15/09/2021
Il lavoratore, in caso di fallimento dell’azienda, è legittimato a domandare l’ammissione al passivo per le quote di T.F.R. maturate e non versate dal datore di lavoro al Fondo Complementare, in quanto le quote da accantonare sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto determina - in ogni caso - l’esigibilità (cfr. Corte di Cassazione – Ordinanza del 10 settembre 2021 n. 24510).