16/11/2016
Sentenze e leggi in commento di oggi 16.11.2016
avv. Piero Spiro Nicastro
PUO’ ESSERE UTILE SAPERE
Qualche avvocato di lungo corso ricorderà, al pari dello scrivente, della enormità di patteggiamenti (art. 444 cpp applicazione di pena su richiesta di parte) che ogni mercoledì si tenevano presso la secolare Pretura Circondariale Sezione Distaccata del Tribunale di Cosenza di S Giovanni in Fiore sita nel ristrutturato municipio. A noi avvocati, infatti, non restava che la possibilità/facoltà di patteggiare un reato molto diffuso nelle nostre zone, a tal punto di non sentirne l’antisocialità/antigiuridicità del comportamento.
Riassumiamo:
l'abuso edilizio è una fattispecie delittuosa che si concretizza nel momento in cui un soggetto realizza un'opera in assenza di autorizzazione amministrativa o in mancanza di dichiarazione dell'inizio di attività o, ancora, su suolo non edificabile. Ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.P.R. 380/2001 "Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso". Dalla citata disposizione normativa ne emergono i soggetti che sono responsabili delle violazioni della normativa urbanistica, ovvero il committente ed il costruttore nonché il direttore dei lavori che è responsabile unitamente ai soggetti stessi per le violazioni del permesso e delle sue modalità esecutive.
Le sanzioni con la normativa vigente
Sono di carattere sia amministrativo che penale. Esaurito l’iter amministrativo senza che il committente/proprietario abbia potuto sanare l’illecito contravvenzionale sorge l’inevitabile responsabilità penale, riportiamo: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso".
Si aggiunge che in taluni casi più gravi è prevista la CONFISCA.
COSA E’ IMPORTANTE SAPERE
LA PRESCRIZIONE
Questo genere di reato è di natura contravvenzionale e si prescrive in 4 anni dal compimento dell'illecito se, da tale momento, non ci sono stati atti interruttivi della prescrizione o in 5 anni dal compimento dell'illecito se c'è stato un atto interruttivo come potrebbe essere il decreto di citazione a giudizio. Il termine da cui decorre la prescrizione è quello dell'accertamento o dell'avvenuto sequestro ma, se detti interventi dovessero mancare si tratterebbe di reato permanente e dunque la prescrizione sopravviene decorsi cinque anni dalla sentenza di primo grado.
Ordine di demolizione non si prescrive stante la natura amministrativa dell’ illecito permanente.
Par approfondire cell. 338.5459795