Studio Legale Avvocato Gabriella Ceneri

Studio Legale Avvocato Gabriella Ceneri diritto penale, minorile, famiglia, assistenza legale giudiziale, stragiudiziale,consulenze.

Lo Studio porge i più sentiti auguri di una serena Pasqua.Che sia un momento di pace e serenità per tutti. 🐣
04/04/2026

Lo Studio porge i più sentiti auguri di una serena Pasqua.
Che sia un momento di pace e serenità per tutti. 🐣

Metti che una giovane con disabilità intellettiva grave e non affetta da patologie psichiatriche, beneficiaria di ammini...
20/02/2026

Metti che una giovane con disabilità intellettiva grave e non affetta da patologie psichiatriche, beneficiaria di amministrazione di sostegno, venga mandata via improvvisamente dalla struttura residenziale riabilitativa nella quale era stata collocata circa due anni prima con un decreto del Giudice Tutelare, su proposta dell’UMEA, che la riteneva adeguata alle sue esigenze di cura in relazione alla valutazione effettuata.
Metti che l’allontanamento avvenga con la motivazione che la giovane non sia compatibile con detta struttura riabilitativa, mentre era ancora ricoverata nel reparto di psichiatria nel quale si trovava in emergenza, a seguito di un episodio di criticità comportamentale segnalato dalla struttura stessa.
Metti che il Giudice Tutelare ricordi alla struttura - con un decreto - che è tenuta a riaccogliere la giovane appena dimissibile dal reparto di psichiatria, nelle more del reperimento di un’altra struttura, possibilmente nella zona di residenza della giovane, come dalla stessa richiesto e di una nuova valutazione.
Metti che la struttura, invece di adempiere, impugni il decreto con un reclamo ex art.473 bis 58 e 739 cpc e che gli ADS, genitori della giovane, si costituiscano per chiederne il rigetto.
Ebbene questo è il quadro nel quale il Tribunale di Fermo, in composizione Collegiale, Presidente dott.ssa Marzialetti, rende la sua decisione di rigetto del reclamo, aderendo alle tesi degli ADS, patrocinati dalla sottoscritta: “ Sul punto, preme mettere in evidenza come - al netto delle difficoltà di gestione della paziente, le quali in forza della diagnosi già effettuata, rimasta, dalla data di inserimento presso la struttura sanitaria reclamante e sino all’attualità invariata, erano comunque note e prevedibili - il provvedimento in questa sede impugnato, di fatto, si limita a prevedere il reinserimento della beneficiaria dell’amministrazione di sostegno per il solo tempo necessario al reperimento di una idonea struttura alternativa e previa concertazione delle dimissioni all’esito della predetta rivalutazione dell’adeguato setting assistenziale.”
L’argomento sembrerebbe scontato, ma non lo e’…Ci sono alcune forme di disabilità grave che risultando “scomode” e “indesiderate ” e quindi “insostenibili” nella quasi totalità di strutture residenziali riabilitative, perché richiedono maggiori risorse di personale e spazi supplementari rispetto a quelli ordinari.
Talvolta i Servizi predispongono progetti personalizzati all’interno della struttura, per assicurare un operatore dedicato, che risultano però di difficile gestione a lungo termine, anche per la loro onerosità. Se ci fossero imprenditori disposti a prendere in carico questo bisogno sanitario, che ha importanti risvolti sociali, istituendo una struttura con queste peculiari caratteristiche, sicuramente la riempirebbero subito.
Chi paga ad oggi le conseguenze di questo vuoto sono le famiglie, che si trovano a rinunciare al lavoro per stare dietro al proprio familiare portatore di questo tipo di disabilità grave, perché le ore di assistenza domiciliare messe a disposizione dai Servizi sono sempre insufficienti e non coprono la notte, quando si verificano spesso le crisi più importanti.
Altri casi di rifiuto che conosco non sono finiti davanti ad un giudice e quindi sono passati inosservati alla verifica della loro legittimità, perché tollerati da chi li ha subiti.
La vicenda che racconto ha un lieto fine perché per la giovane in questione, dopo una ricerca estenuante condotta dai Servizi dell’UMEA e dalla famiglia personalmente, durata alcuni mesi contattando più di 80 strutture residenziali sanitarie per la disabilità grave, selezionate in tutta Italia , si è riusciti a reperire un posto. Ora la battaglia legale dei genitori riprende per richiedere il risarcimento del danno alla struttura per l’inadempimento contrattuale e il vuoto assistenziale residenziale che ha determinato per la figlia , oltre che per i disagi e le sofferenze arrecate a lei e alla sua famiglia, anche per il carico di cura sulla stessa incombente senza disporre delle figure professionali necessarie.
Immagine 8photo su freepik

In occasione delle festività natalizie, porgiamo a Voi e alle Vostre famiglie i nostri più sinceri auguri di Buon Natale...
25/12/2025

In occasione delle festività natalizie, porgiamo a Voi e alle Vostre famiglie i nostri più sinceri auguri di Buon Natale e di un nuovo anno ricco di serenità e salute.

In studio e' scoppiato il Natale 🎅 Siamo al lavoro fino a martedi' 23 dicembre,  le richieste di consulenze nel periodo ...
16/12/2025

In studio e' scoppiato il Natale 🎅 Siamo al lavoro fino a martedi' 23 dicembre, le richieste di consulenze nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio saranno esaminate solo previa verifica dell'urgenza. Daniele Daniz Paolanti Caterina Mascaretti Beatrice Spinozzi

All’interno dell’articolo tutte le info 😀
10/12/2025

All’interno dell’articolo tutte le info 😀

Un saggio che esplora luci ed ombre delle tecnologie intelligenti

𝐔𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐫𝐠𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐥𝐢𝐭𝐭𝐢 𝐭𝐫𝐚 𝐢 𝐠𝐞𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐢𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐫𝐢𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐚 𝐥𝐞 𝐬𝐩𝐞𝐬𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐟𝐢𝐠𝐥𝐢,...
28/10/2025

𝐔𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐫𝐠𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐥𝐢𝐭𝐭𝐢 𝐭𝐫𝐚 𝐢 𝐠𝐞𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐢𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐫𝐢𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐚 𝐥𝐞 𝐬𝐩𝐞𝐬𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐟𝐢𝐠𝐥𝐢, laddove le scelte di cura dei minori (ad esempio un visita specialistica) o di istruzione (ad esempio la partecipazione ad una gita scolastica) siano operate da un genitore senza l’accordo preventivo con l’altro, pretendendo poi di averne comunque il rimborso nella quota prevista nel provvedimento vigente. Prima di rivolgersi all’avvocato per tutelare la propria posizione debitoria o creditoria, ove la sentenza/decreto non offrano indicazioni e considerato che il codice civile non entra nel merito di questo argomento, ma prevede solo la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie (ex art. 337 ter c.c.), consiglio di verificare se esista un protocollo territoriale in questa materia adottato dal Tribunale, dove si trovano regolate espressamente quali spese vanno considerate straordinarie, le ipotesi nelle quali sia rimborsabile la singola spesa, senza o con il preventivo accordo con l’altro genitore e, in tale ultimo caso, la modalità di comunicazione della proposta di spesa all’altro genitore. Ad esempio nelle Marche è stato sottoscritto nel luglio 2024, all’esito della riforma “Cartabia”, un protocollo di intesa cui tutti i Tribunali territoriali nell’ambito della Corte d’Appello sono tenuti ad attenersi nei nuovi provvedimenti in materia di famiglia, che può essere invocato anche per l’esecuzione dei provvedimenti temporalmente anteriori, se non ivi diversamente disciplinato. In Abruzzo invece vigono protocolli che variano da Tribunale a Tribunale. Cosa può succedere? Che ad esempio nelle Marche i parafarmaci, come le vitamine o il comune paracetamolo
(che sono in pratica farmaci da banco), se prescritti dal pediatra, vadano suddivisi al 50% tra i genitori e non è necessario l’accordo preventivo per chiedere il rimborso all’altro genitore, mentre in Abruzzo (ad esempio nel territorio di Teramo e provincia, vicinissima al confine con le Marche) l’acquisto dei parafarmaci non è spesa da suddividere, in quanto farmaco da banco e pertanto rientra nelle spese ordinarie, quindi nell’assegno di mantenimento. È necessario pertanto, al momento di affrontare una spesa straordinaria, informarsi sui protocolli che sono applicabili in relazione al Tribunale che ha reso il provvedimento, per evitare spiacevoli dinieghi alla richiesta di rimborso. È utile altresì verificare il tenore del protocollo applicabile anche prima di sottoscrivere un accordo sull’entità del contributo ordinario al mantenimento, soprattutto se è già nota e prevedibile la spesa ricorrente per taluni parafarmaci.
Esiste anche un protocollo nazionale (CNF) ma è da considerarsi residuale rispetto a quelli territoriali.

Per chi voglia saperne di più ecco i link
al protocollo distrettuale Marche:
https://www.ordineavvocatiascolipiceno.it/wp-content/uploads/2024/09/prot._n.139_int-spese_straordinarie_proc.di_famiglia.pdf
e al protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Teramo:
https://www.ordineavvocatiteramo.it/uploads/contents/c_32/d_14940.pdf

Una giornata di lavoro faticosa, quella di oggi, all’altezza di ogni previsione targata venerdì 17 🤣mi resta la soddisfa...
17/10/2025

Una giornata di lavoro faticosa, quella di oggi, all’altezza di ogni previsione targata venerdì 17 🤣mi resta la soddisfazione, condivisa con i Colleghi delle controparti, di aver concluso, durante la settimana che si avvia alla fine, ben ✅2 accordi sulla genitorialità di coppie non coniugate, ✅1 separazione consensuale e ✅1 mediazione in materia di patti di famiglia.
Ovviamente i risultati arrivano dopo il lavoro incessante di ricerca di una soluzione conciliativa sul collocamento principale dei minori, sui tempi con ciascun genitore e sulle modalità di mantenimento.
Non bisogna infatti scoraggiarsi di fronte alle difficoltà iniziali, è normale che ciascuna persona reagisca mostrando rigidezza, gravata com’è dal fardello del fallimento della relazione, talvolta del tradimento, delle incomprensioni e con il timore di perdere la quotidianità con il proprio figlio…
L’avvocato che lavora per la conciliazione della controversia in campo familiare conosce le tecniche della negoziazione e spesso porta a casa il risultato, evitando l’incardinarsi di una causa che, nella maggior parte dei casi, esacerba il conflitto e produce sofferenza, in primis ai figli che ne sono coinvolti e spesso travolti.

Lo Studio augura a tutti un rilassante Ferragosto! 🌞
15/08/2025

Lo Studio augura a tutti un rilassante Ferragosto! 🌞

𝐋’𝐨𝐜𝐜𝐮𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐛𝐮𝐬𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐢𝐦𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐩𝐮𝐨̀ 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐭𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐬𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐨𝐜𝐜𝐮𝐩𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐢𝐚 𝐬𝐭𝐚...
11/08/2025

𝐋’𝐨𝐜𝐜𝐮𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐛𝐮𝐬𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐢𝐦𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐩𝐮𝐨̀ 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐭𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐬𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐨𝐜𝐜𝐮𝐩𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐢𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐫𝐛𝐢𝐭𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐞 𝐬𝐢𝐚 𝐚𝐯𝐯𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐝𝐚𝐥𝐥’𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐧𝐨, 𝐦𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐨 𝐢𝐥 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐬𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐞𝐠𝐢𝐭𝐭𝐢𝐦𝐢.

Il Tribunale di Teramo ha assolto perché il fatto non sussiste una donna, imputata per il reato di cui all’art. 633 c.p. in quanto l’ingresso nell’immobile, dalla stessa occupato, era avvenuto grazie all’ospitalità del conduttore, munito di regolare contratto di locazione, il quale aveva reso nota alla locatrice la presenza della predetta donna a casa sua.
All’esito dell’allontanamento volontario dall’abitazione del conduttore e della comunicazione al locatore dell’intenzione di risolvere il contratto, l’imputata era rimasta a vivere nell’appartamento e non intendeva andarsene.
Aveva chiesto al conduttore di stipulare un regolare contratto, ma costui non era disponibile.
Il conduttore, a questo punto, proponeva denuncia - querela a carico della donna per il reato di cui all’art. 633 c.p. , ma non proponeva alcuna azione civile per rientrare in possesso dell’immobile.
All’esito del processo il giudice escludeva la responsabilità penale dell’imputata, accogliendo le richieste di assoluzione del difensore avv.Ceneri, che sosteneva il difetto dell’elemento costitutivo del reato. Il Giudice decideva sulla base della sentenza n. 11996 Cass.Penale Sez.II 02/02/2021 che afferma “l’invasione non ricorre laddove il soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene, prosegua nell’occupazione contro la sopraggiunta volontà dell’avente diritto”, e precisava che il reato di occupazione abusiva presuppone l’introduzione arbitraria e dall’esterno.
“Residuano solo profili civilistici” afferma il Giudice.
Cosa succederà con il nuovo art. 634 bis del codice penale, introdotto nel mese di aprile 2025 con il decreto sicurezza? Sarà davvero risolutivo per i casi di occupazione abusiva dell’immobile destinato a domicilio altrui, in quanto la predetta normativa consente di ottenere direttamente dal giudice penale il provvedimento di sgombero dell’immobile? Lo vedremo solo nelle prossime applicazioni giurisprudenziali.

E anche quest’anno abbiamo vinto un’udienza in periodo feriale 🤣!Si tratta di una tutela urgente per un nostro assistito...
04/08/2025

E anche quest’anno abbiamo vinto un’udienza in periodo feriale 🤣!
Si tratta di una tutela urgente per un nostro assistito, chiesta in una materia che non tollera ritardi e pertanto il Tribunale e’ obbligato a reperire un giudice per tenere l’udienza e decidere.
In ogni caso dall’11 e fino al 24 agosto lo Studio sarà chiuso per permetterci il giusto riposo 😎 Torneremo operativi lunedi 25 agosto 😀
Esclusivamente per le emergenze garantiamo nel periodo di chiusura la reperibilità al numero 3939921112.

Novita' in Studio 🗣 🎉Rinforziamo gli strumenti a disposizione  per fornire ai nostri assistiti competenza, sollecitudine...
21/07/2025

Novita' in Studio 🗣 🎉
Rinforziamo gli strumenti a disposizione per fornire ai nostri assistiti competenza, sollecitudine nella presa in carico dei problemi e quindi una giustizia a misura d'uomo. Dall'amicizia e dalla stima reciproca tra l'avv. Gabriella Ceneri e l'avv.Daniele Paolanti e' nata la volontà di stabilire una collaborazione sul piano professionale. L'avv. Daniele Paolanti apporterà il valore aggiunto del suo dottorato di ricerca in Diritto Internazionale e degli studi in diritto Costituzionale Comparato, che gli hanno consentito di conseguire il dottorato in materia. Tra un confronto sulle strategie difensive penali, altro campo di suo interesse, e una ricerca di giurisprudenza, ci sarà in Studio anche l'occasione di leggere i suoi componimenti poetici e seguire le vicende dei personaggi nati dalla sua fervida fantasia. Un ambiente disteso e stimolante ci aiuta a lavorare meglio per voi

Indirizzo

Via Del Correggio N. 22
San Benedetto Del Tronto
63074

Orario di apertura

Lunedì 10:00 - 12:30
16:30 - 19:30
Martedì 10:00 - 13:00
16:15 - 19:30
Mercoledì 10:00 - 13:00
16:15 - 19:30
Giovedì 10:00 - 13:00
16:15 - 19:30
Venerdì 10:00 - 13:00
16:15 - 19:30

Telefono

+390735781716

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Legale Avvocato Gabriella Ceneri pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Legale Avvocato Gabriella Ceneri:

Condividi