21/06/2023
Il passeggero che, a seguito della cancellazione del suo volo di ritorno, si registra da sé per un volo di rimpatrio organizzato da uno Stato membro nel contesto di una misura di assistenza consolare, ed è tenuto a versare a tale Stato un contributo obbligatorio alle spese, non dispone di un diritto al rimborso a carico del vettore aereo operativo
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In data 8 giugno 2023, la Corte di Giustizia UE si è pronunciata sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 261/2004. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia sorta in relazione al rifiuto del vettore aereo di rimborsare ad un console e a sua moglie la somma che essi avevano dovuto versare per beneficiare di un volo di rimpatrio organizzato dalla Repubblica d’Austria nell’ambito delle sue funzioni consolari, a seguito della cancellazione del loro volo da parte dell’Austrian Airlines a causa della pandemia di coronavirus.
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che un volo di rimpatrio, organizzato da uno Stato membro nel contesto di una misura di assistenza consolare, in seguito alla cancellazione di un volo, costituisca un “riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili”, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, che deve essere offerto dal vettore aereo operativo al passeggero il cui volo è stato cancellato.
Secondo la Corte, offrire un “riavviamento” ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento 261/2004 non può limitarsi, per il vettore aereo operativo interessato, a proporre al passeggero aereo di condurlo alla sua destinazione finale con il volo successivo a quello cancellato. Una tale offerta, infatti, può comprendere altri voli, ivi compresi quelli in coincidenza, operati eventualmente da altri vettori aerei, appartenenti o meno alla stessa alleanza aerea, e che arrivino meno tardi rispetto al volo successivo al volo cancellato. L’ambito di applicazione del Regolamento 261/2004, tuttavia, non può essere esteso a voli non commerciali, che pertanto non possono essere utilizzati per attuare un tale riavviamento.
Con la seconda questione, invece, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento 261/2004 debba essere interpretato nel senso che conferisce a un passeggero che, a seguito della cancellazione del suo volo di ritorno, abbia dovuto registrarsi da sé per un volo di rimpatrio organizzato da uno Stato membro nel contesto di una misura di assistenza consolare e versare a detto Stato a tale titolo un contributo obbligatorio alle spese un diritto al rimborso di tali spese a carico del vettore aereo operativo.
Secondo la Corte, sebbene il Regolamento 261/2004 lasci impregiudicato il diritto del passeggero ad un risarcimento supplementare, esso deve essere basato sul diritto nazionale o internazionale. Di conseguenza, l’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento 261/2004 non può essere interpretato nel senso che un passeggero il quale, a seguito della cancellazione del suo volo di ritorno, si registri da sé su un volo di rimpatrio organizzato da uno Stato membro dispone, sul fondamento di detto regolamento, di un diritto al rimborso da parte del vettore aereo operativo del contributo alle spese supplementari che egli ha dovuto versare ai fini della sua registrazione su tale volo. Tale passeggero, tuttavia, potrà legittimamente far valere un diritto al risarcimento qualora un vettore aereo operativo non abbia adempiuto agli obblighi previsti dagli articoli 8 e 9 del Regolamento 261/2004.