Studio Legale Nicastro Loria

Studio Legale Nicastro Loria Lo Studio Legale Civile/Penale si occupa di responsabilità medica e risarcimento danno da colpa med

13/01/2017

Sentenze e leggi in commento di oggi 13.01.2017

La consegna di un opuscolo informativo al paziente non può e non deve rappresentare uno standard informativo adeguato. La cassazione, già da tempo, ha chiarito l’ambito entro cui il consenso informato deve essere effettuato ( ex multis Cass., 23 maggio 2001, n.7027; Cass., 28 luglio 2011 n.16453; Cass., 16 ottobre 2007, n.21748; più recentemente Cass., 20 agosto2013 n. 19220) ossia il consenso deve essere personale, specifico, nonchè reale ed effettivo. Il consenso mira a trasmettere al paziente il patrimonio conoscitivo del sanitario avendo cura, quest’ultimo, di offrire una informazione piena, consapevole ( non una conoscibilità in astratto di natura formale). In definitiva, non adempie, neppure contrattualmente, il medico all’obbligo di una esaustiva informazione, limitandosi a sottoporre al paziente (operando o non ) un modulo ” questionario” generico da sottoscrivere; ciò potrebbe configurare responsabilità civile. (commento: avv. P.Spiro Nicastro)

Sentenze e leggi in commento di oggi 20.12.2016 MANTENIMENTO FIGLI COPPIE DI FATTO  avv . Piero Spiro Nicastro  Nel cors...
20/12/2016

Sentenze e leggi in commento di oggi 20.12.2016

MANTENIMENTO FIGLI COPPIE DI FATTO
avv . Piero Spiro Nicastro
Nel corso di un ventennio di attività forense lo studio scrivente ha verificato l’evoluzione, in meljus della normativa circa l’inquadramento giuridico tra i figli legittimi e naturali ossia nati in costanza di matrimonio e non, non solo sul piano della devoluzione successoria ma nella sfera della tutela esistenziale di fratelli e figli nati con un status civile diverso, quasi parificato dagli ultimi dettati legislativi. L’esigenza di una quasi equiparazione giuridica tra figli legittimi e figli naturali sorge dalla necessità oggettiva di offrire tutela e protezione giuridica a ciò che scaturisce da un comportamento sociale sempre più diffuso cioè la costituzione delle coppie di fatto. E’ naturale, oltre che civile, regolamentare le coppie di fatto in termini di doveri e diritti reciproci, ma soprattutto a tutela e protezione del supremo interesse dei di loro figli minori e non. Indi, i figli naturali, sono - sempre meno – “figli di un Dio minore”. E’ altrettanto naturale che anche le coppie di fatto si sciolgano, ( come neve al sole) e cessino la loro convivenza di fatto. Fino a qualche tempo tali contingenze umane non erano regolamentate nè tutelate. Ora si può ricevere una debita tutela, non solo legislativa, ma anche giudiziale laddove non vi sia la spontanea adesione agli obblighi di legge da parte di uno dei conviventi od entrambi. Il Ricorso ex art 336 c.c. è sicuramente lo strumento più idoneo per “ obbligare” qualche padre o madre a non disfarsi dei figli con disinvoltura ma ad adempiere, per come la legge prevede, al loro mantenimento ed assicurare alla prole una esistenza dignitosa sempre commisurata al reddito dei genitori. Per approfondimenti cell. 338.5459795- 0984.975350 Leggi tutte le pubblicazioni su Pagina Face book visita il sito. www.studiolegalenicastroloria.it

13/12/2016

Sentenze e leggi in commento di oggi 13.12.2016
avv. Piero Spiro Nicastro
ABUSO DEL CONDOMINO
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In Calabria l’adesione alle norme codicistiche in materia edile è davvero scarsa. L’art. 832 del codice civile che regola il diritto di proprietà non presta il fianco a dubbi “… entro l’osservanza degli obblighi di legge” Spesso, i nostri assistiti, ci chiedono se un condomino può fare o non, una data cosa. Tentiamo di chiarire: l’art. 1122 c.c., prevede che ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
Invero, già prima delle recenti riforme intervenute in materia di condominio negli edifici, la giurisprudenza di legittimità ( Cassazione) aveva avuto modo di precisare che per "opere dannose" dovessero intendersi anche "tutte quelle modifiche che comportano un peggioramento del decoro architettonico del fabbricato", pur non risultando parte del dettato normativo della previgente normativa.
Che cos’è il decoro ?
il decoro è correlato non solo all'estetica, che è data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato, imprimendogli una determinata armonia complessiva, ma anche "dall'aspetto di singoli elementi o di singole parti dell'edificio che abbiano una sostanziale e formale autonomia o siano suscettibili di considerazione autonoma" (cfr. ex multis, Cass. 19.01.05 n. 1076). Concetto, come la solito articolato, che richiama, nella sostanza, gli elementi non solo architettonici ma anche alla unitarietà del fabbricato. Basta una piccola “ addizione” per rendere disarmonica l’estetica del condominio. Pertanto la violazione si configura anche quando si ritiene che “ le piccole opere” non necessitino di debita deliberazione assembleare o di nessuna autorizzazione comunale. Per approfondimenti cell-338.5459795 . Per consultare la totalità delle nostre pubblicazioni si vada sulla Pagina face book o sul sito

23/11/2016

Sentenze e leggi in commento di oggi 23.11.2016
L’AFFETTO NEGATO PER LEGGE
Le enormi contraddittorietà giurisprudenziali in Italia, spesso confliggono con la logica e con il sentire comune. Così la VI sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23324 del 2016, depositata il 16 novembre, c.a. ha affermato che se il figlio ha un rapporto troppo stretto con la madre si dispone il collocamento prevalente presso il padre per un corretto ed equilibrato sviluppo della crescita del bambino. Ciò verrebbe fatto nell’interesse primario ed esclusivo del minore ossia nel suo bene supremo. Gli ermellini hanno confermato la sentenza della Corte territoriale, rigettando il ricorso presentato dalla donna che, appunto, collocava il figlio minore presso il padre, nonostante il bambino avesse espresso senza alcuna esitazione, il desiderio di continuare a vivere con la madre. Presupposto della decisione è quello di ristabilire un equilibrio tra i rapporti che il figlio ha con entrambi i genitori, allentando il rapporto “simbiotico” che ha con la madre ed intensificando quello col padre al fine di garantirne il suo equilibrato sviluppo. In caso in esame rappresenta, per certo, una “ forzatura” ed appare, ad avviso del commentatore, un ingerimento indebito dello stato per mezzo di una sua propaggine ossia la Magistratura. L ‘amore per un padre e per una madre non si impongono obbligando la frequentazione del minore, soprattutto quando questi abbia chiesto di restare con la mamma, o, in taluni casi con il padre, adducendo operazioni aritmetiche quali il bilanciamento degli affetti, o teorici equilibri. Nessuno viola il sacrosanto diritto-dovere del padre di frequentare il figlio; ma, nell’interesse supremo del minore, occorre contemperare le esigenze e rispettare le scelte del minore. Spesso le aule giudiziarie mercificano i sentimenti , ciò è, in qualche misura, inevitabile, ma il ruolo della Giustizia è quello di aderire, il più possibile, ai sentimenti e alle volontà dei malcapitati minori in balia delle leggi e delle liti.
Avv. Piero Spiro Nicastro per approfondire cell. 338.5459795

16/11/2016

Sentenze e leggi in commento di oggi 16.11.2016
avv. Piero Spiro Nicastro
PUO’ ESSERE UTILE SAPERE
Qualche avvocato di lungo corso ricorderà, al pari dello scrivente, della enormità di patteggiamenti (art. 444 cpp applicazione di pena su richiesta di parte) che ogni mercoledì si tenevano presso la secolare Pretura Circondariale Sezione Distaccata del Tribunale di Cosenza di S Giovanni in Fiore sita nel ristrutturato municipio. A noi avvocati, infatti, non restava che la possibilità/facoltà di patteggiare un reato molto diffuso nelle nostre zone, a tal punto di non sentirne l’antisocialità/antigiuridicità del comportamento.
Riassumiamo:
l'abuso edilizio è una fattispecie delittuosa che si concretizza nel momento in cui un soggetto realizza un'opera in assenza di autorizzazione amministrativa o in mancanza di dichiarazione dell'inizio di attività o, ancora, su suolo non edificabile. Ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.P.R. 380/2001 "Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso". Dalla citata disposizione normativa ne emergono i soggetti che sono responsabili delle violazioni della normativa urbanistica, ovvero il committente ed il costruttore nonché il direttore dei lavori che è responsabile unitamente ai soggetti stessi per le violazioni del permesso e delle sue modalità esecutive.
Le sanzioni con la normativa vigente
Sono di carattere sia amministrativo che penale. Esaurito l’iter amministrativo senza che il committente/proprietario abbia potuto sanare l’illecito contravvenzionale sorge l’inevitabile responsabilità penale, riportiamo: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso".
Si aggiunge che in taluni casi più gravi è prevista la CONFISCA.
COSA E’ IMPORTANTE SAPERE
LA PRESCRIZIONE
Questo genere di reato è di natura contravvenzionale e si prescrive in 4 anni dal compimento dell'illecito se, da tale momento, non ci sono stati atti interruttivi della prescrizione o in 5 anni dal compimento dell'illecito se c'è stato un atto interruttivo come potrebbe essere il decreto di citazione a giudizio. Il termine da cui decorre la prescrizione è quello dell'accertamento o dell'avvenuto sequestro ma, se detti interventi dovessero mancare si tratterebbe di reato permanente e dunque la prescrizione sopravviene decorsi cinque anni dalla sentenza di primo grado.
Ordine di demolizione non si prescrive stante la natura amministrativa dell’ illecito permanente.
Par approfondire cell. 338.5459795

11/11/2016

Sentenze e leggi in commento di oggi 11.11.2016
avv Piero Spiro Nicastro
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
Se non vi è abitualità nei maltrattamenti in famiglia non c’è reato.
In ventun’anni di attività forense lo studio scrivente ha verificato la leggerezza, la superficialità, la negligenza della magistratura inquirente, in materia di maltrattamenti in famiglia. Tale comportamento antisociale, è molto più diffuso di quanto si pensi; la dimostrabilità in giudizio è difficile a causa della cortina di omertà intorno a questa riprovevole condotta ed al limitato ricorso ai referti medici di primo intervento da parte di soggetti vittime innocenti delle mura domestiche.
Niente reato se la condotta non è abituale - estrapoliamo: ci devono essere stati più episodi lesivi nei confronti della vittima. Un singolo episodio non basta essendo necessario che vi sia una pluralità: o di atti lesivi dell’integrità, libertà e decoro della vittima oppure di atti di disprezzo e umiliazione che offendano la dignità della vittima.
Una serie di litigi tra marito e moglie, degenerati di tanto in tanto in violenze fisiche, non è sufficiente a far scattare i «maltrattamenti in famiglia», reato che, invece, richiede un quadro di sopraffazione sistematica e continua. Per configurarsi l’autonomo reato di maltrattamenti in famiglia occorre quindi, il requisito dell’abitualità – il cui lasso di tempo apprezzabile è lasciato alla valutazione molto discrezionale del magistrato procedente. Si fa fatica a stabilire la linea di demarcazione tra non abitualità e abitualità dei su indicati comportamenti!! Certo, i casi a patrocinio dello studio scrivente, hanno visto la prevalenza del requisito della sopraffazione fisica e psicologica in luogo di quello temporale. A significazione - ad avviso del deducente - che sarebbe sufficiente anche un singolo episodio ( pensiamo ad un celato tentato omicidio consumato a danno della convivente o della moglie nella notte e mai dimostrabile) dal quale però ne discenda una sudditanza fisica e psicologica permanente. La Cassazione dice il contrario contraddicendo spesso se stessa. Per approfondimenti cell. 338.5459795

08/11/2016

Sentenze e leggi in commento di oggi 08.11.2016
Legge 210/92 Tribunale di Cosenza riconosciuta rivalutazione indennità integrativa speciale previo ricorso dell’avv. Piero Spiro Nicastro
Con Ricorso DEPOSITATO il 29/04/2014 a patrocionio dell’Avv. Piero Spiro Nicastro la ricorrente R.I conveniva in Giudizio il Ministero della Salute chiedendo l’accertamento di un percepire sull’indennità integrativa speciale di cui ai Benefici della legge 210/92 precedentemente riconosciuti, la rivalutazione annuale con decorrenza dal 02.10.2003 (dati decorrenza dell’indennizzo) con conseguente condanna al pagamento della somma di euro 18.912.92 Oltre Interessi legali con vittoria di SPESE. Con sentenza n. 1029/2015 RG 2191/2014 del27.05.2015 del Tribunale di Cosenza Sezione controversie di Lavoro Giudice monocratico dott. Silvana D. Ferrentino uniformandosi all’art. 2 comma 2 della legge 210/92 prevede che l’indennizzo in questione sia integrato da una somma corrispondente all’importo della indennità integrativa speciale. Pertanto, alle luce della disposizione testè menzionata, l’avv. P.S. Nicastro si è visto riconoscere il diritto alla rivalutazione annuale oltre interessi legali per come in dispositivo della sentenza n. 1029/2015. Per approfondimenti cell. 338.5459795

07/11/2016

Sentenze e leggi in commento di oggi 07.11.2016
avv.Piero Spiro Nicastro
Le recenti agevolazioni in materia di separazioni e divorzi ed i termini fortemente accorciati per pervenire al nuovo status civile stenta ancora a decollare. Facciamo chiarezza! Presso il Comune vi possono essere accordi tra i separandi o divorziandi - per capirci, tra coloro che intendono separarsi o divorziarsi – solo ed esclusivamente sull’assegno di mantenimento. In questa sede nulla si può fare in materia di atti di trasferimento patrimoniale.
In altri termini: gli accordi sui quali le parti possono statuire sono, a) in materia di assegni di mantenimento o altra pattuizione economica; b) è vietato dalla normativa, invece, tuttocciò che comporti il trasferimento patrimoniale ( beni immobili o altri diritti reali di godimento). Le dichiarazioni rese dinnanzi al funzionario di Stato Civile è titolo esecutivo al pari di qualsiasi sentenza di Tribunale. Se qualcuno si renda inottemperante rispetto a quanto consensualmente pattuito e stabilito, il “verbale dichiarativo” può essere azionato in giudizio ossia in Tribunale. Per approfondimenti cell 338.5459795

05/11/2016

Sentenze e leggi in commento di oggi 05.11.2016
avv.Piero Spiro Nicastro
CARTELLE ESATTORIALI: NON SI DEVONO PAGARE.
Perché ?
Gli atti dell’Agenzia delle Entrate, firmati da funzionari promossi a dirigenti senza l’espletamento di un concorso – in conformità alla corte costituzionale – rischiano di essere nulli per il medesimo motivo anche per la smantellanda Equitalia. Il personale in forza all’Equitalia, non andrà certo a pettinare le bambole, ma trasborderà in toto all’Agenzia delle Entrate che provvederà, essa stessa, alla riscossione. Indi, in modo speculare, si riproporranno le medesime condizioni di illegittimità. In forza di tale logico ragionamento, le emanande cartelle esattoriali saranno anch’esse inficiate di nullità insanabile. In somma, cambia l’ente, ma la modalità di riscossione è identica. Testualmente riportiamo: «…il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento, è trasferito all’ente pubblico economico di cui al comma 3, previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze, in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità».
Procedura di selezione e verifica? Allo stato, però, non si conoscono le modalità. In verità, trattandosi di Ente Pubblico – non più privato come l’Equitalia- il personale vi dovrebbe accedere SOLO PER CONCORSO PUBBLICO, pena la incostituzionalità delle nomine. La deroga, costituita dalla formula “ salvo i casi stabiliti dalla legge “ non può rientrare nella prevista procedura di selezione!! D’altro canto ben 767 funzionari, erano stati eletti a dirigenti senza concorso pubblico, con buona pace della intervenuta Cassazione salva fisco. In conclusione: non puo’, ad avviso degli scriventi, esistere nessun equipollenza tra la citata procedura di selezione e verifica ed un vero e proprio bando di concorso pubblico. Di qui, discende la implicita osservazione che in Italia non v'è la necessità del conseguimento della laurea per le carriere dirigenziali, poichè alle stesse vi si accede, non per titoli ed esami, per concorso pubblico, ma seguendo una procedura di selezione e verifica.
Per approfondimenti cell.338.5459795

03/11/2016

Sentenze e leggi in commento di oggi 03.11.2016
Niente condanna, ma solo sanzione amministrativa per la guida in stato di ebbrezza: "colpa" della polizia locale che ha omesso di avvisare il conducente sorpreso ubriaco al volante della facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia all'alcoltest. Non sono quindi utilizzabili, trattandosi di accertamento irripetibile, i risultati dell'etilometro.
Lo ha precisato la Corte d'Appello di Milano (pres. Giacardi, est. Caroselli) nella sentenza n. 3775/2016 pubblicata dalla quarta sezione penale, che ha condannato alla sola sanzione amministrativa l'automobilista condannato in primo grado a due mesi d'arresto e 1.600 euro di ammenda. I giudici, precisano che la nullità dell'accertamento a mezzo etilometro può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza in primo grado.
È stato lo stesso agente di polizia, escusso in udienza, a confermare il motivo che, di fronte all'ubriachezza evidente, ha fatto scattare la fattispecie non penalmente punita prevista dall'art. 186 del codice della strada, comma 2, lett. a), ossia la mera sanzione amministrativa: il trasgressore, infatti, non è stato avvisato della possibilità di farsi assistere da un avvocato al momento dell'effettuazione dell'alcoltest. Il mancato avviso dell’assistenza di un legale determina la inutilizzabilità dell’esame dell’alcoltest stesso. Tuttavia esistono delle lacune legislative e giurisprudenziali nello stabilire “ i tempi d’attesa” dell’assistenza del legale. Il legale deve essere facilmente reperibile e deve presenziare all’esame dell’alcoltest “senza ritardo”. Non esiste un tempo perentorio stabilito, al di sopra del quale la pattuglia può “invitare” il conducente ad effettuare il dovuto esame. Pertanto il lasso apprezzabile di tempo è lasciato alla discrezionalità dell’Autorità che dovrà tenere conto di una serie di varianti. Si ricorda che tale test è ammissibile solo laddove i sintomi dell’ubriachezza siano evidenti.
Avv. Piero Spiro Nicastro per consulenze od approfondimenti cell. 338. 5459795 studio 0984.975350.

29/10/2016

Sentenze e leggi in commento di oggi 29.10.2016
La formazione di una nuova famiglia di fatto da parte del coniuge divorziato determina la perdita definitiva dell'assegno divorzile
La formazione di una nuova famiglia di fatto da parte del coniuge divorziato determina la perdita definitiva dell'assegno divorzile. Dunque, anche se il successivo legame si rompe, l'assegno non è più dovuto. Va chiarito in primis che la nuova convivenza deve avere i connotati di stabilità e continuità, costituendo un modello di vita in comune analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio. Solo in questi casi, infatti, la mera convivenza si trasforma in una vera e propria "famiglia di fatto". A quel punto si rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile. Lo spirito della sentenza va anche nella direzione del vincolo affettivo/morale, di talchè si estingue l’obbligo della corresponsione dell’assegno divorzile. Con la costituzione della nuovo nucleo familiare si rescinde l’obbligatorietà giuridica, intesa come obbligazione derivante dal “contratto matrimonio” in senso stretto poiché si è volontariamente, con tale comportamento, voluto la cessazione di ogni effetto giuridico anche residuale. Nel caso in commento, lo studio Nicastro in sede di modifica dell’assegno divorzile aveva prodotto e dimostrato l’esistenza di una nuova famiglia di fatto costituita dal beneficiario dell’assegno divorzile. Bene! La Corte di Cassazione con Sentenza del 3 aprile 2015, n. 6855, giudizio promosso da altro collega, ha fatto luce su questo, in illo tempore invocato principio.
Per approfondimenti cell. 338.5459795 avv. Piero Spiro Nicastro

28/10/2016

Sentenze e leggi in commento di oggi 28.10.2016
Risarcimento malasanità Calabria: carcinoma ovarico scambiato per coliche addominali avv. Piero Spiro Nicastro
Un altro caso di malasanità negli ospedali calabresi. Carcinoma ovarico scambiato per coliche addominali da stress. Questo si è sentito dire la sig.ra S.G. assistita dallo studio legale Nicastro & Loria allorchè la stessa più volte si recava presso il locale nosocomio. I sanitari in forza agli Ospedali di S. Giovanni in Fiore e Cosenza, liquidavano con eccessiva disinvoltura, violando le più elementari nozioni di linee guida, non approntando le indagini strumentali adeguate e necessarie atte ad escludere l’accertamento di gravi patologie – per l’appunto carcinoma ovarico – di cui era affetta la povera sig.ra S.G.. Nessun antigene tumorale quindi è stato fatto al fine di deprecare ipotesi di neoplasie, nè le indagini strumentali di cui ai protocolli ministeriali. Caso di malasanità gravissimo che portò al decesso la povera sventurata. Pende appello n. 1483/2014 a patrocinio dell’avv.ti Piero Spiro Nicastro e Preziosa Loria presso la Corte d’Appello di Catanzaro. La posizione di uno dei sanitari coinvolti è stata stralciata con accordo transattivo con una compagnia assicurativa che ha ritenuto di risarcire per non andare incontro ad un sicura condanna. avv. Piero Spiro Nicastro cell. 338.5459795 studio 0984.975350.

Indirizzo

San Giovanni In Fiore
87055

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Martedì 09:00 - 13:00
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Mercoledì 09:00 - 13:00
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