18/08/2026
INTELLIGENZA ARTIFICIALE e REATI PRESUPPOSTO del DECRETO 231.
Il provvedimento di adeguamento dell’ordinamento italiano all’AI Act europeo (Regolamento UE 2024/1689), approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri, amplia il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, introducendo specifiche fattispecie connesse all’utilizzo dei sistemi di IA.
Il nuovo articolo 437-bis del Codice penale disciplina il reato derivante dalll’omessa adozione delle misure tecniche e di sicurezza previste nella progettazione, addestramento, produzione, immissione sul mercato o utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio.
La norma coinvolge potenzialmente l’intera catena di valore dell’IA: non soltanto chi sviluppa i sistemi, ma anche le imprese che li utilizzano professionalmente.
Per gli enti, il nuovo articolo 25-vicies del D.Lgs. 231/2001 prevede una sanzione pecuniaria da 600 a 1.000 quote in relazione al delitto di cui all’articolo 437-bis c.p.
Nel sistema 231 entra anche il reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale previsto dall’articolo 612-quater c.p., per il quale è prevista una sanzione da 200 a 700 quote.
A queste possono aggiungersi le sanzioni interdittive, tra cui sospensione o revoca delle autorizzazioni, divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni e finanziamenti e divieto di pubblicizzare beni o servizi.
L’intelligenza artificiale pertanto non è più soltanto uno strumento tecnologico, ma diviene un nuovo fattore di rischio organizzativo e di compliance con possibili conseguenze in campo penalistico anche per imprese, enti, amministratori ed organismi di controllo.
Le nuove norme ed il nuovo livello di rischio di impresa impongono pertanto di aggiornare ed adeguare l'intero sistema del Modello 231 di aziende ed enti.