Adriatica Infortuni

Adriatica Infortuni Responsabilità Medica
Infortunistica Stradale
Infortuni sul Lavoro
Altri casi di Responsabilità civile Sei rimasto vittima di un errore medico?

Adriatica Infortuni ti aiuta a far valere i tuoi diritti. Grazie ai propri medici specialisti e medici legali, provvede alla disamina gratuita del tuo caso e, qualora sussista la responsabilità, ti permetterà di conseguire il massimo risarcimento. Hai subito danni fisici in un incidente stradale? Adriatica Infortuni ti garantisce il massimo risarcimento mettendo a tua disposizione i migliori profe

ssionisti in ambito medico specialistico, medico legale e legale. Sei rimasto vittima di un infortunio sul lavoro? Adriatica Infortuni può aiutarti a verificare la responsabilità del datore di lavoro. Il rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro è fondamentale per evitare un infortunio. Se ne sei rimasto comunque vittima ti aiutiamo a verificare la responsabilità del datore di lavoro per ottenere l'equo risarcimento ed assisterti sia in sede civile che penale. Altri casi di responsabilità civile...

Nel quotidiano sono tanti gli eventi che, verificandosi, possono causare danni alla persona. ( ex: manto stradale dissestato, incidenti ferroviari - aerei - marittimi, aggressioni di animali etc.). Laddove sussista una responsabilità civile di terzi, Adriatica Infortuni ti assiste nel recupero dell'integrale risarcimento.

🆕 DANNO DA PERDITA PARENTALE – NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE AGGIORNATI AL 2022Il Tribunale di Milano ha elaborato nuove ...
11/07/2022

🆕 DANNO DA PERDITA PARENTALE – NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE AGGIORNATI AL 2022
Il Tribunale di Milano ha elaborato nuove Tabelle per la valutazione del danno da perdita parentale, sulla scorta dei principi ultimamente affermati dalla Corte di Cassazione in recenti sentenze.
Il nuovo sistema di calcolo prevede che si prendano in considerazione circostanze specifiche come l’età della vittima, l’età dei parenti superstiti, il grado di parentela, la convivenza e l’intensità del rapporto affettivo.
⚫️ Riguardo alla qualità del rapporto affettivo, in base ai nuovi criteri, occorre tenere conto non soltanto della sofferenza interiore del genitore, figlio, coniuge o altro soggetto assimilabile superstite, ma anche dello stravolgimento della vita di relazione.
⚫️ Ai fini della determinazione dell’intensità del rapporto affettivo, va considerata la sussistenza e la frequenza delle seguenti circostanze:
▪️ frequentazioni dei due soggetti sia personalmente che tramite telefono o Internet;
▪️ abitudine a trascorrere insieme feste e ricorrenze;
▪️ condivisione di vacanze, lavoro, attività ricreative/tempo libero;
▪️ attività di assistenza sanitaria e/o domestica che il familiare superstite prestava in favore della vittima;
▪️ agonia e penosità derivanti dalla particolare durata della malattia del familiare deceduto e della sua incidenza sulla sofferenza dei superstiti.

🆕 RESPONSABILITÀ DEL SUPERMERCATO PER DANNI AI CLIENTIIl danno subito dal cliente all’interno del supermercato va risarc...
25/05/2022

🆕 RESPONSABILITÀ DEL SUPERMERCATO PER DANNI AI CLIENTI

Il danno subito dal cliente all’interno del supermercato va risarcito a titolo di responsabilità extra-contrattuale.
È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 16224/2022
🔘 IL CASO: la cliente di un supermercato veniva schiacciata dalle porte a scorrimento automatico mentre usciva dal negozio. Le porte si richiudevano improvvisamente proprio mentre la donna stava transitando, dopo essersi regolarmente aperte, provocandole lesioni personali.
🔘 La danneggiata agiva in giudizio nei confronti del supermercato chiedendo il risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale per inadempimento degli obblighi di protezione connessi al contratto di vendita art. 1476 c.c.
🔘 LA DECISIONE: la Cassazione ha ritenuto infondata la richiesta di risarcimento a titolo di responsabilità contrattuale considerato che il cliente ha interesse a conservare la sua integrità fisica all’interno di un esercizio commerciale, tale interesse «riceve tutela nella vita di relazione a prescindere dall’acquisto delle merci poste in vendita» ed è quindi risarcibile a titolo di responsabilità extracontrattuale.
🔘 Il supermercato va considerato quale custode di tutto quanto si trova all’interno del locale, comprese le porte utilizzate per l’entrata e l’uscita della clientela.

Pertanto, in caso di danno provocato ai clienti da cose che si trovano nei locali commerciali, il supermercato risponde a titolo di responsabilità extra-contrattuale ex art. 2051 c.c. con conseguente prescrizione quinquennale del diritto e non decennale.

14/04/2022
🆕 ERRORE MEDICO E RESPONSABILITÀ PENALELa condotta del medico è causa del danno al paziente se ne costituisce “condicio ...
11/04/2022

🆕 ERRORE MEDICO E RESPONSABILITÀ PENALE
La condotta del medico è causa del danno al paziente se ne costituisce “condicio sine qua non”, cioè se in assenza di quella condotta il danno non si sarebbe verificato.
🔘 Deve dunque sussistere un nesso di causalità tra la condotta del sanitario ed il danno risentito dal paziente.
Sull’argomento si è più volte pronunciata la Corte di Cassazione, da ultimo con sentenza n. 7355/2022 con la quale gli Ermellini hanno ribadito la validità della teoria cd. condizionalistica.
Per poter affermare la responsabilità penale del medico nel caso concreto, occorre poter escludere che siano intervenuti fattori causali alternativi. Questo perché la responsabilità penale va accertata “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
🔘 Non basta quindi poter affermare la probabilità statistica dell’evento ma occorre basarsi sulla probabilità logica, ossia sulla certezza processuale.
🔘 In altre parole, il giudice non può limitarsi a valutare se la condotta del medico rientri tra quelle che, in base all’esperienza oppure alle cd.leggi scientifiche di copertura, possono comportare l’evento di danno con una probabilità più o meno elevata.

⚠️ CADUTA SULLE SCALE CONDOMINIALI BAGNATE – NESSUN RISARCIMENTO SENZA LE PROVE🔶 Il Tribunale di Napoli ha rigettato la ...
11/03/2022

⚠️ CADUTA SULLE SCALE CONDOMINIALI BAGNATE – NESSUN RISARCIMENTO SENZA LE PROVE
🔶 Il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di risarcimento danni avanzata da una donna caduta sulle scale di un condominio.
Per il giudice, infatti, le prove fornite in giudizio dalla danneggiata sarebbero risultate lacunose e contraddittorie.
🔶 IL CASO: una donna cadeva sulle scale di un Condominio riportando lesioni personali. La danneggiata citava in giudizio il Condominio chiedendo il risarcimento dei danni subiti ed adducendo di essere caduta a causa della presenza sulle scale di un liquido scivoloso misto a piccoli detriti.
Assumeva inoltre l’attrice che le scale erano scarsamente illuminate e non poteva accorgersi del pericolo, visto che il sinistro accadeva in orario notturno; inoltre sulle scale non erano applicate strisce antiscivolo e la presenza del liquido non era segnalata in alcun modo.
🔶 LA DECISIONE: il Tribunale di Napoli, con sentenza 2200/2022, ha rigettato la domandai ritenendo lacunoso e contraddittorio il quadro istruttorio.
Nessuno dei testimoni escussi nel corso del giudizio ha confermato di aver assistito alla caduta e comunque la danneggiata ha affermato di essere caduta alle ore 22:00 circa e che il liquido sulle scale non era presente fino alle 20:30, orario in cui era passato il marito della medesima.
Considerata tale dichiarazione, il giudice ha ritenuto che il sinistro si sia verificato per caso fortuito, poiché il lasso di tempo indicato non avrebbe permesso al Condominio di intervenire tempestivamente per eliminare la situazione di pericolo, con ciò escludendo la responsabilità per cose in custodia.
🔶 In sostanza, secondo il giudice, l’attrice non ha provato il nesso causale tra danno e condotta colposa e tra cosa in custodia e danno, prova che avrebbe dovuto fornire ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c.

🆕 AUTOVELOX – SENZA FOTO LA MULTA NON SI PAGAIl verbale elevato a seguito della rilevazione dell’eccesso di velocità tra...
07/03/2022

🆕 AUTOVELOX – SENZA FOTO LA MULTA NON SI PAGA
Il verbale elevato a seguito della rilevazione dell’eccesso di velocità tramite autovelox fisso, deve necessariamente contenere anche la fotografia scattata al veicolo cui fa riferimento la contestazione.
🔸 In caso contrario, il verbale è nullo.
Ad affermarlo, numerose sentenze di diversi Giudici di Pace, sulla scia delle sentenze di Cassazione nn. 1889 e 14097 del 2008.
🔸 Tra le ultime, la sentenza del Giudice di Pace di Cassino n. 2430/2021.
In pratica, l’automobilista che agisce in giudizio contestando il verbale, può chiedere che venga data prova della violazione, con l’esibizione delle fotografie scattate dal dispositivo di rilevazione della velocità, considerato che si tratta di situazioni in cui non sono presenti agenti delle forze dell’ordine.
🔸 In casi del genere, infatti, i Giudici ritengono che sono soltanto le fotografie a dimostrare la commessa infrazione e, in mancanza, la multa non deve essere pagata.

🆕 INCIDENTE CAUSATO DA OGGETTO VAGANTE SULLA STRADA – CHI È RESPONSABILE❓In caso di sinistro provocato dalla presenza su...
03/02/2022

🆕 INCIDENTE CAUSATO DA OGGETTO VAGANTE SULLA STRADA – CHI È RESPONSABILE❓
In caso di sinistro provocato dalla presenza sulla carreggiata di un qualsiasi oggetto, si configura un’ipotesi di caso fortuito, che esclude la responsabilità dell’ente proprietario o gestore della strada.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 42085/2021 pronunciandosi in merito ad un incidente provocato da una busta vagante.
🔘 IL CASO: un motociclista cadeva a causa di cellophane sulla strada, fuoriuscito da sotto il veicolo che lo precedeva, in un tratto in cui c’erano lavori in corso. L’uomo riportava lesioni personali ed agiva in giudizio nei confronti della società che gestiva la strada. La domanda veniva accolta in primo grado ma la società interponeva appello, vedendo accolte le proprie doglianze. Il danneggiato allora ricorreva in Cassazione.
🔘 LA DECISIONE: gli Ermellini hanno rigettato il ricorso del motociclista in quanto, innanzitutto, hanno rilevato che “la mancanza di qualsivoglia elemento di collegamento dell’involucro di cellophane con i lavori sul tratto di strada rende la deduzione una mera ipotesi” precisando che la ratio della decisione risiede nel termine “vagante” che esclude qualsiasi addebito nei confronti del custode della strada ed integra il caso fortuito ai sensi dell‘art. 2051 c.c.

🆕 FONDAMENTO DEL DIRITTO ALLA SALUTEL’art. 32 della nostra Costituzione sancisce il diritto alla salute, termine da inte...
22/01/2022

🆕 FONDAMENTO DEL DIRITTO ALLA SALUTE
L’art. 32 della nostra Costituzione sancisce il diritto alla salute, termine da intendere, secondo l’OMS, non soltanto come assenza di malattia, quanto piuttosto in senso più ampio, comprensivo del benessere psico-fisico della persona umana.
🟥 La lesione del diritto alla salute comporta il diritto al risarcimento del danno biologico, appunto il danno derivante dalla lesione della salute. (art. 2043 C.c.)
🟥 Strettamente consenso al diritto alla salute è il diritto al consenso informato nei trattamenti sanitari, considerato che il diritto alla salute viene garantito anche attraverso l’operato dei sanitari.
🟥 Il paziente deve sempre essere messo nella condizione di comprendere la tipologia di trattamento/cura cui viene sottoposto perché possa decidere in maniera libera e quindi autodeterminarsi consapevolmente.
🟥 Il tema della salute viene affrontato nel nostro ordinamento anche dal Codice civile che, all’art. 5, prevede che “Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge all’ordine pubblico o al buon costume.” Con riferimento alla donazione tra vivi di alcuni organi, resa possibile dai progressi della scienza. La libertà di disposizione del proprio corpo incontra il limite della menomazione permanente.

🆕TAMPONAMENTO A CATENA – CHI RISARCISCE I DANNI?In caso di tamponamento a catena, per stabilire chi debba pagare i danni...
20/01/2022

🆕TAMPONAMENTO A CATENA – CHI RISARCISCE I DANNI?

In caso di tamponamento a catena, per stabilire chi debba pagare i danni occorre distinguere due ipotesi:
🔺VEICOLI IN MOVIMENTO: se il tamponamento a catena avviene tra veicoli in movimento, vale la regola in base alla quale il tamponante è responsabile del tamponamento del veicolo che lo precede, per violazione della distanza di sicurezza. In particolare, il veicolo che tampona paga i danni posteriori, mentre quelli anteriori restano a carico del conducente, che a propria volta non ma mantenuto la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precede.
🔺VEICOLI FERMI IN COLONNA: in questo caso la responsabilità è sempre del primo tamponante, vale a dire dell’ultimo veicolo della fila che abbia tamponato quello che lo precedeva, andando a provocare la serie di tamponamenti.
La Corte di Cassazione ha ribadito tali modalità risarcitorie nella sentenza n. 4304/2021 con la quale ha precisato che, ai sensi dell’art. 149, 1 co. D.lgs. n. 285/1992, il conducente di un veicolo deve fare in modo poter arrestare lo stesso tempestivamente, prevenendo il rischio di urto col veicolo che precede. Quindi, in caso di tamponamento, si presume che il tamponante non abbia osservato la distanza di sicurezza, per cui ricadrà su di lui l’onere di provare che il tamponamento è avvenuto per cause a lui non imputabili, con esclusione della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054 C.c.
🔺Il detto art. 2054 C.c. (presunzione di colpa in uguale misura) si applica se il tamponamento ha coinvolto più veicoli i movimento, e la colpa si considera in eguale misura dei conducenti di ciascuna “coppia” di veicoli convolti, per cui ciascun conducente si considera responsabile dei danni riportati dal veicolo che lo precede, per inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, sempre che non sia data prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
🔺Se invece il tamponamento coinvolge veicoli fermi in colonna, unico responsabile è il conducente che ha determinato la serie di collisioni andando a tamponare l’ultimo dei veicoli della colonna.

🆕INTERVENTO RINVIATO – NON SERVE IL CONSENSO DEL PAZIENTEIl consenso informato è necessario quando il paziente deve esse...
14/01/2022

🆕INTERVENTO RINVIATO – NON SERVE IL CONSENSO DEL PAZIENTE

Il consenso informato è necessario quando il paziente deve essere sottoposto ad intervento, non è invece necessario se l’intervento viene rinviato.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 39084/2021
✔ IL CASO: un uomo si sottopone ad intervento chirurgico al braccio destro, su consiglio specialistico.
Poiché dopo l’intervento avvertiva dolore e non recuperava la piena funzionalità dell’arto, l’uomo si rivolgeva ad altro specialista e si sottoponeva ad un secondo intervento, senza però risolvere il problema.
Il paziente, ritenendo che i due interventi non fossero stati ben eseguiti, agiva in giudizio nei confronti dall’Asl e dei due medici specialisti per presunta responsabilità professionale sanitaria
La domanda veniva rigettata sia in primo che in secondo grado, rilevando i giudici carenza di nesso causale tra le doglianze dell’attore e la condotta dei sanitari ed inoltre che non era stata dimostrata la carenza di informazione relativamente al primo intervento.
Il paziente ricorreva in Cassazione. Tra i motivi del ricorso, la mancanza di consenso informato in merito al differimento del primo intervento.
✔ LA DECISIONE: gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso INAMMISSIBILE innanzitutto perché non era stato dimostrato il nesso di causalità tra gli interventi e il danno lamentato dal paziente.
Inammissibile e infondato infine il motivo legato al Consenso informato perché “postula che vi sia diritto ad informazione per il differimento di un intervento: è atto, questo, che non implica un trattamento sanitario per l’appunto, ma un suo differimento.”

Indirizzo

Via Monte Conero 61
San Benedetto Del Tronto
63074

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
18:00 - 18:45
Martedì 09:00 - 17:00
18:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 17:00
18:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 17:00
18:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 17:00
18:00 - 19:00

Telefono

+390735782704

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