Studio Legale Avv. Maria Francione

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Lo Studio presta assistenza legale completa per la risoluzione di questioni legali di varia natura.Settori di competenza: diritto civile (in particolare diritto della famiglia, risarcimento danni, recupero crediti sovraindebitamento) e diritto penale.

04/03/2026

SEPARAZIONE DEI CONIUGI E RATEI DI MUTUO

Le somme versate dal coniuge a titolo di ratei del mutuo prima della separazione non possono essere oggetto di restituzione perché corrisposte in adempimento di un'obbligazione naturale. In sostanza durante il matrimonio entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo a contribuire ai bisogni della famiglia.
Per gli importi, invece, successivi allo scioglimento della comunione dei coniugi, coincidente con l'ordinanza presidenziale ex art. 191 c.c., potranno essere ripetibili, a condizione che l'accollo del mutuo da parte di uno solo dei coniugi non sia imposto dal Giudice quale contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, o non sia previsto negli accordi delle parti.

Tribunale di Latina, sentenza n. 375 del 17 febbraio 2026

23/02/2026

Fermo a bordo di autovettura con motore acceso: può rispondere di guida in stato di ebbrezza?

Ai fini del reato occorre che la condotta sia qualificabile almeno come ''fermata'', essendo la fermata stessa una fase della circolazione.
Il caso vedeva un conducente essere ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, per essere stato sorpreso dagli agenti di polizia stradale a bordo della propria vettura, ferma a lato della strada e con il motore acceso.
L'uomo, trovato accasciato sul volante di guida, si era giustificato affermando di avere tenuto il motore acceso per mantenere una ventilazione gradevole all'interno dell'abitacolo.
Condannato in primo grado in quanto ll'accensione del motore era idonea ad integrare “l'attivazione degli organi meccanici dell'autovettura che le imprimono energia cinetica, vale a dire spinta dinamica”, con la conseguenza che era da escludere che l'imputato si fosse posto a dormire in automobile con il motore acceso per garantire una temperatura interna salubre, in quanto non sdraiato ma accasciato sul volante a dimostrazione che la fermata era del tutto temporanea.
In appello l'uomo era stato dichiarato non punibile per particolare tenuità del fatto. L'imputato ricorre per cassazione.Secondo la difesa, sebbene la “fermata” sia una fase della circolazione, occorre distinguere un'auto ferma nel mezzo della carreggiata, rispetto alla quale si può parlare di “fermata”, da un'auto ferma a bordo della strada, in una posizione che non consente di accertare la precisa scelta del conducente di non sottrarsi al flusso circolatorio.
Occorre ricordare che la contravvenzione prevista dall'art. 186 cod. strad. sanziona “chiunque guida in stato di ebbrezza” e detta espressione è stata ritenuta dalla giurisprudenza riferibile a chiunque sia sorpreso in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo fermo, quando sia possibile ricondurre tale situazione a una condotta di guida antecedente ovvero qualora sia comunque possibile qualificare con mera “fermata” tale condotta, essendo la fermata stessa una fase della circolazione.
Ne consegue che non risponde di guida in stato di ebbrezza il conducente sorpreso a bordo della propria vettura, ferma con motore acceso, situata a bordo della strada, qualora non sia possibile provare la sussistenza di una situazione di mera “fermata”.
Cassazione penale n. 39736/2025

22/02/2026

Le condotte violente causano l’addebito della separazione. Il genitore maltrattante può però ottenere l’affidamento condiviso se recupera le capacità educative.

La violenza fisica e morale all’interno del matrimonio determina l’addebito della separazione a carico del responsabile, senza che sia necessario attendere una condanna penale definitiva.
Il Tribunale di Agrigento (sentenza 27 novembre 2025 n. 1240) chiarisce che le condotte maltrattanti rendono intollerabile la convivenza e prevalgono su ogni altro comportamento del coniuge vittima.
Tuttavia, il diritto del minore a mantenere un rapporto con entrambi i genitori non decade per sempre. Se un percorso con i servizi sociali e perizie tecniche accertano il recupero della capacità genitoriale, il giudice può comunque disporre l’affidamento condiviso. Questo provvedimento avviene attraverso misure graduali e protettive e pone sempre al centro l’interesse superiore del minore. La regola bilancia la sanzione per i maltrattamenti con la necessità di preservare l’equilibrio psicofisico dei figli.

Tribunale di Agrigento (sentenza 27 novembre 2025 n. 1240)

02/03/2025

NO AL COLLOCAMENTO PREVALENTE ALLA MADRE ANCHE SE IL BIMBO HA TRE ANNI: NECESSARIA ANALISI DEL RAPPORTO COI GENITORI

Svolta epocale sul collocamento paritetico della prole: Il figlio di tre anni non deve essere collocato in maniera prevalente presso la madre, basandosi solo sull’astratto criterio della maternal preference, dando per scontato che il padre non possa occuparsene tanto quanto lei.

La Cassazione sottolinea che le decisioni in materia di affidamento, collocamento e frequentazione dei figli devono essere adottate esclusivamente nell’interesse morale e materiale del minore.
Il diritto alla bigenitorialità è innanzitutto un diritto del minore, non dei genitori.

Questo diritto deve essere garantito con soluzioni concrete che favoriscano la conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e non può essere sacrificato senza reali motivazioni giacché la tenera età del figlio minore non è di per sé un criterio sufficiente a limitare drasticamente la frequentazione con un genitore.

Cassazione civile ordinanza n.1486/2025

03/11/2024

LA LINEA DISTINTIVA TRA VIOLENZA DOMESTICA E LITI FAMILIARI

Qualificare, in un contesto di coppia o familiare, l'intimidazione, le minacce, l'isolamento, le lesioni, i danneggiamenti, la sottrazione di risorse economiche, il controllo, l'imposizione di ridurre i rapporti sociali, la coercizione, come espressive di un comune "conflitto" perché determinato da ragioni culturali, religiose o affettive, semmai dietro la banalizzazione giustificatrice della gelosia o di eccessi comportamentali viola i principi fondamentali dell'ordinamento, a partire dall'art. 3 Cost. che impone di ritenere le donne in una condizione paritaria, giuridica e di fatto, rispetto agli uomini, perché titolari del diritto alla dignità e alla libertà che non possono subire lesioni o limitazioni, neanche occasionali.
La linea distintiva tra violenza domestica e liti familiari è netta e non consente confusioni. Si consuma la prima quando un soggetto impedisce ad un altro, in modo reiterato, persino di esprimere un proprio punto di vista con la sanzione della violenza - fisica, psicologica o economica -, della coartazione e dell'offesa e quando la sensazione di paura per l'incolumità (o di rischio o di controllo) riguarda sempre e solo uno dei due, soprattutto attraverso forme ricattatorie o manipolatorie rispetto ai diritti sui figli della coppia, prospettando il loro allontanamento dalla vittima se denuncia o se non soggiace al volere dell'agente.
Mentre ricorrono le liti familiari quando le parti sono in posizione paritaria e si confrontano, anche con veemenza, riconoscendo e accettando, reciprocamente, il diritto di ciascuno di esprimere il proprio punto di vista e, soprattutto, nessuno teme l'altro perché ciò che costituisce il fondamento della relazione sono la riconosciuta e reciproca parità - economica, psicologica, fisica, eccetera - e la piena libertà.
Giustificare le violenze esercitate perché la moglie avrebbe violato obblighi di ruolo, familiare e sociale, richiama schemi arcaici di relazione tra i generi che sono vietati perché fondati sulla diseguaglianza.
È giuridicamente errato riconoscere di avere il diritto di imporre, soprattutto alla presenza dei figli, a fini "educativi", il proprio potere assoluto sulla moglie che, in quanto donna, non solo è soggetto privo di libertà e diritti, ma obbligata a svolgere compiti di cura e di servizio secondo gli ordini impartiti dal marito, la cui inosservanza determina la legittima conseguenza di sanzioni corporali.

Cassazione penale sentenza n. 32042/ 2024

20/10/2024

INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL'INTERNO DI UN CONDOMINIO - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L’articolo 1122-ter del Codice Civile stabilisce che per installare un sistema di videosorveglianza che riprenda le parti comuni di un edificio, è necessaria la delibera dell’assemblea, approvata dalla maggioranza dei presenti e che rappresentino almeno la metà dei millesimi dell’edificio.
Pertanto se i condòmini all’interno di uno stabile, desiderassero installare delle telecamere vicino alle proprie abitazioni, saranno tenuti a presentare questa proposta in assemblea per ottenere il voto favorevole con le maggioranze richieste.
Per le telecamere dotate di un angolo visuale tale da riprendere solo i beni del singolo condomino, come la porta di casa ad esempio, senza dunque inquadrare aree comuni, non sarà invece necessaria la delibera assembleare per l’installazione.

In un condominio è possibile installare telecamere all'ingresso, nei cortili interni, negli androni, sulle rampe di scale, nei parcheggi, persino lungo i muri o i cancelli perimetrali, a patto, ovviamente, spazi privati del singolo condomino o aree pubbliche circostanti non pertinenti (es: esercizi commerciali, altri edifici ecc.) e passanti che non sono coinvolti nell’ingresso e nell’uscita del condominio in questione.

Le telecamerei catturano immagini di persone Che sono riconosciute a tutti gli effetti come dati personali dal Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali (GDPR) ed il trattamento di questi dati richiede il consenso dell’interessato.
Tuttavia, il trattamento da parte di un condominio può essere considerato lecito anche senza consenso, qualora sia necessario per proteggere gli interessi vitali o per p***eguire il legittimo interesse del condominio, come la sicurezza contro furti o atti vandalici
Quindi la necessità di garantire la sicurezza dei condòmini rende la videosorveglianza condominiale conforme alla normativa prevista dal GDPR, pur in assenza di consenso da parte dell’interessato (cioè il soggetto ripreso).
Questo però non basta: è infatti necessario segnalare la presenza di telecamere con cartelli informativi che indichino:
I dati del Titolare e quelli del Responsabile del trattamento;
Il periodo di tempo entro il quale le immagini saranno conservate;
La finalità della videosorveglianza;
Le modalità attraverso cui l’interessato può accedere ai propri dati;
Il rinvio a un testo completo che contenga l’intera informativa sulla privacy;
I cartelli devono essere collocati in modo visibile prima dell’area videosorvegliata. Inoltre, le immagini registrate non possono essere conservate a lungo: il Garante della Privacy ha individuato per il condominio il termine di 7 giorni, prolungabili per esigenze particolari, come ad esempio indagini di polizia. È consigliabile utilizzare sistemi con cancellazione automatica delle immagini.

16/07/2024

SEPARAZIONE TRA I CONIUGI - PERNOTTAMENTO DEI FIGLI MINORI DI TRE ANNI DAL PADRE

Secondo la Cassazione, il pernottamento presso il padre di un bambino, in fase di allattamento, di età inferiore ai tre anni, non è permesso, indipendentemente dal fatto che il Tribunale abbia disposto l’affidamento condiviso e dalla circostanza che anche l’uomo debba imparare a fare il genitore.

Nonostante il divieto di pernottamento, il principio della bigenitorialità viene mantenuto attraverso diverse modalità. Il padre non convivente potrá trascorrere tempo con il figlio durante il fine settimana in modo alternato e per due pomeriggi infrasettimanali. Inoltre, sono garantiti quotidiani collegamenti audio/video, oltre alla presenza del padre durante altre festività, ricorrenze e periodi feriali.

Raggiunti i tre anni di età, i pernottamenti presso il padre diventeranno la norma. Questo include un pernottamento infrasettimanale e uno durante il fine settimana alternato, nonché nei periodi delle vacanze natalizie e estive.

La decisione della Cassazione mira a proteggere il benessere dei bambini minori di tre anni in contesti di separazione, che, se necessitano del latte materno, non possono essere staccati dalla mamma per tutta una notte.

Cassazione civile sentenza n. 19069 dell’11 luglio 2024

04/07/2024

VOLTURA CATASTALE COSTITUISCE ACCETTAZIONE TACITA DELL'EREDITA'

Il comportamento del chiamato all’eredità che, dopo aver presentato denuncia di successione e pagato la relativa imposta, abbia proceduto anche a volturare a suo nome l’immobile, costituisce uno di quegli atti previsti all’art. 476 c.c. che comportano accettazione tacita dell’eredità.
La voltura catastale eseguita dal chiamato a seguito della denuncia di successione rappresenta segnale inequivocabile di volontà di accettare pertanto incide al punto che il soggetto da semplice chiamato all’eredità diviene erede.
Quindi, a differenza della mera denuncia di successione, che ha valore esclusivamente fiscale, la voltura catastale ha, invece, rilievo sia agli effetti civili che a quelli catastali, e costituisce atto idoneo ad integrare un’accettazione tacita dell’eredità.

Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12259 del 14.4.2022,

18/06/2024

Violazione degli obblighi di assistenza familiare per il genitore che sostituisce la somma per il mantenimento del figlio con altro bene

Integra il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la condotta del genitore che, obbligato con provvedimento del giudice civile a versare una somma di denaro a titolo di contributo per il mantenimento di un figlio minore, sostituisce arbitariamente detta somma con "regalie" di beni voluttuari o, comunque, inidonei ad assicurare il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie del minore.

Cassazione sez. Penale
Sentenza n. 14025 del 2024

17/06/2024

Utilizzo illegittimo degli strumenti di gestione della crisi d’impresa - Danno al lavoratore in Cig lasciato a lungo inattivo.

Al lavoratore collocato illegittimamente in cassa integrazione guadagni spetta, oltre all’eventuale risarcimento per le retribuzioni p***e, il ristoro per il danno alla professionalità, da quantificare in via equitativa come una percentuale della retribuzione mensile netta percepita dal dipendente.
Secondo la Suprema Corte il fatto di non aver potuto esercitare la propria prestazione professionale, oltre alla l'immagine professionale, può ledere professionalmente il lavoratore dal momento che una inattività a lungo protratta nel tempo incide sul suo patrimonio professionale e conseguentemente sulla sua ricollocabilità sul mercato del lavoro.
Quindi la lesione della dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo, produce automaticamente un danno non economico ma comunque rilevante sul piano patrimoniale per la sua attinenza agli interessi personali del lavoratore.

Corte di cassazione sez. Lavoro
Ordinanza n. 10267 del 2024

26/04/2024

L'ALCOL TEST NON "ASPETTA" L'ARRIVO DEL LEGALE DEL GUIDATORE.

In tema di guida in stato di ebbrezza, nel caso in cui si debba procedere al compimento dell'alcoltest da parte della polizia giudiziaria, va applicato l'articolo 114 delle disposizioni di attuazione del Cpp che impone di informare la persona della possibilità di avvalersi dell'assistenza di un difensore, il quale ha facoltà di presenziare alle operazioni senza, peraltro, avere diritto di essere preventivamente avvisato.
Peraltro, non sussiste a carico della polizia giudiziaria operante, l'obbligo incondizionato di attendere l'arrivo sul luogo del difensore di fiducia avvisato dall'interessato, per il compimento dell'alcoltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile, il cui esito, in quanto legato al decorso del tempo, può essere definitivamente compromesso dall'attesa.

Cassazione penale Sentenza n. 12178/2024

30/03/2024

MESSAGGI SU FACEBOOK -DIFFAMAZIONE

Non scatta la diffamazione se i messaggi su Facebook sono privati.
Più precisamente l’invio di comunicazioni tramite il sistema di messaggistica di Facebook, anche a più iscritti, non fa scattare il reato di diffamazione se le “mail” sono inviate ad un soggetto per volta, mancando il requisito della comunicazione diretta a più persone.
Lo ha ribadito la Corte di cassazione, respingendo il ricorso di un uomo contro la sua ex, colpevole, a suo dire, di aver inviato messaggi privati, quindi in forma confidenziale e riservata, a due suoi amici “con l’intento preciso di danneggiarlo ed di isolarlo dal contesto degli amici e colleghi di lavoro".
Corte di Cassazione ordinanza n.5701/2024

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