15/07/2020
La Centrale dei rischi è una banca dati gestita dalla Banca d’Italia, per finalità di interesse pubblico, che reca informazioni sulla situazione debitoria di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario, a fronte delle quali, gli intermediari possono gestire meglio i propri rischi ma anche proporre ai propri clienti soluzioni di credito tali da evitare situazioni di “sovraindebitamento”, per le quali una persona assume più obblighi di quanto le sue risorse consentirebbero.
All’interno di questa banca dati sono registrati i finanziamenti, ovvero le garanzie, se l’importo che il cliente deve restituire supera la soglia di censimento, cioè i 30.000 euro.
La soglia si abbassa a 250 euro se il cliente è in sofferenza, cioè non riesce a pagare il suo debito.
I consumatori hanno diritto di sapere se sono segnalati nella Centrale dei rischi e da chi. Essi hanno anche il diritto di chiedere la correzione di dati sbagliati.
Va ricordato che, in Italia esistono anche altri Sistemi di Informazione Creditizia (SIC), gestiti da soggetti privati, ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria. Si ricordano, ad es. Crif Eurisc, Experian, CTC, Assilea. I SIC non sono supervisionati dalla Banca d’Italia, che dunque, non è responsabile delle banche da loro gestite. Il funzionamento dei SIC è disciplinato da appositi codici di deontologia.
I consumatori possono chiedere di essere cancellati dalla Centrale dei rischi o di modificare i dati, solo se i dati non sono corretti.
Possono accedere ai dati della Centrale dei rischi le persone fisiche alle quali i dati si riferiscono o chi per esse, ovvero per le persone giuridiche (ad es. ente o società), il legale rappresentante o altre figure previste dalla legge.
I clienti/consumatori hanno diritto di accesso, cioè di consultare gratuitamente i propri dati presenti nella Centrale, diritto di delegare un altro soggetto a ritirare i dati, diritto alla riservatezza: le informazioni presenti nella Centrale non possono essere comunicate a soggetti terzi, che non siano gli intermediari segnalanti, l’Autorità giudiziaria, le altre Autorità di Vigilanza, diritto alla correttezza dei dati, diritto ad essere informati se il rifiuto deriva dalle informazioni negative presenti nella CR o in un’altra banca dati, diritto alla limitazione delle finalità: gli intermediari possono utilizzare le informazioni presenti in Centrale Rischi sui propri clienti soltanto per verificarne il merito creditizio, finalizzato al finanziamento o per finalità giudiziarie, relative al finanziamento.
Il cliente se ritiene lesi i suo diritti può presentare un reclamo all’intermediario, che è tenuto a rispondere entro 30 giorni e se l’Ufficio Reclami non risponde o la risposta non è soddisfacente, può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) che decide sul singolo caso.
Infine il cliente può presentare un esposto alla Banca d’Italia, se ritiene che i dati forniti alla Centrale non siano corretti. La Banca d’Italia, nel caso, può invitare l’intermediario a rettificare i dati segnalati.
Saluti
Avv. Francesco Saverio Bianco