Studio Legale Avv. Roberto Maffia Avv. Alfonso Mignone

Studio Legale Avv. Roberto Maffia Avv. Alfonso Mignone Diritto del Turismo Diritto della Navigazione e dei Trasporti Contrattualistica Internazionale Tutela in materia di proprietà intellettuale.

Lo studio offre assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, avvalendosi di professionisti specializzati che hanno acquisito esperienze sul campo e attraverso lo svolgimento di corsi di formazione e Master. Presta la sua attività su tutto il territorio nazionale ed offre il servizio di domiciliazione, nell'ambito del Distretto di Corte d'Appello di Salerno, per le
seguenti Curie:
Tribunal

e di Salerno e relative sezioni distaccate,Tribunale di Nocera Inferiore, Tribunale di Vallo della Lucania, Giudice di Pace di Sarno, Giudice di Pace di Cava dè Tirreni, Giudice di Pace di Mercato S. Severino, Giudice di Pace di Eboli, Giudice di Pace di Buccino, Giudice di Pace di Agropoli, Giudice di Pace di Roccadaspide, Giudice di Pace di S. Angelo a Fasanella, Giudice di Pace di Pisciotta, Giudice di Pace di Vallo della Lucania, Giudice di Pace di Sala Consilina, Giudice di Pace di Sapri. SETTORI DI ATTIVITA’ DELLO STUDIO
Consulenza legale e aziendale nei seguenti campi:
Diritto civile e commerciale
Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di recupero crediti, diritto delle assicurazioni, diritto dell'internet e delle telecomunicazioni, diritto societario. Contrattualistica d’impresa. Contrattualistica internazionale. Diritto della navigazione e dei trasporti
Assistenza legale e contrattuale ad imprese di shipping o aviation e mediatori marittimi. Consulenza in materia di nautica e aeronautica da diporto per la stipulazione di contratti di charter, compravendita, leasing, noleggio e locazione di imbarcazioni ed aeromobili. Consulenza in materia di demanio marittimo e pesca professionale. Consulenza in materia di lavoro marittimo ed aeronautico. Gestione di contenziosi in materia di trasporti internazionali. Diritto del turismo
Trattazione e gestione del contenzioso tra passeggeri e compagnie aeree, marittime o ferroviarie per le richieste di ristoro connesse ai diversi tipi di disagio e consequenziali danni. Tutela delle posizioni di diritto di coloro i quali hanno patito dei danni in occasione di viaggi c.d. “tutto compreso”. Assistenza legale ad agenzie di viaggio, tour operator, uffici di promozione turistica, associazioni culturali e spettacolistiche, strutture ricettive, società di servizi di turistici, associazioni dei consumatori ed altri operatori turistici. Lo Studio ha la sua sede in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, II, n. 193, Galleria Capitol, Piano II, Int. 209.

Lo Studio Legale augura a tutti i suoi clienti .....
02/08/2023

Lo Studio Legale augura a tutti i suoi clienti .....

Il  Consiglio di Stato "riduce" i canoni demaniali marittimi ⚖️  💶  ⛵ 🏖️ 🐟📣Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2510/...
04/07/2023

Il Consiglio di Stato "riduce" i canoni demaniali marittimi

⚖️ 💶 ⛵ 🏖️ 🐟

📣Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2510/2023 del 20.06.2023 ha sospeso in via cautelare l’efficacia del Decreto sugli “Aggiornamenti relativi all’anno 2023 delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime” del Direttore Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2022.
I canoni annuali relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente in base alla media di due indici statistici determinati dall’Istat: quello dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e quello dei prezzi all’ingrosso (l’articolo 04 del decreto-legge n. 400 del 5 ottobre 1993 introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n.494.
Il Decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 07.02.2023, aveva determinato l’incremento dei canoni per le concessioni demaniali per l’anno 2023 nella misura del 25,15%. Tale aumento era il risultato della media matematica dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati (8,6%) con quello dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (41,7%) rilevati nel periodo di riferimento (settembre 2021 e settembre 2022).
Il TAR del Lazio con ordinanza del 16.05.2023 aveva rigettato la richiesta di sospensiva formulata da un concessionario demaniale perché l’istanza cautelare non pareva complessivamenteassistita dal necessario requisito del periculum in mora “essendo stati addotti a fondamento della stessa nocumenti di natura esclusivamente economica, come tali ex se risarcibili”.
Il Consiglio di Stato ha ribaltato la pronuncia di primo grado accogliendo la richiesta di sospensiva per due ordini di motivi:
➡️da un lato, perché il pericolo avrebbe i caratteri dell’irreparabilità, nella misura in cui il sensibile aumento del canone “ha un impatto immediato sulla stagione estiva in corso,sotto il profilo dell’aumento dei costi di impresa e dei possibili conseguenti ricadute sui prezzi alla clientela”;
➡️dall’altro, perché l’applicazione di un indice statistico non previsto a livello normativo
richiede una necessaria valutazione in sede di merito.
In sostanza, con la pronuncia cautelare, il Consiglio di Stato ha messo in dubbio la legittimità dell’utilizzo dell’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali in luogo dell’indice dei prezzi all’ingrosso (che l’Istat non diffonde più da gennaio del 1998) espressamente previsto dalle norme di legge in tema di adeguamento dei canoni demaniali.

Vicenda TITAN e responsabilità dell'armatore: aspetti contrattuali e necessità di una normativa "ad hoc" per il turismo ...
23/06/2023

Vicenda TITAN e responsabilità dell'armatore: aspetti contrattuali e necessità di una normativa "ad hoc" per il turismo sottomarino

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Al netto di quanto stabilito dal combinato disposto dalle Convenzioni SOLAS e CNUDM che, al momento non sembrano prevedere astrattamente norme tecniche "ad hoc" e conseguenti responsabilità connesse alla loro violazione, su tale tipo di spedizione sottomarina, dal punto di vista contrattuale il noleggio appositamente redatto per i viaggi verso il relitto del Titanic stipulato con Ocean Gate Expedition LTD. sembrerebbe manlevare da ogni qualsivoglia responsabilità la società armatrice anche in caso di negligenza.
Le clausole stabiliscono che tutte le persone a bordo sono state informate dei rischi, anche mortali, e, con una liberatoria, rinunciano al diritto di rivalsa nei confronti di OceanGate e quindi ad avanzare richieste di risarcimento contro l'azienda.
Letteralmente, il documento in questione afferma: 📌«Con la presente mi assumo la piena responsabilità per il rischio di lesioni fisiche, disabilità, morte e danni alla proprietà dovuti alla negligenza [di OceanGate] mentre sono coinvolto nel viaggio».
I pericoli sono segnalati in diversi punti
Nel documento, OceanGate non ha nascosto a cosa andavano incontro i partecipanti ai viaggi, ma allo stesso tempo si è tutelato a fondo, come dimostrano diversi passaggi del documento:
📌 «Parte dell'operazione sarà condotta in un sommergibile sperimentale. Questo sommergibile sperimentale non è stato approvato o certificato da alcuna Organismo di certificazione e regolamentazione e può essere realizzato con materiali non utilizzati in precedenza in sommergibili occupati dall'uomo».
📌 «Durante l'immersione sotto la superficie del mare, questa imbarcazione sarà sottoposta a una pressione estrema e qualsiasi guasto all'imbarcazione mentre sono a bordo potrebbe causare lesioni gravi o morte».
📌«Se scelgo di assistere alla manutenzione o al funzionamento del sommergibile, sarò esposto ai rischi associati ai gas ad alta pressione, all'ossigeno puro, alle apparecchiature elettriche ad alta tensione e ad altri pericoli che potrebbero provocare danni materiali, lesioni, invalidità e morte.»
📌«Sono consapevole dei rischi associati alle attività durante l'operazione e con la presente mi assumo la piena responsabilità per tutti i rischi di danni alla proprietà, lesioni, disabilità e morte [...]. Con la presente accetto di manlevare, indennizzare, proteggere e tenere OceanGate Expeditions, LTD [...] indenne da qualsiasi perdita, responsabilità, danno o spesa sostenuta come risultato di qualsiasi reclamo fatto in violazione di questa dichiarazione».
🧐 Come accadde all'indomani della tragedia del "Titanic", che portò alla creazione delle Regole SOLAS, senza attendere l'evoluzione dell'inchiesta sul sinistro e l'individuazione di eventuali responsabilità) forse è il caso che l'IMO si attivi affinché siano varate normative a garanzia della sicurezza della vita delle persone che vorranno comunque percorrere questa nuova frontiera del turismo.

Il passeggero che, a seguito della cancellazione del suo volo di ritorno, si registra da sé per un volo di rimpatrio org...
21/06/2023

Il passeggero che, a seguito della cancellazione del suo volo di ritorno, si registra da sé per un volo di rimpatrio organizzato da uno Stato membro nel contesto di una misura di assistenza consolare, ed è tenuto a versare a tale Stato un contributo obbligatorio alle spese, non dispone di un diritto al rimborso a carico del vettore aereo operativo

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In data 8 giugno 2023, la Corte di Giustizia UE si è pronunciata sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 261/2004. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia sorta in relazione al rifiuto del vettore aereo di rimborsare ad un console e a sua moglie la somma che essi avevano dovuto versare per beneficiare di un volo di rimpatrio organizzato dalla Repubblica d’Austria nell’ambito delle sue funzioni consolari, a seguito della cancellazione del loro volo da parte dell’Austrian Airlines a causa della pandemia di coronavirus.
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che un volo di rimpatrio, organizzato da uno Stato membro nel contesto di una misura di assistenza consolare, in seguito alla cancellazione di un volo, costituisca un “riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili”, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, che deve essere offerto dal vettore aereo operativo al passeggero il cui volo è stato cancellato.
Secondo la Corte, offrire un “riavviamento” ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento 261/2004 non può limitarsi, per il vettore aereo operativo interessato, a proporre al passeggero aereo di condurlo alla sua destinazione finale con il volo successivo a quello cancellato. Una tale offerta, infatti, può comprendere altri voli, ivi compresi quelli in coincidenza, operati eventualmente da altri vettori aerei, appartenenti o meno alla stessa alleanza aerea, e che arrivino meno tardi rispetto al volo successivo al volo cancellato. L’ambito di applicazione del Regolamento 261/2004, tuttavia, non può essere esteso a voli non commerciali, che pertanto non possono essere utilizzati per attuare un tale riavviamento.
Con la seconda questione, invece, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento 261/2004 debba essere interpretato nel senso che conferisce a un passeggero che, a seguito della cancellazione del suo volo di ritorno, abbia dovuto registrarsi da sé per un volo di rimpatrio organizzato da uno Stato membro nel contesto di una misura di assistenza consolare e versare a detto Stato a tale titolo un contributo obbligatorio alle spese un diritto al rimborso di tali spese a carico del vettore aereo operativo.
Secondo la Corte, sebbene il Regolamento 261/2004 lasci impregiudicato il diritto del passeggero ad un risarcimento supplementare, esso deve essere basato sul diritto nazionale o internazionale. Di conseguenza, l’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento 261/2004 non può essere interpretato nel senso che un passeggero il quale, a seguito della cancellazione del suo volo di ritorno, si registri da sé su un volo di rimpatrio organizzato da uno Stato membro dispone, sul fondamento di detto regolamento, di un diritto al rimborso da parte del vettore aereo operativo del contributo alle spese supplementari che egli ha dovuto versare ai fini della sua registrazione su tale volo. Tale passeggero, tuttavia, potrà legittimamente far valere un diritto al risarcimento qualora un vettore aereo operativo non abbia adempiuto agli obblighi previsti dagli articoli 8 e 9 del Regolamento 261/2004.

Non imponibilità IVA per imbarcazioni adibite al salvataggio in mare🚤 ⛑️ 🆘 🌊 💶Con il Principio di diritto n 9 del 13 giu...
16/06/2023

Non imponibilità IVA per imbarcazioni adibite al salvataggio in mare

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Con il Principio di diritto n 9 del 13 giugno l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che al contratto di noleggio di un'imbarcazione si applica la non imponibilità Iva se in esso è specificato che la nave è adibita ''a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare''.
Infatti dalla lettura dell'articolo 8­ bis del decreto del 'Decreto IVA'' "Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8:
a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50; (...);
L'Agenzia richiama il principio interpretativo fornito con la Circolare 29 settembre 2011, n. 43/E che, in linea con l'indirizzo espresso dalla Corte di Giustizia UE 22 dicembre 2010, causa C116/10), precisa quanto segue: ''Il regime di non imponibilità ad IVA di cui all'art. 8­bis, primo comma, del D.P.R. n. 633, relativamente alle prestazioni di locazione e noleggio delle unità da diporto trova applicazione non in termini oggettivi, ma in dipendenza di precisi requisiti soggettivi che devono connotare anche l'attività svolta dal soggetto che prende a noleggio e locazione l'unità da diporto''.
Ciò premesso, al contratto di noleggio di un'imbarcazione è applicabile il regime di non imponibilità quando in detto contratto è specificato che l'imbarcazione è adibita ''a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare''.
Infatti: ­in base alla lettera a) del citato articolo 8 ­bis, le operazioni di salvataggio e assistenza devono essere effettuate ''in mare''; ­per quanto chiarito nella risoluzione n. 2/E del 12 gennaio 2017, la condizione secondo cui la nave deve essere ''adibita alla navigazione in alto mare'' deve sussistere per le imbarcazioni destinate al trasporto a pagamento di passeggeri o impiegate in attività commerciali, industriali e della pesca, ''ma non si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera'' (cfr. Risposta n. 183 del 2020). In tale circostanza, dunque, il regime di non imponibilità IVA è subordinato alla sussistenza della sola condizione che la nave sia adibita a ''operazioni di salvataggio o di assistenza in mare''.
Di conseguenza non occorre presentare la dichiarazione di cui al comma 3 dell'articolo 8­bis del Decreto IVA, ai sensi del quale ''(...) I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione (...)''.

Pacchetti turistici e pandemia COVID-19: sentenza chiarificatrice della CGUE in ordine ai rimborsi⚖️ 🇪🇺 😷 🧳 💶Nelle sente...
13/06/2023

Pacchetti turistici e pandemia COVID-19: sentenza chiarificatrice della CGUE in ordine ai rimborsi

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Nelle sentenze riguardanti le cause C -407/21 e C-540/21 , la Corte di Giustizia UE dichiara che gli Stati membri non possono invocare la forza maggiore per esentare, quand’anche temporaneamente, gli organizzatori di pacchetti turistici dall'obbligo di rimborso previsto dalla direttiva (UE) 2015/2302.
Infatti una normativa nazionale che esenta temporaneamente gli organizzatori dal loro obbligo di rimborso integrale in caso di risoluzione non è compatibile con il diritto dell’Unione.
Essa precisa che per "rimborso" si deve intendere una restituzione sotto forma di denaro. Il Legislatore dell'Unione non ha previsto la possibilità di sostituire tale obbligo di pagamento con una prestazione che rivesta un'altra forma, come la proposta di voucher.

La Capitaneria di Porto è competente a disciplinare lo stazionamento delle imbarcazioni nei porti turistici ⚖️ ⚓ 🛥️ 🚤 ⛵L...
09/06/2023

La Capitaneria di Porto è competente a disciplinare lo stazionamento delle imbarcazioni nei porti turistici

⚖️ ⚓ 🛥️ 🚤 ⛵

La sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 31 maggio 2023, n. 5365 ha stabilito il principio secondo cui è competente la Capitaneria di Porto a disciplinare i posti barca all'interno di un porto turistico.
Tale potere, rientrante tra quelli di normare attraverso le ordinanze di polizia marittima, deriva dall'applicazione dell'art. 59 del D.P.R. n.328 del 1952, concernente Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, in cui si disciplina la ripartizione degli specchi acquei per lo stazionamento delle imbarcazioni.

🔊CLASS ACTION CONTRO COSTA CROCIEREPUOI RIVOLGERTI AL NS. STUDIO 👍 💪 🧑‍⚖️  ⚖️ 💼 💶⛴️ 🛳️ 🚢Dal sito del Ministero delle Imp...
08/06/2023

🔊CLASS ACTION CONTRO COSTA CROCIERE
PUOI RIVOLGERTI AL NS. STUDIO
👍 💪 🧑‍⚖️ ⚖️ 💼 💶⛴️ 🛳️ 🚢

Dal sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy

📢Con ordinanza del Tribunale di Genova, sezione civile, datata 03/04/2023 (R. 10213/2022), è stata ammessa la domanda promossa da Joyce Runion, con la quale si contestano alla Costa Crociere S.p.a alcune condotte poste in essere in violazione dei diritti dei consumatori durante il periodo pandemico, nei mesi di febbraio e marzo 2020, nell’ambito della crociera denominata "Voyage from Caribbean".

In particolare, l’ordinanza che si è pronunciata sull’ammissibilità dell’azione di classe ha dichiarato:

📌che possono aderire all’azione di classe tutti gli acquirenti del pacchetto turistico organizzato da Costa Crociere S.p.a a bordo della nave Costa Luminosa denominato “Voyage from Caribbean”, sia di quelli che hanno acquistato la crociera venduta dalla convenuta con partenza dal porto di Port Everglades (Florida) il giorno 24 febbraio 2020, sia di quelli che hanno acquistato la crociera venduta dalla convenuta con partenza dal porto di Port Everglades (Florida) il giorno 5 marzo 2020 che essendo stati personalmente coinvolti negli inadempimenti lamentati e descritti dalla promotrice dell’azione, intendano aderire alle domande di rimborso parziale del prezzo e di risarcimento dei danni dalla stessa proposte;
Disposto che la pubblicità, ai sensi dell’art. 140 bis, comma 9, D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), sia effettuata dalla parte attrice mediante le seguenti modalità:
📌pubblicazione per estratto, limitata al solo dispositivo e con indicazione dell’intestazione Tribunale di Genova, del numero di R.G., del nome delle parti e dei difensori, della presente ordinanza nel quotidiano IL CORRIERE DELLA SERA per due volte, una prima volta in un giorno feriale, una seconda volta in un giorno festivo entro il 31.5.2023;
📌nel sito internet il cui titolare presti il proprio consenso idoneo ad assicurare adeguata diffusione alla notizia, da effettuarsi entro il termine del 31.5.2023;
📌su un social network a scelta della parte attrice, da effettuarsi entro il termine del 31.5.2023
Fissato il termine perentorio sino al 15.09.2023 entro il quale i consumatori e utenti che intendono aderire all’azione di classe, senza ministero del difensore, devono inviare l’atto di adesione, nel quale sono tenuti a specificare la data di imbarco e l’itinerario di crociera acquistato, o a mezzo lettera raccomandata A/R, alla Cancelleria della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Genova – Piazza Portoria 1, 16121 Genova GE, o a mezzo posta elettronica certificata o pec all’indirizzo: [email protected] unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità ed a ricevuta di acquisto del pacchetto turistico, indicando espressamente il seguente oggetto: “Class Action - R.G. n. 10213/2022”
📢Con la medesima ordinanza, viene fissata per la prosecuzione del giudizio davanti al Collegio l’udienza del 26.9.2023 alle ore 15.00 che si terrà al Tribunale di Genova presso l’Aula 9, IV piano impregiudicata la facoltà di questo Collegio di variare il giorno e l’aula di udienza in relazione al numero di aderenti alla proposta.
Si dispone, infine, la trasmissione di copia dell’ordinanza al Ministero dello sviluppo economico per tutti gli adempimenti di competenza, ai sensi dell’art. 140-bis, co. 9, lett. b) del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo).

Locazione e noleggio unità da diporto: le modiche operate dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 a...
18/05/2023

Locazione e noleggio unità da diporto: le modiche operate dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 aprile 2023 al precedente D.M. 1 settembre 2021.
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CLAUSOLE INCOTERMS E GIURISDIZIONE APPLICABILE 🌍 🌎 🌏 ⚖️ 📦 🌐L'ordinanza numero 11346 del 02.05.2023 resa dalle Sezioni Un...
15/05/2023

CLAUSOLE INCOTERMS E GIURISDIZIONE APPLICABILE

🌍 🌎 🌏 ⚖️ 📦 🌐

L'ordinanza numero 11346 del 02.05.2023 resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione su un contenzioso che aveva ad oggetto una fornitura, dall’Italia alla Francia, di bottiglie di acqua minerale alle condizioni EX Works/franco fabbrica ha stabilito che le clausole Incoterms sono idonee a individuare il luogo di consegna delle merci e, di conseguenza, a determinare, in caso di controversie, la giurisdizione competente ai sensi dell’articolo 7 lettera b) del Regolamento (UE) n. 1215/2012.
Le Sezioni Unite hanno quindi affermato la giurisdizione italiana (in luogo di quella francese) perché le parti, attraverso la stipulazione dell’incoterms EXW, avevano previsto che la consegna avvenisse presso i locali del venditore. In particolare, i giudici hanno valorizzato il fatto che la clausola EXW risultava sia negli ordini provenienti dall’acquirente che nelle fatture emesse dal venditore ed era quindi “idonea a regolare i rapporti tra le parti con efficacia vincolate”.
La Suprema Corte ha pertanto sancito ) che l’incoterms EXW, salvo diversi accordi tra le parti nel contratto di compravendita internazionale, la giurisdizione si radica nel luogo ove ha sede il venditore.

La cancellazione di un volo in ragione dell’improvviso decesso del copilota non esonera la compagnia aerea dall’obbligo ...
11/05/2023

La cancellazione di un volo in ragione dell’improvviso decesso del copilota non esonera la compagnia aerea dall’obbligo di indennizzare i passeggeri

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La sentenza 11 maggio 2023 della CGUE nelle cause riunite da C-156/22 a C-158/22 ha stabilito che il decesso del copilota, per quanto tragico, non costituisce una "circostanza eccezionale", ma, come ogni malattia
inaspettata che può colpire un membro indispensabile dell’equipaggio, è inerente al normale esercizio
dell’attività della compagnia aerea.
La pronuncia ricorda che le misure relative al personale del vettore aereo operativo, tra cui quelle relative alla pianificazione degli equipaggi e dell’orario di lavoro del personale, rientrano nel normale esercizio delle attività del vettore aereo. Dato che la gestione di un’assenza improvvisa, per malattia o decesso di uno o più membri del personale indispensabile per assicurare un volo, anche poco prima della partenza del volo stesso, è intrinsecamente legata alla questione della pianificazione dell’equipaggio e dell’orario di lavoro del personale, tale assenza è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo operativo. Ne consegue che il vettore aereo non è esonerato dall’obbligo di indennizzare i passeggeri.

Siglato il nuovo CCNL  nautica da diporto🖋️📃⛵⚓🧭Le principali associazioni di categoria del settore della nautica da dipo...
08/05/2023

Siglato il nuovo CCNL nautica da diporto
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Le principali associazioni di categoria del settore della nautica da diporto hanno stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore dal 1° dicembre 2022 fino al 30 novembre 2027.
In assenza di una disciplina specifica sul contratto di lavoro dei marittimi del diporto si è dunque ritenuto necessario provvedere alla stipula di un accordo per dare rilievo alle peculiarità del rapporto privato di lavoro che si colloca in un contesto molto diverso da quello concernente la navigazione mercantile.
Il rapporto intercorrente tra armatore (o agente raccomandatario quando interposto) ed equipaggio si caratterizza per la presenza di prevalenti elementi di carattere familiare. Tale contesto lavorativo andava rivisto alla luce delle peculiarità del settore nautico e, pertanto, uniformarsi alla normativa europea e alle disposizioni del codice della navigazione.
Il nuovo CCNL si applica a tutti i membri dell’equipaggio delle unità da diporto adibite a scopi privati laddove per membro dell’equipaggio “si intende quel soggetto avente titolo e funzione di lavoratore a bordo secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 171/2005 Codice della Nautica da Diporto e dal Codice della Navigazione.” L'accordo trova anche applicazione per i marittimi ai quali vengono affidate temporaneamente attività a terra connesse al recupero, mantenimento o rifornimento in efficienza e piena funzionalità di servizio dell’unità marittima, nonché la supervisione, il monitoraggio, la preparazione, l’allestimento o la riparazione dell’unità dove è imbarcato il marittimo ovvero di altre unità del medesimo armatore ovvero di una nuova unità marittima ancora non consegnata.
Il CCNL si compone di 54 articoli e introduce diverse novità. Tra queste, per la tipologia dell’attività svolta a bordo definita “ad alto contenuto privato e familiare” si prevede all’art. 9 una clausola di riservatezza molto dettagliata in forza della quale il marittimo è tenuto a mantenere il massimo riserbo sulle informazioni apprese durante od a causa della permanenza a bordo o del ruolo ricoperto. Riservatezza assoluta viene anche richiesta riguardo ai progetti, agli itinerari, ai nominativi degli ospiti e a quanto altro pertinente i dati personali dei soggetti collegabili alle ragioni per le quali sono rese le prestazioni lavorative.
Altra importante novità riguarda l’istituto della c.d. "paga unificata" ovvero la predeterminazione globale annua o stagionale o mensile della retribuzione con frazionamento per ogni mese di imbarco. Tale modalità è usuale nel sistema del diporto nautico privato, da un lato, per la necessità del marittimo di poter fare affidamento su una disponibilità economica concretamente affidabile che copra anche i periodi invernali o comunque di non navigazione e, dall’altro, per la difficoltà oggettiva del datore di lavoro di verificare e determinare preventivamente od a posteriori l’effettivo orario svolto dal marittimo.
Secondo la disciplina introdotta dal nuovo art. 23, alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro il marittimo può dunque richiedere una retribuzione annuale o periodica per i rapporti a tempo determinato (da corrispondere su base mensile), comprensiva di tutti gli elementi fissi e variabili (indennità di navigazione, panatica, quota 13 esima, quota 14 esima, lavoro straordinario, festivo, mancati riposi e festività, nonché ogni altra indennità o prestazione economica prevista dal presente CCNL) escluse le ferie ed il TFR. Inoltre, in base al CCNL del diporto privato, il marittimo potrà indicare all’armatore, con delega scritta, quale destinatario di tutta o di parte della retribuzione, un proprio familiare.
In caso di violazione delle regole disciplinari l'art. 24 del CCNL prevede che il contratto di lavoro potrà essere risolto dall'armatore quando la violazione abbia un impatto sulla sicurezza di bordo, quando vengono minate le relazioni di bordo in modo tale da rendere impossibile una serena prosecuzione dei rapporti personali nonché quando in relazione alle condotte rilevanti disciplinarmente, viene meno la fiducia nei confronti del marittimo.
Stante la peculiarità della navigazione a bordo di unità da diporto, particolarmente dettagliata è inoltre la disciplina dei riposi, delle ferie e dell’orario a bordo per la quale si fa comunque rinvio, salvo esigenze e contingenze di bordo e navigazione, ai periodi di “massima intensità del lavoro” secondo i limiti di ore di lavoro giornaliero e settimanale di cui alla Direttiva 1999/63/CE del Consiglio Europeo. Fra le novità del nuovo CCNL anche l’innalzamento delle retribuzioni minime, nonché l’attenzione prestata alle alte professionalità impiegate e la regolamentazione del vitto a bordo e della panatica sostitutiva e convenzionale.

Indirizzo

Corso Vittorio Emanuele II, 193 Galleria Capitol, II Piano, Int. 209
Salerno
84122

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 20:00
Venerdì 09:00 - 20:00

Telefono

+393495619980

Sito Web

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