21/05/2025
Si trasferisce per il lavoro del marito e sceglie un part-time per accudire i figli: ha diritto all'assegno divorzile?
Si trasferisce per il lavoro del marito e sceglie un part-time per accudire i figli: ha diritto all'assegno divorzile?
Riconosciuto l’assegno divorzile per l’ex moglie che durante il matrimonio ha seguito l’allora marito, trasferitosi per ragioni di lavoro, e per favorirne la carriera ha deciso di dedicarsi alla cura della famiglia, facendo un passo indietro a livello professionale.
Cass. civ., sez. I, ord., 15 aprile 2025, n. 9887
I giudici riconoscono a lei il diritto di percepire l’assegno divorzile, nonostante l’opposizione di lui, e lo quantificano in 600 euro al mese.
Decisivo è in Appello il raffronto tra le posizioni economiche dei due ex coniugi, raffronto che ha permesso di rilevare un significativo divario in sfavore della donna.
Nel matrimonio – durato circa dieci anni e allietato dalla nascita di due figli – il passaggio decisivo è stato rappresentato dal trasferimento lavorativo di lui nella Capitale, poiché esso ha coinciso con la richiesta di lavoro part-time di lei.
i Giudici della Cassazione richiamano il principio secondo cui «l’assegno divorzile, che va attribuito e quantificato senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare, in ragione della sua finalità composita – assistenziale, perequativa e compensativa –, all’ex coniuge che lo richiede, un livello reddituale adeguato al contributo fornito in ogni ambito di rilevanza, mediante complessiva ponderazione dell’intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio di aspettative professionali e realizzato l’esigenza perequativa».
Fondamentale, quindi, «la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito – dal coniuge che richiede l’assegno – alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio», senza dimenticare, poi, «l’età del coniuge che pretende l’assegno divorzile».
Fatta questa importante premessa, la Suprema Corte, tornando alla vicenda oggetto del processo, sottolinea «l’esistenza del divario» reddituale tra lui e lei, divario che costituisce precondizione per il successivo accertamento dei requisiti per l’attribuzione e la determinazione dell’assegno».