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Messaggistica aziendale: stop al rilevamento dello stress psicologico dei lavoratori.Necessario adottare, sin dalla prog...
04/06/2026

Messaggistica aziendale: stop al rilevamento dello stress psicologico dei lavoratori.
Necessario adottare, sin dalla progettazione del servizio, misure adeguate a preve**re ogni rischio di accesso, anche indiretto, a informazioni relative alla sfera emotiva dei lavoratori.

Avvertimento del ‘Garante per la privacy’ (provvedimento del 14 maggio 2026) ad una ‘start-up’ italiana che ha sviluppato un componente aggiuntivo (‘plug-in’, in gergo tecnico) per le piattaforme di messaggistica aziendale ‘Slack’ e ‘Teams’, finalizzato a rilevare, tramite intelligenza artificiale e analisi semantica delle chat, il livello di stress psicologico dei lavoratori che decidano volontariamente di utilizzarlo per ricevere suggerimenti personalizzati.
Le verifiche compiute dal ‘Garante’, avviate a seguito di notizie di stampa, hanno evidenziato che la ‘start-up’ tratta i dati degli utenti del servizio in qualità di titolare del trattamento, mentre il datore di lavoro che acquista il servizio non può accedere né ai contenuti delle comunicazioni analizzate né ai risultati individuali elaborati dal sistema.
Considerata la particolare delicatezza dei dati trattati, nonché la possibilità di fornire ai datori di lavoro report aggregati sul livello di stress dei dipendenti, il ‘Garante’ ha invitato la società italiana ad adottare, sin dalla progettazione del servizio, misure adeguate a preve**re ogni rischio di accesso, anche indiretto, a informazioni relative alla sfera emotiva dei lavoratori. Soprattutto perché s tratta di informazioni che il datore di lavoro non può legittimamente acquisire o trattare, in base alla normativa sulla privacy, allo ‘Statuto dei lavoratori’ e al ‘Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale’, che vieta l’uso di sistemi destinati a dedurre o analizzare le emozioni delle persone nei contesti lavorativi.
Il ‘Garante’ ha anche evidenziato i rischi legati all’impiego di tecnologie basate su modelli linguistici e analisi semantica, che possono produrre risultati non sempre trasparenti, spiegabili o verificabili, con possibili effetti discriminatori o lesivi dei diritti dei lavoratori.

Nuora vessa la suocera: legittimo parlare di maltrattamenti in famiglia.Sufficiente, precisano i magistrati, un rapporto...
03/06/2026

Nuora vessa la suocera: legittimo parlare di maltrattamenti in famiglia.
Sufficiente, precisano i magistrati, un rapporto di affinità, come quello tra nuora e suocera, appunto, per parlare di persona di famiglia.

Vessazioni a danno della suocera: legittimo condannare la nuora per il reato di maltrattamenti in famiglia. Ciò perché, precisano i magistrati, è sufficiente un rapporto di affinità, come quello tra nuora e suocera, appunto, per parlare di persona di famiglia.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (sentenza numero 10792 del 20 marzo 2026 della Cassazione) alla luce di quanto capitato in Calabria.
Protagonista in negativo è una donna, che prende di mira la madre del marito e finisce sotto processo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.
A far precipitare la situazione è il trasferimento della coppia, con tanto di figlio, presso la casa della madre dell’uomo. L’anziana signora, difatti, divide il proprio immobile in due appartamenti separati, così da potere accogliere il figlio, la nuora e il nipote, dando loro uno spazio di vita esclusivo, ma, allo stesso tempo, si mostra disponibile per dare una mano alla coppia, occupandosi del nipote – anche a causa della malattia della nuora –, adoperandosi per cucinare per tutti, infine dando anche un contributo economico.
Per la nuora, però, la presenza della suocera, nonostante le buone intenzioni di quest’ultima, risulta, alla lunga, non sostenibile. Lo certificano non solo le molteplici liti ma anche le vessazioni che l’anziana signora è costretta a subire ripetutamente.
Il quadro poco edificante è tracciato grazie alle dichiarazioni della vittima e di suo figlio – che, peraltro, ha deciso di separarsi dalla moglie – ed è sufficiente, secondo i giudici di merito, per condannare la giovane donna, ritenuta colpevole di maltrattamenti in famiglia. E in Appello la pena viene fissata in sedici mesi di reclusione.
Questa decisione viene contestata dalla donna in Cassazione. A suo parere, difatti, difetta il legame familiare tra lei e la persona offesa, in quanto la nozione di persona di famiglia rilevante agli effetti penali presuppone un’unione di persone che per relazioni e consuetudini di vita siano legate da vincoli di reciproco rispetto e considerazione, senza che rilevi il mero rapporto di affinità esistente tra suocera e nuora, mentre, invece, in Appello si è affermato che, pure ove manchi il rapporto di convivenza, è sufficiente il rapporto di affinità tra suocera e nuora ad integrare la nozione di familiare alternativa a quella di convivente.
Secondo la donna, invece, in assenza di un rapporto di convivenza, viene anche a difettare il carattere dell’abitualità delle offese necessario per integrare il reato di maltrattamenti.
Chiara la questione sul tavolo dei magistrati di Cassazione. Accertate le condotte vessatorie poste in essere dalla nuora nei confronti della suocera, è necessario valutare se il rapporto di affinità esistente tra suocera e nuora possa essere inteso come equipollente a quello parentale per la nozione di familiare, alla luce di quanto previsto dal Codice Penale in materia di maltrattamenti contro i familiari.
Per i magistrati di Cassazione non ci sono dubbi: la norma fa riferimento alle condotte di maltrattamento di una persona della famiglia, senza stabilire limiti al grado di parentela o di affinità tra i componenti, e non definisce la nozione di familiare agli effetti penali ma solo quella di prossimo congiunto, che comprende tutti i discendenti e ascendenti il coniuge, i fratelli e sorelle, gli affini nello stesso grado, quindi anche il cognato, il suocero, il genero e la nuora, gli zii e i nipoti. Tale qualificazione però non è assimilabile alla nozione di persona della famiglia, presa in considerazione dal reato di maltrattamenti, reato che fa riferimento innanzitutto al concetto di famiglia, intesa come comunità di persone unite da vincoli di solidarietà reciproca, assistenza e comunanza di vita.
Su questo punto, in particolare, la norma penale, quella relativa al reato di maltrattamenti in famiglia, non riguarda solo i nuclei familiari costruiti sul matrimonio, ma qualunque relazione che, per la consuetudine e la qualità dei rapporti creati all’interno di un gruppo di persone, implichi l’insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tradizionalmente propri del nucleo familiare, precisano i giudici di Cassazione, i quali aggiungono che è proprio in tali contesti che sorge la primaria esigenza di tutela assicurata dalla norma penale, cioè quella di evitare che dai vincoli familiari nascano minorate capacità di difesa a fronte di sistematici atteggiamenti prevaricatori assunti da un componente del gruppo, attraverso la creazione di patologici rapporti di sudditanza basati sulla consuetudine della condivisione di spazi di vita in comune.
Invece, il Codice Civile definisce la parentela come il vincolo intercorrente tra persone che discendono da uno stesso stipite, ossia un antenato comune. Altro tipo di legame disciplinato dal Codice Civile è l’affinità, definita come il vincolo intercorrente tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Così, per effetto del matrimonio, ciascun coniuge diventa affine dei parenti dell’altro, nella stessa linea e grado di parentela. Quindi, il rapporto di affinità tra i genitori del coniuge e l’altro coniuge, ovvero tra i suoceri e la nuora o il genero, è senz’altro rilevante ai fini della definizione di persona della famiglia, prevista dal reato di maltrattamenti come alternativa a quella di convivente. Ma ciò che è imprescindibile per la nozione di famiglia, sempre nell’ottica fissata dal Codice Penale in materia di maltrattamenti in famiglia, è la concretezza di un vincolo interpersonale produttivo di doveri di solidarietà e di assistenza.
Non a caso, il Codice Penale parla oggi di maltrattamenti contro familiari e conviventi, così precisando che vittima del reato non è soltanto una persona della famiglia, ma una persona della famiglia o comunque convivente. Ciò perché la convivenza è il fenomeno che rivela il rapporto di solidarietà e protezione che lega due o più persone che formano un consorzio familiare.
In caso, poi, di unione basata sul matrimonio, persistono, nonostante la cessazione della convivenza, persistono gli obblighi giuridici, sia pure attenuati, di assistenza morale e materiale, e con essi l’applicabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, ed anche nell’ipotesi di rapporti tra genitori e figli, come tra fratelli e sorelle, la cessazione della convivenza non fa ve**re meno l’affectio che regge l’unione, a meno che altri elementi non rivelino la cessazione definitiva, e condivisa dagli stessi consanguinei, di ogni rapporto di reciproca assistenza che costituisce il fondamento stesso della famiglia.
Analizzando la vicenda oggetto del processo, oltre al rapporto di affinità, tra la persona offesa e la responsabile delle condotte vessatorie, è esistito un rapporto basato su solidarietà e sostegno reciproco, elementi che costituiscono, insieme al rapporto parentale, dati essenziali per l’integrazione della fattispecie di maltrattamenti, poiché incidono sulla nozione stessa di famiglia tutelata dalla norma penale.
Di conseguenza, corretto, secondo i giudici di Cassazione, il principio, che in Appello ha portato alla condanna della giovane donna, secondo cui, anche in assenza di convivenza, il riferimento al rapporto di affinità esistente tra la suocera e la nuora è sufficiente ad integrare il presupposto di persona della famiglia che è da valutare come alternativo a quello della convivenza, Codice Penale alla mano. Ciò anche perché la nozione di familiare include anche il rapporto di affinità che si instaura tra il coniuge ed i parenti dell’altro coniuge, rapporto che assume rilevanza a prescindere dalla convivenza, purché esso presenti caratteristiche tali da generare un legame stabile di affidamento e solidarietà reciproche.
Va tenuto presente, comunque, che anche il legame parentale, allorché non sia accompagnato da una comunanza di vita, da legami effettivi di reciproca assistenza, fuoriesce dalla nozione penalistica di persona della famiglia, ma il rapporto di affinità tra suocera e nuora è senz’altro assimilabile, ai fini della nozione di persona della famiglia, al rapporto parentale che si instaura tra i discendenti di un medesimo stipite e può, pertanto, essere considerato elemento necessario e sufficiente ad integrare la fattispecie dei maltrattamenti in famiglia, anche in assenza della convivenza, chiariscono i giudici di Cassazione.
Tornando alla vicenda calabrese, tra la nuora e la suocera, nonostante l’assenza di convivenza, esisteva una comunanza di vita per contingenze materiali. Pertanto, è necessario verificare se, al di là dell’assenza di convivenza, esistesse una frequenza di rapporti tale da determinare l’inserimento della suocera e della nuora nello stesso nucleo familiare, con il sorgere di reciproche aspettative di assistenza e doveri di solidarietà di tipo familiare, spiegano i giudici, anche perché le condotte violente o vessatorie, in assenza di tali condizioni, potrebbero integrare altre ipotesi di reato (lesioni, minacce, atti persecutori) ma non il reato di maltrattamenti in famiglia.
Ragionando in questa ottica, dal quadro probatorio si evince che le liti tra nuora e suocera sono iniziate quando il nucleo familiare del figlio si è trasferito presso la casa della madre, che ha diviso il proprio appartamento formando due abitazioni separate. Pertanto, pur in difetto di un rapporto di convivenza, escluso dalla esistenza di due abitazioni separate, è certo che la suocera si occupasse del figlio della coppia, anche a causa della malattia della nuora. In particolare, risulta che l’anziana donna si adoperava per cucinare e per accudire il bambino, sia di giorno che di notte, dando anche un contributo economico al ménage familiare, sottolineano i giudici di Cassazione.
Ci si trova, in sostanza, di fronte a profili di fatto che certificano l’esistenza di un inserimento della suocera nel nucleo familiare del figlio per effetto di una stabile comunanza di vita, che prescinde dalla materiale coabitazione nel medesimo immobile, suddiviso in due mini appartamenti. Di conseguenza, anche a prescindere dal rapporto di convivenza, il legame di affinità tra suocera e nuora è sufficiente ad integrare il presupposto della nozione di familiare.
Tirando le somme, vi è, analizzando la vicenda calabrese, un legame di stabile comunanza di vita di tipo familiare tra la suocera e la nuora, indipendentemente dal requisito della convivenza, annotano i giudici di Cassazione, e quindi è sacrosanto condannare per maltrattamenti in famiglia la giovane donna, resasi autrice di condotte vessatorie nei confronti della suocera.
Ampliando l’orizzonte, poi, i magistrati di terzo grado chiosano ribadendo che, ai fini della

configurabilità del reato di maltrattamenti contro i familiari, deve considerarsi ‘famiglia’ ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà, senza la necessità della convivenza e della coabitazione, essendo sufficiente un regime di vita improntato a rapporti di umana solidarietà ed a strette relazioni, dovute a diversi motivi anche assistenziali.

Mantenimento totale del figlio: ecco quando può scattare il rimborsoVi è la necessità che lo status di figlio sia defini...
01/06/2026

Mantenimento totale del figlio: ecco quando può scattare il rimborso
Vi è la necessità che lo status di figlio sia definitivamente acclarato rispetto all’altro genitore prima che il diritto al rimborso delle spese sostenute dal genitore che ha per intero mantenuto il figlio fino alla sua autosufficienza economica possa essere fatto valere

Il diritto al rimborso delle spese sostenute dal genitore che ha per intero mantenuto il figlio fino alla autosufficienza economica non può farsi valere se prima il figlio non è riconosciuto o non ne viene accertata (con sentenza passata in giudicato) la genitorialità. Detto ciò, però, la necessità che lo status di figlio sia definitivamente acclarato prima che il diritto al rimborso delle spese sostenute dal genitore che ha per intero mantenuto il figlio fino alla sua autosufficienza economica possa essere fatto valere non comporta che questo diritto patrimoniale non rientri nella successione a causa di morte di tale genitore ove il suo decesso risalga ad epoca precedente al definitivo accertamento della genitorialità dell’altro genitore.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 7187 del 25 marzo 2026 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso tra un figlio e un padre, contenzioso relativo al rimborso pro quota paterna delle spese sostenute dalla madre – purtroppo deceduta – per il mantenimento, fino all’autosufficienza economica, del figlio.
Netta la presa di posizione del giudice d’Appello: nulla è dovuto dall’uomo al figlio, quale erede della madre, a titolo di contributo al mantenimento fino alla sua autosufficienza economica.
Di parere opposto, invece, i magistrati di Cassazione, i quali ribadiscono, in premessa, che la prescrizione per i diritti fondati su un fatto costitutivo quale lo status di figlio non inizia a decorrere prima che detto status sia definitivamente acquisito, e tale prescrizione può decorrere da quando il figlio è riconosciuto dal genitore.
Ciò detto, la necessità che lo status di figlio sia definitivamente acclarato prima che il diritto al rimborso delle spese sostenute dal genitore che ha per intero mantenuto il figlio fino alla sua autosufficienza economica possa essere fatto valere non comporta, però, che questo diritto patrimoniale non rientri nella successione a causa di morte di tale genitore ove il suo decesso risalga ad epoca precedente al definitivo accertamento della genitorialità dell’altro. Anche perché l’obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché nell’ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori.
Peraltro, la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento e, quindi, implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento. La relativa obbligazione si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l’altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato, ha diritto di regresso per la corrispondente quota.
Dunque, per un verso il genitore (naturale), dichiarato tale con provvedimento del giudice, non può sottrarsi all’obbligazione nei confronti del figlio per la quota parte posta a suo carico, ma è tenuto a provvedere sin dal momento della nascita, per altro verso il genitore che ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio ha possibilità di azione nei confronti dell’altro per ottenere il rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita. Questa azione non è utilmente esercitabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale, pur dovendosi precisare che l’azione di regresso può essere esercitata anche unitamente alla domanda di dichiarazione giudiziale della paternità. Difatti, in tal caso, l’azione serve alla precostituzione del titolo, il quale è comunque e sempre eseguibile soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della paternità.
Ora, se, da un lato, il genitore che ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio ha diritto di azione nei confronti dell’altro per ottenere il rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita e, dall’altro, l’azione di regresso non è utilmente esercitabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione (momento che segna altresì il dies a quo della decorrenza della prescrizione del medesimo diritto), esiste una divaricazione temporale fra esistenza del diritto al rimborso e momento in cui tale diritto può essere fatto valere. Questa divaricazione temporale riguarda l’esercitabilità dell’azione, ma non comporta l’insorgere solo in quel frangente del diritto patrimoniale al regresso, con la conseguenza, facendo riferimento alla vicenda in esame, che, essendo la madre già morta, ella non potrebbe trasmetterlo ai suoi eredi, non potendo essere ricompreso fra le situazioni attive. Al contrario, l’esistenza del dovere di mantenimento risale fin al momento della nascita del figlio (nel senso stabilito in primo luogo dalla Costituzione) ed il correlato diritto al rimborso del genitore che si sia fatto carico per intero di tale obbligo entra dalla medesima epoca nel patrimonio di quest’ultimo, seppur quale diritto patrimoniale latente esercitabile a condizione e dal momento della definitiva individuazione del concorrente obbligato. Ne discende che un simile diritto patrimoniale deve intendersi come ricompreso nella successione del genitore che si sia fatto carico per intero dell’obbligo di mantenimento, anche se il suo decesso sia precedente all’accertamento del rapporto di filiazione.

A carico di un solo genitore le spese per il figlio: come determinare la misura del rimborso a carico dell’altro genitor...
29/05/2026

A carico di un solo genitore le spese per il figlio: come determinare la misura del rimborso a carico dell’altro genitore.
Necessario fare riferimento agli esborsi effettivamente, o verosimilmente, sostenuti dal singolo genitore nel periodo preso in esame.

A carico di un solo genitore le spese per il figlio: come determinare la misura del rimborso a carico dell’altro genitore
La determinazione della misura del rimborso delle spese sostenute per il figlio dal solo genitore che se ne è fatto carico, pur potendo avve**re anche in via equitativa, deve fondarsi sugli esborsi effettivamente o verosimilmente sostenuti dall’unico genitore nel periodo considerato, e; a questo riguardo, si deve tenere conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 7190 del 25 marzo 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto tra due genitori e relativo agli esborsi economici sostenuti per il mantenimento della loro figlia.
Analizzando la specifica vicenda, i magistrati di terzo grado, come già il giudice d’Appello, annotano che la domanda, presentata dalla donna, per il rimborso pro quota delle spese sostenute per il mantenimento della figlia dalla sua nascita fino al raggiungimento della maggiore età concerneva un arco temporale in cui la donna. aveva potuto verosimilmente contare sul contributo e sul supporto economico del marito (prima del divorzio e della sentenza di disconoscimento della filiazione paterna), e aggiungono che nessuna informazione è stata fornita dalla donna circa l’esatta entità del contributo al mantenimento della figlia corrisposto dal marito nel periodo di riferimento. Di conseguenza, in assenza di univoci elementi contrari, non è possibile escludere in radice che l’allora marito si fosse fatto carico in maniera esclusiva del mantenimento della figlia della moglie.
Non trascurabile, poi, una ulteriore considerazione: è risultata sconosciuta l’eventuale attività lavorativa svolta dalla donna nel periodo in esame, così come sconosciute sono risultate le sue entrate, di qualsivoglia genere.
Tirando le somme, non si è affatto esclusa l’esistenza di alcuna ‘spesa base’ per il mantenimento della ragazza, ma, ben diversamente, si è constatato che è mancata la prova che di tale spesa si fosse fatta carico proprio donna piuttosto che l’allora marito coniuge.

Il messaggio ‘WhatsApp’ può costare caro al carabiniere.Legittima, secondo i giudici, l’irrogazione di una sanzione disc...
28/05/2026

Il messaggio ‘WhatsApp’ può costare caro al carabiniere.
Legittima, secondo i giudici, l’irrogazione di una sanzione disciplinare, a fronte di un testo contenente frasi lesive della dignità del corpo di appartenenza

Legittima l’irrogazione di una sanzione disciplinare ad un militare che abbia inviato ad un gruppo ‘WhatsApp’ un messaggio contenente frasi lesive della dignità del corpo di appartenenza, dovendosi prefigurare, alla stregua di un canone di ragionevole precauzione, la successiva propagazione a terzi del messaggio ad opera dei partecipanti alla chat.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 3116 del 21 aprile 2026 del Consiglio di Stato), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo alla sanzione disciplinare – il rimprovero, per essere precisi – inflitta dal comandante di una ‘Compagnia Carabinieri’ ad un maresciallo dell’Arma.
Chiari i dettagli della vicenda, risalente all’inizio della pandemia. A fine febbraio, difatti, durante la prima fase dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il comandante chiede al maresciallo di informare gli altri colleghi del reparto che il ‘Comando Compagnia’ aveva dotato la sezione di quattro mascherine, con la disposizione di conservarle in busta chiusa, passandole dagli equipaggi smontanti agli equipaggi montanti al cambio turno, e di utilizzarle solo in caso di necessità. Il maresciallo esege l’ordine tramite il servizio di messaggistica privata ‘WhatsApp’, inviando le suddette istruzioni in una chat (di cui non fa parte il comandante della sezione), al contempo postando le seguenti espressioni: “La nostra amministrazione prende seriamente a cuore la nostra incolumità di operatori della strada e adotta serie misure volte a tutelarla” (frase seguita da una foto raffigurante quattro buste bianche, contenenti ciascuna due mascherine facciali); “Per la Sezione (una quarantina di militari) il ‘Comando Compagnia’ ha appena fornito quattro (sì, avete letto bene: QUATTRO) mascherine che gli equipaggi dovranno prendere in consegna per il servizio esterno”; “vanno tenute chiuse e passate agli equipaggi del turno successivo. Qualora venissero aperte, dobbiamo informare il comandante della Sezione dell’avvenuta apertura della busta”.
Questi messaggi vengono poi condivisi da altro esponente dell’Arma sulla chat di un altro reparto e su altro gruppo ‘WhatsApp’, accompagnati dalla frase “Viva l’Italia, viva l’Arma dei Carabinieri!”.
A fronte di tale quadro, è assolutamente legittima, secondo i giudici, la sanzione adottata nei confronti del maresciallo. Ciò perché, innanzitutto, il diritto di critica, riconosciuto espressamente in favore del personale militare trova un proprio limite intrinseco nella necessità che le espressioni usate siano continenti, ovvero esternate con modalità tali da non travalicare i principi di correttezza stabiliti dalla normativa in materia disciplinare e siano improntati ad una continenza particolarmente rigorosa del linguaggio e dei toni, dovendo essere evitata ogni esplicita o implicita commistione fra il pensiero espresso ed il ruolo ricoperto. Difatti, le forze armate sono regolate da un complesso di norme e principi (che gli appartenenti si obbligano ad osservare) i quali, in virtù di pubblici interessi ed in quanto rivolti a soggetti cui si chiede una disciplina speciale, possono trovare del tutto legittimamente un’applicazione in senso compressivo di alcuni profili di libertà comportamentale.
Per chiudere il cerchio, infine, i giudici precisano che, in materia di sanzioni disciplinari irrogate al personale militare, l’obbligo di motivazione deve ritenersi attenuato e correttamente assolto attraverso il mero riferimento puntuale al fatto addebitato, qualora la condotta sia di tale rilievo da risultare palesemente contraria ai doveri di moralità, rettitudine, correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e del giuramento prestato, rendendo di fatto la sanzione non suscettibile di ridimensionamento.

Può essere qualificata come abusiva una richiesta di accesso ai propri dati.A patto, però, che l’istanza sia presentata ...
27/05/2026

Può essere qualificata come abusiva una richiesta di accesso ai propri dati.
A patto, però, che l’istanza sia presentata al solo scopo di chiedere successivamente un risarcimento.

Una richiesta di accesso ai propri dati personali può essere qualificata come abusiva e respinta se presentata al solo scopo di chiedere successivamente un risarcimento per una presunta violazione del ‘Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati’.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza del 19 marzo 2026 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), chiamati a prendere in esame il controverso caso riguardante una persona, residente in Austria, che si è iscritta alla newsletter dell’impresa di ottica a conduzione familiare ‘Brillen Rottler’, con sede ad Arnsberg, in Germania, inserendo i propri dati personali nel modulo di iscrizione disponibile sul sito internet dell’azienda, e tredici giorni dopo ha presentato alla società una richiesta di accesso, alla luce del ‘Regolamento generale sulla protezione dei dati’.
Secondo tale ‘Regolamento’, un soggetto ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, quando vi sia in corso un trattamento, il diritto di accedere a tali dati e alle relative informazioni.
La ‘Brillen Rottler’ ha respinto la richiesta, ritenendola abusiva. Secondo la ‘Brillen Rottler’, difatti, da vari servizi giornalistici, contenuti di blog e newsletter di avvocati risulta che tale persona si iscrive sistematicamente alle newsletter di varie imprese, prima di presentare una richiesta di accesso e poi una domanda di risarcimento.
Detta persona ha invece ritenuto che la sua richiesta di accesso fosse legittima e ha chiesto alla ‘Brillen Rottler’ un risarcimento di almeno 1.000 euro a titolo di risarcimento del danno immateriale che essa sostiene di aver subito a causa del rigetto di tale richiesta di accesso.
La patata bollente è finita nelle mani di un giudice tedesco, il quale, a sua volta, in merito alla legittimità della richiesta di accesso e della domanda di risarcimento, ha chiesto ai magistrati europei se una prima richiesta di accesso ai dati personali presentata dal privato possa essere considerata eccessiva e se questo stesso privato abbia diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto di accesso a tali dati.
Per i giudici europei, una prima richiesta di accesso può, in determinate circostanze, essere già considerata eccessiva, alla luce del ‘Regolamento generale sulla protezione dei dati’, e quindi abusiva. Ciò è quanto avviene nel caso in cui il titolare del trattamento dimostri che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dal ‘Regolamento’ per la presentazione di una richiesta di accesso, tale richiesta è stata presentata non per prendere conoscenza del trattamento dei dati e verificarne la liceità, ma con l’intento, qualificabile come abusivo, di creare artificiosamente le condizioni necessarie per ottenere un risarcimento alla luce del ‘Regolamento’.
Analizzando lo specifico caso, il fatto che, secondo informazioni accessibili al pubblico, il soggetto abbia presentato diverse richieste di accesso ai propri dati personali, seguite da domande di risarcimento, nei confronti di diversi titolari del trattamento può essere preso in considerazione al fine di stabilire l’esistenza di tale intento abusivo. Inoltre, una persona che subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del ‘Regolamento generale per la protezione dei dati’, ivi compresa una violazione del diritto di accesso ai propri dati personali, ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento il risarcimento di tale danno. Tuttavia, per ottenere detto risarcimento, il soggetto deve dimostrare, in particolare, di aver effettivamente subito tale danno. E, ovviamente, il soggetto non può ottenere il risarcimento del danno nel caso in cui la causa determinante di detto danno sia il suo proprio comportamento.

Indirizzo

Viale Colombo N. 72
San Benedetto Del Tronto
63074

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