19/03/2026
REFERENDUM IN PILLOLE: ART 104.
Articolo 104 Costituzione:
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (testo attuale) ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente (testo riformato).
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica (testo attuale). Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica. (testo riformato).
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. (testo attuale). Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. (testo riformato).
Gli altri componenti sono ELETTI per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. (testo attuale). Gli altri componenti sono ESTRATTI A SORTE, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge. (testo riformato).
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. (testo attuale). Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. (testo riformato).
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. (testo attuale). I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. (testo riformato).
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. (testo attuale). I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale (testo riformato).
VENGONO MANTENUTE LE GARANZIE DELL'AUTONOMIA E DELL'INDIPENDENZA DA OGNI ALTRO POTERE ALLA MAGISTRATURA, ANCHE DOPO LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE.
VIENE MANTENUTA LA PRESIDENZA DEI 2 CSM AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
I COMPONENTI LAICI (NON MAGISTRATI, 1/3), E I COMPONENTI TOGATI (MAGISTRATI, 2/3), NON VENGONO PIU' ELETTI, MA SORTEGGIATI: le norme di attuazione stabiliranno, come già fanno ora, requisiti di anzianità di servizio (per esempio almeno 20 anni di carriera in magistratura) e di grado (per esempio di Cassazione) dei sorteggiabili tra i circa 11000 magistrati italiani.
Con IL SORTEGGIO, VERRANNO ELIMINATE LE CORRENTI NEL CSM, ovvero tutti i membri, sia laici, sia togati, essendo sorteggiati, non saranno eletti, quindi non dovranno seguire le direttive del proprio elettorato, e saranno finalmente LIBERI di svolgere le loro funzioni di ALTA AMMINISTRAZIONE (assunzioni, trasferimenti, assegnazioni, promozioni) solo in base al MERITO dei soggetti valutati, senza logiche di spartizione politica (correnti), come accade ora, e che non è previsto dalla Costituzione.
IL SORTEGGIO ESISTE GIA' IN COSTITUZIONE!
L’art. 90 della nostra Costituzione - la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica da parte dei membri del Parlamento - nei casi di alto tradimento o attentato alla Costituzione, contempla un procedimento costituzionale che include, nell’ultima fase, quella del giudizio, anche un meccanismo di sorteggio. Dopo una fase inquirente, condotta da un comitato parlamentare che indaga sulla denuncia ed eventualmente propone la messa in stato d’accusa che sarà votata dal parlamento in seduta comune, il giudizio finale spetta alla Corte Costituzionale integrata da 16 giudici tratti a sorte da un elenco di 45 cittadini eleggibili a senatore, compilato dal Parlamento ogni 9 anni.
Sempre la Costituzione, all’art. 96, prevede l’organo speciale, il Tribunale dei Ministri, competente per i reati funzionali eventualmente commessi dal Presidente del Consiglio e da un ministro di governo. In questo caso viene istituita una sezione specializzata presso il Tribunale ordinario del capoluogo del distretto di Corte d'Appello competente composta da tre membri effettivi e tre supplenti, scelti tramite estrazione a sorte tra i magistrati in servizio in quel distretto. I tre giudici sorteggiati devono avere almeno 5 anni di anzianità (con qualifica di magistrato di tribunale o superiore) e restano in carica 2 anni.
Vengono già sorteggiati i magistrati componenti delle commissioni di valutazione degli aspiranti magistrati che partecipano al concorso.
PROBLEMI? ZERO!