03/06/2022
Il Tribunale di Venezia dichiara la nullità delle fideiussioni omnibus redatte su schema ABI che derogano alle disposizioni codicistiche a tutela del soggetto garante
Con la recentissima sentenza del 1 giugno 2022, il Tribunale di Venezia, in persona della Presidente Dr.ssa Danela Bruni, ha dichiarato la nullità di una fideiussione omnibus dell'importo in linea capitale di 71.000,00 euro, non avendo la banca creditrice rispettato il disposto dell'art. 1957 c.c.
Come noto tale norma prevede, a tutela del garante, che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, dove per «istanza» deve intendersi un'azione svolta in forma giudiziale secondo le forme prescritte dal codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato.
Nel caso di specie, la banca agiva contro due garanti di una Srl, a distanza di un notevole lasso di tempo dall'avvenuto inadempimento della società garantita (debitore principale).
I garanti, assistiti dall'Avv. Alberto Teso, proponevano opposizione dell'ingiunzione, eccependo tra l'altro il mancato rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., mentre la banca si difendeva richiamando le condizioni di garanzia, sottoscritte dai fideiussori, che derogavano alla norma citata, ossia facoltizzando la banca ad agire anche al di fuori del termine.
Sul punto esisteva un rilevante contrasto giurisprudenziale e, chiaramente, nel corso del giudizio la banca richiamava le sentenze che riconoscevano la legittimità della deroga, mentre la difesa dei garanti allegava tutte le pronunce che, per contro, ne dichiaravano la nullità.
L'orientamento giurisprudenziale è ora definito per effetto della sentenza a sezioni unite 30 dicembre 2021 n. 41994 , che ha affermato il seguente principio di diritto: «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti».
Rientrando il fatto di specie in tale previsione, che ha in ogni caso una portata piuttosto ampia, il Tribunale di Venezia ha stabilito che "è rilevante la nullità della clausola in deroga all’art. 1957 cc perché, applicata la norma codicistica, essa non è stata rispettata. Pertanto si è verificata decadenza della Banca dalla garanzia", con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna della banca al pagamento delle spese processuali.
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