18/11/2019
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Corte Conti, Sezione I Giurisdizionale Centr. appello, 13/11/2019 N. 251)
L'illegittimità di un atto amministrativo di per sé non implica la sussistenza di un danno erariale, ma ne è solo un indizio; per cui la sussistenza del danno deve essere sufficientemente provata. (Corte Conti, Sezione I Giurisdizionale Centr. appello, 13/11/2019 N.251).
Il principio sostenuto dall’avv. Francesco Accarino all’udienza pubblica del 6/11/2019 è stato accolto dalla Corte che ha riformato la sentenza della Corte dei Conti di Napoli, che aveva condannato la Giunta Comunale e i Segretario comunale, per l’assunzione di un dipendente in possesso della Laurea triennale e non della laurea specialistica.
La Corte ha affermato il principio che l’illegittimità dell’atto adottato non comporta l’insorgenza del danno; ne è un segnale. Quindi, per aversi responsabilità amministrativa, è indispensabile che il danno subito dall’Ente venga dimostrato adeguatamente.
La sentenza offre altri spunti di riflessione: sul fatto causativo del danno, sulla esistenza stessa del danno e sulla prova del pregiudizio subito dall’Ente