03/11/2024
LA LINEA DISTINTIVA TRA VIOLENZA DOMESTICA E LITI FAMILIARI
Qualificare, in un contesto di coppia o familiare, l'intimidazione, le minacce, l'isolamento, le lesioni, i danneggiamenti, la sottrazione di risorse economiche, il controllo, l'imposizione di ridurre i rapporti sociali, la coercizione, come espressive di un comune "conflitto" perché determinato da ragioni culturali, religiose o affettive, semmai dietro la banalizzazione giustificatrice della gelosia o di eccessi comportamentali viola i principi fondamentali dell'ordinamento, a partire dall'art. 3 Cost. che impone di ritenere le donne in una condizione paritaria, giuridica e di fatto, rispetto agli uomini, perché titolari del diritto alla dignità e alla libertà che non possono subire lesioni o limitazioni, neanche occasionali.
La linea distintiva tra violenza domestica e liti familiari è netta e non consente confusioni. Si consuma la prima quando un soggetto impedisce ad un altro, in modo reiterato, persino di esprimere un proprio punto di vista con la sanzione della violenza - fisica, psicologica o economica -, della coartazione e dell'offesa e quando la sensazione di paura per l'incolumità (o di rischio o di controllo) riguarda sempre e solo uno dei due, soprattutto attraverso forme ricattatorie o manipolatorie rispetto ai diritti sui figli della coppia, prospettando il loro allontanamento dalla vittima se denuncia o se non soggiace al volere dell'agente.
Mentre ricorrono le liti familiari quando le parti sono in posizione paritaria e si confrontano, anche con veemenza, riconoscendo e accettando, reciprocamente, il diritto di ciascuno di esprimere il proprio punto di vista e, soprattutto, nessuno teme l'altro perché ciò che costituisce il fondamento della relazione sono la riconosciuta e reciproca parità - economica, psicologica, fisica, eccetera - e la piena libertà.
Giustificare le violenze esercitate perché la moglie avrebbe violato obblighi di ruolo, familiare e sociale, richiama schemi arcaici di relazione tra i generi che sono vietati perché fondati sulla diseguaglianza.
È giuridicamente errato riconoscere di avere il diritto di imporre, soprattutto alla presenza dei figli, a fini "educativi", il proprio potere assoluto sulla moglie che, in quanto donna, non solo è soggetto privo di libertà e diritti, ma obbligata a svolgere compiti di cura e di servizio secondo gli ordini impartiti dal marito, la cui inosservanza determina la legittima conseguenza di sanzioni corporali.
Cassazione penale sentenza n. 32042/ 2024