ImmigrazioneItalia

ImmigrazioneItalia DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. FRANCESCA AMBROSIO
AVV. FRANCESCA LISA FERRARO

02/03/2017

Al via la programmazione dei flussi d’ingresso 2017

Per l'anno 2017 sono previsti 30.850 ingressi di lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro, secondo quanto contenuto nel Dpcm 13 febbraio 2017 in corso di pubblicazione.
Il ministero del Lavoro, con la nota 645 del 20 febbraio 2017 , chiede agli Ispettorati territoriali di attivare una serie di consultazioni con le organizzazioni datoriali e sindacali locali, al fine di conoscere le effettive esigenze del mondo produttivo, per operare un'adeguata ripartizione delle quote.

Gli ingressi saranno soprattutto riferiti alle conversioni di permesso di soggiorno in lavoro subordinato e non riguarderanno di fatto nuovi ingressi di stranieri residenti all'estero, se non per il lavoro stagionale o per chi ha svolto programmi di formazione.

Per quest'ultimi, gli ingressi previsti sono pari a 500 unità. Per gli stranieri già presenti in Italia, la conversione del permesso di soggiorno riguarda in particolar modo i lavoratori stagionali, gli studenti, i tirocinanti e coloro che sono in possesso di un permesso di soggiorno per lungo soggiornante Ue. 2400 ingressi per lavoro autonomo saranno gestiti direttamente dal ministero degli Esteri.
I chiarimenti sul punto, arriveranno in seguito alla pubblicazione del decreto flussi ricordato sopra. Nel frattempo, il ministero del Lavoro ha elaborato un interessante studio sull'utilizzo delle quote previste dal decreto flussi 2016.

Lo scorso anno, ad esempio, delle 1000 quote stanziate per coloro che hanno partecipato a programmi di formazione all'estero, solo 3 sono state utilizzate; nessuna delle 100 quote previste per le operazioni di smontaggio dei padiglioni di Expo Milano 2015 è stata utilizzata.

Scarso appeal anche per gli ingressi destinati agli oriundi: per loro un utilizzo pari al 5% dell'intera quota.

Passando al capitolo conversioni, i lavoratori stagionali hanno utilizzato in misura poco inferiore al 23% (1.065 nulla osta) il plafond previsto per la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Le conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio, formazione, segnalano percentuali di utilizzo nella misura circa del 20 per cento. I nulla osta per lavoro stagionale rilasciati per l'anno 2016 sono stati 7.483, a fronte di una quota pari a 11.500 unità. Occorre comunque ricordare che le quote assegnate alle Dtl sono pari a 11.114, e quindi è del tutto probabile che il numero di autorizzazioni complessive sia destinato ad incrementarsi.

04/11/2016

Il 2016 ha rappresentato un anno fondamentale per il riconoscimento delle tutele dei lavoratori che regolarmente accedono nel nostro Paese e che intendono integrarsi nel nostro tessuto sociale ed economico. Già il 24 maggio scorso il TAR del Lazio aveva ritenuto incompatibile con i principi dell'Unione europea la previsione di un contributo variabile dagli 80 ai 200 euro per il rilascio ed il rinnovo dei permessi di soggiorno.

Più nello specifico, l'art. 5, co. 2-ter del Testo Unico dell'Immigrazione prevedeva che la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno fosse sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è stato successivamente fissato dal D.M. 6 ottobre 2011. Se da un lato non veniva richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria e per motivi umanitari, lo stesso non poteva dirsi per le altre tipologie, con la previsione di importi crescenti in funzione della durata del permesso:

-80 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a 3 mesi e inferiore o pari a 1 anno;
-100 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a 1 anno e inferiore o pari a 2 anni;
-200 euro per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo;
-200 euro per i distacchi di dirigenti o personale altamente specializzato.

L'incompatibilità di tale legislazione con i principi e le regole del diritto dell'Unione europea sono parsi sin da subito palesi, soprattutto con riferimento ai soggiornanti di lungo periodo, ai quali, come noto, viene riconosciuto uno status analogo (ma non coincidente) a quello previsto per i cittadini dell'Unione, che beneficiano della piena libertà di circolazione.
Richiamando la sentenza del 2 settembre 2015, in causa C-309/14, della Corte di giustizia dell'Unione europea, il TAR Lazio – con la sentenza n. 6095 del 25 maggio 2016 – ha considerato “sproporzionato” il contributo di 200 euro per la gestione amministrativa del permesso di soggiorno dei soggiornanti di lungo periodo e tale da inficiare l'efficacia della direttiva n. 2003/109/CE. Occorre dare merito dal TAR Lazio di aver compiuto un passo ulteriore, considerando sproporzionati anche i contributi richiesti per le altre tipologie di visto, sul presupposto che per poter ottenere il visto per soggiornanti di lungo periodo è necessario il possesso di almeno 5 anni di soggiorno regolare sul territorio. La previsione di contributi troppo elevati (rispetto a quanto richiesto per un normale cittadino per ottenere la documentazione di identità) per il rilascio e rinnovo di permessi di breve durata è tale da introdurre importanti ostacoli alla maturazione dei 5 anni necessari per poter beneficiare delle prerogative assicurate dalla direttiva n. 2003/109/CE.

Tale impostazione è stata successivamente confermata dal Consiglio di Stato con l'unita sentenza della Sezione Terza, n. 04487/2016REG. PROV.COL. e n. 07047/2016 REG. RIC. del 26 ottobre 2016, con la conseguenza che le Amministrazioni competenti dovranno rideterminare l'importo dei contributi dovuti nell'esercizio della loro discrezionalità, in modo tale che la loro equilibrata e proporzionale riparametrazione non costituisca un ostacolo all'esercizio dei diritti riconosciuti dalla direttiva n.2003/109/CE.
Con la nota prot. 43699 del 26 ottobre 2016 il Ministero dell'Interno ha preso atto della pronuncia e ha chiarito che “gli stranieri interessati al rilascio ed al rinnovo del permesso di Soggiorno non dovranno assolvere al pagamento degli importi previsti dall'articolo 5,comma 2 ter, del TUI fermo restando l'obbligo del versamento relativo al costo del pse così che tutte le istanze comprese quelle giacenti in fase istruttoria o in attesa di consegna del titolo dovranno essere portate a compimento prive del citato contributo”.

TASSA SUI PERMESSI DI SOGGIORNO TROPPO ELEVATAIl TAR del Lazio accoglie il ricorso promosso da Cgil e Inca e ordina la d...
31/05/2016

TASSA SUI PERMESSI DI SOGGIORNO TROPPO ELEVATA

Il TAR del Lazio accoglie il ricorso promosso da Cgil e Inca e ordina la disapplicazione della normativa in vigore

Tar Lazio – sez. II quater, sentenza n. 6095/2016

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con una sentenza depositata il 24 maggio 2016, ha accolto il ricorso presentato dall'INCA e la CGIL contro la tassa in vigore sul rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.

Il Tar, pendendo atto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dello scorso 2 settembre, si è pronunciato in favore delladisapplicazione della normativa nazionale che impone ai cittadini di paesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno di pagare un contributo di importo variabile tra EUR 80 e EUR 200.

Il Contesto normativo

L'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico dell'Immigrazione) prevede che «La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze". Tale decreto, adottato nel 2011 ha fissato l'importo dei contributi da versare per il rilascio e il rinnovo di un permesso di soggiorno nel modo seguente:

- Euro 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;

- Euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;

- Euro 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti ilpermesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo [n. 286/1998]».

Tale contributo si aggiunge alle ulteriori imposte previste dalla legge, pari complessivamente ad € 73,50.

La questione sollevata

La CGIL e l'INCA avevano chiesto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio l'annullamento del decreto del 2011, deducendo la natura iniqua e/o sproporzionata del contributo che deve essere versato, in applicazione di detto decreto, per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno a cittadini di paesi terzi.

Il TAR aveva deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di Giusitiza la questione pregiudiziale.

La sentenza della Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia con la sentenza del 2 settembre 2015 aveva ritenuto in contrasto con il diritto dell'Unione una normativa nazionale che impone ai cittadini di paesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno di pagare un contributo di importo variabile tra EUR 80 e EUR 200, in quanto siffatto contributo è sproporzionato rispetto alla finalità perseguita dalla direttiva ed è atto a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti da quest'ultima.

La sentenza del Tar Lazio

Il Tribunale Amministrativo Regionale, ha innanzitutto chiarito l'esatta portata della decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, respingendo la tesi dell'Amministrazione, secondo la quale detta portata dovesse intendersi circoscritta ai soli titoli di soggiorno coperti dalla Direttiva 2003/109/CE, ossia ai permessi di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo..

Secondo il Tribunale il percorso argomentativo seguito dalla Corte europea si fonda sul principio comunitario del cd. "effetto utile", che nella specie si concreta nell'esigenza di non creare ostacoli al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo conferito dalla direttiva. Se questo è vero, è evidente che detto effetto utile sarebbe compromesso anche dalla fissazione di un contributo eccessivo nei confronti di coloro che richiedono il rilascio di permessi di soggiorno più brevi, dato che il conseguimento di questi ultimi costituisce il presupposto logico e giuridico per il conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo (che richiede almeno cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto).

Conseguentemente il collegio ha accolto il ricorso, annullando l'art. 1, comma 1, l'art. 2, commi 1 e 2 (nella sola parte in cui si riferiscono al contributo di cui al precedente art.1) e l' art. 3 dell'impugnato D.M. 6 ottobre 2011.

I cittadini stranieri che chiederanno il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno non dovranno quindi più pagare un contributo di importo variabile tra EUR 80 ed EUR 200, così come stabilito dal DM 6 ottobre 2011. Restano le altre spese: 16 euro di marca da bollo, 30,46 euro per la stampa del documento elettronico e 30 euro per il servizio offerto da poste italiane.

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30/05/2016

Il 5 giugno a Napoli si vota per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale tutti gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana hanno il diritto e l' obbligo di votare .... per maggiori informazioni contattateci ☺

30/05/2016

6月5日在napoli 进行市长选举, 请所有持有意大利国籍的中国人与我联系报名。你们可以在 NAPOLI投票 . 这是你们在意大利所拥有的权利和义务。

10/03/2016

Solo alla Dtl di Milano sono state attribuite 100 quote destinate all'ingresso dei lavoratori extracomunitari residenti all'estero da occupare nell'attività di smantellamento dei padiglioni espositivi dei Paesi stranieri che hanno partecipato all'Expo Milano 2015.
Ilministero del Lavoro, con la circolare 22 febbraio 2016, n.11 , facendo seguito allacircolare congiunta (lavoro-interno) del 29 gennaio 2016, prot. n. 339 , ha ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 5.727 quote destinate per l'anno 2016 alle conversioni, così come espressamente stabilito dal Dpcm 14 dicembre 2015 (G.U. n. 26 del 2 febbraio 2016) , dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, studio/tirocinio/formazione e di soggiorno CE di lungo periodo rilasciato da un altro Paese membro della UE in permessi per motivi di lavoro autonomo e subordinato.
Come si ricorderà, delle 17.850 quote previste per l'anno 2016 dal suddetto Decreto flussi, 14.250 ingressi sono stati riservati a coloro che devono convertire in lavoro subordinato o autonomo il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo. In particolare le quote sono così ripartite:
- 4.600 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
- 6.500 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
- 1.300 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall'Italia ma da altro Stato membro dell'Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
- 1.500 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
- 350 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Adesso la circolare 11/2016 ha iniziato a distribuire circa il 40% delle quote disponibili tra le diverse Regioni e Province autonome (5.727 quote delle 14.250 fruibili).
In merito al lavoro stagionale, delle 13.000 quote riservate a tale finalità, 11.103 (di cui 963 destinate alle richieste di nulla osta al lavoro stagionale pluriennale) iniziano ad essere ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base del fabbisogno di manodopera stagionale extracomunitaria segnalato.
Come già avvenuto in passato, il Ministero provvederà ad assegnare altre quote (se ancora disponibili) a quelle Dtl nelle quali il numero di istanze di nulla osta all'ingresso sia risultato superiore alla prima assegnazione. Al momento restano disponibili per lavoro subordinato stagionale 1.897 quote, di cui 537 per lavoro stagionale pluriennale.
Riguardo ai 100 ingressi riservati ai lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, la circolare ricorda che le quote non verranno ripartite a livello territoriale, bensì restano nella disponibilità del ministero del Lavoro per essere assegnate sulla base delle specifiche richieste che perverranno agli Sportelli Unici per l'immigrazione.
Invece le 100 quote riservate agli ingressi per completare l'opera di smantellamento dei padiglioni espositivi dei Paesi non comunitari che hanno partecipato all'Esposizione universale di Milano 2015 saranno attribuite esclusivamente alla Dtl di Milano. Il Ministero sul punto ricorda che le istanze di nulla osta per questo scopo devono essere presentate entro il 30 giugno prossimo.
Infine viene ricordato che in merito ai flussi non stagionali per l'anno 2013, il ministero del Lavoro procederà alla chiusura delle pratiche e le relative quote non utilizzate entro il 31/03/2016 verranno azzerate.

Flussi 2016. Si preparano le domande per 13 mila lavoratori stagionali Aziende agricole, ristoranti, alberghi. Sono i po...
11/02/2016

Flussi 2016. Si preparano le domande per 13 mila lavoratori stagionali
Aziende agricole, ristoranti, alberghi. Sono i potenziali datori di lavoro dei 13 mila lavoratori stagionali extracomunitari autorizzati ad entrare in Italia dal decreto flussi 2016.
Da oggi, quelle imprese possono preparare le domande di assunzione sul sito del ministero dell’Interno https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, da sole o con l’aiuto di un’associazione di categoria. Dovranno compilare il modulo C “Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale” e salvarlo. Per spedire la domanda dovranno però aspettare mercoledì 17 febbraio.
Questa la lista dei Paesi dai quali potranno arrivare gli stagionali: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan Ucraina, Tunisia. Via libera, indipendentemente dalla cittadinanza, anche a chi è già stato qui come stagionale negli anni passati.
Tra le 13 mila quote, ce ne sono anche 1500 destinate a lavoratori che in passato sono già entrati in Italia per almeno due anni consecutivi e per i quali può essere chiesto un nulla osta all’ingresso pluriennale. Questo consentirà alle imprese di farli arrivare in Italia nei prossimi anni appena appena c’è bisogno di loro, senza attendere il decreto flussi.

10/02/2016

Circolare n. 589 del 5 febbraio 2016 Ministero dell'Interno

Emersione anno 2012 - applicazione articolo 5, commi 11 -bis, 11 -ter, 11 -quater, del D.Lgs 16 luglio 2012 n. 109 - permesso di soggiorno per attesa occupazione -

Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

OGGETTO: Emersione anno 2012 - applicazione articolo 5, commi 11 -bis, 11 -ter, 11 -quater, del D.Lgs 16 luglio 2012 n. 109 - permesso di soggiorno per attesa occupazione

Nell'ambito dell'attività di coordimaneto e di consulenza, finalizzata a fornire indicazioni uniformi su tutti il territorio nazionale, si ritiene di dover richiamare l'attenzione dell SS.LL. sulla recente decisione del Consiglio di Stato n. 8118/2014 (5243) depositata il 17 novembre 2015, trasmessa in data 10 dicembre 2015 dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ne ha sottolinato la sua portata generale e di massima.

Circolare n. 589 del 5 febbraio 2016

Sentenza n. 5243 del 17 novembre 2015 Consiglio di Stato

10/02/2016
02/02/2016

È in via di pubblicazione il decreto flussi di lavoratori stranieri per l'anno 2016 (Dpcm 14 dicembre 2015 ). Sono stati previsti per l'anno in corso poco più di trentamila ingressi, 13mila per lavoro stagionale e 17.850 per lavoro autonomo o subordinato. In quest'ultimo contingente è ricompresa una quota di 14.250 conversioni del permesso di soggiorno di stranieri che già lavorano e vivono nel nostro Paese, scelta che comprime la soglia dei nuovi arrivi a poco più di quindicimila unità.
Dalle ore 9.00 di martedì 9 febbraio (si veda la circolare 339 dei ministeri del Lavoro e dell'Interno del 29 gennaio 2016) sarà possibile compilare i moduli di domanda all'indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jspel e salvarli, per l'inoltro , che potrà avvenire solo a partire dalle ore 9.00 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto flussi sulla Gazzetta ufficiale.
Per il lavoro stagionale i termini sono differiti rispettivamente al 10 febbraio, per la compilazione delle domande, e al 15° giorno dalla pubblicazione del decreto, per il successivo invio.
Si ricorda che l'invio cumulativo a “pacchetto” sarà trattato dal sistema come un invio di tante singole domande, secondo l'ordine di registrazione delle stesse sul sistema. Per ognuna di esse sarà generata una ricevuta di presentazione che conterrà l'indicazione dell'orario di ricezione ai fini della definizione della graduatoria.
Poche le novità rispetto ai decreti degli anni precedenti. Negli ingressi per lavoro autonomo, alcune quote sono riservate a imprenditori che, con risorse proprie non inferiori a 500mila euro, intendono attuare piani d'investimento di interesse per l'economia nazionale che contemplino la creazione di almeno tre nuovi posti di lavoro.
Così come, sempre per il lavoro autonomo, sono previsti ingressi riservati ai cittadini stranieri che intendono costituire imprese start-up innovative. In questo caso, sarà anche il ministero dello Sviluppo economico a fornire le specifiche certificazioni.
Per i lavoratori stagionali viene ricordato come la conversione del permesso di soggiorno a tempo indeterminato è garantita anche a chi si trovi per la prima volta nel nostro Paese. Tuttavia, occorrerà dimostrare di essere stati assunti regolarmente e aver versato i contributi previdenziali per almeno tre mesi, ad esempio nel settore turistico-alberghiero, o per 39 giornate in agricoltura.
Un discorso a parte meritano le conversioni del permesso di soggiorno in lavoro autonomo, alla luce delle novità introdotte dal Dlgs 81/2015 che hanno abrogato le disposizioni sul contratto a lavoro introdotte dalla legge Biagi.
L'inoltro delle domande sarà possibile anche mediante i soggetti che hanno concluso negli anni scorsi protocolli d'Intesa con il ministero dell'Interno ( consulenti del lavoro, organizzazioni sindacali e datoriali,…) che vengono confermati anche per il decreto flussi 2016

30/01/2016
30/01/2016

N. 05878/2015REG.PROV.COLL.
N. 08160/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ACCOGLIE

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8160 del 2015, proposto da:
Habibur Rahman Md, rappresentato e difeso dagli avv. Ilaria Summa, Francesca Lisa Ferraro, Francesca Ambrosio, con domicilio eletto presso Studio Dgdf Legal De Stefano Donzelli Domenico in Roma, Via Golametto N.4;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 03715/2015, resa tra le parti, concernente diniego conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale in lavoro subordinato non stagionale


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti l’avvocato Begatti su delega di Summa e l’avvocato dello Stato Agnese Soldani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino del Bangladesh, ha fatto ingresso in Italia con permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Il permesso è giunto a scadenza il 4 febbraio 2014. Il 28 febbraio successivo l’interessato ha presentato domanda di conversione in permesso per lavoro subordinato “non stagionale”.

La domanda è stata respinta con l’unica motivazione che risultava presentata in ritardo rispetto alla scadenza già verificatasi. Non veniva considerata sufficiente la giustificazione del ritardo addotta dall’interessato, ossia la “forza maggiore” derivante da malattia.

2. L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. della Campania (r.g. 2754/2015). Il ricorso è stato respinto con sentenza n. 3715/2015.

E’ seguito l’appello rivolto a questo Consiglio, con domanda cautelare. L’Amministrazione si è costituita per resistere.

In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio ravvisa i presupposti per la definizione immediata della controversia.

3. Nel merito, si rileva, come già detto, che la domanda dell’interessato è stata respinta unicamente in considerazione della sua supposta tardività. Questo è dunque l’unico punto in discussione nella presente controversia.

La tardività è stata rilevata dalla Questura, per la circostanza che la domanda di “conversione” (rectius: rinnovo e contestuale conversione) del permesso di soggiorno è stata presentata quando il permesso originario era scaduto da 24 giorni. In sostanza, dunque, l’Amministrazione si è basata sui due seguenti assunti: (a) si può chiedere la “conversione” di un permesso di soggiorno solo se il permesso è ancora in corso di validità, ossia prima della scadenza del medesimo; (b) il termine così individuato si deve ritenere imposto a pena di decadenza.

Conviene sottolineare che il carattere decadenziale del termine in questione non è affermato esplicitamente dalla legge; l’amministrazione ha ritenuto di poterlo desumere razionalmente dal sistema, anche per considerazioni di ordine pratico.

4. Questo Collegio osserva che la supposta natura decadenziale del termine non appare invece coerente con il sistema, dato che quest’ultimo, all’art. 5, comma 5, del t.u., impone di tenere in considerazione, in favore del rilascio del permesso di soggiorno, gli “elementi sopravvenuti” e insieme vieta di considerare preclusive le “irregolarità amministrative sanabili”. Queste disposizioni, invero, implicano che non vi siano termini decadenziali basati esclusivamente sul dato cronologico.

5. In conclusione, l’appello deve essere accolto, con la riforma della sentenza del T.A.R. e l’annullamento degli atti impugnati in primo grado. Ne consegue che la domanda di conversione del permesso di soggiorno dovrà essere presa in considerazione superando il problema della sua tempestività; restano salve ed impregiudicate le valutazioni relative agli altri presupposti del permesso richiesto dall’interessato.

6. Le spese del presente giudizio possono essere compensate, tenuto conto che all’andamento della vicenda ha concorso anche una certa negligenza dell’interessato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore

Dante D'Alessio, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Indirizzo

Piazza Garibaldi 19
San Giuseppe Vesuviano
80047

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