Concilialex San Salvo

Concilialex San Salvo Canera di conciliazione

Sfratto per morosità: mancata mediazione comporta revoca ordinanza rilascio (da Mondo ADR)Il mancato esperimento del ten...
20/09/2024

Sfratto per morosità: mancata mediazione comporta revoca ordinanza rilascio (da Mondo ADR)

Il mancato esperimento del tentativo conciliativo determina l’improcedibilità del giudizio e la revoca dell’ordinanza di rilascio dell’immobile.
Nel procedimento di intimazione sfratto per morosità, il mancato esperimento del tentativo di conciliazione determina l’improcedibilità del giudizio e la revoca dell’ordinanza provvisoria di rilascio dell’immobile locato. Lo ha affermato il tribunale di Arezzo nella sentenza n. 397/2024.

"Rigettata l’opposizione a decreto ingiuntivo. La domanda è improcedibile."Così ha disposto il Giudice del Tribunale di ...
10/09/2024

"Rigettata l’opposizione a decreto ingiuntivo. La domanda è improcedibile."

Così ha disposto il Giudice del Tribunale di Nocera Inferiore in questa sentenza dove si sottolinea, che il “tentare” la mediazione non equivale ad “attivare” il procedimento, in quanto la mera attivazione non realizza la circostanza dalla quale può dipendere il successo di questo strumento deflattivo del contenzioso.

“Il contatto tra le parti ed il mediatore, grazie all’interlocuzione diretta, le aiuta a ricostruire il rapporto pregresso e le aiuta a trovare una soluzione, consentendo loro di evitare che si acuisca la conflittualità, definendo amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione.”

Questo il senso e lo scopo della mediazione secondo il giudice.

La nostra missione è quella di offrire un servizio di mediazione di alta qualità ed efficienza, che si traduce in signif...
10/09/2024

La nostra missione è quella di offrire un servizio di mediazione di alta qualità ed efficienza, che si traduce in significativi vantaggi sia per le istituzioni finanziarie che per i loro clienti.

Per raggiungere questo obiettivo, investiamo costantemente in ricerca e innovazione tecnologica, informatica e marketing, garantendo così un processo di mediazione moderno, rapido e trasparente.

In un’ottica di espansione a livello nazionale, siamo costantemente alla ricerca di collaboratori competenti, seri ed affidabili, per l’apertura di sedi operative autonome ed indipendenti.

Crediamo fermamente che una collaborazione con Concilia Lex possa rappresentare una soluzione efficace per ridurre tempi e costi delle dispute legali, migliorando al contempo le relazioni con i clienti.

FAMIGLIA, MINORI E SUCCESSIONINon è configurabile la donazione indiretta dell'immobile se il testatore ha pagato solo un...
24/06/2024

FAMIGLIA, MINORI E SUCCESSIONI
Non è configurabile la donazione indiretta dell'immobile se il testatore ha pagato solo una parte. ILQG

Con la sentenza n. 16329 pubblicata il 12 giugno 2024, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di liberalità non donative, chiarendo che non può ricondursi alla fattispecie della donazione indiretta dell’immobile la donazione di denaro che, pur funzionalmente collegata all’acquisto dello stesso, sia insufficiente a coprirne l’intero prezzo. In tali casi, oggetto di collazione è il denaro corrisposto e non la corrispondente quota di valore dell'immobile.

Rappresentante in mediazione: il giudice deve valutare le ragioni. MondoADRAl giudice la valutazione del “giusti motivi”...
21/06/2024

Rappresentante in mediazione: il giudice deve valutare le ragioni. MondoADR

Al giudice la valutazione del “giusti motivi” per la sostituzione in mediazione.

In mancanza di una tipizzazione legislativo dei “giustificati motivi” che legittimano il conferimento della delega parte a un rappresentante nell’ambito del procedimento di mediazione obbligatoria, il giudice del merito ha il compito di valutare le ragioni per le quali la parte ha deciso di conferire la procura al terzo. Lo ha precisato il Tribunale di Firenze nella sentenza n. 1562 del 16 maggio 2024. La Suprema Corte ha stabilito che nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal Decreto legislativo n. 28/2010 è, in linea di principio, necessaria la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, assistite dai loro avvocati. Tuttavia, la parte può farsi sostituire da un rappresentante sostanziale, munito di apposita procura. Il rappresentante può essere anche il difensore della parte, a patto che abbia ricevuto i poteri necessari con una procura sostanziale.

L’introduzione dell’art. 7, comma 4-bis, del Decreto legislativo n. 149/2022 ha confermato la necessità della presenza personale delle parti, ma ha anche introdotto la possibilità di delegare un rappresentante in caso di “giustificati motivi”. La valutazione di tali motivi spetta al giudice.

Mediazione: la mancata partecipazione dell’attore al primo incontro determina l’improcedibilità del giudizio. MondoADRPe...
21/06/2024

Mediazione: la mancata partecipazione dell’attore al primo incontro determina l’improcedibilità del giudizio. MondoADR

Per il tribunale di Nocera Inferiore, in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, è improcedibile il giudizio se manca la partecipazione al primo incontro di mediazione.
Afferma innanzitutto il tribunale, “il procedimento di mediazione obbligatoria trova la sua ratio nello scopo deflattivo del contenzioso perseguito dal legislatore”. In tal senso, citando la Cassazione (n. 8473/2019), il legislatore “ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e alo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria”.

Se tale è lo scopo del legislatore, dunque prosegue il giudicante, “l’esperimento del tentativo di mediazione non può che essere effettivo, in termini di risoluzione sostanziale della controversia che dà origine all’instaurando o instaurato giudizio. Nondimeno, la mediazione potrà registrare esito negativo ma non può ridursi a mero onere processuale che scandisce l’accesso alla tutela giurisdizionale”.

Tali considerazioni vanno estese anche all’ipotesi in cui la mediazione sia stata prevista dal giudice. Per cui, “chi intende agire, cioè l’attore deve promuovere la procedura di mediazione, nei casi in cui essa sia obbligatoria oppure nelle ipotesi di mediazione delegata dal giudice, a tal punto che, in caso di sua inattività, la domanda promossa nel giudizio verrà dichiarata improcedibile”.

Opposizione a d.i. e mancata mediazione: domanda improcedibile e decreto revocato. MondoADRIl tribunale di Torino rimarc...
21/06/2024

Opposizione a d.i. e mancata mediazione: domanda improcedibile e decreto revocato. MondoADR

Il tribunale di Torino rimarca che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il mancato esperimento del tentativo di mediazione determina l’improcedibilità della domanda e la revoca del decreto opposto.
Il giudice, respingendo l’istanza di provvisoria esecutività del decreto opposto, assegnava alla creditrice termine per introdurre la mediazione obbligatoria ex artt. 5 e 5bis d.lgs. 28/2010. Successivamente, veniva dato atto che la procedura non era stata esperita e veniva, quindi, fissata la discussione orale. All’udienza, il giudice rileva innanzitutto che “Il mancato esperimento della mediazione obbligatoria porta all’applicazione dell’art. 5-bis d.lgs. 28/2010, che stabilisce l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, la revoca del decreto opposto e la regolazione delle spese”. Per cui dichiara improcedibile la domanda proposta e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo ponendo le spese “a carico di parte opposta che con il ricorso monitorio prima ha dato corso al procedimento e poi, con la sua inerzia, ne ha determinato l’improcedibilità”.

Il riconoscimento del credito di imposta è finalmente realtà!Con il decreto del 24/04/2024 il Ministero della Giustizia,...
19/06/2024

Il riconoscimento del credito di imposta è finalmente realtà!
Con il decreto del 24/04/2024 il Ministero della Giustizia, ha decretato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 comma 2 del decreto legislativo 28/2010, e a seguito dello stanziamento della somma di € 51.821.400, di riconoscere il credito di imposta per le spese sostenute in .
È sicuramente una svolta di fondamentale importanza per tutti i beneficiari che nella dichiarazione dei redditi del 2024, riferita ai redditi 2023, potranno ottenere crediti di imposta per le spese sostenute in mediazione e non solo.
La novità è legata alla possibilità di vedersi riconosciuto un ulteriore credito per il compenso corrisposto al proprio legale per l’assistenza in mediazione e nel caso di estinzione del giudizio, l’ulteriore possibilità di recuperare il contributo unificato versato, fino ad un massimo di € 518,00.
Anche in caso di insuccesso della mediazione, ricordiamo che il credito di imposta è riconosciuto seppur nella misura ridotta del 50%.
A distanza di anni e tante promesse, possiamo ritenere questa novità fiscale, un tassello importante a sostegno della mediazione, un incentivo ad esplorare in maniera concreta un percorso alternativo e oramai consolidato, nella gestione delle controversie in materia civile e commerciale.
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Superbonus 110%, arriva la maxi-tassa se vendi un immobile ristrutturato da meno di 10 anni: ecco quando non è dovuta. (...
18/06/2024

Superbonus 110%, arriva la maxi-tassa se vendi un immobile ristrutturato da meno di 10 anni: ecco quando non è dovuta. (Brocardi)

Nella circolare n. 13/E del 13 giugno l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti. Vediamoli insieme
L’ultima legge di Bilancio (L. 231/2023, art. 1, commi da 64 a 67) ha introdotto - a partire dal 1° gennaio 2024 - un’ipotesi di plusvalenza, che si realizza a seguito della cessione a titolo oneroso di immobili oggetto di interventi agevolati con Superbonus i quali, all’atto della cessione, si siano conclusi da non più di dieci anni. Per plusvalenza, sembra utile chiarire, si intende la differenza economica tra il corrispettivo incassato dalla vendita e l’originario prezzo d’acquisto o costo di costruzione dell’immobile, aumentato di ogni altro costo inerente.

In altri termini, se un cittadino vende un immobile entro 10 anni dalla conclusione dei lavori di ristrutturazione eseguiti con interventi agevolati dal superbonus, generando così una plusvalenza, questa verrà tassata.

Con la circolare n. 13/E del 13 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito in dettaglio una serie di precisazioni, di seguito enucleate per punti.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2024, si applica un’imposizione fiscale al 26% sulle plusvalenze derivanti dalla vendita di un immobile a meno di 10 anni dal termine dei lavori con Superbonus.
Se gli interventi agevolati si sono conclusi da meno di 5 anni dall’atto di vendita, tra i costi inerenti deducibili e non concorrenti alla plusvalenza non si calcoleranno quelli relativi al Superbonus.
Se i lavori sono terminati da più di 5 anni, invece, si tiene conto del 50% di tali spese.
Per gli stessi immobili, acquisiti o costruiti alla data della vendita da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
L’imposta sulla plusvalenza si applica indipendentemente dal fatto che gli interventi agevolati siano stati svolti dal cedente (ad esempio il proprietario) o da altri soggetti aventi diritto (il conduttore, il comodatario, il familiare convivente e così via). Inoltre non rilevano né la percentuale di detrazione potenzialmente spettante, né le modalità di fruizione del bonus (in dichiarazione, tramite cessione del credito o “sconto in fattura”).

La notifica dell'istanza di mediazione interrompe i termini per l'opposizione a decreto ingiuntivo. (Cataldi)Il tribunal...
18/06/2024

La notifica dell'istanza di mediazione interrompe i termini per l'opposizione a decreto ingiuntivo. (Cataldi)

Il tribunale di Bologna aderisce all'orientamento che afferma la possibilità di interrompere il termine per l'opposizione a d.i. attraverso la notifica dell'istanza di mediazione.
Anche il Tribunale di Bologna (con sentenza n. 1473/2024 sotto allegata) ha aderito al corposo orientamento di merito, consolidatosi nel corso dell'ultimo decennio, che afferma la possibilità di interrompere il termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo attraverso la notifica dell'istanza di mediazione.

I Giudici felsinei, pronunciatisi in grado d'appello, hanno infatti evidenziato il favor del legislatore per gli strumenti di deflazione delle liti giudiziarie, così sancendo - conformemente ai principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2013 - che l'istanza di mediazione notificata dall'ingiunto al ricorrente può interrompere il decorso del termine di 40 giorni per proporre opposizione al decreto ingiuntivo di cui all'art. 641, I comma, c.p.c.

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12/06/2024

Grazie all'area riservata del nostro sito web, depositare le tue istanze di mediazione sarà facile e veloce!
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