Notaio Valeria Terracina

Notaio Valeria Terracina Studio del Notaio Valeria Terracina in San Donà di Piave.

IL NOTAIO PER GLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNOIl 5 novembre, a Venezia, su gentile invito di Movimento Forense, parlerò ag...
28/10/2025

IL NOTAIO PER GLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

Il 5 novembre, a Venezia, su gentile invito di Movimento Forense, parlerò agli amministratori di sostegno di alcuni casi peculiari, e frequenti, che possono trovarsi ad affrontare svolgendo la loro funzione, in materia di beni ereditari, e quale strumento di garanzia e semplificazione possa rappresentare il Notaio, anche nella sua recente veste di autorizzatore per i provvedimenti di volontaria giurisdizione.

Valeria Terracina
Notaio in San Donà di Piave

12/08/2025

AMMESSA LA RINUNCIA ALLA PROPRIETÀ

Storica sentenza delle Sezioni Unite.

È possibile dismettere la piena proprietá di un immobile.

Non semplicemente la rinuncia ad una quota di comproprietà, che si accresce automaticamente agli altri comproprietari.

Qui parliamo proprio dell’abbandono di un intero immobile, che viene quindi acquistato automaticamente al patrimonio dello Stato.

Le Sezioni Unite affermano che tale facoltà di dismissione è insita nel diritto di proprietà, quindi ogni proprietario può decidere di rinunciare al suo bene se è inutile o troppo oneroso; non è obbligato a mantenerlo, esercitando a sue spese una funzione di pubblica utilità.
Quindi via libera all’abbandono di immobili inutili ed antieconomici.

Valeria Terracina
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https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/23093_08_2025_civ_noindex.pdf

Mercoledí evento di formazione FIAIP.Parlerò di commerciabità giuridica e commerciabilità economica, quali conseguenze c...
10/03/2025

Mercoledí evento di formazione FIAIP.

Parlerò di commerciabità giuridica e commerciabilità economica, quali conseguenze ci sono nella trasferibilità degli immobili a seconda della gravità dei vizi costruttivi e quali sono i rimedi.

A presto!

Valeria Terracina
Notaio in San Donà di Piave

PIÙ CHIARA ED EQUA LA TASSAZIONE DELLE DIVISIONI EREDITARIE. La legge 139/2024 interviene sul delicato punto della impos...
03/01/2025

PIÙ CHIARA ED EQUA LA TASSAZIONE DELLE DIVISIONI EREDITARIE.

La legge 139/2024 interviene sul delicato punto della imposizione fiscale delle divisioni cui si applica la collazione, un istituto per cui i discendenti ed il coniuge sono tenuti a conferire nella massa ereditaria le donazioni dirette ed indirette da essi ricevute in vita.

Per effetto di questa modifica, che interviene sull’art 34 del Testo Unico sull’imposta di registro, si tiene conto di queste donazioni “collazionate” per la formazione della massa e per la determinazione delle quote ereditarie, ma esse non sono soggette all’imposta di registro.

Per esempio, se un padre ha due figli, ha donato a Primo 100.000 euro in vita, poi morendo lascia solo un immobile del valore di euro 150.000 e denaro per euro 50.000, la massa ereditaria sarà di euro 300.000,00 e ai fini dell’apporzionamento avremo due assegnazioni di uguale importo ( e corrispondenti alle quote di diritto) se assegniamo a Secondo l’immobile di euro 150.000 e a Primo i 50.000 relitti oltre ai 100.000 conferiti in collazione.
Però ai fini dell’imposta di registro dell’1% sulla massa non rilevano i 100.000 euro donati, quindi l’imposta sarà scontata solo sui 200.000 euro del relictum.

Ecco il nuovo testo della norma (art 34 comma 1)

Art. 34
Divisioni
1. La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. La massa comune è costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della divisione, dell’asse ereditario netto determinato a norma dell’imposta di successione. Ai soli fini della determinazione della massa comune e delle quote di diritto, nelle comunioni ereditarie si tiene conto anche dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice civile; tali beni non sono soggetti all’imposta di registro in sede di divisione. Nelle altre comunioni, la massa comune è costituita dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l’imposta propria dei trasferimenti.

Dott. Valeria Terracina
Notaio in San Donà di Piave Corso Trentin 108
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A REGIME LE RIVALUTAZIONI DI TERRENI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE Con la legge di bilancio entra a regime la possibilità ...
03/01/2025

A REGIME LE RIVALUTAZIONI DI TERRENI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Con la legge di bilancio entra a regime la possibilità di rivalutare le partecipazioni societarie ed i terreni.

In estrema sintesi:
- è necessaria una perizia di stima riferita al 1.1.25,
giurata entro il 30 novembre 2025, che puó essere anche successiva all’atto di cessione delle quote o compravendita del terreno;
- l’imposta sostitutiva è pari al 18% del valore come risultante dalla perizia e deve essere obbligatoriamente versata ( per l’intero o per la prima rata) entro il 30 novembre 2025.

Si allegano due approfondimenti per chi interessato.

https://www.federnotizie.it/rivalutazione-partecipazioni-societarie-le-nuove-opzioni-entrano-a-regime/

https://www.federnotizie.it/finalmente-a-regime-lopzione-per-la-rideterminazione-del-valore-dei-terreni/

Con la Legge Finanziaria per il 2025 la possibilità di affrancamento delle plusvalenze relative a partecipazioni societarie è divenuta disciplina “a regime"

PUBBLICATO OGGI IL MIO STUDIO SULLA VENDITA DA COSTRUTTORE DI FABBRICATO AL RUSTICO E IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGNA DELLA PO...
18/12/2024

PUBBLICATO OGGI IL MIO STUDIO SULLA VENDITA DA COSTRUTTORE DI FABBRICATO AL RUSTICO E IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGNA DELLA POLIZZA POSTUMA

Grazie alla Camera Avvocati di San Donà di Piave per l’invito rivolto al collega Marco Bianchini ed alla sottoscritta pe...
08/11/2024

Grazie alla Camera Avvocati di San Donà di Piave per l’invito rivolto al collega Marco Bianchini ed alla sottoscritta per approfondire questioni particolari in materia di acquisto da costruttore di immobili da costruire.
Grazie al professor Avv. Dimitri Girotto che ha moderato l’incontro regalandoci spunti di interesse, alla Vicepresidente Avv. Barbara Rossetto, all’ Avv. Michela Pasqual efficiente organizzatrice, al Sindaco Avv. Alberto Teso che è riuscito a raggiungerci per i saluti, ed a tutti gli intervenuti per l’interesse dimostrato in una materia molto tecnica e complessa.

Valeria Terracina
Notaio in San Donà di Piave.

LE DOMANDE SUGLI IMMOBILI DA COSTRUIRE Questo venerdì parleremo ancora di acquisto da costruttore di immobili da costrui...
05/11/2024

LE DOMANDE SUGLI IMMOBILI DA COSTRUIRE

Questo venerdì parleremo ancora di acquisto da costruttore di immobili da costruire, presso la Camera degli Avvocati di San Donà di Piave.

Il mio argomento riguarderà la fideiussione e la polizza postuma, per gli aspetti che possono interessare alla categoria.

Quando l’azione di nullità è considerata abuso di diritto?

La “conformità al modello standard” della fideiussione tutela solo il promissario acquirente o anche il costruttore?

Se il preliminare non è notarile, la fideiussione è efficace?

Cosa succede alla fideiussione se cedo il preliminare?

La polizza postuma conforme al modello standard copre tutti i danni di cui all’art 1669 cc?

La postuma tutela anche i successivi acquirenti?

E infine….
Se devo acquistare l’immobile entro il 31.12.24 per godere del sismabonus acquisti, ma esso è ancora in corso di costruzione, come facciamo per la polizza postuma?

Vi aspettiamo per rispondere a tutte le vostre domande e curiosità.

Dott. Valeria Terracina
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*Pubblicata oggi su Cnn notizie* la risposta al quesito che interessa chi compra da costruttore col sismabonus: posso st...
28/10/2024

*Pubblicata oggi su Cnn notizie* la risposta al quesito che interessa chi compra da costruttore col sismabonus: posso stipulare entro il 31.12.24 anche se l’immobile non è finito e non c’è ancora la postuma?
Certo, ma con alcune accortezze per garantirsi la giusta tutela.

“QUESITO N. 21-2024/TAIC. VENDITA AL “GREZZO” DI IMMOBILE DA COSTRUIRE
PUBBLICISTICI
NOTIZIARIO N 199 DEL 28 OTTOBRE 2024
VALERIA TERRACINA”


Si chiede se, una volta intervenuta la stipula di un contratto preliminare trascritto ai sensi del d.lgs 122/2005 avente ad oggetto un immobile ultimato, sia possibile, su richiesta della parte acquirente che ha necessità di stipulare l’atto entro il 31 dicembre 2024 al fine di godere delle detrazioni fiscali relative al cosiddetto “Sismabonus acquisti”, addivenire alla vendita dell’unità “al rustico”, senza la consegna al rogito della polizza postuma decennale qualora non venga rilasciata a causa dello stato costruttivo dell’immobile.
Lo stato di rustico e la consegna della polizza postuma
Il decreto attuativo 154/2022 ha mutato in parte il quadro normativo di riferimento. Da un lato il decreto delinea il contenuto esatto della copertura assicurativa, che riguarda anche elementi che possono intervenire in una fase costruttiva successiva al collaudo statico, come l’impermeabilizzazione delle coperture, o i rivestimenti interni ed esterni.
Dall’altro stabilisce che “ultimazione dei lavori” è quella che risulta dal relativo certificato[1]: ciò risulta dall’Allegato A al decreto 154/2022-art 4 “effetto e durata dell’ assicurazione”: «…l’ assicurazione ha effetto dalle ore 24 della data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato».
È improbabile che le imprese di Assicurazione emettano una polizza postuma in un momento antecedente la fine lavori e pertanto l’operatore di diritto si troverà, in questi casi, di fronte all’impossibilità oggettiva di adempimento, al rogito, di un obbligo (la consegna della postuma) prescritto dalla legge a pena di nullità relativa del contratto.
La nullità di protezione come nullità da inadempimento
In materia di nullità di protezione, la Suprema Corte[2], con specifico riferimento all’analoga fattispecie della mancata consegna delle fideiussione al preliminare, ha affermato che in tal caso «si determina un singolare caso di interferenza tra regole di comportamento e regole di validità (c.d. nullità per inadempimento). Nei termini anzidetti un filone della dottrina ha richiamato le categorie della nullità pendente ovvero, e forse più propriamente, di una nullità sospesa (schwebende Nichtigkeit) da inadempimento».
La nullità relativa del contratto si appalesa come la reazione dell’ordinamento all’inadempimento del venditore ad un obbligo di legge.
Si tratta di un obbligo non derogabile per volontà delle parti: non è possibile rinunciare alle tutele della disciplina sugli acquisti di immobili da costruire per il promissario acquirente.
Ogni clausola contraria è nulla.
Tale obbligazione però, per quanto inderogabile, dovrebbe soggiacere alle regole generali sulla disciplina delle obbligazioni nonché al principio generale di buona fede.
Nel caso di vendita al rustico cui si applica la disciplina sugli acquisti di immobili da costruire, è la stessa parte acquirente a richiedere che l’immobile le sia ceduto a uno stadio costruttivo tale da rendere, secondo quanto normalmente si verifica, oggettivamente impossibile la consegna della polizza postuma al rogito, quindi è la stessa richiesta della parte acquirente a rendere impossibile l’adempimento dell’obbligo da parte del costruttore: come le può essere consentito allora di far valere la nullità dell’atto di compravendita, ove la nullità dipende dall’inadempimento di una obbligazione che la sua stessa richiesta ha reso impossibile?
La posizione del costruttore
L’accordo tra le parti di trasferire il fabbricato allo stato rustico fa divenire impossibile adempiere, al momento del rogito, questo obbligo originario di consegna della postuma che sussiste per legge in capo al costruttore; ma questa impossibilità non è definitiva, è solo temporanea, in quanto è ben possibile che la polizza sia consegnata a fine lavori.
In un tale contesto, la consegna della postuma non può dirsi, tecnicamente, oggettivamente impossibile, vale a dire affetta da quella impossibilità oggettiva originaria che porta alla inesistenza (o meglio al non sorgere) dell’obbligazione, anzitutto perchè l’obbligazione sorge inderogabilmente per legge e non può essere eliminata per effetto dei termini di contrattazione delle parti; secondariamente perché la consegna della postuma è ben possibile a fine lavori, è solo l’accordo tra le parti che, anticipando il momento di stipula, rende possibile l’adempimento dell’obbligo di legge solo in un momento successivo rispetto all’atto di compravendita.
Sembrerebbe applicabile alla fattispecie l’articolo 1256 c.c.[3] che disciplina la temporanea impossibilità dell’obbligazione: l’obbligo di legge di consegnare la postuma diviene infatti temporaneamente impossibile, al rogito, a causa dell’accordo delle parti di compravendere il fabbricato non già ultimato, secondo il paradigma cui ha avuto riguardo il legislatore, ma in un momento anteriore.
A norma dell’art 1256 c.c., il debitore (il costruttore nel nostro caso) non è responsabile dell’inadempimento finché l’impossibilità perdura, quindi nessuna responsabilità si può ascrivere al costruttore per il mancato rilascio della postuma al rustico, purchè abbia stipulato la CAR e il compromesso di polizza idoneo ad ottenere la garanzia decennale a fine lavori.
Pertanto potrebbe essere ribadita la posizione già sostenuta dalla dottrina[4], secondo la quale è possibile la stipula del contratto definitivo indicando gli estremi del compromesso di polizza postuma.
Quanto alla consegna della polizza postuma a fine lavori, è da ritenere che rimanga a carico del costruttore l’obbligo di consegna della postuma a fine lavori, se lo stesso costruttore:
– sia rimasto intestatario del contratto di compromesso di polizza postuma (com’è nel caso di specie);
– sia anche incaricato di terminare i lavori di costruzione dell’immobile in virtù di contestuale contratto di appalto.
A favore dell’esistenza di quest’obbligo milita l’argomento della “sopravvenuta possibilità” della prestazione della quale il creditore ha conservato l’interesse all’adempimento stesso.
Ciò appare inoltre coerente con il principio di solidarietà, correttezza e buona fede, considerato che il costruttore che resta intestatario del compromesso di polizza senz’altro la otterrà a fine lavori, trattandosi di una garanzia che interessa l’intero edificio dove è ricompresa l’unità anticipatamente venduta al rustico.
In ogni caso, stante la particolarità della fattispecie, appare molto opportuno che il Notaio preveda comunque in atto l’obbligo pattizio di consegna della polizza postuma a fine lavori.
La posizione dell’acquirente
Come evidenziato in precedenza, qualora la compravendita avvenga al rustico, e sia per tale ragione impossibile il rilascio della polizza postuma decennale, l’atto può esser stipulato con la menzione in atto degli estremi del compromesso di polizza postuma.
La mancanza di postuma al rogito, in tal caso, non pare possa legittimare l’acquirente a recedere dal contratto chiedendo l’escussione della fideiussione, né ad agire, dopo la stipula e prima dell’ultimazione dei lavori, per sentire dichiarare la nullità del contratto a cagione della mancata consegna, non solo in quanto, ai sensi dell’art. 1256 c.c. in caso di impossibilità temporanea della prestazione il debitore non è responsabile dell’inadempimento, ma anche perchè ciò sarebbe contraddittorio rispetto alla richiesta dell’acquirente di acquistare il fabbricato al rustico, da cui discende l’impossibilità della consegna della postuma alla compravendita; in virtù del principio di correttezza e buona fede, di cui costituisce espressione l’exceptio doli generalis e il divieto di “venire contra factum proprium”.
Preliminare di vendita di immobile finito e compravendita al rustico per sopravvenuto accordo tra le parti
Il mutamento di assetto porta un indubbio svantaggio alla posizione del promissario acquirente.
Ma è ben possibile che, pure a fronte di questo svantaggio, l’acquirente reputi comunque più conveniente anticipare il momento traslativo rispetto all’ultimazione del fabbricato, perchè è sopravvenuto un diverso interesse a riguardo, anche di carattere fiscale come per il “sismabonus acquisti”.
Anche in questo caso, dunque, è possibile stipulare l’atto definitivo al rustico citando il compromesso di postuma, a ‘modifica’ degli accordi raggiunti nel preliminare; sarà molto opportuno in questo caso evidenziare che ciò dipende da una scelta consapevole ed informata dell’acquirente, e naturalmente prevedendo, la consegna della postuma a fine lavori da parte del costruttore.
In questa situazione, in cui la vendita al rustico sia accompagnata dall’appalto dei lavori di finitura affidato al costruttore, non sembra possibile una definizione certa, e valida in astratto per tutte le fattispecie, di quali assetti e clausole siano ammissibili o preferibili, essendo necessaria una valutazione del caso concreto[5]; ma in ogni caso, oltre alla puntuale informazione alla parte acquirente degli svantaggi cui incorre con la stipula al rustico (perdita di efficacia della fideiussione al momento della stipula del definitivo, impossibilità di ottenere la polizza postuma al rogito) e all’emersione della sua scelta consapevole, nei casi di appalto al costruttore sarà particolarmente opportuno adottare una disciplina pattizia che sterilizzi, quanto più possibile, i rischi che il legislatore ha inteso elidere per mezzo della disciplina sugli acquisti di immobili da costruire, ricordando che i rimedi del d.lg. n. 122/2005 hanno lo scopo di riequilibrare le posizioni dei due contraenti[6].
Di conseguenza sarà importante prevedere l’obbligo di consegna della polizza postuma a fine lavori, (in modo che la vendita al rustico non sia interpretata come funzionale principalmente ad evitare al costruttore l’aggravio della garanzia decennale), qualora il compromesso di postuma resti intestato al venditore.
Inoltre sarà più che consigliabile disciplinare il pagamento dell’appalto a fine lavori, oppure a stato avanzamento, o stabilire che le somme siano depositate sul conto dedicato del notaio sino alla presentazione del certificato di fine lavori, o all’esibizione della polizza postuma, evitando anticipi di somme per lavori ancora da eseguire, interpretabili come strumento per evitare l’obbligo di consegna della fideiussione.
Naturalmente si tratta di indicazioni operative di massima, che non esimono dalla prudente valutazione del caso concreto.
Valeria Terracina
[1] L’art. 15 DPR 380/2001 stabilisce limiti di efficacia del permesso di costruire; i lavori devono essere iniziati entro un anno dal rilascio del permesso e terminati entro tre anni dall’inizio; la fine lavori va comprovata con apposita comunicazione.
[2] Cass., 8 febbraio 2023, n. 3817. Per un commento si veda C. Pelizzatti in Cnn Notizie, 1 marzo 2023, nella nota alla sentenza in oggetto. Per un approfondimento sul tema si veda A. Torroni, “Immobili da costruire, buona fede e sicurezza della circolazione immobiliare” in Immobili da costruire e attività notarile, Napoli, 2023, p. 89 e ss.
[3] La fattispecie di impossibilità prevista dall’art. 1256 c.c. è identica a quella prevista dall’articolo 1218 c.c. secondo M. Giorgianni, L’inadempimento, Milano 1975.
[4] Mauro Leo ed Antonio Musto, “La disciplina degli immobili da costruire e il bene “al rustico”, in Gli immobili da costruire, Napoli, 2022.
[5] In alcuni casi si potrebbe anche opportunamente sottolineare l’esistenza di un reale e concreto interesse della parte acquirente all’acquisto al rustico (come la necessità di fruire di agevolazioni fiscali quali il sismabonus acquisti, o di riacquistare nel termine annuale per evitare la decadenza dalle agevolazioni prima casa).
[6]App. Napoli, 17 giugno 2020, in Dejure on line.

AGENZIA DELLE ENTRATE SHOCK SU AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: IL RIACQUISTO DELL’USUFRUTTO NON IMPEDISCE LA DECADENZA!Con l’in...
07/10/2024

AGENZIA DELLE ENTRATE SHOCK SU AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: IL RIACQUISTO DELL’USUFRUTTO NON IMPEDISCE LA DECADENZA!

Con l’incredibile Risposta n. 192/2024 ad un improvvido interpello, l’Agenzia delle Entrate dà una interpretazione ingiustificatamente restrittiva alla norma sul riacquisto della prima casa al fine di evitare la decandenza.

Sappiamo che la rivendita infra quinquennale dell’abitazione per cui si è fruito delle agevolazioni prima casa comporta la decadenza dalle medesime.
Sappiamo che il riacquisto di altro immobile, anche a titolo gratuito, da adibire ad abitazione prima casa,entro un anno dalla vendita evita la decadenza dalle agevolazioni, anzi, consente anche di fruire del credito di imposta ( vale a dire che l’imposta di registro versata in sede di primo acquisto si scomputa da quella da versare per il riacquisto).

Finora non era dubbio che il riacquisto entro l’anno non solo della piena proprietà, ma anche del diritto di usufrutto o abitazione potesse consentire di evitare la decadenza dalle agevolazioni in caso di rivendita entro i 5 anni dall’acquisto: infatti le agevolazioni prima casa spettano anche in caso di acquisto di un diritto reale di godimento sulla cosa.
Oggi invece l’Agenzia delle Entrate, senza alcun riguardo ad una lettura sistematica, ad una sostanziale equità ed anche al buon senso, afferma che per evitare la decadenza è indispensabile il riacquisto della piena proprietà.
Il riacquisto di un diritto reale come l’usufrutto o l’abitazione non evitano quindi la decadenza, e nemmeno consentono l’utilizzo del credito di imposta, che ha come presupposto la mancata decadenza dalle agevolazioni.
Questo perché, in relazione a ciò che evita la decadenza, la legge letteralmente si riferisce solo all’ “ acquisto” di una abitazione e non fa riferimento ai diritti reali che sono espressamente menzionati in caso di concessione delle agevolazioni prima casa, quindi l’agenzia delle Entrate legge “ acquisto” come riferito esclusivamente alla “ piena proprietà.” Poco giustificato perché la norma non fa riferimento alla piena proprietà, quindi non escluderebbe l’acquisto “ in usufrutto” dell’abitazione.

Prendiamo atto.
Dispiace per l’ennesima interpretazione ai danni del contribuente.

Dott. Valeria Terracina
Notaio in San Donà di Piave Corso Trentin 108
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Convegno a Ragusa, moltissimi i temi affrontati, tutti con importanti ricadute per la nostra pratica quotidiana.  A me è...
22/09/2024

Convegno a Ragusa, moltissimi i temi affrontati, tutti con importanti ricadute per la nostra pratica quotidiana.
A me è stato affidato un argomento molto attuale: la possibilità di vendere da costruttore al rustico, con consegna differita della postuma. Sismabonus ma non solo.
Come sempre, una preziosa occasione di incontro e arricchimento. Grazie a Maria Scifo, impeccabile organizzatrice.
.

Plusvalenza da superbonus ex art 119 del DL 34/20?Non c’è se scegliamo la vendita con riserva di proprietà. La Risposta ...
17/07/2024

Plusvalenza da superbonus ex art 119 del DL 34/20?
Non c’è se scegliamo la vendita con riserva di proprietà.

La Risposta ad interpello n. 156/2024 dell’Agenzia delle Entrate ci dà un’importante conferma.

Sappiamo che la nuova legge di bilancio ha introdotto una nuova fattispecie di plusvalenza imponibile, che si realizza in caso di vendita di un fabbricato entro i 10 anni dalla conclusione di un intervento per cui si è beneficiato del superbonus ex art 119 del DL 34/20.

Ma se la vendita avviene con riserva di proprietà? Si tratta della classica vendita a rate: il compratore viene immesso subito nel godimento della cosa, ne sopporta i rischi di perimento, ma la proprietà passa solo con il pagamento dell’ultima rata del prezzo.

Quindi se l’ultima rata viene pagata trascorsi 10 anni dalla fine dei lavori superbonus, allora la proprietà si trasferisce in un momento successivo allo scadere dei 10 anni, e siamo al di fuori della plusvalenza imponibile.

Questa conclusione non è una novità, perché già era stata sostenuta dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alla plusvalenza “ ordinaria”, quella che si realizza in caso di rivendita entro i 5 anni dall’acquisto, con risoluzione 29/E del 2009.

È comunque importante che l’Agenzia delle Entrate abbia confermato ora il suo orientamento.

Ecco un ulteriore motivo di apprezzare un istituto come la vendita con riserva di proprietà, che sta trovando sempre più diffusione, soprattutto ora che diventa sempre più difficile ( e più caro) per un potenziale acquirente trovare finanziamenti presso gli istituti di credito

In passato, era il venditore che “faceva un favore” all’acquirente consentendogli di pagare con dilazione di pagamento, anziché gravarsi del costo di un mutuo.
Ora invece l’interesse a trasferire la proprietà in un momento successivo può essere reciproco.
E voi, conoscete l’istituto della vendita con riserva di proprietà?

Dott. Valeria Terracina
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