Teso & Associati - Studio Legale

Teso & Associati - Studio Legale Studio Legale Teso & Associati - San Donà di Piave (Ve), Galleria Leon Bianco, 2/1 - www.tesoeassociati.it Responsabile del sito è l'avvocato Alberto Teso.

Uno studio giovane e dinamico, attento alle nuove frontiere del diritto ma con solide basi ed una decennale esperienza maturata sul campo. Teso & Associati è uno studio legale composto da nove professionisti, esperti nelle varie branche del diritto, dal civile al penale, dall'amministrativo al tributario, con particolare attenzione a tutto quanto riguarda l'assistenza alle imprese, in tutte le fas

i della loro attività: dalla contrattualistica e la consulenza prenegoziale, fino alla gestione del contenzioso. Lo studio opera principalmente avanti i Tribunali di Venezia e Treviso, oltre che presso le Sezioni Distaccate di San Donà di Piave e Portogruaro. Può contare su consolidate collaborazioni con altri studi nella maggiori città italiane ed in altri Paesi dell'Unione Europea, Germania e Francia in particolare. Lo studio affianca le imprese nella gestione di situazioni complesse, come il trattamento dei dati personali (GDPR 679/16) o la costruzione e l’adeguamento del modello di organizzazione e controllo ex Dlgs 231/01, oltre a svolgere la funzione di ODV. Corsi di approfondimento

Lo studio organizza periodicamente Corsi e Seminari di formazione ed
approfondimento per i clienti, dedicati alle nuove normative ed alle
questioni giuridice d'attualità. Tra i più recenti:
- il Codice del Consumo,
- la normativa Privacy,
- la vendita degli immobili "sulla carta",
- i rapporti con le banche,
- il recupero crediti all'estero. Obblighi Deontologici

Lo Studio Legale Teso & Associati si impegna a rispettare il CODICE
DEONTOLOGICO Approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17
aprile 1997, con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999 e il 26 ottobre
2002, il cui testo è reperibile al sito www.consiglionazionaleforense.it. Ai fini indicati all'art. 17 del Codice, si precisa che lo Studio Legale
Teso e Associati ha sede in San Donà di Piave (Ve), Galleria Leon Bianco,
2/1 (partita IVA 03505140271). I componenti dello Studio sono tutti iscritti al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Venezia. Il presente sito non viene
utilizzato per offrire consulenza personalizzata, nè gratuita nè a
pagamento, ma al solo scopo di divulgare notizie giuridiche di interesse
generale.

La situazione attuale sulla morte di Giuliano De Seta: l'ultimo pensiero della famiglia, ora, riguarda il risarcimento.E...
06/01/2023

La situazione attuale sulla morte di Giuliano De Seta: l'ultimo pensiero della famiglia, ora, riguarda il risarcimento.
Effettuato l'esperimento giudiziale sulla caduta dello stampo che ha schiacciato Giuliano, attendiamo la prosecuzione degli accertamenti per comprendere di chi sia la responsabilità di quanto accaduto.
Alla luce delle polemiche di stampa sul risarcimento, precisiamo che noi assistiamo la famiglia e non abbiamo ricevuto, ad oggi, alcuna proposta di risarcimento e, men che meno, alcun pagamento.
Da parte dell'INAIL o da chiunque altro.
L'intervista dell'avvocato Luca Sprezzola che chiarisce la posizione dei genitori di Giuliano.

Nessuna polemica e nessun risarcimento chiesto, lo chiarisce il legale della famiglia di Giuliano Della Seta -diciottenne morto in fabbrica durante uno stage...

Del disturbo alla pubblica quieta causato dalla "movida" risponde anche il Comune, per omesso esercizio dei poteri di vi...
02/12/2022

Del disturbo alla pubblica quieta causato dalla "movida" risponde anche il Comune, per omesso esercizio dei poteri di vigilanza.

Lo ha ribadito la Corte d'Appello di Torino (sentenza 1198/22, depositata il 15 novembre scorso), respingendo l'impugnazione proposta dal Comune di Torino contro la sentenza 1261 del 13 marzo 2021.

In tale pronuncia il tribunale aveva condannato il Comune a risarcire il danno non patrimoniale subito dai residenti in un quartiere della città assediato dalla (cattiva) movida, per la lesione del loro diritto al riposo, al sonno, al tranquillo svolgimento delle attività e al pacifico godimento dell'ambiente domestico.

Nello stesso senso già il Tribunale di Como che, con sentenza n. 312 del 18 marzo 2019, aveva accertato la responsabilità sia del Comune che degli esercenti, per non aver previsto le dovute misure idonee a contenere le immissioni intollerabili di rumore.
La responsabilità omissiva dell'ente pubblico concorre, quindi, con quella del gestore (anche se in sede amministrativa il Tar Lombardia, con la sentenza 1255/2017, aveva escluso la responsabilità per il gestore, dovendo il Comune vigilare sul rispetto della normativa di settore).

La giurisprudenza ha, inoltre, quasi sempre sostenuto che dei rumori intollerabili del conduttore non risponde il locatore (ad es. Cass., ord. n. 16408/17; sent. n. 11125/2015), secondo cui non è responsabile, né è tenuto a risarcire i danni, il proprietario dell'immobile se il condutture rumoroso crea disturbo ai vicini.

10/11/2022

Una riflessione "asettica" sulla tassa piatta (flat tax), ossia un'iposizione fiscale non progressiva con aliquota fissa.
Nell'ordinamento italiano ne esistono già diversi esempi: il più evidente è quello sulle società di capitali, in quanto l'IRES è "fissa" al 24% sul reddito. Altro esempio è il regime forfettario delle partite Iva.
La giustificazione che viene fornita all'introduzione di un'imposta non progressiva è rappresentata, com'è noto, dalla lotta all'evasione fiscale: rendere meno pesante e più semplice la tassazione fa emergere redditi in nero.
E certamente funziona, come dimostra lo studio effettuato dal MEF sulla cedolare secca sulle locazioni, in vigore dal 2015.
Pagare il 21% fisso sul canone (o il 10% i caso di canoni concordati) è molto conveniente per chi ha un'aliquota marginale IRPEF più alta (e non ci vuole molto, perché con 15.000 euro l'anno di reddito già si arriva al 23%).
In sette anni l'evasione delle tasse sui canoni di affitto è calata del 62%, facendo emergere ben 800 milioni all'anno di tasse prima non pagate.
Tutto bene quindi?
Non proprio.
Perché l'emersione dei redditi "in nero" non compensa il mancato gettito conseguente alla riduzione dell'aliquota applicata.
In altre parole, se pago il 21% di tasse sull'affitto che percepisco al posto del 35 o addirittura 43%, pago "più volentieri" e, magari, dichiaro tutto invece di cercare soluzioni "alternative".
Ma lo Stato, se da un lato incassa di più perché recupera l'evasione, dall'altro ci rimette il mancato gettito determinato dall'applicazione dell'aliquota inferiore (se pago il 21 al posto del 35%, lo Stato perde il 14%...).
E, infatti, nel caso della cedolare secca, l'Erario ha incassato 800 milioni l'anno di tasse prima inesistenti, perché relativi relativi redditi evasi, ma ha perso ben 1,4 miliardi a fronte dell'applicazione dell'aliquota ridotta.
Conclusione.
La flat tax conviene allo Stato solo nei settori in cui l'evasione fiscale è molto diffusa e difficilmente perseguibile (i lavori artigianali, ad esempio, o i servizi professionali) mentre è controproducente in tutti i casi in cui sarebbe possibile far emergere il "nero" con altri strumenti (nelle locazioni, ad esempio, dove si è stabilito che il contratto non registrato è nullo e non può essere utilizzato in giudizio: se l'inquilino non paga, in sostanza, è quasi impossibile mandarlo via in tempi decenti...).

È illegittima la norma che vieta ai coniugi di usufruire di due esenzioni IMU per due distinti immobili residenziali.Con...
14/10/2022

È illegittima la norma che vieta ai coniugi di usufruire di due esenzioni IMU per due distinti immobili residenziali.
Con la sentenza n. 209 depositata ieri, 13 ottobre, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 13, comma 2, quarto periodo, del DL n. 201/2011, per contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione.
Secondo la normativa, infatti, se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, ma situati nello stesso Comune, l’agevolazione si applica per un solo immobile.

Resta, comunque affidato ai comuni ed alle altre autorità preposte il compito di effettuare adeguati controlli per verificare la sussistenza dei presupposti di legge al fine di poter usufruire delle agevolazioni.

https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/549

7 ottobre 2022 Francesco Rodorigo - Fisco Sovraindebitamento: tante richieste di aiuto da PMI e cittadini, i dati della Camera Arbitrale di Milano Sovraindebitamento, la Camera Arbitrale di Milano segnala che in 6 anni sono state depositate quasi 1.000 richieste di aiuto da parte di cittadini e PMI....

La "cedolare secca" nelle locazioni e la sfida dell'inflazioneL'art. 3 del D.Lgs. 23/2011 prevede che l'imposta progress...
01/10/2022

La "cedolare secca" nelle locazioni e la sfida dell'inflazione

L'art. 3 del D.Lgs. 23/2011 prevede che l'imposta progressiva sul reddito da locazione immobiliare possa essere sostituita, a scelta del locatore, dall'applicazione di una imposta cosiddetta "cedolare secca", pari al 21% del canone corrisposto, che scende addirittura al 10% per i contratti a canone concordato (ossia le locazioni 3+2).
Così facendo, il corrispettivo assoggettato a cedolare è escluso dal reddito complessivo e non concorre a formare la base imponibile su cui calcolare l'aliquota IRPEF.
L'opzione conviene, chiaramente, ai contribuenti che hanno un'aliquota marginale superiore al 21% perché, optando per la cedolare, evitano una tassazione superiore.
La scelta della cedolare consente di usufruire anche di altre agevolazioni, in quanto sostituisce anche l’imposta di bollo dovuta sul contratto di locazione e l’imposta di registro, anche sulle risoluzioni e proroghe del contratto.
Il locatore che opta per tale sistema impositivo deve, però, rinunciare all'indicizzazione annuale del canone: l'affitto, in sostanza, rimane bloccato per tutta la durata del contratto e non lo si potrà aggiornare periodicamente in base all'indice ISTAT.
Se tale vincolo risultava, di fatto, irrilevante sino a pochi mesi fa, quando l'inflazione era inesistente o, addirittura, negativa, oggi, a fronte di un tasso arrivato a sfiorare il 10% su base annua, ha un'incidenza notevole sul valore effettivo del canone percepito.
Ipotizzando un canone mensile di 500 euro, in sostanza, dal momento che la moneta perde in valore reale quasi il 10% all'anno, dopo 12 mesi quel canone "vale" di fatto 450 euro.
Se moltiplichiamo per quattro, ossia la durata normale di una locazione abitativa, è evidente che in poco tempo rischiamo di veder praticamente dimezzato il valore effettivo del canone!
Diventa, pertanto, importante fare attenzione caso per caso al reddito complessivo e verificare se, pur "perdendo" quasi il 10% all'anno in valore effettivo, conviene comunque mantenere l'opzione "secca" al 21%.
La legge prevede, comunque, che il locatore ha la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata. Così come è sempre possibile esercitare nuovamente l’opzione, nelle annualità successive alla revoca, rientrando nel regime della cedolare secca.
La revoca deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente e comporta il versamento dell’imposta di registro, eventualmente dovuta.

Per approfondimenti:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/cedolare-secca/scheda-informativa-cedolare-secca

Al convegno sul consumo responsabile di alcol all'auditorium della città metropolitana di Venezia, organizzato da Fipe-C...
06/06/2022

Al convegno sul consumo responsabile di alcol all'auditorium della città metropolitana di Venezia, organizzato da Fipe-Confcommercio e dall'Associazione Nazionale Magistrati.
Presenti tra gli altri il Questore Masciopinto, il sostituto procuratore Buccini e l'avvocato Giuliani di Fipe.
Io ho illustrato le iniziative promosse in sede locale dalle amministrazioni comunali della provincia: le ordinanza contingibili e urgenti ai sensi degli articoli 50 e 54 del TUEL ed i regolamenti di Polizia Urbana.
Ho riportato alcuni esempi di "buone prassi" a livello locale: il progetto Off Limits con l'Ulss 4 ed il Sindacato Locali da Ballo; il codice di autodisciplina del Gruppo Market Jesolo; le attività di formazione di titolari e personale dei pubblici esercizi...
Il dialogo tra imprenditori e pubblica amministrazione è essenziale, per superare contrapposizioni e conflitti.

03/06/2022

Il Tribunale di Venezia dichiara la nullità delle fideiussioni omnibus redatte su schema ABI che derogano alle disposizioni codicistiche a tutela del soggetto garante

Con la recentissima sentenza del 1 giugno 2022, il Tribunale di Venezia, in persona della Presidente Dr.ssa Danela Bruni, ha dichiarato la nullità di una fideiussione omnibus dell'importo in linea capitale di 71.000,00 euro, non avendo la banca creditrice rispettato il disposto dell'art. 1957 c.c.
Come noto tale norma prevede, a tutela del garante, che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, dove per «istanza» deve intendersi un'azione svolta in forma giudiziale secondo le forme prescritte dal codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato.
Nel caso di specie, la banca agiva contro due garanti di una Srl, a distanza di un notevole lasso di tempo dall'avvenuto inadempimento della società garantita (debitore principale).
I garanti, assistiti dall'Avv. Alberto Teso, proponevano opposizione dell'ingiunzione, eccependo tra l'altro il mancato rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., mentre la banca si difendeva richiamando le condizioni di garanzia, sottoscritte dai fideiussori, che derogavano alla norma citata, ossia facoltizzando la banca ad agire anche al di fuori del termine.

Sul punto esisteva un rilevante contrasto giurisprudenziale e, chiaramente, nel corso del giudizio la banca richiamava le sentenze che riconoscevano la legittimità della deroga, mentre la difesa dei garanti allegava tutte le pronunce che, per contro, ne dichiaravano la nullità.

L'orientamento giurisprudenziale è ora definito per effetto della sentenza a sezioni unite 30 dicembre 2021 n. 41994 , che ha affermato il seguente principio di diritto: «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti».

Rientrando il fatto di specie in tale previsione, che ha in ogni caso una portata piuttosto ampia, il Tribunale di Venezia ha stabilito che "è rilevante la nullità della clausola in deroga all’art. 1957 cc perché, applicata la norma codicistica, essa non è stata rispettata. Pertanto si è verificata decadenza della Banca dalla garanzia", con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna della banca al pagamento delle spese processuali.

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Come la stragrande maggioranza degli avvocati, sono favorevole ai referendum sulla giustizia sui quali siamo chiamati ad...
31/05/2022

Come la stragrande maggioranza degli avvocati, sono favorevole ai referendum sulla giustizia sui quali siamo chiamati ad esprimerci il prossimo 12 giugno.

Questo perché la giustizia italiana si trova in una condizione comatosa talmente grave che anche una piccolissima riforma è meglio di nessuna riforma.

Certo è che l'istituto del referendum abrogativo non è assolutamente il sistema ideale per intervenire in una materia così delicata e complessa.

Ho alcuni dubbi, in particolare, sul primo quesito, quello sull'abrogazione della Legge Severino e sul secondo, quello relativo alla riduzione dei casi per i quali sono applicabili le misure cautelari.

Cerco di spiegarmi brevemente.

In base alla c.d. Legge Severino (Dlgs 235/13), le persone condannate in via definitiva non possono essere candidate e, se già elette, decadono dalla carica.

Per i soli amministratori locali la legge prevede una sospensione dalla carica anche in caso di condanna non definitiva.

A mio avviso, la legge è giusta per il primo caso, ma non per il secondo, proprio perché fino alla sentenza definitiva ognuno è innocente.

Il referendum abroga l'intero disposto normativo e, come si dice, rischia di far buttare il bambino assieme all'acqua sporca...

Il secondo quesito interviene sull'articolo 274 c.p.p. che consente al giudice di disporre la custodia cautelare (ossia la carcerazione temporanea prima del processo) in presenza del rischio concreto che l'indagato possa far sparire le prove del reato, scappare ovvero “reiterare il medesimo reato”.

Il quesito chiede di abrogare tale ultima ipotesi, riservandola solamente ai casi più gravi (molto molto gravi) ed escludendola, ad esempio, in caso di pericolo concreto che sia reiterato lo spaccio aggravato, la corruzione, la rapina e l'estorsione se poste in essere senza armi e senza mezzi di violenza personale, ricorrendo magari alla minaccia.

Mi pare eccessivo escludere radicalmente la possibilità di custodia cautelare in tutti questi casi...

Cinque SÌ "secchi", in sostanza, al momento non mi convincono del tutto.

Al convegno via Zoom organizzato dalla Camera Avvocati di San Donà di Piave e Movimento Forense sul passaggio generazion...
25/05/2022

Al convegno via Zoom organizzato dalla Camera Avvocati di San Donà di Piave e Movimento Forense sul passaggio generazionale nelle imprese: problemi, prospettive e soluzioni.
Quasi 250 partecipanti.

Attività commerciali ed inquinamento acustico: dall'art. 659 c.p. del codice Rocco (1930) alla tutela privatistica di cu...
10/05/2022

Attività commerciali ed inquinamento acustico: dall'art. 659 c.p. del codice Rocco (1930) alla tutela privatistica di cui all'art. 844 c.c., fino alla legge n. 447/95 e le zonizzazioni acustiche dei comuni.
Ne stiamo parlando con i gestori dei pubblici esercizi del litorale veneziano, da Bibione a Caorle.

Dal primo gennaio si "impenna" il tasso di interesse legale che, dal livello praticamente a zero di oggi (0,01%), balza ...
18/12/2021

Dal primo gennaio si "impenna" il tasso di interesse legale che, dal livello praticamente a zero di oggi (0,01%), balza a 1,125%.
Lo ha stabilito il decreto 13 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 15 dicembre scorso.
Non è un aumento da poco, basti pensare che 10.000 euro oggi "costano" un euro all'anno al tasso legale, mentre costeranno 125 euro nel 2022.

Ricordiamo che tasso legale non significa, ovviamente, che un ammontare superiore sia per ciò solo illegale: è il tasso applicato alla generalità dei debiti, quando non viene espressamente pattuito un saggio d'interesse diverso, oppure non lo determini la legge stessa.
Per essere illecito il tasso deve superare la c.d. soglia di usura, anche questa determinata periodicamente sulla base delle rilevazione dei tassi medi praticati nel mercato.
Ricordiamo, infine, che la misura del saggio legale degli interessi viene determinata in relazione al rendimento medio annuo lordo dei titoli di stato e del tasso di inflazione.

21/11/2021

Costo del lavoro, formazione e imprese: ne parlo su Veneto Orientale Informazione .

Indirizzo

Galleria Leon Bianco, 2/1
San Donà Di Piave
30027

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 19:00
Martedì 08:30 - 19:00
Mercoledì 08:30 - 19:00
Giovedì 08:30 - 19:00
Venerdì 08:30 - 19:00

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