12/02/2026
🔴ALTRA VITTORIA DELL'AVV. STEFANIA MERRONE PER IL CONTRIBUENTE‼️‼️
🔊CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA CAMPANIA - SEZIONE SALERNO
SENTENZA N. 1171/2026 DEL 2 FEBBRAIO 2026 - RIGETTO APPELLO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
➡️PROCESSO TRIBUTARIO - APPELLO - PRODUZIONE DOCUMENTALE TARDIVA - NUOVA DISCIPLINA D.LGS. 81/2025 - INAMMISSIBILITÀ
La decisione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado Campania, sez. distaccata Salerno, che si pubblica, evidenzia il significativo inasprimento della disciplina probatoria nel processo tributario d'appello, che impone agli Enti Impositori e Riscossori una maggiore diligenza nella costituzione e nella produzione documentale già in primo grado. L'orientamento conferma l'impossibilità di rimediare in appello alle omissioni processuali commesse nel giudizio di prime cure.
In particolare la Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado Campania, sez. distaccata Salerno, n. 1171/2026, depositata il 2 febbraio 2026, rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno, contumace in primo grado, contro la sentenza n. 1171/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, che aveva accolto il ricorso del mio assistito per l'annullamento di un'intimazione di pagamento e delle relative cartelle di pagamento stante l'assenza della prova della loro notifica al contribuente.
La sentenza evidenzia l'importante evoluzione normativa introdotta dal D.Lgs. n. 81/2025 che ha significativamente limitato la possibilità di produrre nuovi documenti in appello nel processo tributario, introducendo una disciplina più restrittiva rispetto al precedente orientamento giurisprudenziale consolidato che, come evidenziato dalla Cassazione civile, Sez. Trib., ordinanza n. 297 del 8 gennaio 2025, consentiva ampiamente la produzione di nuovi documenti in appello anche se preesistenti al giudizio di primo grado.
La riforma del processo tributario operata dal D.Lgs. 81/2025, infatti, ha introdotto limitazioni stringenti alla produzione documentale in appello, impedendo alle parti di sanare in sede di gravame le carenze probatorie del primo grado. La documentazione prodotta tardivamente dall'Agenzia delle Entrate, solo in appello, pur se preesistente e rilevante per il merito della controversia, è stata dichiarata inammissibile e inutilizzabile dal Giudice del gravame.
La decisione conferma, in conclusione, l'importanza della tempestiva produzione documentale nel processo tributario e l'applicazione delle nuove disposizioni processuali che hanno reso più rigorosa la disciplina probatoria in sede di gravame.
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