Avv. Edilio Grappiolo FORUM SRL STA

Avv. Edilio Grappiolo FORUM SRL STA Opero prevalentemente nel diritto del condominio, della colpa medica, delle locazioni, del recupero del credito.

Avvocato con pluriennale esperienza in diritto condominiale, locazioni e sfratti, colpa medica, energia e sostenibilità, recupero crediti, vizi dell'opera edile.

☀️”Caro Energia”, la risposta arriva dal tetto: il fotovoltaico in condominio🆘 𝑆𝑂𝑆 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 - 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑙𝑖 𝑑𝑖 “𝑠𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛...
22/05/2026

☀️”Caro Energia”, la risposta arriva dal tetto: il fotovoltaico in condominio

🆘 𝑆𝑂𝑆 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 - 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑙𝑖 𝑑𝑖 “𝑠𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑧𝑎”
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🏢 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭à 𝐝𝐢 𝐛𝐞𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐛𝐫𝐞𝐚𝐤𝐟𝐚𝐬𝐭: 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐢𝐯𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐥𝐞.🆘 𝑆𝑂𝑆 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 - 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑙𝑖 𝑑𝑖 “𝑠𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑧𝑎” ➡️...
04/05/2026

🏢 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭à 𝐝𝐢 𝐛𝐞𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐛𝐫𝐞𝐚𝐤𝐟𝐚𝐬𝐭: 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐢𝐯𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐥𝐞.

🆘 𝑆𝑂𝑆 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 - 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑙𝑖 𝑑𝑖 “𝑠𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑧𝑎”

➡️ https://www.sanremonews.it/2026/05/03/mobile/leggi-notizia/argomenti/sos-condominio/articolo/condominio-e-attivita-di-bed-and-breakfast-una-convivenza-difficile.html

🌻💦 𝐁𝐚𝐥𝐜𝐨𝐧𝐢 𝐢𝐧 𝐟𝐢𝐨𝐫𝐞… 𝐞 𝐠𝐨𝐜𝐜𝐞 𝐝𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐩𝐩𝐨: 𝐮𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐩𝐢ù 𝐟𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐥𝐢𝐭𝐢 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢𝐨.🆘 𝑆𝑂𝑆 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜, 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑙...
21/04/2026

🌻💦 𝐁𝐚𝐥𝐜𝐨𝐧𝐢 𝐢𝐧 𝐟𝐢𝐨𝐫𝐞… 𝐞 𝐠𝐨𝐜𝐜𝐞 𝐝𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐩𝐩𝐨: 𝐮𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐩𝐢ù 𝐟𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐥𝐢𝐭𝐢 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢𝐨.

🆘 𝑆𝑂𝑆 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜, 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑙𝑖 𝑑𝑖 “𝑠𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑧𝑎”

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10/04/2026

"𝐒𝐨𝐧𝐨 𝐮𝐧 𝐀𝐯𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐨.
Sono quello da cui vieni quando sei nei guai, quando sei arrabbiato, quando hai un problema e non sai dove sb****re la testa.
Sono quello che ti apre la porta di studio quando non ne puoi più del tuo matrimonio, quando lui/lei ti ha lasciato, quando ti pignorano casa, quando non paghi i tuoi debiti e quando i tuoi debitori non pagano te.
Sono quello che viene svegliato alle tre del mattino perché ti sei fatto fermare in stato di ebbrezza, che salta la comunione del nipotino perché ti hanno fissato l’interrogatorio il sabato mattina, che non vede il saggio di danza della figlia perché la tua udienza finisce alle dieci di sera.
Sono quello che sta dalla tua parte quando gli altri ti vorrebbero linciare, che ascolta le tue cazzate quando nemmeno tua madre ne vuole più sapere di te.
Sono quello che per fare il suo lavoro ha studiato tanti anni, poi ha fatto una pratica faticosa e spesso gratuita, e dopo di nuovo l’esame, la gavetta, l’incertezza, la paura, la responsabilità e l’aggiornamento continuo.
Sono quello che per andare a lavoro ogni giorno paga: l’affitto, le bollette, la macchina, la segretaria, la carta, le marche da bollo, il caffè per stare svegli a studiare.
Sono quello che ti fa uscire da studio anche se non hai versato quanto dovuto, mentre nemmeno al discount ti fanno portare via un litro di latte senza averlo pagato.
Sono quello che quando gli sparano alle spalle in un tribunale, in una mattina di inizio primavera, lo pensano solo gli altri Avvocati, perché sono tutti preoccupati del magistrato e delle misure di sicurezza.
Sono un Avvocato, forse lo sono sempre stato, anche prima di cominciare a esercitare, e sicuramente lo sarò tutta la vita, anche quando non metterò più piede in tribunale.
Sono un Avvocato, e prima di usare questa parola senza sapere quanta sostanza c’è dentro, quanta fatica e passione c’è dietro, ecco prima di usare questa parola devi pensare.
Poi magari taci che è meglio"
----------------------------------------di 𝑺𝒂𝒓𝒂 𝑭𝒖𝒔𝒊 𝑺𝒆𝒓𝒂𝒏𝒈𝒆𝒍𝒊❤

🔥 𝐏𝐚𝐬𝐪𝐮𝐞𝐭𝐭𝐚, 𝐠𝐫𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚𝐭𝐞 𝐞 𝐯𝐢𝐜𝐢𝐧𝐢: 𝐜𝐨𝐬𝐚 𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐚𝐯𝐯𝐞𝐫𝐨 𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞🆘 SOS Condominio
06/04/2026

🔥 𝐏𝐚𝐬𝐪𝐮𝐞𝐭𝐭𝐚, 𝐠𝐫𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚𝐭𝐞 𝐞 𝐯𝐢𝐜𝐢𝐧𝐢: 𝐜𝐨𝐬𝐚 𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐚𝐯𝐯𝐞𝐫𝐨 𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞

🆘 SOS Condominio

Pasquetta, grigliate e vicini: cosa dice davvero la legge

19/03/2026

REFERENDUM IN PILLOLE: ARTT 106-107-110.
Le modifiche apportate sono così insignificanti da non meritare una trattazione specifica.
GLI ARTICOLI DAVVERO MODIFICATI SONO SOLO IL 104 E IL 105.

19/03/2026

REFERENDUM IN PILLOLE: ART 105.
Articolo 105 Costituzione:
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati (testo attuale).
Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.
La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all'Alta Corte disciplinare.
L'Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni.
L'incarico non può essere rinnovato.
L'ufficio di giudice dell'Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio (testo riformato).
LA FUNZIONE DISCIPLINARE viene tolta ai CSM e attribuita all'ALTA CORTE, formata da 15 membri, di cui 9 TOGATI (6 GIUDICI E 3 PM) e 6 LAICI, di cui 3 nominati dal Presidente della Repubblica, e 3 ESTRATTI A SORTE dal Parlamento; I TOGATI sono ESTRATTI A SORTE tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
Anche la FUNZIONE DISCIPLINARE è una funzione di ALTA AMMINISTRAZIONE.
I 9 TOGATI SONO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI 15 MEMBRI, COSTITUENDONE I 3/5.
In questo modo, anche in sede disciplinare, si DEMOLISCE IL SISTEMA CORRENTIZIO, che priva la funzione disciplinare della necessaria oggettività, legandola a logiche politiche.
Si premia il MERITO, E SI SANZIONA IL DEMERITO.
PROBLEMI? ZERO!

19/03/2026

REFERENDUM IN PILLOLE: ART 104.
Articolo 104 Costituzione:
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (testo attuale) ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente (testo riformato).
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica (testo attuale). Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica. (testo riformato).
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. (testo attuale). Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. (testo riformato).
Gli altri componenti sono ELETTI per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. (testo attuale). Gli altri componenti sono ESTRATTI A SORTE, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge. (testo riformato).
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. (testo attuale). Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. (testo riformato).
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. (testo attuale). I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. (testo riformato).
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. (testo attuale). I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale (testo riformato).

VENGONO MANTENUTE LE GARANZIE DELL'AUTONOMIA E DELL'INDIPENDENZA DA OGNI ALTRO POTERE ALLA MAGISTRATURA, ANCHE DOPO LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE.

VIENE MANTENUTA LA PRESIDENZA DEI 2 CSM AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

I COMPONENTI LAICI (NON MAGISTRATI, 1/3), E I COMPONENTI TOGATI (MAGISTRATI, 2/3), NON VENGONO PIU' ELETTI, MA SORTEGGIATI: le norme di attuazione stabiliranno, come già fanno ora, requisiti di anzianità di servizio (per esempio almeno 20 anni di carriera in magistratura) e di grado (per esempio di Cassazione) dei sorteggiabili tra i circa 11000 magistrati italiani.
Con IL SORTEGGIO, VERRANNO ELIMINATE LE CORRENTI NEL CSM, ovvero tutti i membri, sia laici, sia togati, essendo sorteggiati, non saranno eletti, quindi non dovranno seguire le direttive del proprio elettorato, e saranno finalmente LIBERI di svolgere le loro funzioni di ALTA AMMINISTRAZIONE (assunzioni, trasferimenti, assegnazioni, promozioni) solo in base al MERITO dei soggetti valutati, senza logiche di spartizione politica (correnti), come accade ora, e che non è previsto dalla Costituzione.
IL SORTEGGIO ESISTE GIA' IN COSTITUZIONE!
L’art. 90 della nostra Costituzione - la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica da parte dei membri del Parlamento - nei casi di alto tradimento o attentato alla Costituzione, contempla un procedimento costituzionale che include, nell’ultima fase, quella del giudizio, anche un meccanismo di sorteggio. Dopo una fase inquirente, condotta da un comitato parlamentare che indaga sulla denuncia ed eventualmente propone la messa in stato d’accusa che sarà votata dal parlamento in seduta comune, il giudizio finale spetta alla Corte Costituzionale integrata da 16 giudici tratti a sorte da un elenco di 45 cittadini eleggibili a senatore, compilato dal Parlamento ogni 9 anni.
Sempre la Costituzione, all’art. 96, prevede l’organo speciale, il Tribunale dei Ministri, competente per i reati funzionali eventualmente commessi dal Presidente del Consiglio e da un ministro di governo. In questo caso viene istituita una sezione specializzata presso il Tribunale ordinario del capoluogo del distretto di Corte d'Appello competente composta da tre membri effettivi e tre supplenti, scelti tramite estrazione a sorte tra i magistrati in servizio in quel distretto. I tre giudici sorteggiati devono avere almeno 5 anni di anzianità (con qualifica di magistrato di tribunale o superiore) e restano in carica 2 anni.
Vengono già sorteggiati i magistrati componenti delle commissioni di valutazione degli aspiranti magistrati che partecipano al concorso.
PROBLEMI? ZERO!

19/03/2026

REFERENDUM IN PILLOLE: ART 102.
Articolo 102 comma 1 Costituzione: la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario (testo attuale) le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti (testo aggiunto dalla riforma).
Con la riforma, verranno separate le carriere dei pubblici ministeri (magistratura requirente), da quelle dei giudici (magistratura giudicante), per la assoluta differenza delle rispettive funzioni: indagare e svolgere il ruolo di parte quale pubblica accusa (pubblici ministeri), giudicare in modo terzo ed imparziale l'attività svolta dalle parti nel processo, pubblico ministero e difensore dell'imputato (giudici).
Quanto sopra per evitare qualunque rapporto, contiguità, influenza del PM sul giudice e viceversa, perché il giudice deve essere terzo ed imparziale, quindi equidistante dalle parti del processo penale, cioè accusa e difesa, come stabilisce il principio del giusto processo, di cui all’articolo 111 della Costituzione.
PROBLEMI? ZERO!

Indirizzo

Via Padre Giovanni Semeria 406 Interno 2
San Remo
18038

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 12:00
15:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 12:00
15:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 12:00
15:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 12:00
15:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 12:00
15:00 - 19:00

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