve valutare attentamente tutte le circostanze del caso, compresi gli elementi indiziari, per accertare se il sinistro sia stato effettivamente causato da un altro veicolo e se questo sia rimasto sconosciuto.
Queste sentenze evidenziano alcuni principi importanti:
* Prova dell'incidente: La vittima deve provare che l'incidente è avvenuto e che è stato causato da un altro veicolo.
* Mancanza di identificazione: La vittima deve dimostrare di non essere in grado di identificare il responsabile dell'incidente.
* Valutazione delle prove: Il giudice deve valutare attentamente tutte le prove, compresi gli indizi, per decidere se la vittima ha diritto al risarcimento.

05/02/2025

MASSIME GIURISPRUDENZA CAUSE CONTRO FGVS
Avviso ⚠️
1)Sentenza n. 1058/2022 del Tribunale di Roma: Riconosce il diritto al risarcimento del danno subito da un pedone investito da un veicolo non identificato, nonostante l'assenza di testimoni oculari. La sentenza si basa sulla valutazione delle prove indiziari raccolte, come la denuncia dell'incidente e le lesioni riportate dalla vittima.

2)Sentenza n. 5572/2024 del Tribunale di Salerno: Condanna il FGVS a risarcire i danni causati da un incidente stradale in cui il responsabile non è stato identificato. La sentenza sottolinea l'importanza della prova della condotta colposa del conducente del veicolo non identificato, che può essere fornita anche attraverso presunzioni e indizi.

3)Sentenza della Corte di Cassazione n. 23434/2014: Afferma che la querela contro ignoti non è una condizione necessaria per l'ammissibilità della domanda di risarcimento danni al FGVS. La sentenza precisa che la prova dell'identità del responsabile può essere fornita anche in altri modi.
Queste sentenze dimostrano che è possibile ottenere un risarcimento dal FGVS anche in caso di veicolo non identificato o di assenza di testimoni, purché si riesca a fornire una prova adeguata dell'incidente e del nesso di causalità con i danni subiti.

24/06/2024

Avviso ⚠️
Con la sentenza numero 13622 del 16.05.2024 la III Sezione della Corte di Cassazione, presidente Frasca, relatore Rossello, chiarisce che l’attore, il quale prospetta una ricostruzione fattuale in citazione che poi muta in seguito alla ctu e sulla scorta della quale chiede la condanna, non viola il divieto di mutatio libelli rimanendo identico il petitum e il bene della vita.

04/06/2024

Concorso di colpa del trasportato in caso di mancato uso delle cinture di sicurezza

(Tribunale di Roma, sentenza n.9195/2024)

Una donna, a bordo di un taxi, restava coinvolta in un incidente stradale: il conducente del taxi, infatti, tamponava un autoveicolo, causando lesioni personali alla trasportata.

La donna richiedeva il risarcimento del danno patito alla Compagnia Assicurativa, la quale però rigettava tale richiesta, in quanto le lesioni patite non erano state ritenute compatibili con il corretto uso delle cinture di sicurezza.

La trasportata decideva di citare in Giudizio la Compagnia Assicurativa dinanzi al Tribunale di Roma.

In sede istruttoria, il C.T.U. confermava l'incompatibilità delle lesioni patite dalla trasportata con il corretto uso delle cinture di sicurezza, le quali, se fossero state correttamente indossate, avrebbero evitato alla donna di subire tali lesioni.

Il Tribunale, con la suindicata sentenza, riconosceva il concorso di colpa del trasportato nella misura del 50%, in quanto, richiamando diversi precedenti giurisprudenziali (si veda, tra le varie: Corte di Cassazione, sentenze n.4993/2004 e 10526/2011), ha affermato che "la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente [...] ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione".

12/01/2024

Notizia ✅
Nel 2023 morti 440 pedoni a causa di un sinistro stradale.

Questi i risultati del rapporto dell'ASAPS (Associazioni Sostenitori Amici Polizia Stradale) dal titolo "Osservatorio Pedoni 2023".

Il dato è in diminuzione rispetto al 2022, quando sulle strade italiane perirono 485 pedoni.

I punti in cui sono maggiormente avvenuti incidenti mortali che hanno visto coinvolti i pedoni sono stati:
1. Strisce pedonali;
2. Marciapiedi;
3. Fermate degli autobus;
4. Cantieri stradali.

231 pedoni avevano più di 65 anni, mentre 17 ne avevano meno di 18.

Le Regioni maggiormente colpite sono state:
1. Lazio (71 pedoni morti, 1/6 del totale);
2. Lombardia (51 pedoni morti);
3. Campania (44 pedoni morti).

Il 10% dei sinistri ha visto coinvolto un conducente che, a seguito dell'incidente, è scappato. Le Forze dell'Ordine, comunque, sono riuscite a rintracciare, nell'80% dei casi, gli autori dei sinistri, che spesso fuggono per varie motivazioni:
1. Si trovano sotto l'effetto di alcol e/o droghe;
2. Non sono in possesso della patente di guida;
3. La loro auto è sprovvista di copertura assicurativa.

22/11/2023
02/09/2023

Essendo in presenza di un contratto di trasporto, da identificarsi ex art. 1737 c.c. come mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie non è dunque possibile rilevare, ...

20/02/2023

Rivoluzione copernicana : Micropermanenti risarcibili anche senza evidenza strumentale,: clamoroso revirement della Suprema Corte di Cassazione.

L'art. 139 del Dlgs n. 209 del 2005, come modificato dalla legge n. 27 del 2012 e dalla legge n. 124 del 2017, valorizza (e, al contempo, grava di maggiore responsabilità) il ruolo del medico legale, imponendo a quest'ultimo la corretta e rigorosa applicazione di tutti i criteri medico legali di valutazione e stima del danno alla persona (e cioè il criterio visivo, il criterio clinico ed il criterio strumentale): tali criteri non sono tra di loro gerarchicamente ordinati e neppure vanno unitariamente intesi, ma vanno tutti prudentemente utilizzati dal medico legale, secondo le legis artis, nella prospettiva dell'"obiettività del complessivo accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi eventuali postumi. Pertanto, sarà risarcibile anche il danno da micropermanente, i cui postumi non siano suscettibili di accertamenti strumentali, a condizione che l'esistenza di detti postumi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale.
Cass.Civ., sez.3a., sent.nr.37477/2022 del 22.12.2022.

Indirizzo

Via Luca Giordano 89
San Sebastiano Al Vesuvio
80040

Orario di apertura

Lunedì 16:00 - 19:30
Mercoledì 16:00 - 19:30
Venerdì 16:00 - 19:30

Telefono

+390815744741

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