29/11/2018
Premi INAIL: in caso di affitto d’azienda non sussiste obbligo solidale in capo all’affittuario.
Nel luglio 2013, l’INAIL, a seguito di accertamento, notificava ad un’azienda conciaria di Santa Croce sull’Arno (PI) Verbale Unico di Accertamento e Notificazione.
A giudizio dell’Ente Previdenziale l’Azienda santacrocese sarebbe stata obbligata, in solido con la società da cui aveva assunto in affitto un ramo d’azienda nel 2011, al pagamento dei premi o contributi di assicurazione, interessi e somme supplementari relativi agli anni 2009, 2010 e 2011.
Il tutto, per oltre €. 12.000,00.
L’INAIL invocava l’applicazione dell’art. 15 del T.U. Dpr 1124 del 1965.
La Società santacrocese si rivolgeva al Giudice del Lavoro e della Previdenza del Tribunale di Pisa, tramite l’Avvocato Veronica Bachi del Foro di Pisa, ritenendo la non applicabilità all’affitto d’azienda di quanto previsto dall’art. 15 del T.U. dpr 1124 del 1965 e rilevando che, oltretutto, nel caso di specie l’affitto aveva interessato unicamente beni strumentali.
In data 15.11.2018, dopo un giudizio lungo 5 anni, il Giudice accoglieva le argomentazioni dell’azienda e condannava l’INAIL al pagamento delle spese legali.
Il Giudice ha sostenuto:
“l'obbligo solidale di cui all’art. 15 dpr 1124 del 1965 sorge a carico dell'acquirente, tale dovendosi considerare colui che acquisisce il diritto di proprietà dell'azienda (o di un altro diritto), con contestuale perdita del diritto stesso da parte del precedente titolare, quando sia stato posto in essere un qualsiasi negozio o atto avente effetti traslativi; e si deve, per converso, escludere che l'obbligo gravi sull'usufruttuario o sull'affittuario dell'azienda (o sul subaffittuario, come nella specie), quando il relativo diritto sia oggetto di "costituzione" da parte del precedente titolare e non di "cessione".
Avv. Veronica Bachi – Tutelalegale.info