13/03/2018
LA GARANZIA CONTRO I DIFETTI DELLE COSE ACQUISTATE
Potrebbe capitare a chiunque di noi di acquistare un bene, come ad esempio un cellulare, un mobile, e scoprire, dopo l’acquisto, che ciò che abbiamo comprato ha un difetto.
In questi casi l’acquirente ha qualche tutela?
Prima di tutto occorre precisare che il codice civile sancisce chiaramente all’art. 1490 c.c., primo comma, la fattispecie di garanzia legale, applicabile ad ogni tipologia di contratto di vendita, affermando che il “venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.
Come si nota dalla norma qui sopra riportata, i vizi della cosa devono avere un grado specifico, richiedendo ovvero che tali vizi siano occulti, cioè non riconoscibili dall’acquirente mediante l’ordinaria diligenza al momento dell’acquisto, e rilevanti, ossia dotati di una gravità sufficiente a rendere il bene inidoneo all’uso o tali da diminuire in modo apprezzabile il valore (Cass. Civ., Sez. II, del 02.09.13, n. 20110).
Qualora il bene oggetto della compravendita presenti dei vizi che rispondano a tali requisiti, il codice civile, all’art. 1492 c.c., prevede due possibili tutele, alternative, in capo al compratore: la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.
In caso di risoluzione del contratto, il venditore è tenuto, ai sensi dell’art. 1493 c.c., a restituire al compratore il prezzo versato ed a rimborsare le spese ed i pagamenti legittimamente sostenuti ai fini della vendita.
Indipendentemente dalla scelta di risolvere il contratto o di ridurne il prezzo, il venditore è tenuto altresì al risarcimento del danno nei confronti del compratore, a meno che lo stesso non provi di aver ignorato senza colpa l’esistenza dei vizi (Cass. Civ., Sez. II, del 23.09.11, n. 19494).
Ora, parallelamente ad una tutela così ampia riconosciuta in capo all’acquirente, il legislatore ha previsto dei termini molto ristretti, prevedendo l’onere del compratore di denunciare la presenza dei vizi al venditore entro otto giorni dalla loro scoperta, salvo un diverso termine previsto dalle parti o dalla legge.
Diversamente qualora il compratore sia un consumatore, cioè una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Art. 3, comma 1, D. Lgs. n. 206 / 2005 c.d. “Codice del Consumo”), sarà applicabile la normativa contenuta nel Codice del Consumo, il quale prevede anch’esso la garanzia per vizi della cosa compravenduta, ma individua dei termini più ampli, ovvero l’onere per il consumatore di denunciare la presenza dei vizi entro due mesi (e non otto giorni) dalla loro scoperta e la prescrizione dell’azione di garanzia nel termine di due anni, in luogo del termine di un anno previsto dal codice civile.
In ogni caso le parti potranno comunque inserire nel contratto di compravendita, tenendo ferma la disciplina della garanzia legale prevista dal Codice Civile o, sussistendone i presupposti, dal Codice del Consumo, una clausola nella quale si preveda una garanzia cd. convenzionale, gratuitamente o a pagamento, ma questa tipologia di garanzia non potrà né limitare né escludere la garanzia legale prevista dalla legge dall’art. 1490 c.c. e seguenti e dagli articoli 128 e seguenti C.d.C., ma semmai dilatarne l’operatività.
COSA SUCCEDE NEL CASO IN CUI I DIFETTI DELLA COSA SI MANIFESTANO AL DI FUORI DELLA GARANZIA?
Il termine è posto nell'interesse del venditore, ma non incorre in decadenza il compratore se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio.
Ugualmente (ma questa volta in pena della slealtà del venditore) non è necessaria la denunzia e quindi non v'è decadenza contro il compratore se il vizio fu occultato dal venditore.
Occorre che si tratti di vero occultamento cioè di positiva messinscena da parte del venditore allo scopo di nascondere quel che altrimenti sarebbe stato normalmente scoperto.
L'occultamento importa non la semplice reticenza, ma un'attività positiva diretta a nascondere qual che altrimenti non sarebbe nascondibile.
In questi casi la garanzia per vizi occulti non apparenti può esser fatta valere in via d'eccezione anche oltre l'anno.
È applicazione del principio già scritto nell'art. 1449 cod. civ. per l'azione di annullamento del contratto: benché l'azione di annullamento si prescriva in cinque anni, l'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla valere.
Sostanzialmente la garanzia per vizi occulti è a tutela dell'errore del compratore che ebbe bensì la cosa contrattata, ma l'ebbe infetta da vizi tali che, se li avesse conosciuti, non l'avrebbe comprata.
E' riconducibile a tale previsione il caso del vizio presente in molte autovetture, nelle quali il cruscotto (per difetto palese di fabbrica) si schianta all'altezza dell'airbag lato passeggero.
Se è capitato anche voi potete contattarmi all'indirizzo e-mail [email protected]