20/02/2020
CIVILE - APPALTI
LA DILIGENZA DEL DIRETTORE DEI LAVORI VA VALUTATA IN CONCRETO
In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di specifiche competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire.
Il suo comportamento deve essere, pertanto, valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto".
Rientrano, quindi, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa rispetto al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sua ordinanza del 17.02.2020, n°3855.