06/01/2019
RESTITUZIONE INTERESSI SUL MUTUO IN CASO DI USURA.
In ipotesi di superamento della soglia antiusura, nessun interesse è dovuto in favore della banca, mutandosi il contratto oneroso di mutuo in contratto gratuito (cfr. ex multis ord. cit.) con l’ulteriore effetto che la gratuità del mutuo per la pattuizione di interessi moratori superiori alla soglia, determina l’insussistenza dell’inadempimento al momento della decadenza dal beneficio del termine, che quindi risulta illegittimamente intimata dalla Banca (cfr. Trib. Bari 8 ottobre 2016, Corte di Appello Roma 7 luglio 2016) qualora risultai che a detta data la matuataria avesse corrisposto quanto dovuto a titolo di sola restituzione del capitale”. Per la verifica del superamento del tasso soglia, occorre calcolare il costo complessivo dell’operazione, tenendo conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del mutuo, così attribuendo rilievo a tutti gli oneri che la parte mutuataria sopporta in relazione all’uso del credito (…) dovendosi ricomprendere, quale voce di spese ai fini del calcolo del costo complessivo del credito, anche la clausola di estinzione anticipata (concetto questo che si riferisce al principio di onnicomprensività espressamente affermato da Cass. Civ., sez. I, 05 aprile 2017, n. 8806).