Pavan & Girotto Studio Legale

Pavan & Girotto Studio Legale Fondato nel 1982 dall'Avv. Giorgio Pavan. Dal 1994 Studio Legale Associato. Never Give Up.

Il nostro motto:
Ogni problema ha almeno una soluzione, la nostra missione è trovarla e realizzarla per voi. L’attività dello Studio segue due settori principali rappresentati dal diritto di impresa e dalla assistenza stragiudiziale e giudiziale dei clienti privati per qualsiasi tipo di controversia. (Diritto Penale, Diritto Civile, Separazioni e Divorzi, controversie in materia di Diritto del Lav

oro, controversie in materia di Diritto Amministrativo, assistenza avanti alla Commissione Tributaria). Il primo ambito di attività si concreta in una attività di consulenza stragiudiziale e di assistenza giudiziale in favore di aziende, private o partecipate da enti pubblici, operanti nei settori manifatturiero, artigianale e dei servizi pubblici: l’attività viene prestata in forme concordate secondo apposite convenzioni, o su specifica richiesta del cliente, e può articolarsi nella redazione della contrattualistica commerciale ed aziendale, nella gestione delle controversie di natura contrattuale legate ai rapporti di fornitura, di locazione e compravendita di immobili, di assicurazione, di appalto, di somministrazione di servizi, di trasporto, nella gestione stragiudiziale e giudiziale dei rapporti di lavoro. Sempre nello stesso ambito, lo Studio legale associato si occupa di questioni di diritto societario, prevedendo l'affiancamento degli amministratori e/o i soci proprietari delle aziende per quanto concerne le operazioni di costituzione, trasformazione, acquisizione, cessione, affitto di società di persone o di capitali e fornendo assistenza completa anche per le questioni relative alle procedure di liquidazione o di ristrutturazione aziendale, e tutte le problematiche legate a questo specifico settore. L’altro grande ambito di attività dello Studio riguarda l'assistenza del cliente privato. Le competenze dello Staff dello Studio permettono di fornire assistenza e consulenza a 360° affiancando il cliente in qualsiasi tipo di vertenza: Diritto Penale, Diritto Civile, Separazioni e Divorzi, controversie in materia di Diritto del Lavoro, controversie in materia di Diritto Amministrativo, assistenza avanti alla Commissione Tributaria. Gli avv.ti Francesco Pavan e Dimitri Girotto, inoltre, sono abilitati a patrocinare avanti alle Giurisdizioni Superiori: Corte di Cassazione e Consiglio di Stato.

Il compratore ha diritto alla garanzia anche in caso di difetti visibiliNella garanzia per vizi nella vendita, la sempli...
01/06/2026

Il compratore ha diritto alla garanzia anche in caso di difetti visibili

Nella garanzia per vizi nella vendita, la semplice percezione del “sintomo” del difetto non equivale alla conoscenza del vizio quando le sue reali cause restano ignote. Ne consegue che la facile riconoscibilità del vizio, ai sensi dell’art. 1491 c.c., richiede che l’acquirente abbia consapevolezza della concreta consistenza e gravità del difetto, non essendo sufficiente la sola percezione esteriore del fenomeno.

Cass. civ., sez. II, sent., 27 maggio 2026, n. 16628

In primo grado il Tribunale accoglieva la domanda dell’acquirente, dichiarando la risoluzione del contratto di compravendita relativo a un immobile, risultato affetto da gravi vizi strutturali.
L’edificio presentava infatti una progressiva inclinazione e rotazione verso valle, tale da comprometterne funzionalità e sicurezza statica.
Il venditore sosteneva che il difetto – l’inclinazione del pavimento – fosse agevolmente riconoscibile, che la denuncia fosse stata tardiva e che, comunque, l’acquirente avesse modificato l’immobile dopo l’acquisto, così da escludere la garanzia.
Il Tribunale aveva tuttavia condannato gli eredi del venditore alla restituzione del prezzo e al risarcimento dei danni.

La Corte d’Appello ha confermato la risoluzione della vendita, precisando che l’inclinazione dei pavimenti costituiva soltanto il “sintomo” percepibile del vero vizio, individuato nella rotazione strutturale dell’intero fabbricato.
Secondo i giudici, l’acquirente aveva acquisito piena consapevolezza del difetto solo all’esito degli accertamenti tecnici, con conseguente tempestività della denuncia.
La Corte ha inoltre ritenuto che le modifiche apportate all’immobile non impedissero la sua restituzione, né potessero essere interpretate come accettazione del bene viziato.

Nel confermare tale impostazione, la Cassazione ha puntualizzato che la conoscenza del vizio non coincide con la mera percezione del fenomeno esteriore, ma richiede la consapevolezza delle “cause interne” che identificano il difetto strutturale.
La Corte distingue, in particolare: il “sintomo” visibile (la pendenza dei pavimenti); il “vizio” in senso proprio (la rotazione o inclinazione dell’intero immobile, incidente sulla stabilità); le “cause esterne” del fenomeno (ad esempio movimento franoso, difetti delle fondazioni), la cui esatta individuazione non è invece necessaria.
La garanzia, pertanto, non viene meno solo perché l’acquirente si accorge del sintomo: occorre che egli abbia raggiunto una “certezza obiettiva” circa il reale vizio strutturale. Il termine per la denuncia decorre dunque solo dal momento in cui la scoperta del difetto si completa nella sua effettiva consistenza e gravità.

La Seconda Sezione civile propone, a titolo esemplificativo, il caso di una macchia di umidità sul soffitto: il sintomo visibile non basta, di per sé, a identificare il vizio, in quanto potrebbe derivare tanto da una seria infiltrazione quanto da semplice condensa.

Affido condiviso e mantenimento dei figli: le spese straordinarie sono caratterizzate da imprevedibilità e rilevanzaLe s...
25/05/2026

Affido condiviso e mantenimento dei figli: le spese straordinarie sono caratterizzate da imprevedibilità e rilevanza

Le spese straordinarie per il mantenimento dei figli, come, ad esempio, quelle per la baby-sitter, si differenziano da quelle ordinarie perché caratterizzate da imprevedibilità e particolare rilevanza, e non richiedono una preventiva autorizzazione.

Cass. civ., sez. I, ord., 26 gennaio 2026, n. 1772

Nell'ambito dell'affido condiviso, il giudice deve individuare il collocamento che meglio tuteli l'interesse preminente del minore, anche quando questa scelta comporta una compressione della quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario.
In tema di mantenimento, le spese straordinarie si distinguono da quelle ordinarie perché caratterizzate non solo dall'imprevedibilità, ma anche dalla loro rilevanza; le spese ordinarie, invece, sono costanti e prevedibili e integrano l'assegno di mantenimento.

La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con l'ordinanza in commento, ha ribadito che, per le spese straordinarie, non è necessaria una preventiva autorizzazione, ma è richiesta un'autonoma azione di accertamento ai fini della loro azionabilità.
Ciò significa che il genitore che sostiene tali spese e ne chiede il rimborso deve promuovere un separato giudizio, volto a dimostrare la natura straordinaria e la rilevanza delle stesse, nonché a verificare che non siano già incluse nell'assegno di mantenimento e che rispettino i criteri di imprevedibilità e rilevanza fissati dall'ordinamento.

Nel provvedimento, la Corte richiama innanzitutto l'art. 9, comma 3, della Convenzione sui diritti dell'Infanzia, resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991, che riconosce al minore il diritto a mantenere rapporti regolari con entrambi i genitori, salvo la sussistenza di gravi motivi ostativi.
È inoltre evocato l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che tutela il diritto al rispetto della vita familiare, imponendo che ogni decisione riguardante i minori sia assunta nel loro superiore interesse.

A livello nazionale, viene in rilievo l'art. 337-bis c.c., che impone al giudice di prendere in considerazione, in via prioritaria, il collocamento paritario del minore presso entrambi i genitori, sempre che ciò sia conforme al suo benessere complessivo.

Dal punto di vista giurisprudenziale, la Corte richiama, tra le altre, le sentenze n. 21054 del 2022 e n. 18087 del 2016, che ribadiscono come, nella scelta del collocamento, il giudice debba privilegiare la soluzione maggiormente funzionale all'interesse del minore, anche quando ciò incide negativamente sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario.

In tema di spese di mantenimento, invece, la sentenza n. 19532 del 2023 ha precisato che le spese ordinarie sono caratterizzate da costanza e prevedibilità e rientrano nell'assegno di mantenimento, mentre quelle straordinarie sono connotate da imprevedibilità e rilevanza.

La sentenza n. 379 del 2021 ha ulteriormente chiarito che le spese straordinarie richiedono un'autonoma azione di accertamento per poter essere fatte valere, a differenza delle spese ordinarie, che possono essere azionate in base al titolo originario di condanna perché già ricomprese nell'assegno di mantenimento.

Infine, la sentenza n. 8377 del 2018 viene richiamata per precisare che la querela di falso in via incidentale nel giudizio di Cassazione è ammissibile solo quando riguardi atti del medesimo procedimento o documenti di cui sia consentito il deposito ai sensi dell'art. 372 c.p.c.

Cancellazione del volo: il rimborso deve includere la commissione per l’intermediario?Come evidenziato dalla Corte di gi...
18/05/2026

Cancellazione del volo: il rimborso deve includere la commissione per l’intermediario?

Come evidenziato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la compagnia aerea è tenuta anche al rimborso della commissione riconosciuta all'intermediario, salvo che questa sia fatta fissata a sua insaputa.

CGUE, Quarta Sezione, sentenza 15 gennaio 2026, causa C‑45/24

Con la sentenza del 15 gennaio 2026 nella causa C‑45/24, Verein für Konsumenteninformation / KLM, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito la portata del diritto al rimborso del prezzo del biglietto aereo in caso di cancellazione del volo, quando il titolo sia stato acquistato tramite un intermediario online, alla luce della disciplina stabilita dal Regolamento (CE) n. 261/2004.

Nel caso di specie, alcuni passeggeri avevano acquistato, tramite il portale di prenotazione dell'agenzia di viaggi, i biglietti per un volo andata e ritorno Vienna–Lima.
A seguito della cancellazione, la compagnia aerea ha rimborsato ai viaggiatori il prezzo dei biglietti, detraendo però circa 95 euro corrispondenti alla commissione di intermediazione fatturata dall'agenzia al momento dell'acquisto.

I passeggeri per il tramite di una associazione a tutela dei consumatori, hannno adito i giudici austriaci, sostenendo che il rimborso dovesse includere anche la commissione.
La compagnia aerea si è opposta, eccependo di non essere tenuta al rimborso della commissione, di cui non avrebbe conosciuto neanche l'esatto importo.

La Corte suprema austriaca ha richiamato le precedenti pronunce della Corte di giustizia, in cui questa aveva affrontato il tema delle commissioni di intermediazione, affermando che esse devono essere incluse nel rimborso, salvo che siano state fissate all'insaputa del vettore aereo.
Tale eccezione relativa alla “conoscenza” può però dare adito a interpretazioni divergenti, soprattutto con riferimento al grado e alle modalità di tale conoscenza. Pertanto, il giudice nazionale si è rivolto alla Corte di giustizia per la corretta interpretazione del Regolamento (CE) n. 261/2004.

Questa ha stabilito che, qualora una compagnia aerea accetti che un intermediario emetta e rilasci biglietti in suo nome e per suo conto, può essere considerata a conoscenza della pratica commerciale in essere e della relativa commissione, considerata componente “inevitabile” del prezzo del biglietto e autorizzata in quanto tale.
Ne consegue che la compagnia aerea è tenuta a rimborsare anche l'importo della commissione in caso di cancellazione del volo, pur non dovendo conoscerne l'esatto importo.

Al contrario, richiederne la conoscenza puntuale indebolirebbe la tutela dei passeggeri prevista dal legislatore dell'Unione, rendendo meno attrattivo il ricorso ai servizi di intermediazione, in contrasto con l'assetto del mercato del trasporto aereo e con gli obiettivi posti dal Regolamento (CE) n. 261/2004.

Se il tasso alcolemico è di poco oltre la soglia consentita, si configura la particolare tenuità del fatto?La Cassazione...
11/05/2026

Se il tasso alcolemico è di poco oltre la soglia consentita, si configura la particolare tenuità del fatto?

La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria che aveva negato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) in un procedimento per guida in stato di ebbrezza.

Cass. pen., sez. IV, ud. 11 dicembre 2025 (dep. 14 gennaio 2026), n. 1434

L'imputato era stato sorpreso alla guida con tasso alcolemico pari a 0,85 g/l alla prima prova e 0,82 g/l alla seconda, valori di poco superiori alla soglia penale, e condannato a 20 giorni di arresto ed euro 400 di ammenda all'esito di giudizio abbreviato.

La Suprema Corte richiama il noto testo delle Sezioni Unite Tushaj (Sez. U., 25/02/2016, n. 13681) sull'art. 131-bis c.p., ribadendo che il giudizio di particolare tenuità implica una valutazione complessa e congiunta di tre ordini di indicatori: modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, grado della colpevolezza, alla luce dei parametri di cui all'art. 133, comma 1, c.p. Infatti, non è in discussione la tipicità e l'offensività del fatto, ma il suo “disvalore complessivo” in concreto, che deve risultare di particolare tenuità perché sia esclusa la punibilità.

Sul piano specifico del reato di guida in stato di ebbrezza, la Cassazione ribadisce che l'art. 131-bis è, in astratto, applicabile anche in presenza di soglie differenziate di rilevanza penale e di una corrispondente fattispecie amministrativa sotto soglia.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fondato il diniego dell'art. 131-bis su un unico elemento negativo – la “contestazione ed applicazione” dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-sexies, C.d.S. – peraltro neppure formalmente contestata, ritenendo che ciò fosse di per sé sufficiente.

La Suprema Corte censura tale approccio perché non conforme ai criteri cumulativi dell'art. 131-bis: dovevano essere valutati anche gli elementi favorevoli, tra cui il tasso alcolemico di poco superiore alla soglia, l'incensuratezza, le concrete modalità e circostanze del fatto.

Da qui l'annullamento con rinvio, limitatamente al profilo dell'applicabilità dell'art. 131-bis, ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio. 3

Sono utilizzabili i messaggi WhatsApp estrapolati dallo smartphone e prodotti dalla dalla persona offesaSono utilizzabil...
04/05/2026

Sono utilizzabili i messaggi WhatsApp estrapolati dallo smartphone e prodotti dalla
dalla persona offesa

Sono utilizzabili le e-mail, i messaggi WhatsApp e gli screeenshot estrapolati dal proprio smartphone e prodotti nel processo dalle stesse persone offese, senza che gli apparati cellulari siano stati oggetto di sequestro.

Cass .pen., sez. VI, ud. 11 marzo 2026 (dep. 17 marzo 2026), n. 10252

La Corte di cassazione afferma che, ai fini dell'utilizzabilità della trascrizione delle conversazioni via Whatsapp effettuata dalla persona offesa, la necessità di acquisire il supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione deve essere valutata in concreto, tenendo conto della credibilità della persona offesa e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie.

Diversa è la fattispecie concreta e diversa è la conclusione giuridica nel caso in cui i messaggi WhatsApp siano stati acquisiti, in violazione dell'art. 254 c.p.p., mediante screenshot eseguiti dalla polizia giudiziaria, di propria iniziativa e senza ragioni di urgenza, in assenza di decreto di sequestro del pubblico ministero, giacché si tratta di atti di indagine che hanno comportato la lesione della segretezza delle comunicazioni, tutelata dall’art. 15 Cost. e correttamente sono stati ritenuti affetti da inutilizzabilità patologica (sez. VI, 11 settembre 2024, n. 39548, Di Francesco, Rv. 287039).

Ritardo aereo: la Cassazione riconosce la libertà di circolazione come parametro per il danno non patrimonialeIn caso di...
27/04/2026

Ritardo aereo: la Cassazione riconosce la libertà di circolazione come parametro per il danno non patrimoniale

In caso di inesatto adempimento del contratto di trasporto aereo, è configurabile un danno non patrimoniale da compressione ingiustificata della libertà di movimento del passeggero, purché allegato e provato, anche tramite presunzioni.

Cass. civ., sez. III, ord., 9 aprile 2026, n. 8999

Due viaggiatori avevano acquistato un collegamento Roma - Dubai - Bangkok per turismo; il primo volo, pur decollato in orario, era stato costretto a rientrare a Roma per un incendio all’aeroporto di destinazione, con successiva ripartenza nel pomeriggio e arrivo a Dubai poco prima di mezzanotte, impedendo la coincidenza per Bangkok prevista.

Il giorno successivo, nonostante la disponibilità di altri voli sulla stessa tratta in fascia mattutina e pomeridiana, la compagnia li reimbarcava solo nella tarda serata, con partenza effettiva oltre la mezzanotte, senza fornire assistenza a terra; i passeggeri trascorrevano la notte in aeroporto, perdendo un giorno di vacanza e il pernottamento già pagato in hotel.

Il Giudice di pace riconosceva un danno non patrimoniale e la compressione del diritto di circolazione, tutelato dall’art. 16 Cost., ma il Tribunale, in appello, negava la risarcibilità.

La Corte di cassazione, invece, richiama il sistema di cui all’art. 2059 c.c. e le Sezioni Unite sul danno non patrimoniale, ribadendo che, nel trasporto aereo internazionale, la lesione di diritti inviolabili – qui la libertà di circolazione ex art. 16 Cost. – può fondare il risarcimento, se il pregiudizio è grave e non futile e se adeguatamente allegato e provato, anche per presunzioni.

Infatti, la Convenzione di Varsavia in materia di trasporto aereo internazionale si limita a stabilire quali siano le condotte di inadempimento che determinano la responsabilità contrattuale del vettore aereo, ma non opera alcuna selezione di interessi di natura non patrimoniale del passeggero. Di conseguenza, non essendovi una previsione normativa espressa, l’ammontare della risarcibilità del danno non patrimoniale subito dal passeggero dovrà essere individuato dal giudice tra i diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale (così, Cass., sez. III, 14 luglio 2015, n. 1466). E tra i diritti costituzionalmente tutelati, individuati dalla stessa Corte in riferimento all’inesatto adempimento del contratto di trasporto aereo, vi è proprio la libertà di circolazione ex art. 16 Cost.

Il Tribunale, nel negare rilievo alla compressione della libertà di movimento derivante dal trattenimento forzato in aeroporto per oltre 24 ore senza assistenza, non si è conformato a tali principi: la sentenza è quindi cassata con rinvio, affinché il giudice del merito rivaluti la domanda risarcitoria alla luce del riconoscimento della libertà di circolazione come parametro costituzionale di riferimento.

Prodotto difettoso: ampliata la responsabilità del distributoreAnche il distributore può essere ritenuto responsabile de...
20/04/2026

Prodotto difettoso: ampliata la responsabilità del distributore

Anche il distributore può essere ritenuto responsabile del prodotto difettoso e considerato “produttore” qualora sfrutti il marchio per accreditarsi presso i consumatori.

Cass. civ., sez. III, ord., 9 aprile 2026, n. 9001

Nella controversia in esame la Corte di Cassazione affronta la questione relativa alla responsabilità da prodotto difettoso, chiarendo come la nozione di “produttore” ai sensi della normativa europea e del Codice del consumo, si estenda sino a coinvolgere la posizione del distributore.
Richiamando la direttiva 85/374/CEE e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Cassazione evidenzia come l’art. 1 della direttiva in questione imputi in linea di principio al produttore la responsabilità per i danni del prodotto difettoso, mentre l’art. 3 designi anche altri soggetti che devono assumersi la responsabilità.
In particolare, la Corte rileva come anche colui che pur non essendo produttore si limiti ad acquistare il prodotto e rivenderlo in un uno Stato membro, possa essere considerato “produttore” se, conformemente all’art. 3, par. 1 della direttiva, si presenti come tale avendo apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto.
La Corte evidenzia inoltre come tale previsione avrebbe dovuto essere interpretata alla luce del quarto considerando della direttiva secondo cui ai fini della protezione del consumatore è necessario considerare responsabili tutti i partecipanti al processo produttivo se il prodotto finito o la parte componente o materia prima sia difettosa.
Si evidenzia come la nozione di produttore, alla stregua della direttiva comunitaria, interpretata dalla Corte di Giustizia, determini un’estensione della nozione di produttore ricomprendendo anche l’importatore e il distributore del bene nel territorio dell’Unione Europea.
Alla stregua del considerando 41 della direttiva, la Corte sottolinea quindi come sia indifferente il fatto che il distributore quando fornisce un prodotto apponga materialmente il marchio o che il suo nome contenga la menzione che è stata apposta su di esso dal fabbricante e che corrisponde al nome di quest’ultimo. In entrambi i casi, infatti, il fornitore sfrutta la coincidenza fra la menzione e la propria denominazione sociale per presentarsi al consumatore come responsabile della qualità del prodotto e suscitare nello stesso una fiducia paragonabile a quella che nutrirebbe se il prodotto fosse venduto direttamente dal suo produttore.
Secondo la Corte, tale interpretazione è coerente con la finalità della disciplina europea: garantire un’elevata tutela del consumatore e consentire il risarcimento del danno da prodotti difettosi nei confronti di tutti i soggetti che contribuiscono alla loro immissione sul mercato.

In caso di disabilità a seguito di incidente stradale va risarcito anche il cambio di casa."la persona che, resa disabil...
13/04/2026

In caso di disabilità a seguito di incidente stradale va risarcito anche il cambio di casa.

"la persona che, resa disabile dal fatto illecito, abbia necessità di trasferirsi in una abitazione adeguata alle sue mutate esigenze, ha diritto di essere risarcita del danno rappresentato dai costi sostenuti per l’acquisto d’un nuovo immobile.
La liquidazione di tale danno, essendo impossibile nel suo esatto ammontare, deve avvenire in via equitativa, tenendo conto tuttavia dei proventi o dei frutti che la vittima potrà ricavare dalla vendita o dalla locazione della sua precedente dimora».

Cass. civ., sez. III, ord., 23 marzo 2026, n. 6947

Secondo i giudici di Cassazione, si è sancita la responsabilità del conducente dell’autobus.
Soprattutto perché si è appurato che «il nesso di causalità tra la condotta dell’autista e il sinistro, affermando che la fermata non prevista fu concausa del sinistro perché: avvenuta su strada priva di marciapiede; avvenuta in orario serale e su strada non adeguatamente illuminata; rese estremamente imprevedibile dagli altri utenti della strada l’attraversamento di pedoni».

Ammontare del danno risarcibile
In Appello si è affermato che tale danno «è risarcibile solo in misura pari alla differenza tra il valore di mercato d’un immobile analogo a quello posseduto prima dell’infortunio ed il maggior costo dell’immobile acquistato» successivamente all’incidente.
I genitori della bambina sostengono, invece, in Cassazione che «in ogni caso, il danno in esame, non potendo essere dimostrato nel suo esatto ammontare, va necessariamente liquidato in via equitativa».
Questa obiezione è ritenuta corretta dai magistrati di Cassazione, i quali, in premessa, ricordano che «il risarcimento del danno deve comprendere il lucro cessante ed il danno emergente, che è rappresentato dai costi sostenuti per elidere le conseguenze pregiudizievoli del fatto illecito».
Ebbene, «per una persona disabile sono conseguenze dannose del fatto illecito la perduta possibilità di compiere in autonomia i gesti della vita quotidiana ed il bisogno di assistenza domestica e fisioterapica.
Se l’una e l’altra di tali conseguenze non possono essere eliminate in ragione delle dimensioni o delle caratteristiche strutturali dell’abitazione della vittima, il costo sostenuto per l’acquisto d’una diversa abitazione costituisce un danno emergente risarcibile».

E' evidente l’errore compiuto in Appello, laddove «è stata omessa la liquidazione» del risarcimento «a fronte di un danno ritenuto esistente».
A questa lacuna dovranno porre rimedio i giudici di secondo grado, tenendo conto del principio, fissato ora dai magistrati di Cassazione.

Piscina e campo da tennis condominiali: sì ai turni in base ai millesimi, ma senza escludere gli altri condominiPer l’ut...
06/04/2026

Piscina e campo da tennis condominiali: sì ai turni in base ai millesimi, ma senza escludere gli altri condomini

Per l’utilizzo della piscina e del campo da tennis condominiali valgono le regole basate sui millesimi di proprietà, purché non sia escluso l’uso da parte degli altri condomini.

Cass. civ., sez. II, sent., 5 marzo 2026, n. 4966

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di alcuni condomini, di una delibera assembleare che aveva approvato un nuovo regolamento per disciplinare l’utilizzo di queste strutture.

Secondo i ricorrenti, le nuove disposizioni violavano il principio del “pari uso” dei beni comuni previsto dall’art. 1102 c.c. In particolare, il regolamento stabiliva che:
§ il campo da tennis fosse utilizzato a turni, con una distribuzione delle ore settimanali proporzionale ai millesimi di proprietà, consentendo quindi a chi possedeva una quota maggiore dell’edificio di usufruire del campo per un tempo più lungo;
§ l’accesso alla piscina fosse regolato prevedendo che il numero di ospiti invitabili da ciascun condomino fosse anch’esso proporzionato ai millesimi posseduti.

I condomini contrari ritenevano illegittimo tale criterio, sostenendo che i millesimi potessero essere utilizzati solo per la ripartizione delle spese condominiali e non per determinare le modalità di utilizzo dei beni comuni.
A loro avviso, il regolamento finiva per comprimere il diritto di tutti a godere in modo uguale delle parti comuni.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, giudicando infondate le doglianze.

I Giudici hanno ricordato che l’art. 1102 c.c. riconosce a ciascun condomino il diritto di servirsi della cosa comune, a condizione che non ne venga alterata la destinazione e che non sia impedito agli altri di farne uso secondo il loro diritto.
Il principio del “pari uso”, però, non implica che tutti debbano utilizzare il bene in modo identico o contemporaneo.

Secondo l’orientamento ormai consolidato della Corte, ogni partecipante alla comunione può trarre dalla cosa comune anche un’utilità più intensa rispetto agli altri, purché ciò non pregiudichi il diritto altrui di fruirne. In altre parole, il limite non è un’uguaglianza aritmetica nell’uso, ma la salvaguardia della possibilità, per tutti, di godere del bene.
Ne consegue che l’assemblea condominiale può legittimamente introdurre criteri organizzativi – anche parametrati ai millesimi di proprietà – per regolare l’uso di strutture comuni come piscine o campi sportivi, a condizione che tali regole non giungano a escludere o a rendere di fatto impossibile il godimento del bene da parte degli altri condomini.

Trasporto di merci e diritto di ritenzione del vettore fino al pagamento del corrispettivoIl trasportatore ha diritto di...
30/03/2026

Trasporto di merci e diritto di ritenzione del vettore fino al pagamento del corrispettivo

Il trasportatore ha diritto di trattenere i beni in suo possesso fino al pagamento integrale delle prestazioni rese nell’ambito di un unico rapporto contrattuale.
Ciò vale anche quando i beni devono essere consegnati a un soggetto diverso da quello che ha concluso il contratto di trasporto, come nel caso in esame, in cui la consegna era destinata a una società controllata al 100% dalla controllante che aveva stipulato il contratto.

Cass. civ., sez. II, ord., 6 marzo 2026, n. 5148

La Corte ha precisato l’ambito di applicazione del privilegio speciale previsto dagli artt. 2756 e 2761c.c.: in caso di trasporto, deposito o custodia, infatti, il diritto di ritenzione – purché esercitato nell’ambito di un unico rapporto negoziale – non deve essere limitato a beni il cui valore sia corrispondente o proporzionato all’ammontare del credito, anche quando le cose trasportate, depositate o custodite siano plurime.

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: «in presenza di crediti del trasportatore – o del depositario, o del sequestratario – derivanti dall’esecuzione delle prestazioni di trasporto – o deposito, o custodia dei beni sequestrati – il creditore ha diritto di esercitare, nei confronti di chiunque vanti il diritto alla restituzione dei beni trasportati – o depositati, o sequestrati –, il privilegio speciale previsto dal combinato disposto degli artt. 2756 e 2761 c.c., esercitando il diritto di ritenzione dei beni oggetto della sua prestazione sino al pagamento integrale delle sue spettanze, senza essere tenuto a limitare l’esercizio di tale diritto, nel caso di trasporto – o deposito, o sequestro – di una pluralità di cose, a beni il cui valore sia corrispondente, o proporzionale, a quello del credito, con il solo limite che i beni ritenuti devono costituire l’oggetto di un rapporto negoziale unitario».

L’accoglimento del ricorso comporta l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello, che aveva erroneamente escluso la responsabilità della società controllante per i debiti contratti dalla società controllata, ritenendo insussistente un’unitaria direzione delle due entità – la prima di diritto tedesco, la seconda di diritto italiano.

Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare la vicenda conformandosi al principio di diritto indicato dalla Cassazione. In particolare, dovrà verificare se il trasportatore abbia agito in buona o mala fede, e se i beni trasportati e trattenuti in forza del privilegio previsto dagli artt. 2756 e 2761 c.c. costituissero oggetto di un rapporto negoziale di trasporto unitario, sebbene attuato attraverso una pluralità di prestazioni, senza che possa assumere rilievo la coincidenza tra il soggetto che ha richiesto la prestazione di trasporto e quello che rivendichi, a qualsiasi titolo, il diritto alla consegna dei beni.

A sostegno del proprio orientamento, la Corte richiama inoltre un principio già affermato in materia di deposito, secondo cui il privilegio spettante al depositario sulle cose detenute in virtù del deposito, a garanzia dei crediti derivanti dal relativo rapporto, è opponibile anche ai terzi titolari di diritti sui beni, purché il depositario sia stato in buona fede, ossia abbia ignorato l’esistenza di tali diritti.

Infine, con riferimento ai beni sui quali può essere esercitato il privilegio speciale previsto dall’art. 2761 c.c., la Cassazione precisa che, una volta accertato che il credito deriva da un rapporto di trasporto e che sussiste un collegamento tra il credito e i beni trattenuti, il diritto di ritenzione può essere esercitato anche su beni relativi a un trasporto diverso da quello da cui è sorto il credito, purché i diversi trasporti costituiscano esecuzione di un unico contratto.

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