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Promessa di vendita di un immobile con consegna anticipata: la disciplina giuridica applicabile è quella del preliminare...
14/10/2026

Promessa di vendita di un immobile con consegna anticipata: la disciplina giuridica applicabile è quella del preliminare di compravendita.
Conseguente è l’applicazione degli effetti restitutori previsti dal Codice Civile in merito alle possibili ripercussioni provocate dalla risoluzione contrattuale.
La promessa di vendita di un immobile con consegna anticipata integra un contratto misto, la cui causa è data dalla fusione di quelle di due contratti tipici: il preliminare di compravendita e il comodato precario. Pertanto, stante l’unitarietà funzionale che contraddistingue il collegamento negoziale, tale contratto trova la sua disciplina giuridica in quella prevalente del preliminare di compravendita, con conseguente applicazione degli effetti restitutori previsti dal Codice Civile in merito alle possibili ripercussioni della risoluzione.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 24687 del 18 agosto 2026 della Cassazione), i quali, alla luce del contenzioso relativo al recesso esercitato dal venditore rispetto ad un contratto preliminare di compravendita di un immobile, aggiungono che, anche facendo riferimento al contratto di comodato per giustificare la consegna anticipata dell’immobile, l’obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, è in linea con i principi della ripetizione dell’indebito, come prevista dal Codice Civile, e comporta l’obbligo a carico del promissario acquirente, che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in vendita, non solo della sua restituzione al promittente alienante, ma anche della corresponsione a quest’ultimo dei frutti per l’anticipato godimento dello stesso immobile.
Analizzando il caso specifico, è legittima, secondo i magistrati di Cassazione, la posizione del venditore. Respinte le obiezioni sollevate dal compratore, il quale ha inutilmente lamentato la mancata valorizzazione della situazione di inadempimento reciproco, che, a suo dire, avrebbe giustificato il suo comportamento rispetto alla mancata stipula del contratto definitivo e al mancato versamento del prezzo residuo e che avrebbe comportato la risoluzione ipso iure del contratto preliminare, con suo diritto alla restituzione della caparra versata.
Invece, è stata considerata la comparazione dei reciproci inadempimenti delle parti e si è ritenuto prevalente l’inadempimento del compratore, inadempimento idoneo a giustificare il recesso del promittente venditore.
Nello specifico, si è evidenziato che era stata prorogata la data inizialmente fissata per la stipula del contratto definitivo e che il venditore aveva dato disponibilità a depositare nelle mani del notaio la somma di 5mila euro a garanzia del buon esito degli interventi edili che il compratore riteneva necessari per l’eliminazione di pretesi vizi all’immobile, e che, nonostante tutto, il compratore – al quale, peraltro, era stato consegnato in anticipo l’immobile – si era sottratto alla conclusione del contratto definitivo.
In aggiunta, poi, i magistrati di Cassazione precisano che la gratuità dell’occupazione dell’immobile promesso in vendita, poiché, come detto, consegnato anticipatamente in vista della stipula del contratto definitivo, non causa l’ingiustificatezza del riconoscimento dell’indennità di occupazione a favore del promittente venditore.
Di conseguenza, nella vicenda in esame, l’indennità riconosciuta a favore del venditore rientra negli obblighi restitutori a carico del compratore mancato conseguenti al recesso legittimamente esercitato dal promittente venditore.

Cittadinanza italiana: fondamentale la residenza legale per oltre dieci anni.Il requisito richiede però non solo la cont...
13/10/2026

Cittadinanza italiana: fondamentale la residenza legale per oltre dieci anni.
Il requisito richiede però non solo la continuità dell’iscrizione anagrafica, ma anche l’ininterrotto possesso di un valido titolo di soggiorno per l’intero decennio antecedente la domanda.
Ai fini della concessione della cittadinanza italiana, il requisito della residenza legale ultradecennale richiede non solo la continuità dell’iscrizione anagrafica, ma anche l’ininterrotto possesso di un valido titolo di soggiorno per l’intero decennio antecedente la domanda.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 12612 del 10 luglio 2026 del Tar Lazio), i quali, chiamati a prendere in esame la posizione di uno straniero, aggiungono che il ‘permesso di soggiorno’ per lavoro stagionale è idoneo a comprovare la legittimità del soggiorno solo per il periodo della sua validità, e, quindi, alla sua scadenza, in mancanza di un diverso titolo di soggiorno, si interrompe la continuità della residenza legale, con conseguente inammissibilità della domanda di cittadinanza. Anche perché l’iscrizione anagrafica, di per sé, non è sufficiente a sanare i periodi di permanenza privi di un titolo di soggiorno valido.
Inutili le obiezioni sollevate dallo straniero, il quale vede respinta la sua richiesta di cittadinanza italiana per naturalizzazione.
In premessa, viene richiamata la normativa sulla cittadinanza, normativa secondo cui la cittadinanza italiana può essere concessa, con decreto del Presidente della Repubblica, allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. In aggiunta, poi, va tenuto presente che si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica.
In sostanza, il requisito della residenza decennale nel territorio della Repubblica italiana deve essere posseduto attualmente ed ininterrottamente alla data di presentazione della domanda.
Le norme in materia esigono non la mera presenza in Italia dello straniero, ma la residenza legale ultradecennale, ossia il mantenimento di un’ininterrotta situazione fattuale di residenza accertata in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe.
Tuttavia, è altresì vero che la permanenza sul territorio nazionale deve essere prima di tutto corroborata dal possesso di un regolare titolo di soggiorno al momento di presentazione dell’istanza di cittadinanza per tutto il decennio antecedente. 23) sono effettuate in favore dello straniero regolarmente soggiornante.
Ciò detto, nella vicenda in esame si è appurato che alla data di presentazione della domanda, cioè nel 2022, lo straniero era sprovvisto di un titolo di soggiorno idoneo per l’intero arco decennale antecedente, visto che solo dal 2014 risulta titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo e visto che in precedenza gli erano stati rilasciati dalla Questura un primo ‘permesso di soggiorno’ per lavoro stagionale (settembre 2008 - maggio 2009), un secondo ‘permesso di soggiorno’ per lavoro stagionale (agosto 2011 - maggio 2012).
Secondo lo Stato, i suddetti ‘permessi di soggiorno’ per lavoro stagionale sono da non considerarsi utili in quanto caratterizzati da una validità temporale limitata e non rinnovabile, visto che peraltro, al termine della validità temporale del ‘permesso di soggiorno’ per lavoro temporale l’intestatario deve far rientro nel Paese di provenienza.
Il ‘permesso di soggiorno’ per motivi di lavoro stagionale ha poi una durata variabile in base al contratto di lavoro, e, anche se è a tutti gli effetti un titolo che autorizza la legittima permanenza dello straniero sul territorio nazionale, alla sua scadenza l’intestatario è privo di idoneo titolo di soggiorno sul territorio nazionale., salvo che non sia possibile una proroga o un rinnovo in caso di nuova opportunità di lavoro, fermo restando, in ogni caso, il limite di nove mesi. Tuttavia, se lo straniero rispetta la scadenza del ‘permesso di soggiorno’, rientrando nel Paese di provenienza, ha diritto di precedenza, per un periodo successivo lavorativo, rispetto ai suoi concittadini mai entrati in Italia per motivi di lavoro.
In sostanza, il ‘permesso di soggiorno’ ha incontestabilmente una durata temporale limitata e alla sua scadenza l’intestatario deve far rientro nel Paese di provenienza, per cui la permanenza dello straniero sul territorio italiano, dopo tale momento, non sarebbe assistita dalla titolarità di un valido titolo di soggiorno.
Questo significa che, impregiudicata l’idoneità del ‘permesso’ per lavoro stagionale ad integrare una condizione di soggiorno legale durante la sua validità, allo straniero si contesta, in realtà, l’assenza di un titolo di soggiorno dopo la scadenza dei due permessi di soggiorno rilasciati per motivo di lavoro stagionale, quando sarebbe stato tenuto a far rientro nel Paese di provenienza.
I giudici aggiungono poi che l’evocata iscrizione anagrafica ultradecennale ininterrotta non è ex se in grado di far fronte alla mancanza di un idoneo titolo di soggiorno nei frangenti evidenziati e quindi sanare una eventuale posizione di soggiornante di mero fatto (per il caso di mancato rientro in patria da parte dello straniero con ‘permesso di soggiorno’ scaduto), in cui l’eventuale permanenza in Italia resta nell’ambito del giuridicamente irrilevante.

IMU: ecco l’identikit dell’abitazione principale.Logico, per i giudici, fare riferimento alla unità immobiliare in cui i...
08/10/2026

IMU: ecco l’identikit dell’abitazione principale.
Logico, per i giudici, fare riferimento alla unità immobiliare in cui il proprietario dimori abitualmente ed in cui abbia fissato la residenza anagrafica.

La definizione di abitazione principale, ai fini IMU, va, per indicazione normativa, ricondotta all’unità immobiliare in cui il proprietario dimori abitualmente ed in cui abbia fissato la residenza anagrafica.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 6050 del 17 marzo 2026 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad un immobile della Capitale, aggiungono che l’esenzione IMU compete sempre al verificarsi di due condizioni, vale a dire la dimora abituale e la residenza anagrafica del soggetto.
Chiari i dettagli della vicenda. Oggetto del contendere è la pretesa concretizzata negli avvisi di accertamento con cui ‘Roma Capitale’ liquida una maggiore IMU per gli anni 2012 e 2013, applicando una diversa aliquota (1,06 per cento in luogo dello 0,5 per cento versata) in relazione al bene immobile di proprietà del contribuente. Tutto ciò sul presupposto che l’unità immobiliare non fosse destinata ad abitazione principale del contribuente.
Per i giudici tributari di secondo grado non ci sono dubbi: l’imposta era dovuta, in quanto la disciplina IMU considera quale abitazione principale quella in cui il soggetto, oltre a dimorarvi abitualmente, abbia ivi fissato anche la residenza anagrafica, circostanza questa non sussistente nel caso specifico, a nulla rilevando che nell’immobile in questione fosse utilizzato come dimora abituale, in quanto per l’agevolazione e la detrazione previste per l’abitazione principale occorreva la concorrenza dei due requisiti, vale a dire la dimora abituale e la residenza anagrafica.
Sulla stessa lunghezza d’onda, infine, anche i magistrati di Cassazione, i quali respingono le obiezioni sollevate dal contribuente.
La norma risulta chiarissima nell’associare il trattamento di favore all’abitazione principale, che definisce come luogo in cui è fissata la abituale dimora e la residenza anagrafica, concedendo l’agevolazione di un’aliquota ridotta alle abitazioni di tipo signorile (classificata in categoria A/1), come quella in oggetto, il tutto sul presupposto, che regge (anche) grammaticalmente l’intera proposizione normativa, che si tratti di abitazione principale, non avendo altrimenti giuridicamente senso il trattamento di favore, qualunque esso sia.
Ciò posto, non è seriamente discutibile negare che la definizione di abitazione principale, ai fini IMU, sia, per definizione normativa, l’unità in cui il proprietario del bene vi dimori abitualmente ed ivi abbia fissato la residenza anagrafica.
Tale ordine di idee vale, mutatis mutandis, anche per il beneficio in rassegna, cioè a dire per l’applicazione di un’aliquota agevolata, e non potrebbe essere altrimenti, osservano i magistrati di Cassazione, essendo il complessivo trattamento di favore concepito per l’abitazione principale, secondo la definizione normativa, mutando nel caso di unità immobiliare classificate in categoria ‘A/1’, ‘A/8’ ed ‘A/9’ solo la misura o – se si vuole – la natura del beneficio, non più costituito, stante le caratteristiche strutturali di tali beni, dall’esenzione ma da una più modesta agevolazione.
Ad inchiodare il contribuente, quindi, è, a chiusura della vicenda in esame, la pacifica assenza della residenza anagrafica nell’immobile oggetto di tassazione, con conseguente esclusione dell’agevolazione.

Mantenimento del figlio: come valutare il raggiungimento della maggiore età.Il genitore ha da provare che il figlio ha r...
01/10/2026

Mantenimento del figlio: come valutare il raggiungimento della maggiore età.
Il genitore ha da provare che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.

L’obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo, ma perdura finché il genitore non dia prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.
Questo il principio ribadito dai giudici (ordinanza numero 23542 del 19 luglio 2026 della Cassazione), i quali, a chiusura del contenzioso sorto relativo al mantenimento genitoriale di giovane donna di oltre 30 anni, aggiungono che la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev’essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, allo effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte del figlio, dal momento del raggiungimento della maggiore età.
Applicando questa prospettiva alla vicenda in esame, si può ritenere che la protagonista dovesse essere supportata dal padre sul piano economico nella sua scelta di conseguire una ulteriore laurea triennale in Bioinformatica, dopo averne conseguita una prima in Infermieristica, che per sua stessa ammissione le avrebbe consentito di trovare già una immediata occupazione. E, in aggiunta, si può anche ritenere che le finalità di tale scelta, ossia di una seconda laurea, legata al reperimento di più vantaggiosi impieghi lavorativi, unitamente alle disponibilità economiche del genitore, compatibili col previsto impegno di spesa, possano giustificare il permanere in capo al genitore dell’obbligo di mantenimento, sia pure in una misura più ridotta.
Ciò detto, va aggiunto che, concluso il corso triennale intrapreso e tenuto conto dell’età della giovane donna, del fatto che già la prima laurea le avrebbe consentito di reperire una immediata occupazione, non è più giustificabile, ora, la corresponsione di un assegno di mantenimento in suo favore da parte del genitore.

Vittima di un incidente: il significato di una elevata percentuale di invalidità permanente.Altamente probabile, se non ...
29/09/2026

Vittima di un incidente: il significato di una elevata percentuale di invalidità permanente.
Altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa.

Nei casi in cui l’elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa ed ii danno che necessariamente consegue da essa, è possibile procedere all’accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’evento lesivo.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 20511 del 17 giugno 2026 della Cassazione) per valutare il contenzioso sorto a seguito di un episodio verificatosi oltre quindici anni fa in provincia di Napoli, quando un uomo, mentre camminava sul marciapiede, venne colpito alla testa e al corpo da grossi frammenti di intonaco e muratura staccatisi improvvisamente da un fabbricato, riportando trauma cranico-cervicale e lussazione del capitello radiale e dell’ulna del braccio sinistro, trattata chirurgicamente.
Riflettori puntati, in particolare, sul danno da perdita della capacità lavorativa lamentato dall’uomo.
Su questo fronte, per il giudice di secondo grado non ci sono i presupposti per accogliere l’istanza risarcitoria.
In sostanza, il giudice, premessa la qualificazione di tale pregiudizio come danno patrimoniale futuro il cui accertamento postula la prova, da parte del soggetto leso, sia del pregresso svolgimento di una attività produttiva di reddito, sia della diminuzione o del mancato conseguimento di reddito in conseguenza del fatto dannoso, osserva che nella fattispecie in esame la parte lesa non ha dimostrato che l’accertata riduzione della capacità di lavoro specifica di elettricista, conseguente all’evento lesivo, abbia in concreto prodotto una consequenziale riduzione della capacità di guadagno. Insufficienti, a questo scopo, le copie di sei fatture, oltre che le attestazioni ISEE, indicanti il reddito pari a 0 dell’intero nucleo familiare del danneggiato. Decisivo il riferimento al difetto di prova sia in ordine alla circostanza per cui la cessazione dell’attività lavorativa di elettricista sia stata causalmente derivante dall’evento lesivo, che ha comportato una riduzione modesta della capacità lavorativa specifica nella misura del 9 per cento non del tutto preclusiva di tale attività lavorativa, sia in ordine ai redditi prodotti dalla parte lesa negli anni precedenti al sinistro, che sarebbero dovuti essere attestati e provati mediante la produzione delle relative dichiarazioni annuali, la cui assoluta carenza giustifica il rigetto della domanda.
Queste valutazioni vengono ‘censurate’ dai magistrati di Cassazione, i quali osservano che, a fronte di un’accertata invalidità permanente nella elevata misura del 27 per cento per i postumi residuati dal trauma al braccio sinistro (per di più suffragata dall’affermazione secondo cui tali postumi avrebbero inciso sulla capacità lavorativa specifica legata alla professione di elettricista nella misura del 9 per cento), le considerazioni per le quali non sarebbe stato assolto l’onere di provare in termini di sufficiente certezza l’incidenza della menomazione sulla capacità di guadagno esprimono una sostanziale obliterazione del forte rilievo indiziario che occorre invece attribuire, anche sul versante del danno reddituale, al riscontro di postumi invalidanti in misura rilevante.
Così, con riferimento ad una fattispecie in cui è stata accertata un’invalidità permanente di grado pari al 25 per cento a carico di una persona danneggiata non svolgente alcuna attività lavorativa (misura prossima, per difetto, a quella riscontrata nel caso in esame, premesso che l’invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non la lesione di un modo di essere del soggetto rientrante nell’aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, bensì un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance (distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica), il quale, sempre che ne sia accertata la sussistenza, anche in base ad elementi utili ad un giudizio prognostico presuntivo prospettati dal danneggiato, va stimato con valutazione necessariamente equitativa, è illogico escludere in partenza il danno patrimoniale per il sol fatto della mancata prova di uno svolgimento in atto di una attività lavorativa, mentre è necessario l’accertamento presuntivo in ordine alla riduzione della perdita di guadagno nella sua proiezione futura, imposto dall’entità dei postumi, anche in termini di perdita di chance.
In sostanza, ove l’elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile, se non certa, la menomazione della capacità lavorativa, con conseguente danno, è possibile accertare in via presuntiva la perdita patrimoniale occorsa alla vittima e procedere alla sua valutazione in via equitativa.
Evidente, di conseguenza, l’errore compiuto in Appello, laddove il giudice, nel pretendere la prova rigorosa della compromissione della capacità di guadagno del danneggiato, a seguito dell’evento lesivo subito, e nel togliere ogni rilievo all’avvenuto definitivo accertamento, a suo carico, di postumi invalidanti di grado pari al 27 per cento a fronte di una lesione che avrebbe limitato permanentemente la funzionalità dell’arto sinistro, ha, per un verso, gravato il danneggiato dell’onere di una dimostrazione eccessivamente difficoltosa, per l’altro ha trascurato totalmente il rilevantissimo valore presuntivo del danno biologico, accertato in misura rilevante, rispetto al presumibile danno alla capacità lavorativa.

Dossier sanitario: accesso solo per finalità di cura.Multa per una Azienda sanitaria universitaria. Decisiva la segnalaz...
24/09/2026

Dossier sanitario: accesso solo per finalità di cura.

Multa per una Azienda sanitaria universitaria. Decisiva la segnalazione compiuta da una dipendente.

Sanzione di 24mila euro inflitta dal ‘Garante per la privacy’ (provvedimento del 3 settembre 2026) all’Azienda sanitaria universitaria ‘Friuli centrale’ di Udine per non aver configurato il dossier sanitario aziendale in modo tale da impedire al personale di visionare lo stato di salute dei colleghi per finalità diverse da quelle di cura.
Il ‘Garante’, intervenuto a seguito del reclamo di una dipendente, che è stata, per un periodo, anche paziente dell’ospedale, ha accertato che una collega, appartenente al reparto dove lavorava, aveva avuto liberamente accesso al suo dossier sanitario per verificare, durante la pandemia, l’eventuale positività al Covid-19 e per pianificare così i turni di lavoro.
Secondo l’Azienda sanitaria, tale pratica si era resa necessaria per sapere su quali risorse umane poter contare e per garantire la tutela degli operatori e dei pazienti ricoverati.
Questa giustificazione non ha convinto il ‘Garante’, il quale, oltre a sanzionare l’Azienda sanitaria, ribadisce come l’accesso al dossier sanitario sia consentito solo ai medici e al personale che ha in cura un paziente, e non per esigenze organizzative e amministrative, specie se l’ospedale è sia il datore di lavoro che l’autorità sanitaria che lo ha in carico. Le finalità amministrative e organizzative devono essere infatti perseguite utilizzando strumenti a ciò dedicati e non il dossier sanitario, che nasce per aiutare il professionista ad inquadrare lo stato di salute del paziente nel suo percorso medico. L’uso del dossier per finalità amministrative costituisce peraltro una modalità inefficiente in quanto per sua natura incompleto, avendo il soggetto la possibilità di oscurare i dati sanitari che magari sono indispensabili proprio per la finalità organizzativa perseguita.
Tornando alla specifica vicenda, il ‘Garante’ ha anche accertato che il dossier della lavoratrice era stato oggetto anche di altri accessi abusivi da parte di professionisti sanitari che non l’avevano in cura.
Entrambi gli illeciti sono stati possibili perché la configurazione del dossier sanitario aziendale non prevedeva specifici limiti all’accesso, né sistemi di ‘alert’ automatici finalizzati a segnalare eventuali possibili condotte illecite dei dipendenti.
Il Garante ha ordinato all’Azienda sanitaria di adottare misure tecniche ed organizzative idonee a garantire la tutela dei dati dei pazienti e dei dipendenti. In particolare, l’adozione di sistemi di controllo degli accessi e di rilevamento delle anomalie.

Assegno divorzile: aumento possibile a determinate condizioni.Necessario tenere conto anche delle conseguenze che compor...
08/09/2026

Assegno divorzile: aumento possibile a determinate condizioni.

Necessario tenere conto anche delle conseguenze che comporta, a lungo termine, una particolare dedizione alla famiglia, specie ove si prospettino circostanze eccezionali.

In materia di assegno divorzile, deve tenersi conto anche delle conseguenze che comporta, a lungo termine, una particolare dedizione alla famiglia, specie ove si prospettino circostanze eccezionali quale, ad esempio, l’assistenza a una figlia gravemente malata. E deve tenersi conto, perciò, della possibilità che ciò aggravi nel tempo il divario già riscontrato in sede di determinazione dell’assegno di divorzile.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 20378 del 17 giugno 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto tra due ex coniugi a fronte della richiesta della donna di ottenere un aumento dell’assegno divorzile già riconosciutole.
In generale, il riconoscimento dell’assegno post-matrimoniale – cui deve attribuirsi una funzione non solo assistenziale ma anche, in pari misura, compensativa e perequativa – presuppone l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge che richiede l’assegno e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Superato, difatti, il riferimento al pregresso tenore di vita matrimoniale, ritenuto espressione di una impostazione paternalistica e tradizionale, entrano in gioco, a fondare l’attribuzione dell’assegno di divorzio, i principi di solidarietà e di autoresponsabilità. Il principio di solidarietà postula che, al dissolversi della comunione materiale e spirituale, in presenza di un sensibile divario reddituale tra le parti, divario conseguente alle comuni determinazioni assunte dai coniugi e al diverso contributo nella conduzione della vita familiare, corrisponda un assegno che tenda a riequilibrare le posizioni. Il diritto all’assegno viene riconosciuto, poi, anche perché il coniuge debole ha svolto un’attività rilevante a favore della famiglia, a discapito di altre occupazioni che avrebbero potuto assicurargli una maggiore soddisfazione sul piano professionale e vantaggi su quello patrimoniale.
In quest’ottica, quindi, si deve tener conto anche delle conseguenze che comporta, a lungo termine, una particolare dedizione alla famiglia.
Così, in sede di revisione delle condizioni di divorzio non si procede ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma a verificare se vi sono fatti nuovi idonei ad alterare gli equilibri sanciti dall’assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio, accertamento da compiersi tenendo conto della funzione in concreto svolta dall’assegno. E applicando questa prospettiva alla vicenda in esame, sono emersi fatti nuovi idonei ad alterare il precedente equilibrio sancito tra i due ex coniugi. Nello specifico, la grave malattia della figlia della coppia, l’assistenza a lei prestata dalla madre e il successivo decesso della giovane hanno comportato per la donna delle conseguenze aggravanti la sua condizione economica e cioè una patologia depressiva conseguente al lutto, che lascia presumere che ella sia costretta a sostenere maggiori spese sanitarie, venendole meno anche il reddito di cittadinanza, mentre il reddito dell’uomo è aumentato da 1.400 euro mensili a circa 1.700 euro mensili.

Detenuto tossicodipendente muore in cella dopo avere assunto droga: responsabilità addebitabile al Ministero della Giust...
28/08/2026

Detenuto tossicodipendente muore in cella dopo avere assunto droga: responsabilità addebitabile al Ministero della Giustizia.
Amministrazione penitenziaria colpevole per non aver impedito l’ingresso, non consentito e illecito, della sostanza stupefacente nel carcere.

In caso di morte in carcere per assunzione di stupefacenti di detenuto tossicodipendente, è lampante la responsabilità dell’amministrazione penitenziaria, responsabilità riconducibile a colpa omissiva, per non aver impedito l’ingresso, non consentito e illecito, della sostanza stupefacente nel carcere.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 15676 del 22 maggio 2026 della Cassazione), i quali, alla luce dell’episodio verificatosi in una casa circondariale, richiamano i diritti fondamentali a favore della persona detenuta, con specifico riferimento alla sicurezza nei luoghi di detenzione e agli oggetti che i detenuti possono ricevere e possedere in carcere.
Accolta, in conclusione, l’istanza risarcitoria avanzata dai familiari di un detenuto deceduto a seguito dell’assunzione volontaria di eroina e di quetiapina all’interno del carcere. Indiscutibile la responsabilità del Ministero della Giustizia, secondo i giudici, poiché il grave episodio è da ritenersi causalmente collegato all’omessa vigilanza imputabile al personale dell’amministrazione penitenziaria, personale colpevole di non avere adottato le opportune misure volte a impedire l’ingresso di sostanze stupefacenti all’interno del carcere e di non aver vigilato sull’assunzione, da parte del detenuto, di psicofarmaci estranei alla terapia a lui prescritta.
Decisiva una semplice constatazione: alla luce del quadro normativo complessivo in tema di circolazione e assunzione di sostanze stupefacenti, va affermato in modo netto l’obbligo dell’amministrazione penitenziaria di vigilare in modo efficace per evitare che all’interno delle carceri possa esserci circolazione di droga.
Ne consegue che, essendo indiscutibile l’avvenuta assunzione, da parte del detenuto, dello stupefacente in misure letali, all’interno della struttura carceraria in cui era rinchiuso (sfruttando la possibilità di tale occasione per effetto dell’avvenuto inserimento, certamente non consentito e illecito, della sostanza nel carcere), il relativo decesso non può che essere ricondotto alla responsabilità omissiva del Ministero della Giustizia.
Per maggiore chiarezza, poi, i giudici aggiungono che l’obbligo di vigilare in maniera efficace sull’ingresso di sostanze stupefacenti nelle strutture penitenziarie e sulla conseguente assunzione da parte dei detenuti sussiste, verosimilmente, a prescindere dalla conclamata tossicodipendenza di cui possono essere affetti i detenuti che ne fanno uso.

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