29/04/2017
Il Testamento (testatore, beneficiari, forma, contenuto, impugnazione)
(Artt. 587 e ss. codice civile)
Il testamento è un atto con il quale un soggetto (testatore) dispone dei propri beni (e non solo) dopo la morte. Non è possibile disporre integralmente del proprio patrimonio in quanto la legge italiana ne riserva una quota (quota di legittima) ai parenti più stretti (coniuge, figli e ascendenti, chiamati legittimari). Quand’anche si facesse testamento senza lasciare nulla ai legittimarti, essi potrebbero impugnarlo per chiedere la propria quota (la cui entità varia a seconda del numero e del tipo di legittimari – figlio, coniuge, ecc.-). La legge italiana non prevede la diseredazione ma solo specifici casi d’indegnità a succedere (art. 463 c.c.). Si tratta di casi nei quali l’erede può essere escluso dalla successione per condotte assai gravi tenute nei confronti de defunto o della sua famiglia (quali l’uccisione della persona della cui successione si tratta o del coniuge).
Il testamento può essere fatto con atto davanti al notaio (può essere pubblico o segreto) oppure può essere olografo (vale a dire scritto interamente di pugno -a mano- esclusivamente da testatore) e deve recare la data e la sottoscrizione del testatore (in mancanza non è valido). Il testamento deve essere redatto nel pieno possesso delle facoltà mentali (diversamente potrebbe essere impugnato), di cui è opportuno dare atto nel testamento (“nel pieno possesso delle mie facoltà mentali …”).
Il testamento può essere tenuto dal testatore o può essere depositato presso un notaio (anche quello olografo) il quale, quando avrà conoscenza della morte del testatore, dovrà pubblicarlo (vale a dire, semplificando, leggerlo alla presenza di due testimoni e degli eredi). Nel caso in cui il testatore abbia tenuto il testamento, la persona che lo trova dovrà portarlo dal notaio per la pubblicazione.
Il testamento può essere impugnato (per vizi di nullità o annullabilità) da chiunque vi abbia interesse (ad esempio da un erede legittimo non beneficiato dal testatore, o per la lesione della quota di legittima, ecc.). La nullità può essere fatta valere in ogni momento, invece, per far valere l’annullabilità è previsto il termine di cinque anni dalla pubblicazione del testamento. L’impugnazione consiste nel radicare una causa davanti al Tribunale nella quale dovranno essere citati tutti gli eredi.
Il testamento può sempre essere revocato con un testamento successivo, la revoca si ritiene implicita anche se nel testamento successivo non è scritto che il testamento sostituisce quello precedentemente redatto.
Quanto al contenuto del testamento, oltre a disporre del proprio patrimonio, con il testamento si possono lasciare disposizioni anche di tipo non patrimoniale (se ne citano solo alcune: nomina di un amministratore di sostegno alla persona con ridotte capacità fisiche e/o mentali, riconoscimento di un figlio naturale, nomina di un tutore al figlio che rimane orfano, ecc.).
Quanto al contenuto patrimoniale ci si limita a osservare che può essere nominato un erede universale al quale è lasciato l’intero patrimonio o una quota del medesimo, oppure disporre singoli legati a favore di specifici eredi (con i quali si attribuiscono uno o più beni determinati).
La materia è vasta e molto ci sarebbe da aggiungere e da precisare ma, al solito, si spera di aver dato utili spunti.