Studio Legale Ambrosino

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Civile

22/02/2021

ALIMENTI AI FIGLI, FINO A QUANDO?
Con ordinanza n. 17183, depositata il 14 agosto 2020, la Prima Sezione Civile di questa Corte ha ulteriormente precisato i limiti entro cui il figlio maggiorenne “convivente” può ottenere il mantenimento a carico dei propri genitori.
Il Collegio ha puntualizzato, in particolare, che, ultimato il prescelto percorso formativo (scuola secondaria, facoltà universitaria, corso di formazione professionale), il maggiorenne debba adoperarsi per rendersi autonomo economicamente. A tal fine, egli è tenuto ad impegnarsi razionalmente e attivamente per trovare un’occupazione, tenendo conto delle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni.
Segnatamente, alla luce del principio di auto responsabilità che permea l’ordinamento giuridico e scandisce i doveri del soggetto maggiore d’età, costui non può ostinarsi e indugiare nell'attesa di reperire il lavoro reputato consono alle sue aspettative, non essendogli consentito di fare abusivo affidamento sul supposto obbligo dei suoi genitori di adattarsi a svolgere qualsiasi attività pur di sostentarlo ad oltranza nella realizzazione (talvolta velleitaria) di desideri ed ambizioni personali.»
In pratica gli Ermellini hanno deciso che, finiti gli studi, i figli hanno il dovere di trovare un’occupazione e rendersi autonomi. Senza coltivare velleità incompatibili con il mutato mercato del lavoro, in quanto l’assegno di mantenimento ha una funzione educativa e non è un’assicurazione. Ciò è quanto recentemente espresso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 17183 del 14 agosto 2020. Si tratta di un provvedimento, apparentemente volto solamente a porre dei limiti temporali al diritto dei figli maggiorenni ad essere mantenuti dei genitori, ma che prende, in realtà, una posizione del tutto innovativa su diversi aspetti direttamente e indirettamente collegati al mantenimento dei figli di qualsiasi età, ai diritti-doveri dei genitori e all'affidamento condiviso. L’ordinanza 17183/2020 costituisce una tappa fondamentale nell'interpretazione delle norme sull'affidamento. La quaestio nasce dal ricorso di una madre che contestava una decisione della Corte di Appello, con la quale veniva revocato l’assegno di mantenimento, versato per anni dall’ex marito, al figlio trentenne. Il ragazzo in questione è un insegnante di musica precario, il quale percepisce circa 20mila euro all'anno come supplente. Gli ermellini hanno revocato anche l'assegnazione della casa coniugale. La ratio è chiara: l’assegno di mantenimento non ha una funzione di assistenzialismo, bensì deve servire per responsabilizzare i ragazzi. Pertanto i figli, terminati gli studi, non possono inseguire per sempre le proprie aspirazioni contando sul sostegno dei genitori. Dunque, nonostante i contratti precari, gli stipendi bassi e i mutui quasi impossibili da ottenere, i figli devono cercare di rendersi indipendenti da questi ultimi. La Cassazione ha sottolineato che una rivoluzione culturale è necessaria anche nel rapporto genitori-figli. Ciò significa che si deve passare da un’ottica di assistenzialismo, dalla quale trarrebbero vantaggio quelli che vengono denominati in modo dispregiativo “bamboccioni”, a quella di una diffusa auto responsabilità. In questo caso, secondo i giudici, spettava al trentenne "ridurre le proprie ambizioni adolescenziali" e fare i conti con la realtà. Al di sopra dei trentanni è lecito presumere che un figlio abbia completato la propria formazione, nonché abbia avuto il tempo per trovare di che mantenersi. La Corte, prendendo le distanze dalla prassi, sostiene che le ambizioni di un figlio ben possono ridimensionarsi in nome della dignità di una propria autonomia e in nome dell’obbligo morale di non chiedere propri genitori un sacrificio maggiore di quello che si è disposti a fare in prima persona. E dà risposta anche al diffuso alibi dei maggiorenni: non avere trovato una occupazione adeguata alle ambizioni legittimamente coltivate, visti i propri titoli di studio, prendendo le distanze anche da precedenti di legittimità (ad. es. Cass 1830/2011, che subordina la rinuncia al contributo alla "percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita"). Per la Suprema Corte, la maggiore età si associa alla capacità di adattarsi a svolgere un lavoro che renda autosufficienti. E anche per gli studenti che si laureano in ritardo il tribunale ha richiamato esplicitamente il divieto di "abuso di diritto": occorre laurearsi in tempo, evitando in tal modo di allungare i tempi. Questo principio era già stato precedentemente chiarito da un’altra pronuncia della Corte di Cassazione, ossia la sentenza numero 3659 del 13 febbraio 2020: un genitore che abbia versato all'ex coniuge l’assegno di mantenimento per i figli, dopo che questi hanno raggiunto la piena autonomia, ha diritto alla restituzione di quel denaro. I genitori insomma posso chiedere un risarcimento, e la legge sarebbe dalla loro parte. La Corte ha sottolineato che l’erogazione dell’assegno di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, è subordinata alla valutazione da parte del giudice di una serie di circostanze, come, ad esempio, la durata effettiva del percorso di studi intrapreso, la compatibilità dello stesso con le possibilità economiche dei genitori, le occupazioni del soggetto interessato e il tempo mediamente necessario a trovare un lavoro retribuito al termine degli studi. Al fine della valutazione, assume particolare importanza anche l’età del figlio. In particolare, i giudici hanno stabilito che il rigore adottato nella valutazione dovrà essere proporzionale all'età dei beneficiari, in modo da evitare che l’obbligo di versamento venga protratto per troppi anni, scongiurando così fenomeni che la giurisprudenza ha definito di “parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani” (Cass. 6 aprile 1993, n. 4108).

26/10/2020

La distanza oggettiva tra il luogo di residenza del figlio e del genitore non collocatario, non costituisce una deroga al regime dell’affidamento condiviso.
E’ quanto precisato dalla Corte di Cassazione, sez. I Civile, nella sentenza n. 30826/18, depositata il 28 novembre scorso.
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Milano, in sede di reclamo avverso il decreto definitivo del Tribunale, aveva confermato l’affidamento esclusivo della minore alla madre, con sospensione dei rapporti della figlia con il padre. Avverso il suddetto decreto, il genitore non affidatario, ha proposto ricorso per cassazione.
Nell’esaminare la controversia in oggetto, la Suprema Corte ha chiarito che, in materia di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, è possibile derogare all’applicazione dell’istituto dell’affido condiviso, solo se esso risulti pregiudizievole per l’interesse del minore.
A ciò si aggiunga che, ai fini dell’affidamento esclusivo non basta la distanza oggettiva tra i luoghi di residenza dei genitori, ma occorre una specifica motivazione che tenga conto in positivo della capacità educativa del genitore affidatario ed in negativo dell’inidoneità o delle manifeste carenze dell’altro genitore.
La cd. bigenitorialità, si realizza con la presenza di entrambi i genitori nella vita del figlio e nella cooperazione dei medesimi, nell’osservanza dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, ma ciò non implica necessariamente che il tempo da trascorrere con il minore debba essere paritetico, essendo sufficiente una frequentazione tale da garantire un saldo rapporto affettivo con il genitore.

28/04/2017

SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO CAMBIA QUALCOSA

Una recente sentenza della Cassazione (sent. n. 11870/2015.) afferma che la donna giovane, in grado di lavorare e, quindi, di reperire con la propria attività quel reddito necessario a mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio, non ha diritto ad alcun mantenimento. E ciò anche se, durante l’unione, svolgeva mansioni di casalinga. Insomma, ciascuno dei due ex coniugi deve badare a sé stesso e non c’è modo di obbligare l’uomo a mantenere la donna se quest’ultima ha le risorse fisiche e mentali per guadagnare. A tal fine, anche un’attività saltuaria potrebbe rilevare come motivo per chiedere la revisione delle condizioni di mantenimento e azzerare l’assegno.

La Corte rigetta la domanda di mantenimento della donna, una casalinga, per non aver questa fornito alcuna prova dell’oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio. In altre parole, l’importanza del principio affermato in sentenza è quello secondo cui la dimostrazione della “difficoltà economica” e della “impossibilità a procurarsi un reddito” spetta alla donna. L’assegno, insomma, non diventa più una misura automatica, che scatta per il solo fatto della separazione tra i due coniugi.

In passato gran parte degli assegni di mantenimento sono stati accordati a semplice richiesta: il giudice ha accordato in automatico il mantenimento, quasi si trattasse di una misura assistenziale perpetua, una sorta di assicurazione sulla vita. Sembra invece consolidarsi il principio per cui, se il richiedente (di norma la donna) non offre una valida giustificazione economica, con una prova rigorosa, della sua incapacità a procurarsi un reddito, perde ogni diritto. E non c’è modo di integrare la prova in appello

19/07/2016

LA CASSAZIONE CHIARISCE IL SIGNIFICATO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

La Cassazione e l’ordinanza n.14244 del 12 luglio 2016
La Suprema Corte alla luce dei principi sovraesposti ha rigettato senza pensarci due volte il ricorso di una donna che aveva contestato la sentenza d'appello che le revocava l'assegno di divorzio. Per i giudici della Corte d’Appello, infatti, la ex moglie, poiché si era rifiutata di utilizzare sul mercato del lavoro le sue capacità professionali, non poteva vedersi il riconosciuto il diritto in questione. La conferma è arrivata anche dagli Ermellini che hanno gettato il ricorso della donna ritenendolo infondato e inammissibile, poiché mancano elementi idonei a dimostrare la "situazione di indisponibilità di mezzi economici e non l'autonomia reddituale”. La stessa era infatti in grado di cercarsi un lavoro avendo avuto altre esperienze lavorative. La possibilità di potersi reimpiegare in un qualsiasi tipo di attività lavorativa e non impegnarsi a farlo presuppone la cancellazione irreversibile dell’assegno di mantenimento.
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La magistratura continua a parlare di assegno di divorzio. Questa volta lo ha fatto ricordando un orientamento consolidato, che porta a negare l’assegno di mantenimento in favore del richiedente, in presenza di 2 presupposti. Il magistrato può infatti disconoscere il diritto all'assegno di mantenimento quando:
1) il richiedente può lavorare, ma non si impegna a cercare un posto di lavoro. La donna che nella stragrande maggioranza dei casi riceve l’assegno di mantenimento da parte dell’ex marito, se non lavora non può pensare (in assenza di altri redditi) di potere riceve dall’ex anche oltre quanto le spetta per legge. In tali casi deve infatti cercare un posto di lavoro che le consenta di vivere anche con le proprie forze. L’idea di poter contare solo su quanto mensilmente riceve sul suo c.c. dall'ex-marito comporta infatti la decadenza dal diritto al mantenimento.
2) il richiedente inizia una convivenza, potendo così contare sul sostegno economico di un’altra persona. In questo secondo caso il principio che soggiace alla legittima preclusione del diritto al mantenimento è legato infatti all'indipendenza economica acquisita dal richiedente l’assegno che è in grado di mantenere se stesso e i figli affidatigli attraverso anche l’apporto economico del nuovo compagno. E’ indispensabile che la convivenza si configuri stabile e duratura. Tale dato di fatto costituisce una preclusione che impedisce di pretendere il mantenimento anche se il nuovo partner è disoccupato.
Allo stesso modo la giurisprudenza è concorde nel ritenere che anche il coniuge che deve versare l’assegno può chiedere la legittima riduzione dello stesso se ha iniziato una nuova relazione con un partner diverso, e ha avuto altri figli che deve a sua volta mantenere (Cass. sent. n. 14175/16).

20/05/2016

ESDEBITAZIONE NEL FALLIMENTO

Il presupposto dell'esdebitazione è la chiusura del fallimento per compiuta ripartizione finale dell’attivo o per concordato.
I criteri per essere ammessi al beneficio previsti dall'art. 142 sono:
- il fallito deve aver fattivamente collaborato con la procedura sia nella fase dell’accertamento del passivo (fornendo tutte le informazioni ed i documenti utili) sia adoperandosi per un proficuo svolgimento delle operazioni;
- il fallito non deve aver ritardato o contribuito a ritardare la procedura;
- il fallito deve aver consegnato, durante la procedura, al curatore la corrispondenza a lui pervenuta, riguardante i rapporti compresi nel fallimento;
- il fallito non deve essere stato ammesso ad altra esdebitazione nei dieci anni precedenti alla richiesta;
- il fallito non deve avere distratto l’attivo o esposto passività inesistenti, non abbia causato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- il fallito non abbia subito condanna, passata in giudicato, per bancarotta fraudolenta o delitto contro l’economia e altri compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa.
Comunque, è necessario che nella procedura siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori concorsuali.
La norma esclude dall’esdebitazione le obbligazioni di mantenimento ed alimentari e quelle derivanti da rapporti esclusi dal fallimento ex art.46, i debiti per risarcimento di danni da fatto illecito extra contrattuale nonché le sanzioni pecuniarie penali ed amministrative non accessorie a debiti estinti.
L’ultimo comma dell’art.142 L.F. precisa che l’esdebitazione non ha effetto nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso (per i quali resteranno immutati i diritti dei creditori).
L’ammissione, ricorrendo, i presupposti è automaticamente dichiarata dal tribunale in sede di decreto di chiusura.
L’art.143 tuttavia prevede anche che il debitore fallito possa, nel caso in cui il Tribunale non abbia ritenuto di provvedere all'atto di chiusura, presentare all'uopo ricorso entro l’anno successivo al decreto di chiusura del fallimento.

15/04/2016

AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEI FIGLI MINORI

Premesso che si tratta di questione controversa anche nella giurisprudenza e che diverse sono le interpretazioni giudiziarie fornite, è possibile cercare di comprendere la differenza tra i due tipi di affidamento partendo proprio da quanto stabilisce la legge.
In particolare, l’art. 155 cc. laddove, in tema di affidamento condiviso, dispone che “La potestà è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, istruzione e salute sono assunte, ove possibile, congiuntamente”.
Un dato, letteralmente, appare certo, ovvero che con l’affidamento condiviso entrambi i genitori hanno la titolarità e l’esercizio della:
- potestà straordinaria, ovvero il potere-dovere di decidere in merito alle scelte di vita dei figli (come ad esempio l’indirizzo scolastico, la religione), e debbono, in quanto possibile, assumere dette decisioni congiuntamente;
- della potestà ordinaria, ovvero del potere-dovere di dare attuazione nella quotidianità proprio a quelle scelte di vita.
Pur nella varietà delle interpretazioni dei giuristi, per esclusione è possibile, quindi, dire che con l’affidamento esclusivo la potestà ordinaria e straordinaria compete al solo genitore affidatario, mantenendo l’altro genitore un potere dovere di vigilanza e controllo.
Affidamento esclusivo non vuol dire invece esclusione dell’altro genitore dalla vita del minore, dovendosi ricordare il pur sempre fondamentale diritto del figlio ad entrambi i genitori.
Infatti, l’art. 155 bis, in tema di affidamento esclusivo, stabilisce che “il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo, facendo salvo, per quanto possibile il diritto del minore riconosciuto ai sensi del primo comma dell’art. 155 cc”, vale a dire il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Quando è possibile e opportuno chiedere l’affidamento esclusivo?
Innanzitutto, nei casi, gravi, in cui ricorrono i presupposti per chiedere la decadenza dalla potestà genitoriale ex art. 330 c.c., cioè quando uno dei genitori viola o trascura i doveri inerenti la potestà ovvero abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per i figli;
In secondo luogo, nei casi in cui, pur non ricorrendo gli estremi della decadenza dalla potestà genitoriale, vi sia, ex art. 333 c.c., una condotta del genitore comunque pregiudizievole per i figli minori.
Vi sono poi una serie di altri casi nei quali l’affidamento esclusivo si giustifica in considerazione del pregiudizio che comunque potrebbe derivare al figlio dall'affidamento condiviso. Alcuni di questi casi, di elaborazione giurisprudenziale, sono al limite e quindi cercherò di elencarli sinteticamente.
La separazione ed il divorzio spesso sono alimentati da alta conflittualità. I Giudici propendono, salvo casi estremi, nel ritenere che la conflittualità tra i genitori non giustifichi l’affidamento esclusivo. Basta considerare che si può pur avere un rapporto conflittuale con l’ex partner ma essere comunque genitori amorevoli e responsabili. E’ evidente che parliamo di una conflittualità tra genitori che per quanto elevata deve pur sempre mantenersi entro livelli tollerabili, poiché ove invece si traducesse in gravi episodi di violenza nell'ambito familiare sarebbe pienamente giustificato l’affidamento esclusivo.
I figli minori sono spesso vittime delle separazioni o dei divorzi, dei conflitti tra genitori, e sia pure inconsapevolmente, spinti a scegliere di parteggiare per uno dei genitori. Sicché sono frequenti i casi di bambini che rifiutano categoricamente una delle due figure genitoriali. In questi casi, complessi da descrivere, sia pure sommariamente, tuttavia non di rado i giudici optano per l’affidamento esclusivo all'altro genitore.
Un ulteriore limite all'affidamento condiviso è stato, talvolta ravvisato nel precario stato di salute psico-fisica di uno dei genitori. Deve trattarsi, ovviamente, di patologie tali da compromettere seriamente la capacità dello stesso di prendersi cura dei figli.
In alcuni casi, anche la distanza geografica tra genitori, in fase di separazione o divorzio, ha giustificato l’affidamento esclusivo. La ragione è evidente in quei casi in cui si tratti di distanze importanti e tali da non consentire al genitore non collocatario un esercizio effettivo dei compiti di cura, educazione ed istruzione dei figli.
I casi nei quali l’affidamento esclusivo si renda opportuno possono, ovviamente, essere i più svariati e quelli elencati sono a titolo solo esemplificativo e senza pretesa di completezza.

22/03/2016

ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE

L’abbandono della casa di convivenza spesso è frutto di contrasti fra i coniugi e non infrequentemente fa seguito, o è la reazione, ad altre violazioni degli obblighi coniugali come ad esempio l’infedeltà.
E’ infatti estremamente comune che uno dei coniugi si rechi dall'Avvocato sostenendo che, poiché la convivenza è divenuta impossibile a causa dei rapporti extra coniugali dell’altro, non è rimasto che lasciare la casa, non essendo più sopportabile la convivenza comune sotto lo stesso tetto.
Un profilo di estrema importanza che sconsiglia il rilascio dell’abitazione comune prima dell’udienza Presidenziale è l’art. 146 c.c. prevede che “..il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'art. 143 è sospeso nei confronti del coniuge che allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare rifiuti di tornarvi”.
L’art. 143 c.c. al secondo comma prevede inoltre espressamente che dal matrimonio deriva “…l’obbligo reciproco della fedeltà, l’assistenza morale e materiale, la collaborazione nell'interesse della famiglia e la coabitazione”.
L’abbandono della residenza comune dunque, nella successiva fase istruttoria, può essere valutato come motivo di addebito della separazione, sempre ché non sia giustificato realmente dalla necessità di sottrarsi a situazioni di pericolo o comunque di stress rilevante.
L’abbandono unilaterale della casa, quindi, senza motivi plausibili, comporterà la pronunzia dell’addebito della separazione.

29/02/2016

DANNO MORALE
La Cassazione torna a pronunciarsi sul danno morale
Il caso da cui trae origine la sentenza della Suprema Corte ha riguardato un uomo che mentre circolava alla guida di una moto, era rimasto gravemente infortunato a seguito di un sinistro. Il Tribunale, quale risarcimento del danno gli aveva riconosciuto più 600 mila euro perché aveva ritenuto sussistente la responsabilità esclusiva dell’altro automobilista alla guida di un furgone. In sede di gravame, la Corte d'Appello ha ritenuto però la responsabilità concorrente dei 2 conducenti nella misura di 2/3 a carico di quello del furgone e di 1/3 a carico del conducente della moto. Il risarcimento del danno a favore di quest’ultimo veniva quindi rideterminato nella minor somma di euro 370mila euro. Il motociclista non soddisfatto ha proposto ricorso in Corte di Cassazione lamentando il mancato riconoscimento della sua domanda di ottenere un incremento della quantificazione del danno morale soggettivo. Il ricorrente infatti ha sottolineato che le lesioni subite si erano tradotte in postumi permanenti nella misura del 60% che gli avevano causato una sofferenza psicologica proprio perché egli aveva preso coscienza delle proprie condizioni fisiche di grave inabilità che avevano stravolto le sue abitudini di vita.
Il danno morale: ha sempre bisogno di uno specifico accertamento:
I giudici di legittimità hanno innanzitutto ritenuto che correttamente i giudici dell’appello hanno ricostruito la dinamica dell’incidente stradale, ammettendo il concorso di colpa dell’automobiliste e del motociclista rimasto vittima dell’incidente anche perché lo stesso aveva tenuto una velocità ben superiore alla media. Gli Ermellini, circa la questione della minore quantificazione del danno morale, hanno però ritenuto che i giudici dell’appello non hanno verificato le condizioni per riconoscerne o negarne l'aumento, perché essi hanno utilizzato il metodo di quantificazione equitativa del danno 'morale' come frazione o percentuale del danno biologico, che quindi non era corretta. A detta degli Ermellini, la Corte d’Appello ha effettuato quindi una cattiva interpretazione di quel metodo di quantificazione del danno morale richiamato nella sentenza delle Sezioni Unite del 2008 che costituiva una mera esemplificazione e non un principio generale. Ne consegue quindi che i giudici dell’Appello avrebbero dovuto verificare quali fossero i pregiudizi patrimoniali risarciti in 1^ grado attraverso un accertamento caso per caso della sofferenza psicologica patita. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso del motociclista, ha quindi rinviato il processo alla Corte d’Appello

10/02/2016

LO SFRATTO

Lo sfratto è un atto giudiziario con il quale, nell'ambito di un contratto di locazione, il proprietario dell’immobile – detto locatore – chiede al Giudice di emettere un provvedimento esecutivo che ordini all'inquilino – detto conduttore – di rilasciare l’immobile.
Lo sfratto può essere intimato in due ipotesi:
– finita locazione: cioè quando dopo la scadenza del contratto il conduttore non ha rilasciato l’immobile al proprietario;
– morosità: ovvero quando il conduttore è inadempiente all'obbligazione del pagamento del canone.
Analizziamo brevemente lo sfratto per finita locazione e l’iter procedurale da seguire.
La norma di riferimento è l’art. 657 c.p.c. – Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione – che, così, dispone “Il locatore o il concedente può intimare al conduttore, all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali.
Può altresì intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto, se, in virtù del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, è esclusa la tacita riconduzione”.
Da una lettura attenta della disposizione sopra riportata si desume che, per poter richiedere un’intimazione di licenza o sfratto per finita locazione, occorre l’esistenza di un contratto di locazione in corso. E, ancora, detta procedura con contestuale citazione per la convalida può essere attivata dal locatore prima della scadenza del contratto al fine di ottenere un titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile. Si badi bene, in ogni caso, l’esecuzione dell’ordinanza di rilascio può avvenire solo dopo la scadenza del contratto.
L’intimazione di sfratto per finita locazione con contestuale citazione per la convalida può essere attivata anche dopo la scadenza del contratto “se, in virtù del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, è esclusa la tacita riconduzione”.
Che deve fare il proprietario locatore che intende azionare detta procedura?
Deve inviare all’inquilino – conduttore – una regolare disdetta e ciò sia in caso di contratto a tempo indeterminato sia in caso di contratto a tempo determinato.
La licenza perché sia valida deve essere sottoscritta dal locatore o da un suo mandatario speciale.
Ai fini di procedibilità si ritiene che licenza e citazione debbano essere contestuali.
L’intimazione riveste la forma di un atto di citazione e deve contenere i requisiti indicati dall'art. 125 c.p.c..
Attenzione! Al posto dell’invito e dell’avvertimento di cui all'art 163 c.p.c. l’atto di citazione deve contenere, oltre all'invito a comparire all'udienza fissata, l’avvertimento che se il convenuto non compare o comparendo non si oppone, il Giudice convalida la licenza o lo sfratto. La costituzione dell’intimato può avvenire anche in udienza.
Notifica dell’atto di citazione.
Se la notifica dell’atto di citazione non è avvenuta a mani proprie dell’intimato, l’Ufficiale Giudiziario deve spedire avviso allo stesso dell’avvenuta notifica ed allegare all'originale dell’atto la ricevuta di spedizione.
Tra il giorno della notifica ed il giorno dell’udienza devono intercorrere termini liberi non inferiori a 20 giorni.
I termini di comparizione possono essere abbreviati nelle cause che richiedono pronta spedizione, fino alla metà dal Giudice, su istanza dell’intimante, con decreto motivato apposto in calce all'originale e alle copie dell’intimazione.
Ai sensi dell’art. 661 c.p.c. Giudice competente è quello del luogo in cui si trova la cosa locata.
Come si costituiscono le parti ?
Ai sensi dell’art. 660 comma 5 c.p.c. l’attore intimante si costituisce depositando l’intimazione e la relata di notifica ed il fascicolo, la nota di iscrizione a ruolo ed il versamento del contributo unificato ridotto a metà sulla base dell’importo dei canoni non pagati (in caso di sfratto per morosità) o dell’ammontare del canone di locazione per ogni anno (in caso di finita locazione).
Il convenuto intimato può costituirsi a mezzo di difensore oppure personalmente. Se si costituisce tramite difensore è necessario depositare la comparsa di costituzione. Se si costituisce personalmente l’intimato ha la facoltà di opporsi o di non opporsi.
Che cosa accade all'udienza di convalida?
Ai sensi dell’art. 662 c.p.c. se il locatore l’intimante non compare o non iscrive la causa gli effetti della intimazione cessano.
Se all'udienza di convalida non compaiono né il locatore né il conduttore il giudizio si estingue.
E, ancora, se l’intimato non compare all'udienza o non si oppone, nel caso in cui la notifica dell’atto di citazione sia regolare, lo sfratto viene convalidato. Se, invece, il Giudice ritiene che non vi sia la prova che l’intimato sia venuto a conoscenza dell’atto, dispone la rinnovazione dell’atto di citazione. Se la rinnovazione della citazione viene omessa o è tardiva la causa viene cancellata dal ruolo e il processo viene estinto.

28/01/2016

RIFLESSIONE IN DIRITTO FALLIMENTARE
Il legale rappresentante della fallita deve ottemperare, fra gli altri, all'obbligo di depositare nelle mani del curatore, entro tre giorni dalla dichiarazione di fallimento, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e l’elenco dei creditori. Se non lo fa incorre in uno specifico reato, concernente l’inosservanza degli obblighi a lui imposti (art. 220 L.F.).
Com'è noto però, nel sistema penale fallimentare, ci sono altre due norme che puniscono gli illeciti relativi alla contabilità: sono gli artt. 216 e 217. Il primo punisce, a titolo di bancarotta fraudolenta documentale, quel soggetto che ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, le scritture o le ha tenute in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o dell’attività economica svolta, con lo scopo di trarne un profitto o di danneggiare i creditori. Il secondo punisce, a titolo di bancarotta semplice documentale, il fallito che, durante i tre anni antecedenti la dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.
La Cassazione, con una recente sentenza (49789/2013), si occupa di delineare un coordinamento fra tali disposizioni. Essa afferma che, ove l’imprenditore non sia in possesso di alcuna scrittura contabile, potrà rispondere a titolo di bancarotta documentale, semplice o fraudolenta a seconda dei casi, ma non del reato, concorrente, di inosservanza dell’obbligo di tempestivo deposito. Detto in altri termini, quell'imprenditore che non abbia tenuto le scritture o che le abbia distrutte non potrà essere ritenuto responsabile – anche e nello stesso tempo – di mancata ottemperanza all'obbligo del tempestivo deposito nelle mani del curatore. La ragione è intuitiva: se già la legge lo punisce per non aver tenuto le scritture o per averle completamente distrutte, non può punirlo una seconda volta, essendo fisicamente impossibile consegnare al curatore ciò che non esiste. Viceversa, se egli si è limitato a tenere le scritture in modo che le stesse risultino lacunose e perciò di scarsa utilità per una pronta ed esauriente ricostruzione del patrimonio e degli affari, potrà contemporaneamente essere condannato anche per l’inottemperanza al tempestivo deposito, laddove tali lacunose scritture siano state consegnate con ritardo.
La giurisprudenza citata, per giustificare tale concorso di reati, fa leva sulla dichiarata sussistenza di un interesse della curatela ad una tempestiva valutazione della situazione e delle eventuali responsabilità di chi ha svolto i compiti di amministratore. Il che vale dire che l’amministratore che si trovi in difetto per avere tenuto male la contabilità, deve affrettarsi a consegnare al curatore il frutto del suo misfatto, se non vuole incorrere in un ulteriore reato. La soluzione potrebbe sembrare, a prima vista, incongrua: chi distrugge i libri, cosa astrattamente più grave, non potrà mai commettere il secondo reato. Chi li tiene male, invece, lo commette se li consegna in ritardo.
Il risultato pratico di tale interpretazione potrebbe indurre qualche interprete frettoloso a preferire l’integrale distruzione, rispetto alla consegna ritardataria di libri confusamente compilati. Non sempre però tale scelta può risultare vincente. Almeno due sono le controindicazioni. Innanzi tutto il reato di bancarotta fraudolenta, nella sua ampia forbice fra minimo e massimo della pena, conferisce al Tribunale un ampio potere per modulare la sanzione a seconda della gravità del caso. Secondariamente, la mancanza totale dei libri, nella maggior parte dei casi, costituisce il trampolino dal quale si finisce per gettarsi nell'ulteriore addebito di fraudolenza patrimoniale. Infatti, chi non abbia tenuto i libri, avrà molta difficoltà a spiegare quale destinazione sia stata impressa al patrimonio aziendale affidato alle sue cure.

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