Studio Legale Avv. Vincenzo DE TATA

Studio Legale Avv. Vincenzo DE TATA sono questi i servizi assicurati dello Studio Legale DE TATA.

area competenze:
1) DIRITTO SOCIETARIO
2) DIRITTO TRIBUTARIO
3) RESPONSABILITA' E RISARCIMENTI
4) REAL ESTATE
5) DIRITTO SPORTIVO
6) PROTEZIONE PATRIMONI E DIRITTO DI FAMIGLIA A differenza della stragrande maggioranza degli studi italiani che cercano di offrire al cliente un prodotto completo offrendo cioè consulenza e assistenza in tutte le discipline giuridiche, lo Studio Legale DE TATA ha deci

so di andare in totale controtendenza individuando pochi settori specifici ed acquisendo una altissima competenza e specializzazione SOLO in detti settori. Lo staff dello Studio Legale De Tata, ha sviluppato negli anni una precisa specializzazione nella gestione dei sinistri stradali con lesioni importanti e/o mortali, ed è in grado di risolvere nel modo più veloce ed economico le necessità dei propri clienti.
- Assicurare il recupero dell’intero ammontare del proprio risarcimento oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria nei tempi più rapidi possibili;
- lo studio Legale De Tata Non richiede alcuna somma a titolo di fondo spese o altro anticipando tutte le spese iniziali e misurando il proprio compenso unicamente in percentuale sulla somma recuperata.

06/01/2019

RESTITUZIONE INTERESSI SUL MUTUO IN CASO DI USURA.
In ipotesi di superamento della soglia antiusura, nessun interesse è dovuto in favore della banca, mutandosi il contratto oneroso di mutuo in contratto gratuito (cfr. ex multis ord. cit.) con l’ulteriore effetto che la gratuità del mutuo per la pattuizione di interessi moratori superiori alla soglia, determina l’insussistenza dell’inadempimento al momento della decadenza dal beneficio del termine, che quindi risulta illegittimamente intimata dalla Banca (cfr. Trib. Bari 8 ottobre 2016, Corte di Appello Roma 7 luglio 2016) qualora risultai che a detta data la matuataria avesse corrisposto quanto dovuto a titolo di sola restituzione del capitale”. Per la verifica del superamento del tasso soglia, occorre calcolare il costo complessivo dell’operazione, tenendo conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del mutuo, così attribuendo rilievo a tutti gli oneri che la parte mutuataria sopporta in relazione all’uso del credito (…) dovendosi ricomprendere, quale voce di spese ai fini del calcolo del costo complessivo del credito, anche la clausola di estinzione anticipata (concetto questo che si riferisce al principio di onnicomprensività espressamente affermato da Cass. Civ., sez. I, 05 aprile 2017, n. 8806).

28/02/2018
24/08/2016

AZIONE PER SOSPENDERE UN DEBITO
privati ed aziende possono usufruire di una speciale normativa la cd. Legge anti suicidi, questa ti permettere di annullare totalmente il tuo debito o ridurre fortemente la rata mensile. Offriamo consulenze dettagliate in merito

03/07/2016
15/03/2016

Si segnala una recentissima sentenza della Cassazione del 7 maggio 2015, n. 9201, che opera un'interessante ricognizione di principi di diritto in tema di oneri probatori:

- qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese (Cass. 3374/2007; Cass. 12963/2005; Cass. 7282/1997);

- l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costituito; tuttavia, in tal caso la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumenrsi il fatto negativo (Cass. 23229/2004; Cass. 9099/2012);

- la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero (Cass. 23974/10);

- in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldoconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldoconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto bancario, l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (Cass. 14234/2003; Cass. 2751/2002).

10/01/2016

USURA SOGGETTIVA
ci sono casi in cui può ravvisarsi usura anche al caso di interessi inferiori al tasso limite. Spiego m eglio!
L’art. 644 cod. pen., al terzo comma, seconda parte, prevede un’ipotesi residuale di usura (usura “in concreto”, da taluni definita anche “usura soggettiva”) che può ugualmente verificarsi anche se gli interessi sono inferiori al limite, laddove, in considerazione delle “concrete modalità del fatto”, essi sono sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o altra attività quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Anche per quest’eventuale ipotesi è fondamentale prestare la massima attenzione verificando la correttezza ed efficienza delle indagini.

10/01/2016

L'USURA BANCARIA
Tecnicamente, il reato di usura si consuma, secondo quanto prescritto dall’art. 644 cod. pen., si ha quando un soggetto si fa promettere o dare, quale corresponsione di denaro o altra utilità, interessi o altri vantaggi “usurari” . Prima del 1996, la valutazione di usurarietà era lasciata all’interprete o, meglio, al giudice. Con l’entrata in vigore della legge 7 Marzo 1996 n. 108, è la stessa legge che determina quando gli interessi sono usurari. Ed, infatti, l’art. 644, terzo comma, cod. pen. specifica che “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono usurari”.
E' la legge 7 Marzo 1996, n. 108, che ha ha modificato il testo dell’art. 644 cod. pen. e dell’art. 1815, secondo comma, cod. civ., prevedendo, all’art. 2, un meccanismo attraverso il quale, in sostanza, ogni trimestre, il Ministro del Tesoro (ora, Ministro dell’Economia) “sentita” la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano Cambi rileva il tasso effettivo globale medio degli interessi, riferiti ad anno, applicati dalle banche nel trimestre precedente per ogni categoria di operazioni (il cui elenco può variare ogni anno). Il tasso effettivo globale medio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, aumentato del 50%, è il limite massimo oltre il quale vi è usura. Dal 2011, a dire il vero, la norma è stata modificata e, ora, il limite è fissato nel tasso medio rilevato, per la relativa categoria di operazioni, nel trimestre precedente aumentato di un quarto cui si aggiunge un ulteriore margine di 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore di otto punti percentuali. Quest’ultima modifica, a dire il vero, così come ritenuto da vari tecnici contabili e associazioni di consumatori ancora prima che venisse approvata, sembra avere costituito un ulteriore “regalo” alle banche visto che ha comportato l’innalzamento dei tassi soglia.
Quali sono le pene previste dal codice penale?
L’art. 644 cod. pen. prevede la pena da due a dieci anni di reclusione e la multa da 5 a 30 mila euro. Sono previste, inoltre, alcune circostanze aggravanti “ad effetto speciale” che comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà in alcuni casi e cioè: se il colpevole ha agito nell’esercizio di un’attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare; se sono state richieste in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari; se il delitto è stato commesso approfittando dello stato di bisogno della persona offesa, o, se è stato commesso ai danni di chi svolge attività imprenditoriale o professionale o artigianale.

21/12/2015

Disattesa la Cassazione: le buste notificate con il postino attraverso la raccomandata ar sono illegittime; unici abilitati sono i messi e i soggetti

BELGRADO sempre più aziende italiane si trasferiscono in Serbia il mio Studio professionale da anni opera nel settore Bu...
07/11/2015

BELGRADO sempre più aziende italiane si trasferiscono in Serbia il mio Studio professionale da anni opera nel settore Business management, con la nostra esperienza sul territorio ( iniziata nel 2012 nel mondo del calcio professionistico), Vi offriamo una consulenza sull'intera procedura per la costituzione di una società di capitali in Serbia, con costi bassissimi, fiscalità ai minimi in Europa, burocrazia lampo ( in soli 7 giorni sarà già attiva). Un paese in completa evoluzione e che offre innumerevoli possibilità di acquisto/affitto terreni per costruire in tempi record la Vostra sede, a prezzi veramente incredibili. Alcuni esempi di imprese italiane già presenti da oltre 3 anni:FIAT, UNICREDIT, FONDIARIA-SAI Pompea, Golden Lady, Benetton, Calzedonia, Gruppo Fantoni, Gruppo Zanparini.
Nella Foto l'incontro con il Presidente del gruppo imprenditori italiani in Serbia.

10/09/2015

Anche negli incidenti stradali più lievi va liquidato il danno morale insieme al danno biologico :
diversamente si creerebbe una disparità risarcitoria con gli altri tipi di sinistri stradali. Questo però non vuol dire che tale risarcimento spetti sempre, in via automatica. Al contrario, il danno morale va sempre provato, sia pure attraverso presunzioni. E dunque bisogna allegare – e dimostrare – tutte le circostanze utili per dare conto di quanto ha inciso la lesione patita dall’infortunato “in termini di sofferenza/turbamento”. Lo ha chiarito la Cassazione in una recente sentenza [2]. Nei piccoli incidenti, comportanti lesioni micropermanenti, il danno morale rientra tra i tipi di danni che vanno risarciti: solo così si può personalizzare il ristoro del pregiudizio non patrimoniale, come impone la giurisprudenza delle Sezioni unite civili della Cassazione [3]. Ma proprio la Suprema Corte, ha precisato che il danno morale necessita di un accertamento separato e ulteriore rispetto al danno biologico. Risultato: il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, seppure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. Ciò risulta tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare

07/09/2015

PIGNORABILITÀ DELLA PRIMA CASA: I NUOVI LIMITI INTRODOTTI DAL “DECRETO DEL FARE”

Una delle novità più rilevanti riguarda le limitazioni previste in materia di espropriazione forzata avente ad oggetto la prima casa.
La normativa vigente prima dell’entrata in vigore dal D.l. n. 69/2013 prevedeva la possibilità per Equitalia, qualora il contribuente avesse maturato un debito complessivo nei confronti dell’Erario superiore a 20 mila euro, di procedere all’espropriazione forzata dei beni immobili del debitore, compresa la prima casa.

Al contribuente era riconosciuta la facoltà di concordare con l’ente della riscossione un piano di rientro, fino a un massimo di 72 rate, per provvedere al pagamento di quanto dovuto.

Con l’entrata in vigore del decreto del fare sono stati introdotti precisi limiti alla pignorabilità della prima casa da parte di Equitalia.

La normativa vigente impone, infatti, un divieto di procedere al pignoramento ogniqualvolta:

1) il bene oggetto di pignoramento è l’unico immobile posseduto dal contribuente;
2 ) ’immobile rientra tra i fabbricati con destinazione catastale abitativa;
3) l’immobile non è di lusso né classificabile come A8 (ville) o A9 (castelli);
4) l’immobile costituisce residenza anagrafica del debitore.

Qualora ricorrano suddetti presupposti, dunque, Equitalia – o gli altri enti incaricati dal Governo – non potranno procedere al pignoramento dell’immobile del contribuente moroso.

Fuori dai casi sopra indicati, si segnala peraltro un’ulteriore novità introdotta dal D.l. n. 69/2013 e relativa alla modifica dell’importo minimo previsto per procedere al pignoramento. La soglia dei 20 mila euro, precedentemente prevista, è stata infatti notevolmente alzata e ad oggi è richiesto quale presupposto per procedere al pignoramento che l’importo del debito iscritto a ruolo sia superiore a 120 mila euro.

SULL’EFFICACIA DEL DIVIETO: LA CASSAZIONE AFFERMA L’EFFICACIA RETROATTIVA DELLA NORMA INTRODOTTA

Con sentenza del 12 settembre 2014 n. 19270 la Cassazione si è pronunciata sull’efficacia temporale delle norme che hanno introdotto le limitazioni al pignoramento della prima casa.

I giudici di merito hanno, infatti, chiarito che il divieto di pignoramento della prima casa introdotto dal decreto del fare non può ritenersi applicabile alle sole procedure di espropriazione avviate successivamente all’entrata in vigore delle norme in esso contenute.

Detto divieto, pertanto, dovrà essere applicato anche a tutti i procedimenti esecutivi che, sebbene avviati prima dell’entrata in vigore del decreto, siano ad oggi ancora in corso.

La Corte di Cassazione ha quindi esteso il divieto di pignoramento a tutti gli immobili soggetti a procedure di esecuzione forzata ad oggi pendenti, salvo il caso di immobili c.d. di lusso.

ISCRIZIONE DI IPOTECA DA PARTE DI EQUITALIA: RESTA INVARIATA LA DISCIPLINA IN MATERIA

Se il decreto del fare ha inciso profondamente sulla disciplina riguardante i pignoramenti immobiliari da parte di Equitalia, nulla cambia per quanto attiene la possibilità per l’ente della riscossione di iscrivere ipoteca sui beni immobili del contribuente.

Resta così immutato il regime della misura cautelare per i beni immobili previsto dall’art. 76 DPR. 602/1973, come modificato dall’art. 16 del D.Lgs. 46/1999.

Equitalia, dunque, potrà procedere ad iscrivere ipoteca anche sugli immobili adibiti a prima casa purché il debito del contribuente superiori i 20 mila euro e l’agenzia di riscossione abbia provveduto alla regolare notificata del preavviso al debitore almeno 30 giorni prima dell’iscrizione.

Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 19667/2014, ha infatti stabilito è illegittima l’ipoteca iscritta qualora non sia stato dato congruo preavviso al contribuente. Ciò in quanto è previsto a livello nazionale (l. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e l. 212/2000 sullo Statuto dei diritti del contribuente) ed europeo (sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 18 dicembre 2008, in causa C-349/07 Sopropè) il diritto per il contribuente di partecipare in modo attivo al contenzioso col Fisco, mediante l’esposizione delle proprie ragioni prima dell’esecuzione della misura cautelare.

Ulteriore vizio che rende illegittima l’iscrizione dell’ipoteca riguarda il difetto di motivazione laddove il provvedimento di iscrizione non indichi chiaramente la somma per la quale è stata iscritta l’ipoteca.
Avv. Vincenzo De Tata

Indirizzo

Piazza Dell’Aquila 7
San Giorgio Del Sannio
82018

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
17:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 13:00
17:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
17:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 13:00
17:00 - 20:00
Venerdì 09:00 - 13:00
17:00 - 19:00

Telefono

+390824276529

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Legale Avv. Vincenzo DE TATA pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Legale Avv. Vincenzo DE TATA:

Condividi