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francescopavanavvocato Avvocato del Foro di Venezia dal 11/10/2004. Ogni problema ha almeno una soluzione, la mia missione è trovarla e realizzarla per voi. Never Give Up AVV.

FRANCESCO PAVAN
Nato a San Donà di Piave il 04/10/1973; coniugato con 2 figli. Laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Padova. Dal 2004 iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia. Dal 2004 abilitato alle difese d’ufficio penali. Dal 2016 Patrocinatore avanti alle Giurisdizioni superiori. Già Coordinatore del Comitato di Zona di San Donà di Piave della Camera Penale Veneziana. N

el 2005/2006 ha frequentato il II° Corso di Tecniche e Strategie della Difesa Penale “Luigi Stocchino” promosso dalla Camera Penale Veneziana. Componente della Commissione della Camera Penale Veneziana istituIta per rendere operativo nel territorio di competenza del Tribunale di Venezia il protocollo stipulato tra Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e Unione delle Camere Penali Italiane diretto a organizzare presso le Scuole Secondarie incontri sulla legalità finalizzati a promuovere la conoscenza del Diritto Penale e del Giusto Processo Penale. Segretario della Camera Avvocati di San Donà di Piave “Giorgio Pavan”. Avvocato fiduciario e procuratore speciale del Gruppo Assicurativo Generali. Nel 2013/2014 ha frequentato, superando l’esame finale, il V Biennio della Scuola di Alta Formazione in Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale gestita dall’AGI, Associazione che riunisce gli Avvocati Giuslavoristi Italiani. Si occupa di Diritto Penale, di Diritto del Lavoro, di Diritto di Famiglia e di Diritto Civile con particolare riferimento all’ambito del recupero crediti e della contrattualistica per le Aziende.

Post Muto. ,  ,
13/02/2026

Post Muto.

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29/09/2025

Il coniuge non ha diritto all’assegno di divorzio se rifiuta un lavoro proposto dall'altro

L'assegno di divorzio non costituisce una rendita a tempo indeterminato indifferente al sopravve**re di nuove circostanze, né autorizza l’avente diritto a tenere un atteggiamento passivo confidando sulla possibilità di gravare, vita natural durante, sul soggetto obbligato.
Il beneficiario dell’assegno divorzile deve attivarsi per rendersi economicamente indipendente.

Cass. civ., sez. I, ord., 17 settembre 2025, n. 25523

La ricorrente ritiene che non siano state debitamente considerate le proprie argomentazioni in merito alla congruità e adeguatezza dell'offerta di lavoro avanzata nel corso del giudizio di primo grado. La suddetta offerta, per la stessa, non è mai stata seria, né stabile, né confacente rispetto alla sua formazione professionale (inesistente) e non le avrebbe mai consentito una stabile autosufficienza economica rispetto all'originario ammontare dell'assegno.

La Suprema Corte ribadisce l'assunto che l'assegno divorzile non costituisce una rendita a tempo indeterminato, indifferente al sopravve**re di nuove circostanze, né autorizza l'avente diritto ad assumere un atteggiamento passivo confidando sulla possibilità di gravare, vita natural durante, sul soggetto obbligato.
Il beneficiario di un assegno di divorzio deve attivarsi per rendersi economicamente indipendente.

I Supremi giudici ritengono, dunque, che la ricorrente avrebbe dovuto accettare una proposta di lavoro seria, con uno stipendio adeguato, anche se inferiore all'assegno divorzile o al contributo che le attuali condizioni dell'ex coniuge avrebbero potuto garantirle, tenuto conto del fatto che non vi è un diritto al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

In definitiva, per i giudici della legittimità, la Corte d'Appello ha ritenuto l'offerta di lavoro fatta alla ricorrente stabile, vantaggiosa e sufficiente a far ve**re meno in radice la debenza dell'assegno. In altre parole, ha valutato la serietà e la congruità dell'offerta di lavoro, esponendo adeguatamente le ragioni della decisione, in relazione agli aspetti fondamentali del rapporto che è stato prospettato.

22/09/2025

Tentata strage in condominio: confermata la condanna per la deflagrazione mancata.

Chi satura di gas il proprio appartamento e minaccia di farlo esplodere, mettendo così a rischio la vita degli altri condomini, risponde di strage, perché la coscienza del pericolo creato per la collettività non viene meno nemmeno in presenza di vizio parziale di mente o di uso di psicofarmaci.

Cass. pen., sez. V, ud. 2 luglio 2025 (dep. 20 agosto 20205), n. 29601

La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni della Corte d’Assise d’Appello di Napoli riguardo ai reati di strage e resistenza a pubblico ufficiale, relativi ad una vicenda in cui l’imputato aveva aperto le manopole del gas nel proprio appartamento, minacciando di provocare un’esplosione e di uccidere tutti i condomini mediante l’uso di un accendino, opponendosi poi all’intervento delle Forze dell’ordine.

La questione centrale ha riguardato la qualificazione giuridica della condotta e la ricorrenza del dolo specifico necessario per il delitto di strage: i giudici di merito hanno ritenuto che la diretta percezione dell’accaduto, la volontà di utilizzare l’accendino in un ambiente saturo di gas e le esplicite minacce fossero elementi idonei a integrare il reato, valorizzando la straordinaria potenzialità offensiva del mezzo usato e la consapevolezza di porre in pericolo la vita di un numero indeterminato di persone, senza che il vizio parziale di mente o l’uso di psicofarmaci potessero escludere tale consapevolezza.
È stata esclusa la possibilità di riqualificare il fatto come semplice crollo di costruzioni, poiché la finalità perseguita non era la mera distruzione materiale dell’edificio, ma l’attentato all’incolumità degli abitanti.

È venuto a mancare un amico, un collega preparato e innamorato delle professione che è stato di esempio per molti giovan...
27/08/2025

È venuto a mancare un amico, un collega preparato e innamorato delle professione che è stato di esempio per molti giovani colleghi.
Alberto ha vissuto la professione non solo nelle aule di giustizia, ma anche e soprattutto, nei luoghi e associazioni dove si faceva politica forense.
Amava dire che la politica forense o si fa o la si subisce e lui ha contribuito a farla.
Un giorno ci rivedremo, arrivederci Alberto.

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09/06/2025

Per chi ha la memoria corta.
Ascoltare, Ascoltare, Ascoltare.
Comprendere, Comprendere, Comprendere.
E poi ricominciare da capo per enne volte.

26/05/2025

Spetta al conduttore la verifica sull’idoneità dell'immobile allo svolgimento dell'attività che intende esercitarvi

Grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene locato siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell’attività che intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, anche se il contratto di locazione è in collegamento negoziale con un contratto di cessione di ramo d’azienda […] Con la conseguenza che, ove il conduttore non riesca ad ottenere tali autorizzazioni, e quindi ad esercitare l’attività in cui vuole subentrare, il contratto di locazione rimane valido ed il conduttore è tenuto a corrispondere i canoni pattuiti.

Trib. Siracusa, sez. II, sent., 31 marzo 2025, n. 528

Il locatore di un immobile contestava al conduttore l’inadempimento dell’obbligo di pagamento dei canoni di locazione e agiva per ottenere lo sfratto per morosità e il pagamento dei canoni non riscossi.
Il conduttore si opponeva in virtù del fatto che il contratto di locazione era collegato ad un contratto di cessione di ramo d’azienda che si sarebbe dovuta svolgere nei locali oggetto della locazione.
L’amministrazione locale non aveva rilasciato al conduttore le autorizzazioni necessarie al subingresso nell’attività.
Conseguentemente, il conduttore deduceva la nullità del contratto di locazione per mancanza di causa e impossibilità sopravvenuta dell’oggetto.

Il giudice di merito riconosce che tra il contratto di locazione e quello di affitto d’azienda vi è collegamento negoziale.
Tuttavia, il giudice di primo grado conferma il consolidato orientamento della Suprema Corte per cui spetta al conduttore l’onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività ripromessasi nonché a quanto necessario per ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative (cfr. ex multis Cass. n. 8303 del 31/03/2008; n. 1735 del 25/01/2011; n. 17986 del 14/08/2014, n. 14731 del 07/06/2018; n. 14067 del 22/05/2023).

Il Tribunale rileva che tale onere non viene meno neanche nel caso in cui il contratto di locazione sia stato stipulato in collegamento negoziale con un contratto di affitto d’azienda.
Non rientra tra gli obblighi del locatore, in assenza di espressa pattuizione in tal senso, di adeguare i beni locati alle esigenze ricollegabili all'attività che intende esercitare il conduttore; conseguentemente non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore nel caso in cui il conduttore non riesca a svolgere nell’immobile locato l’attività che mira ad esercitare.

Il contratto di locazione stipulato, quindi, rimane valido ed il conduttore è obbligato a corrispondere i canoni pattuiti, con conseguente risoluzione dello stesso per grave inadempimento in caso di morosità del conduttore.

Si trasferisce per il lavoro del marito e sceglie un part-time per accudire i figli: ha diritto all'assegno divorzile?
21/05/2025

Si trasferisce per il lavoro del marito e sceglie un part-time per accudire i figli: ha diritto all'assegno divorzile?

Si trasferisce per il lavoro del marito e sceglie un part-time per accudire i figli: ha diritto all'assegno divorzile?

Riconosciuto l’assegno divorzile per l’ex moglie che durante il matrimonio ha seguito l’allora marito, trasferitosi per ragioni di lavoro, e per favorirne la carriera ha deciso di dedicarsi alla cura della famiglia, facendo un passo indietro a livello professionale.

Cass. civ., sez. I, ord., 15 aprile 2025, n. 9887

I giudici riconoscono a lei il diritto di percepire l’assegno divorzile, nonostante l’opposizione di lui, e lo quantificano in 600 euro al mese.
Decisivo è in Appello il raffronto tra le posizioni economiche dei due ex coniugi, raffronto che ha permesso di rilevare un significativo divario in sfavore della donna.
Nel matrimonio – durato circa dieci anni e allietato dalla nascita di due figli – il passaggio decisivo è stato rappresentato dal trasferimento lavorativo di lui nella Capitale, poiché esso ha coinciso con la richiesta di lavoro part-time di lei.

i Giudici della Cassazione richiamano il principio secondo cui «l’assegno divorzile, che va attribuito e quantificato senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare, in ragione della sua finalità composita – assistenziale, perequativa e compensativa –, all’ex coniuge che lo richiede, un livello reddituale adeguato al contributo fornito in ogni ambito di rilevanza, mediante complessiva ponderazione dell’intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio di aspettative professionali e realizzato l’esigenza perequativa».

Fondamentale, quindi, «la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito – dal coniuge che richiede l’assegno – alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio», senza dimenticare, poi, «l’età del coniuge che pretende l’assegno divorzile».

Fatta questa importante premessa, la Suprema Corte, tornando alla vicenda oggetto del processo, sottolinea «l’esistenza del divario» reddituale tra lui e lei, divario che costituisce precondizione per il successivo accertamento dei requisiti per l’attribuzione e la determinazione dell’assegno».

08/02/2025

– Camera Avvocati: «Rafforzare i presidi di giustizia sul territorio». Teso: «Una Cittadella della giustizia nell'ex cantina sociale di porta nuova»

La Camera degli Avvocati di San Donà di Piave riafferma il proprio impegno nel mantenimento e nel potenziamento dei servizi giudiziari locali. In risposta ai recenti articoli apparsi sulla stampa, l’avv. Victor Rampazzo, presidente della Camera degli Avvocati di San Donà di Piave, sottolinea come «la comunità forense sandonatese sia sempre stata favorevole al mantenimento del Tribunale di San Donà di Piave. Alla vigilia della chiusura delle sezioni distaccate durante il mandato del Ministro Severino nel Governo Monti, la Camera degli Avvocati presentò al Ministro uno studio realizzato dalla Facoltà di Statistica dell’Università di Udine, evidenziando che il Tribunale di San Donà possedeva tutte le caratteristiche per essere qualificato come Tribunale Ordinario e non come semplice sezione distaccata.
Oggi se si intende giustificare la riapertura di un Tribunale come quello di Bassano, ex sezione distaccata, per il carico di lavoro, sarebbe coerente rivedere i parametri per la riapertura di altri uffici giudiziari, come Tribunali Ordinari o quantomeno come sezioni distaccate».

In ogni caso, la Camera degli Avvocati di San Donà di Piave conferma il proprio impegno affinché vengano rafforzati i presidi di giustizia sul territorio, a partire dal mantenimento e dal potenziamento dell’Ufficio del Giudice di Pace.
«Questo ufficio, di vitale importanza, ha visto la Camera degli Avvocati sempre in prima linea per difenderne la permanenza – precisa Rampazzo –. Tali presidi devono essere sostenuti non solo con l’aumento dell’organico, ma anche con l’individuazione di una nuova sede.
La Camera degli Avvocati rimane pronta a sostenere qualsiasi iniziativa che vada nella direzione della tutela dei diritti e del rafforzamento dei servizi giudiziari nel territorio».

«Investire nella giustizia di prossimità, ossia avere magistrati e uffici giudiziari il più possibile vicini ai cittadini, anche fisicamente, è certamente una priorità di questa amministrazione – commenta il sindaco Alberto Teso –. Anche per questo stiamo lavorando per realizzare una nuova sede del giudice di pace, in quella che ci piacerebbe diventasse una Cittadella della giustizia nell'ex cantina sociale di porta nuova.
Parlare di tribunale a San Donà, come giustamente ricorda la camera degli avvocati, avrebbe un senso non più riferendoci ad una sede distaccata di quella di Venezia, ma come tribunale autonomo.
Cosa che avrebbe significato solo riproponendo l'idea di una nuova provincia della Venezia Orientale».

05/12/2024

Il Ordine degli Avvocati di Padova esprime la massima solidarietà al Collega, Prof. Avv. Giovanni Caruso, vittima quest’oggi di un ignominioso gesto intimidatorio, riportato dai maggiori organi di Stampa.

A fronte di un fatto di inaudita gravità, ovvero l’aver ricevuto addirittura minacce di morte per il sol fatto di aver esercitato la funzione difensiva nel noto processo conseguente all’omicidio di Giulia Cecchettin, il Consiglio dell’Ordine, l’Avvocatura tutta, non può tacere.

Urge, con estrema sollecitudine, che il dibattito venga riportato a canoni di civiltà e continenza, richiedendosi sul punto il contributo degli operatori tutti, financo dell’Accademia e dei Mass Media, oltre che delle Istituzioni, affinché simili, intollerabili episodi non si ripetano.

Sempre più frequentemente la narrativa confonde e sovrappone l’esercizio del diritto di difesa con il fatto - reato, sulla scia di una narrazione che ciecamente affianca e assimila l’Avvocato all’imputato, rendendolo, agli occhi degli osservatori, esso stesso colpevole.

Indirizzo

Piazza Rizzo N 4, San Donà Di Piave (VE)
San Donà Di Piave
30027

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