Avvocato Giovanni Stefano Avon, Studio Legale

Avvocato Giovanni Stefano Avon, Studio Legale Da mihi factum, dabo tibi ius. Parla correntemente il tedesco (madrelingua) e l’inglese. E’ autore del blog: Problemi Legali.

Giovanni Stefano Avon è nato a Bamberg (Germania) il 24 maggio 1961, svolge in proprio la professione di avvocato civilista del foro di Venezia quale titolare dello studio legale fondato dal padre Corrado nell’anno 1954. Da sempre attivo in materia di recupero crediti, diritto di famiglia, locazioni, successioni, responsabilità civile, infortunistica stradale e danno alla persona (con specifico ri

ferimento al risarcimento del danno allo straniero di lingua tedesca), ha progressivamente maturato una particolare esperienza nel campo del diritto commerciale, societario e fallimentare, nonché in materia di arbitrati. Predilige un rapporto col cliente di carattere segnatamente personale che considera sinonimo di irrinunciabile qualità al fine di poter svolgere al meglio la sua attività, specie nell’ambito della consulenza ed assistenza stragiudiziale alle imprese e nella redazione ed esecuzione dei contratti d’impresa domestici ed internazionali, anche telematici. Il suo studio si avvale della stabile collaborazione di altri avvocati e diversi collaboratori. E’ iscritto all’albo degli arbitri della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale presso la Camera di Commercio di Venezia. Svolge funzioni di professionista delegato dal giudice alle operazioni di vendita disposte nell’ambito delle aste immobiliari. E’ avvocato fiduciario Vertrauensanwalt del Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC). Ha conseguito il Diploma della Scuola di Formazione IPSOA: “Master di Specializzazione Diritto Societario” – Padova – 2006. Pubblicazioni:
• “Vendita internazionale di merci e diritto materiale uniforme: tre decisioni definite straordinarie”; articolo sulla rivista giuridica on-line Altalex.
• Articolo a commento di ordinanza Tribunale di Venezia, sez. distaccata di San Dona’ di Piave, 23.12.2004 in ordine alla cancellazione della causa dal ruolo disposta a seguito di instaurazione di giudizio con rito ordinario anziché societario (sul sito internet della Camera avvocati di San Donà di Piave).
• Breve nota di commento a sentenza Trib. Bologna del 25.5.2005 sulla persistente validità di clausole arbitrali di diritto comune contenute negli statuti societari non adeguati al nuovo diritto societario (sul sito internet della Camera avvocati di San Donà di Piave.
• “Fornitura di sistema informatico, risoluzione parziale del contratto e risarcimento”, nota a sentenza del Tribunale di Venezia, sez. distaccata di San Donà di Piave, 17.09.2008 sulla rivista giuridica on-line Altalex.
• “La mediazione e la provvigione del mediatore”, articolo sulla rivista giuridica on-line Altalex.

Viola la privacy la Compagnia che comunica all’assicurato l’IBAN dei terzi risarciti.È illegittimo il comportamento dell...
20/10/2021

Viola la privacy la Compagnia che comunica all’assicurato l’IBAN dei terzi risarciti.

È illegittimo il comportamento della compagnia assicuratrice che, nel comunicare al proprio assicurato l’avvenuto risarcimento del danno, diffonde anche le coordinate bancarie delle persone risarcite.
Questo è quanto stabilito dall’ordinanza n. 4475/2021 della Cassazione civile.
Era accaduto che una Compagnia assicuratrice aveva rilasciato al proprio assicurato copia dell’atto di liquidazione dei danni accertati nell’appartamento dei danneggiati, recante in calce, tuttavia, anche le coordinate bancarie di questi ultimi.
Tale illegittima diffusione aveva provocato loro "fastidio, preoccupazione, disagio" perché l’assicurato, successivamente, aveva prodotto quella documentazione all'assemblea del condominio di cui essi stessi attori erano parte: un loro dato personale, dunque, era divenuto di dominio pubblico tra i condomini senza alcuna valida ragione e motivazione. Ciò aveva pure inutilmente complicato una causa pendente nei confronti del medesimo condominio con il quale, peraltro, essi avevano in corso numerosi contenziosi.
Non è stato considerato dirimente l’assunto del giudice di merito secondo cui, sostanzialmente, tale condotta era da ricondursi ad un adempimento di natura contrattuale della compagnia assicuratrice nei confronti del proprio assicurato.
Infatti il preteso obbligo della Compagnia assicuratrice di fornire una prova al proprio assicurato dell’avvenuto risarcimento del danno in favore dei danneggiati non può in alcun modo ricomprendere anche la diffusione delle coordinate bancarie delle persone risarcite, atteso che tale trasmissione dei dati, oltre a non essere funzionale all’attività per cui gli stessi erano stati raccolti, neppure era necessaria per adempiere al predetto obbligo.
In altri termini, esigenze di mera prova da parte dell’assicurato dell’avvenuto adempimento dell’obbligo dell’assicuratore di tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie di soggetti terzi rientranti nell’oggetto del contratto di assicurazione non possono considerarsi prevalenti sul diritto alla riservatezza ed alla tutela dei dati personali di quei soggetti terzi.
Le informazioni in calce alla copia dell’atto di liquidazione circa le coordinate bancarie dei danneggiati dovevano essere comunicate dalla Compagnia assicuratrice solamente agli aventi diritto alla relativa conoscenza, e cioè agli stessi danneggiati, non anche all’assicurato, che non vi avrebbe avuto specifico interesse, atteso che a quest’ultimo sarebbe bastato ricevere una comunicazione di intervenuto ristoro dei danni e/o al più la quietanza priva delle informazioni sui dati personali non divulgabili ai sensi della disciplina in tema di privacy.

È illegittimo il comportamento della compagnia assicuratrice che, nel comunicare al proprio assicurato, l’avvenuto risarcimento del danno, diffonde anche le coordinate bancarie delle persone risarcite.

29/06/2020

Insidia Stradale – Tombino Danneggiato

Affetta da handicap deambulatorio porta a spasso i cani e cade nel tombino: la Provincia non deposita la videoregistrazione del sinistro ed è condannata a risarcire i danni.

Il Fatto: nella tarda sera del 27.10.15 una cittadina tedesca, pur affetta da vari deficit impedienti un’agevole deambulazione, decide di portare a spasso i propri cani lungo una pista ciclopedonale in Trieste, a pochi passi dalla propria abitazione. Ad un tratto inciampa in un tombino il cui coperchio era danneggiato al punto da risultare quasi mancante, in tal modo cadendo a terra e subendo molteplici lesioni alla propria persona, oltre a danni al vestiario ed agli effetti personali che recava con sé.

Nessuno assisteva all’accaduto.

Veniva in particolare riscontrato, tramite visita medica, un trauma cranico-facciale con lesioni dentarie, amnesia retrograda e trauma da difesa alla radio carpica sinistra con frattura, oltre a patologie post-traumatiche quali sindrome da dolore cronico regionale al polso sinistro, esiti di frattura del radio sinistro distale, edema all’arto superiore sinistro, rigidità al polso sinistro e sindrome dolorosa cronica.

L’Ente proprietario della pista, convenuto in giudizio, eccepiva il difetto di prova dell’evento e del nesso causale tra l’asserito incidente e le lesioni riportate (anche alla luce dei controlli effettuati dal personale dell’Amministrazione nelle giornate precedenti l’incidente, i quali non avevano riscontrato nulla di anomalo sul tratto di percorso, nonché dell’assenza di segnalazioni da parte di terzi); contestava inoltre, ai sensi dell’art. 1227 c.c., il concorso di colpa della danneggiata la quale, pur presentando un quadro di salute connotato da notevole precarietà, si era recata nondimeno a passeggio, sola, in tarda ora autunnale.

La Corte triestina, in applicazione dell’art. 2051 c.c. secondo cui “ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, ha invece ritenuto provati tanto il verificarsi della caduta nonché il nesso causale tra questa ed i danni riportati.

Il quadro probatorio su cui poggia la pronuncia è costituito sia dalle dichiarazioni testimoniali (i testi hanno concordemente confermato che la danneggiata aveva loro riferito, nei giorni immediatamente successivi, in ordine alla propria caduta, imputandone la causa al tombino difettoso), sia dalla consulenza tecnica d’ufficio (che ha concluso nel senso della piena compatibilità tra gli esiti della lesione e la dinamica riferita), sia, infine, dalla circostanza che l’Amministrazione evocata in giudizio non ha depositato la videoregistrazione del luogo dell’incidente ordinata con ordinanza in corso di causa su istanza dell’attrice.

Viene anche respinta la tesi del concorso di colpa della danneggiata per essersi messa a camminare - da sola e di notte - malgrado il suo deficit deambulatorio. Secondo il Tribunale, infatti, ciò non può certamente di per sé solo escludere il nesso causale tra l’evento ed il danno, pena il voler considerare comportamento diligente, da parte di un portatore di handicap, il non attendere ad attività che rientrano nella assoluta normalità per il resto della popolazione, come, nel caso di specie, uscire per una passeggiata serale.

In conclusione, con sentenza n. 231/2020 del 05.05.2020 il Tribunale di Trieste condanna la Regione Friuli Venezia Giulia (nel frattempo subentrata alla Provincia di Trieste nella gestione della pista ciclopedonale) a pagare alla danneggiata i danni patrimoniali e non patrimoniali, liquidati rispettivamente in euro 5.803,32 (oltre rivalutazione dalla data del sinistro) ed euro 9.795,55, oltre al rimborso delle spese di causa.

Corriere del Veneto 20.05.2012
06/10/2017

Corriere del Veneto 20.05.2012

06/10/2017

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La nostra storia

Giovanni Stefano Avon è nato a Bamberg (Germania) il 24 maggio 1961, svolge in proprio la professione di avvocato civilista del foro di Venezia quale titolare dello studio legale fondato dal padre Corrado nell’anno 1954. Da sempre attivo in materia di recupero crediti, diritto di famiglia, locazioni, successioni, responsabilità civile, infortunistica stradale e danno alla persona (con specifico riferimento al risarcimento del danno allo straniero di lingua tedesca), ha progressivamente maturato una particolare esperienza nel campo del diritto commerciale, societario e fallimentare, nonché in materia di arbitrati. Predilige un rapporto col cliente di carattere segnatamente personale che considera sinonimo di irrinunciabile qualità al fine di poter svolgere al meglio la sua attività, specie nell’ambito della consulenza ed assistenza stragiudiziale alle imprese e nella redazione ed esecuzione dei contratti d’impresa domestici ed internazionali, anche telematici. Parla correntemente il tedesco (madrelingua) e l’inglese. Il suo studio si avvale della stabile collaborazione di altri avvocati e diversi collaboratori. Svolge funzioni di professionista delegato dal giudice alle operazioni di vendita disposte nell’ambito delle aste immobiliari. E’ avvocato fiduciario Vertrauensanwalt del Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC). Ha conseguito il Diploma della Scuola di Formazione IPSOA: “Master di Specializzazione Diritto Societario” – Padova – 2006. E’ autore del blog: Problemi Legali. Pubblicazioni: • “Vendita internazionale di merci e diritto materiale uniforme: tre decisioni definite straordinarie”; articolo sulla rivista giuridica on-line Altalex. • Articolo a commento di ordinanza Tribunale di Venezia, sez. distaccata di San Dona’ di Piave, 23.12.2004 in ordine alla cancellazione della causa dal ruolo disposta a seguito di instaurazione di giudizio con rito ordinario anziché societario (sul sito internet della Camera avvocati di San Donà di Piave). • Breve nota di commento a sentenza Trib. Bologna del 25.5.2005 sulla persistente validità di clausole arbitrali di diritto comune contenute negli statuti societari non adeguati al nuovo diritto societario (sul sito internet della Camera avvocati di San Donà di Piave. • “Fornitura di sistema informatico, risoluzione parziale del contratto e risarcimento”, nota a sentenza del Tribunale di Venezia, sez. distaccata di San Donà di Piave, 17.09.2008 sulla rivista giuridica on-line Altalex. • “La mediazione e la provvigione del mediatore”, articolo sulla rivista giuridica on-line Altalex.